F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFN – SD del 14 Luglio 2025 (motivazioni) – Arcangelo Sessa, Mohamed Cheddira, Pasquale Damiano, Vincenzo Pinto – Reg. Prot. 219/TFN-SD

Decisione/0006/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0219/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Valentina Ramella - Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente

Gaia Golia - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28573/461pf2425/GC/SA/mg del 27 maggio 2025, depositato il 28 maggio 2025, nei confronti dei sigg. Arcangelo Sessa, Mohamed Cheddira, Pasquale Damiano e Vincenzo Pinto, il seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 28573/461pf24- 25/GC/SA/mg del 28 maggio 2025 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il sig. Arcangelo SESSA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDRL F.C. Savoia 1908, già SSDARL Portici FBC, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per aver omesso di comunicare agli Organi federali la variazione della propria carica nel termine di venti giorni dalla sottoscrizione del verbale dell’Assemblea Ordinaria della società SSDRL F.C. Savoia 1908, già SSD Portici FBC, da parte del sig. Giuseppe Iodice, avvenuta il 25.7.2024;

2) il sig. Mohamed CHEDDIRA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ssdrl Monturano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso in sede di audizione da parte della Procura Federale, dichiarazioni non veritiere affermando di aver sottoscritto personalmente la dichiarazione liberatoria a favore della società SSD Portici FBC;

3) il sig. Pasquale DAMIANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Ercolanese, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso in sede di audizione da parte della Procura Federale, dichiarazioni non veritiere affermando di aver sottoscritto personalmente la dichiarazione liberatoria a favore della società SSD Portici FBC;

4) il sig. Vincenzo PINTO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Frattese, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso in sede di audizione da parte della Procura Federale dichiarazioni non veritiere affermando, di aver sottoscritto personalmente la dichiarazione liberatoria a favore della società SSD Portici FBC.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dall’esposto del 21 novembre 2024 del sig. Giuseppe Iodice, Direttore Sportivo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., avente ad oggetto la sottoscrizione, da parte dello stesso, della modulistica federale relativa all’iscrizione al campionato 2024-2025 della società SSDARL Savoia 1908 F.C. sebbene sprovvisto dei relativi poteri essendo decaduto dalla carica di Amministratore Unico della società a seguito dell’Assemblea ordinaria del 28.6.2024, in cui veniva nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l’esponente riferiva che il nuovo presidente, il sig. Arcangelo Sessa, non aveva provveduto a dare notizia agli organi competenti della nuova composizione societaria, lasciando allo stesso l’incombenza di provvedere all’iscrizione al campionato della società.

Nel corso dell’attività di indagine emergeva che in data 28.6.2024, a seguito dell’Assemblea Ordinaria della società, era stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, composto dal presidente sig. Arcangelo Sessa e da quattro Consiglieri, tra cui il sig. Giuseppe Iodice; il sig. Giuseppe Iodice aveva sottoscritto il verbale di assemblea in data 25.7.2024. La variazione del nuovo assetto societario veniva comunicata agli Organi federali in data 23.8.2025. Pertanto, rilevava la Procura, il sig. Iodice, alla data di presentazione della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, poteva regolarmente sottoscrivere la relativa modulistica federale.

Mediante segnalazione integrativa, il sig. Iodice denunciava di aver allegato, unitamente alla domanda di iscrizione al campionato, le liberatorie, tra gli altri, dei calciatori Pinto Vincenzo, Damiano Pasquale, Cheddira Mohamed, asseritamente contraffatte dal sig. Giuseppe Mattia Meo, Consigliere della società SSDARL Savoia 1908 F.C.

In sede di audizione il 28.01.2025, Giuseppe Mattia Meo alla domanda “Predisponeva lei la documentazione per l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D…?” rispondeva “No… So che tutta la documentazione veniva predisposta dal sig. Giuseppe Iodice, aiutato dal sig. Daniele Bonifacio, che svolgeva e che svolge funzioni di segretario per la società Savoia”; alla domanda “Quale collaboratore della società, le veniva chiesto di predisporre le dichiarazioni liberatorie per alcuni tesserati?” rispondeva “No, nessuno mi ha mai chiesto una cosa del genere e personalmente non ho mai predisposto alcuna dichiarazione liberatoria da far firmare ai tesserati… Preciso che Iodice si rivolgeva a me per la stampa della documentazione, in quanto mi diceva che si trovava fuori dall'ufficio e non aveva la possibilità di stamparli. Mi sono incontrato con Iodice a pranzo, consegnandogli i documenti che avevo stampato, successivamente Iodice ritornava al ristorante Magma e mi consegnava le liberatorie compilate e firmate, chiedendomi di scansionare i documenti ed inviarglieli, sempre tramite Whatsapp”.

Il calciatore Mohamed Cheddira in sede di audizione riconosceva come propria la sottoscrizione apposta sulla liberatoria, dichiarando “Confermo di aver ottenuto il pagamento delle somme spettanti da contratto nel mese di luglio 2024, in un'unica soluzione, in contanti da parte dell’allora segretario, sig. Pino Iodice presso la sede della società sportiva dove contestualmente firmai la liberatoria”.

Anche i calciatori Pasquale Damiano e Vincenzo Pinto in sede di audizione riconoscevano come proprie le sottoscrizioni apposte sulle liberatorie, dichiarando il primo “Ricordo che firmavo la dichiarazione liberatoria nel mese di giugno 2024, nella sede della società… Riconosco come mia la firma apposta sulla dichiarazione liberatoria che mi viene mostrata” e il secondo “Riconosco come mia la firma apposta sulla dichiarazione liberatoria che mi viene mostrata, firmata, come già detto, nel mese di giugno 2024, presso lo studio del Presidente Arcangelo Sessa”.

Confermati i profili di responsabilità, la Procura Federale notificava in data 4 aprile 2025 la comunicazione di conclusione delle indagini, contestando atti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere tra gli altri da Arcangelo Sessa, Pinto Vincenzo, Damiano Pasquale, Cheddira Mohamed, i quali definivano la loro posizione con l’applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Tuttavia, in data 20.05.2025 la Procura Generale dello Sport comunicava alla Procura Federale la non condivisione degli accordi raggiunti ex art. 126 CGS.

È seguita, pertanto, in data 28 maggio 2025, la notifica del deferimento in oggetto ai signori Arcangelo Sessa, Vincenzo Pinto, Pasquale Damiano, Mohamed Cheddira.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 19 giugno 2025, Arcangelo Sessa faceva pervenire memoria difensiva evidenziando come dal medesimo atto di deferimento risultasse che solo in data 25.07.2024 l’Amministratore pro tempore sig. Giuseppe Iodice aveva rimesso la delibera assembleare del 28.06.2024 afferente alla variazione dell’assetto societario, con la sua sottoscrizione. Lo stesso giorno (25.07.2024) il consulente incaricato dalla società aveva provveduto a trasmettere la delibera di variazione assetto societario alla Camera di Commercio. Solo in data 20.08.2024 avveniva l’evasione e la pubblicazione da parte della Camera di Commercio della nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, pertanto la comunicazione agli organi federali avvenuta in data 26.08.2024 doveva ritenersi tempestiva ai sensi dell’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. avendo il Sessa atteso che la Camera di Commercio evadesse il protocollo n. 197358/2024 del 25 luglio 2024, con cui nel corso dell’Assemblea Ordinaria era stata deliberata una modifica dell’organigramma societario. In ogni caso, anche ad interpretare diversamente l’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. facendo decorrere il dies a quo dalla trasmissione alla Camera di Commercio della delibera assembleare, la difesa del Sessa rimarcava la tenuità del fatto atteso che la comunicazione della variazione societaria agli organi federali era avvenuta con soli 12 giorni di ritardo rispetto al termine di 20 giorni previsto: infatti, essendo la delibera assembleare datata 25.07.2024, il Presidente del CdA avrebbe dovuto comunicare la variazione entro il 14 agosto 2024 e non, come avvenuto, il 26 agosto 2024 quando veniva depositata presso l’Ufficio Anagrafe Federale della F.I.G.C. la domanda di variazione organigramma, n. pratica UAF-2024- 46654.

Per tali ragioni chiedeva il proscioglimento del deferito o, in subordine, un’ammenda di 1.500,00 (millecinquecento/00) ovvero, in alternativa, mesi 1 (uno) di inibizione.

In data 17.06.2025 la difesa dei calciatori Vincenzo Pinto, Pasquale Damiano proponeva istanza di rinvio dell’udienza fissata per il 19.06.2025 attesa la valutazione di un accordo ex art. 127 CGS con la Procura Federale.

Con decreto del 28.06.2025 il Presidente del Tribunale, considerata la predetta istanza meritevole di accoglimento, disponeva il rinvio dell’udienza al 3 luglio 2025.

Il dibattimento

In sede di discussione erano presenti l’avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Filippo Pandolfi in difesa del sig. Arcangelo Sessa, quest’ultimo presente anche personalmente, l’avv. Mario Fogliamanzillo in difesa del sig. Mohamed Cheddira, l’avv. Monica Fiorillo in difesa dei sigg. Pasquale Damiano e Vincenzo Pinto, entrambi presenti anche personalmente.

L’avv. Bandoni si riportava al contenuto dell’atto di deferimento, illustrandone i contenuti e le evidenze probatorie, replicava alle tesi difensive argomentate nella memoria del Sessa insistendo sulla efficacia civilistica e non federale delle deduzioni svolte in tema di pubblicazione delle delibere assembleari su Registro delle Imprese e, quindi sul diverso tenore dell’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

Concludeva chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Arcangelo Sessa, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Mohamed Cheddira, giornate 10 (dieci) di squalifica;

- al sig. Pasquale Damiano, giornate 10 (dieci) di squalifica;

- al sig. Vincenzo Pinto, giornate 10 (dieci) di squalifica.

Prendeva la parola l’avv. Pandolfi, il quale si riportava ai contenuti delle difese svolte ed insisteva per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Evidenziava comunque la tenuità del fatto contestato al proprio assistito e sottolineava come il ritardo nel comunicare agli Organi federali la variazione della propria carica non potesse portare ad una sanzione tanto gravosa come quella richiesta dalla Procura Federale. Rilevava che il termine dei 20 giorni contestato fosse da considerare ordinatorio e dovesse decorrere dalla evasione e pubblicazione da parte della Camera di Commercio.

Interveniva il Sessa giustificandosi per il ritardo nella comunicazione e sottolineando la propria buona fede.

Prendeva la parola l’avv. Fiorillo, la quale deduceva l’insussistenza degli addebiti mossi ai propri assistiti, sostenendo la genuinità delle liberatorie e la veridicità delle dichiarazioni rese dai due calciatori in sede di audizione. Sottolineava, in particolare, come gli stessi avessero dichiarato di aver sottoscritto personalmente le liberatorie e, ai sensi dell’art. 2702 c.c., tale riconoscimento faceva piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni, querela di falso mai proposta. Sottolineava, altresì, l’irrilevanza delle dichiarazioni rilasciate dal sig. Iodice in quanto lo stesso aveva ammesso di non essere stato presente al momento della sottoscrizione delle liberatorie. Concludeva per il proscioglimento dei propri assistiti.

Prendeva la parola l’avv. Fogliamanzillo. il quale si associava a quanto dedotto dall’avv. Fiorillo sottolineando a sua volta l’insussistenza dell’addebito contestato al proprio assistito. Pertanto, insisteva per il proscioglimento del sig. Cheddira.

La decisione

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del sig. Arcangelo Sessa giacché la violazione contestata risulta provata per tabulas.

Dalla documentazione in atti è, infatti, emerso che l’Assemblea ordinaria della società SSDARL Savoia 1908 F.C. del 28.6.2024 deliberava la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto dal presidente sig. Arcangelo Sessa e da quattro Consiglieri, tra cui il sig. Giuseppe Iodice, decaduto dalla carica di Amministratore Unico; che Iodice sottoscriveva la delibera assembleare, rimettendola alla società, solo in data 25.07.2024; che lo stesso 25.07.2024 la delibera di variazione assetto societario veniva trasmessa dalla società alla Camera di Commercio che per ciascuno dei componenti la registrava come “data presentazione carica”; che con “data iscrizione” 20.08.2024 le variazioni dell’organigramma venivano pubblicate nel Registro delle Imprese; che il 26 agosto 2024 veniva depositata dalla società presso l’Ufficio Anagrafe Federale della F.I.G.C. la domanda di variazione organigramma, n. pratica UAF-2024- 46654.

La condotta documentata e incontestata rappresenta una violazione dell’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F . “Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva” il quale espressamente prevede che “Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione”.

Agli effetti federali il Tribunale ritiene che la variazione si sia verificata il 25.07.2024, data di sottoscrizione della delibera assembleare e della presentazione alla Camera di Commercio ed è da tale data che ha iniziato a decorrere il termine di 20 giorni di cui all’art. 37 cit. Pertanto, la comunicazione fatta dalla società all’Ufficio Anagrafe Federale della F.I.G.C. in data 26.08.2024 risulta tardiva essendo spirato il termine ultimo da 12 giorni.  Sotto il profilo sanzionatorio, valutate le circostanze del caso, l’esiguità del ritardo e la condotta complessiva del deferito Arcangelo Sessa, appare congrua la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione.

Passando alle contestazioni mosse ai sig.ri Cheddira, Damiano e Pinto, il deferimento è avvenuto sulla base della presunta violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso in sede di audizione da parte della Procura Federale dichiarazioni non veritiere affermando di aver sottoscritto personalmente la dichiarazione liberatoria a favore della società SSD Portici FBC. In sostanza, la Procura Federale, ritenendo raggiunta la prova della falsità delle sottoscrizioni apposte sulle dichiarazioni di liberatoria, deferiva i tre calciatori per aver reso false dichiarazioni in sede di audizione, smentendo la circostanza e confermando l’autenticità delle rispettive firme.

Assume rilevanza decisiva il fatto che i singoli deferiti hanno reiteratamente riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta sulle liberatorie, in assenza di prova e neppure di indizi plurimi e circostanziati contrari; inoltre, il sig. Giuseppe Mattia Meo, indicato nella segnalazione che ha originato il procedimento come colui che materialmente aveva apposto le firme, ha smentito la circostanza in maniera adeguatamente dettagliata.

Tali argomentazioni difensive ad avviso del Collegio sono fondate. Non vi è prova in atti che le dichiarazioni siano state sottoscritte dal sig. Meo, lo stesso Iodice ha dichiarato di non aver assistito ai fatti riferiti, i calciatori hanno sempre dichiarato di aver apposto personalmente le firme e, per quanto riguarda i ricorsi presentati dai tre successivamente al Collegio Arbitrale della LND, nulla provano in merito alla eventuale falsità delle liberatorie né risultano oggetto di contestazione nel deferimento specifiche incongruenze o anomalie correlate.

L’espresso riconoscimento delle sottoscrizioni da parte dei sig.ri Cheddira, Damiano e Pinto fa, pertanto, piena prova della provenienza delle liberatorie dai medesimi ed esclude la responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; circostanze ulteriori e diverse non confluite nel deferimento non possono formare oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg. Mohamed Cheddira, Pasquale Damiano, Vincenzo Pinto.

Irroga al sig. Arcangelo Sessa, la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione.

 Così deciso nella Camera di consiglio del 3 luglio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 14 luglio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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