F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFN – SD del 15 Luglio 2025 (motivazioni) – Mario Pizzurro – Reg. Prot. 243/TFN-SD
Decisione/0007/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0243/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Antonella Arpini – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30294/775pf2425/GC/PM/fm del 13 giugno 2025, depositato il 17 giugno 2025, nei confronti dei sigg.ri Danilo Gambina e Mario Pizzurro, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 30294/775pf24-25/GC/PM/fm del 13 giugno 2025, depositato il 17 giugno 2025, nei confronti di:
1) sig. Danilo Gambina, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Trapani, oggi dimissionario, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1 e 4, lett. a), del Regolamento A.I.A., anche in relazione agli artt. 5 e 6 del Codice Etico e di Comportamento A.I.A., per aver violato il divieto di dirigere gare che non rientrano nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla F.I.G.C. arbitrando in data 21.1.2025 una gara del torneo di calcio amatoriale SERIE A TP Lega Elite;
2) sig. Mario Pizzurro, Arbitro Effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Trapani, oggi sospeso in via cautelare dall’attività tecnica ed associativa, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1 e 4, lett. a), del Regolamento A.I.A., anche in relazione agli artt. 5 e 6 del Codice Etico e di Comportamento A.I.A., per aver violato il divieto di dirigere gare che non rientrano nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla F.I.G.C. arbitrando in data 21.1.2025 una gara del torneo di calcio amatoriale SERIE A TP Lega Elite.
L'accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Mario Pizzurro hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Giorgio Ricciardi in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come è congrua la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Mario Pizzurro la sanzione di giorni 20 (venti) di sospensione.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 15 luglio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai