F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFN – SD del 10 Luglio 2025 (motivazioni) – Rodolfo Toffanello e Ravenna Women FC – Reg. Prot. 178/TFN-SD
Decisione/0004/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0178/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Salvatore Priola - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23552 /517pf2425/GC/PM/ep del 31 marzo 2025, depositato il 2 aprile 2025, nei confronti del sig. Rodolfo Toffanello e della società Ravenna Women FC, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 31 marzo 2025 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1.il sig. Rodolfo Toffanello, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Ravenna Women F.C. SSDARL;
2. la società Ravenna Women F.C. SSDARL;
per rispondere:
1. il sig. Rodolfo Toffanello, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Ravenna Women F.C. SSDARL, della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 quinquies, comma 8 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all’allenatore sig. Marco Vernacchio la somma accertata dal Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 28 ottobre 2024 e notificato in data 30 ottobre 2024, nell’ambito del procedimento 124/24-25;
2. la società Ravenna Women F.C. SSDARL a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Rodolfo Toffanello così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
Il presente procedimento trae origine da una segnalazione del 5.12.2024, con cui l’avvocato Pierluigi Vossi, per conto del sig. Marco Vernacchio - già allenatore della società Ravenna Women F.C. SSDARL, partecipante al campionato di Serie B Femminile nella stagione sportiva 2023-2024 - rappresentava la mancata corresponsione da parte della società suindicata della somma di Euro 2.400,00 nel termine previsto di trenta giorni, così come accertato dal Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile e comunicato con il lodo emesso in data 28 ottobre 2024 (proc. n. 124/24-25), notificato alle parti in data 31 ottobre 2024.
La Procura Federale acquisiva una serie di documenti, tra i quali:
- lodo arbitrale del 28 ottobre 2024 emesso nell’ambito del proc. n. 124/24-25;
- la pec di avvenuta consegna della notifica del lodo arbitrale alla società Ravenna Women F.C. SSDARL in data 31 ottobre 2024, da parte del Collegio Arbitrale;
- la comunicazione del 18.2.2025 da parte dell’avv. Pierluigi Vossi circa la persistenza dell’inadempimento da parte della società Ravenna Women F.C. SSDARL.
A seguito dell’istruttoria, veniva emessa la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, ritualmente notificata il 25 febbraio 2025. I soggetti incolpati non hanno presentato memorie difensive, né hanno chiesto di essere ascoltati.
La fase dibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la trattazione l’udienza del 03.04.2025.
Alla detta udienza, a causa di un difetto di notifica, la Procura Federale chiedeva di essere rimessa in termini e il Presidente, con decreto in pari data, la rimetteva in termini, fissando nuova udienza per il giorno 01.07.2025.
All’udienza del 01 luglio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso in rappresentanza della Procura Federale l’Avv. Francesco Tropepi il quale, richiamato l’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Toffanello Rodolfo, mesi 6 (sei) di inibizione;
- nei confronti della Società Ravenna Women F.C. SSDARL punti 1 (uno) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nella stagione sportiva 2025-2026, ed euro 600,00 (seicento/00) di ammenda. Per le parti deferite nessuno è comparso.
La decisione
Risulta accertato che il Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile, con lodo arbitrale n. 124/24-25 del 28 ottobre 2024, accoglieva il ricorso del signor Marco Vernacchio, ordinando alla società Ravenna Women F.C. SSDARL (della quale il signor Vernacchio era stato allenatore) di corrispondergli la somma di €. 2.400,00 a titolo di emolumenti pattuiti per la stagione sportiva 2023/2024.
Tale lodo veniva notificato alle parti il 31 ottobre 2024.
Trascorso inutilmente il termine di giorni 30 dalla notifica, previsto dall’art. 94 quinquies comma 8 NOIF, il sig. Vernacchio inviava un esposto alla Procura Federale a seguito del quale si incardinava il presente procedimento.
Appare indubbio, quindi, che gli incolpati abbiano violato le norme indicate nell’atto di deferimento.
In particolare, l’art. 94 quinquies comma 8 NOIF prevede che “Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.”.
Poiché gli incolpati non hanno corrisposto quanto dovuto nei termini indicati dalla norme, né hanno fornito alcuna giustificazione per tale omissione, questo Tribunale ritiene sussistente la responsabilità delle parti deferite per le condotte contestate.
Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto della condotta dei deferiti che hanno deciso di non fornire giustificazioni innanzi alla Procura Federale, né sono comparsi innanzi a questo Tribunale, le sanzioni da applicare nel caso di specie sono quelle di mesi 6 di inibizione per il sig. Toffanello e di 1 punto di penalizzazione per la società Ravenna Women F.C. SSDARL, non potendosi accogliere la richiesta della Procura Federale per l’irrogazione di un’ammenda aggiuntiva al punto di penalizzazione, atteso che la norma sanzionatoria prescrive e prevede l’irrogazione del solo punto di penalizzazione e non dell’ammenda, la cui applicazione comporterebbe violazione, per di più in peius a carico della deferita, della stessa norma sanzionatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Rodolfo Toffanello, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Ravenna Women FC, punti 1 (uno) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza da scontarsi nella prima stagione sportiva utile a decorrere dalla 2025-2026.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Priola Carlo Sica
Depositato in data 10 luglio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai