F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFN – SD del 17 Luglio 2025 (motivazioni) – Giorgio Mancini, Giulio Franceschini, Giacomo Giovannini, ASD Promano – Reg. Prot. 237/TFN-SD
Decisione/0008/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0237/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Gaia Golia – Componente
Maurizio Lascioli - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30392/754pf2425/GC/GR/ff del 16 giugno 2025, depositato il 17 giugno 2025, nei confronti dei sigg.ri Giorgio Mancini, Giulio Franceschini e Giacomo Giovagnini, nonché nei confronti della società ASD Promano, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 30392/754pf24-25/GC/GR/ff del 16 giugno 2025, depositato il 17 giugno 2025, nei confronti di:
1) sig. Giorgio Mancini, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Promano, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F nonché dagli artt. 31, commi 1 e 2, e 39, comma 1 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 29 – 2024/2025 del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione delle gare Branca Promano del 29 settembre 2024, Promano - Tiberis del 20 ottobre 2024, Promano - Sulpizia del 15 dicembre 2024, Promano - San Giustino del 12 gennaio 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Seconda Categoria, al sig. Giacomo Giovagnini, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché per aver affidato, in occasione delle gare Ponte D'Assi - Promano del 24 novembre 2024, Fontignano - Promano dell'8 dicembre 2024, Ramazzano - Promano del 22 dicembre 2024, le funzioni di medico sociale al sig. Giacomo Giovagnini, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della relativa qualifica di cui all’art. 31, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico;
2) sig. Giulio Franceschini, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Promano, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 commi 1 e 2 delle N.O.I.F nonché dall'art. 39, comma 1 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 29 – 2024/2025 del Settore Tecnico, per aver consentito e/o comunque non impedito che, in occasione delle gare Promano - Tiberis del 20 ottobre 2024, Promano - Sulpizia del 15 dicembre 2024, Promano - San Giustino del 12 gennaio 2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Promano militante nel campionato di Seconda Categoria venissero svolti dal sig. Giacomo Giovagnini, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore;
3) sig. Giacomo Giovagnini, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Promano, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F nonché dagli artt. 31, commi 1 e 2, e 39, comma 1 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 29 – 2024/2025 del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione delle gare Branca - Promano del 29 settembre 2024, Promano - Tiberis del 20 ottobre 2024, Promano - Sulpizia del 15 dicembre 2024, Promano - San Giustino del 12 gennaio 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Promano militante nel campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore, nonché per aver svolto, in occasione delle gare Ponte D'Assi - Promano del 24 novembre 2024, Fontignano - Promano dell'8 dicembre 2024, amazzano - Promano del 22 dicembre 2024, le funzioni di medico sociale pur essendo sprovvisto della relativa qualifica;
4) la società A.S.D. Promano per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere rispettivamente dal sig. Giorgio Mancini e dai sig.ri Giulio Franceschini e Giacomo Giovagnini così come descritte nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Giorgio Mancini, Giulio Franceschini e Giacomo Giovagnini, nonché la società ASD Promano hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Francesco Keller in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. David Cerrini in rappresentanza delle parti deferite, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Giorgio Mancini, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il sig. Giulio Franceschini, mesi 2 (due) di squalifica;
- per il sig. Giacomo Giovagnini, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Promano, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità degli accordi dichiarati efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Carlo Sica
Depositato in data 17 luglio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai