F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFN – SD del 18 Luglio 2025 (motivazioni) – Danilo Gambina – Reg. Prot. 243/TFN-SD
Decisione/0009/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0243/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Antonella Arpini – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30294/775pf24-25/GC/PM/fm del 13 giugno 2025, depositato il 17 giugno 2025, nei confronti del sig. Danilo Gambina, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, in data 13 giugno 2025, ha deferito a questo Tribunale il sig. Danilo Gambina, all’epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla Sezione AIA di Trapani, per violazione dell’art. 42, commi 1 e 4 lettera a) del Regolamento AIA, anche in relazione agli artt. 5 e 6 del Codice Etico e di comportamento AIA in quanto, in data 21 gennaio 2025, aveva diretto una gara del torneo di calcio amatoriale Serie A TP Lega Elite, non organizzato o autorizzato dalla FIGC.
Il procedimento era scaturito dalla segnalazione del Presidente della sezione AIA di Trapani, che in data 29 gennaio 2025 aveva denunciato alla Procura Federale il comportamento del Gambina, poi descritto nel deferimento di cui sopra.
In tale segnalazione si allegavano foto che ritraevano il Gambina nel mentre dirigeva una gara del torneo non autorizzato e, nel contempo, si evidenziava che il Gambina, a far data 28 gennaio 2025, si era dimesso dall’AIA.
La fase predibattimentale
Raggiunto dalla Comunicazione di Conclusione delle Indagini, notificata il 16 maggio 2025, il Gambina non chiedeva di essere sentito, né presentava memorie, sicchè la Procura Federale, all’esito della espletata attività istruttoria, deferiva l’indagato.
Il dibattimento
Alla udienza del 15 luglio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Giorgio Ricciardi il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento in uno alla sanzione della sospensione del Gambina di mesi 1 (uno), con decorrenza dalla data della eventuale riammissione dello stesso nei ruoli dell’AIA.
Il Gambina non si è collegato, né ha depositato memorie difensive. Il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
Nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale era stato accertato che il Gambina aveva in effetti arbitrato gare della manifestazione denominata La Serie a TP – Lega Elite organizzata da un ente privato e che la sua presenza, peraltro constatata da alcuni spettatori che lo conoscevano, era stata oggetto di foto e video pubblicati sulla pagina Facebook di detta manifestazione. Lo stesso Gambina, sentito dalla Procura Federale, si era riconosciuto nelle foto e nei video ed aveva ammesso di aver diretto gare del suddetto torneo e che aveva percepito il compenso di € 25,00 per ogni gara diretta; aveva aggiunto che si era dimesso dall’AIA per motivi personali legati al doppio tesseramento come calciatore, che pensava non potesse sussistere ed anche perché confidava di continuare a dirigere altre gare del medesimo torneo.
Era stato altresì accertato che il Gambina, arbitro effettivo dal 22 gennaio 2023, in data 27 gennaio 2025 aveva volontariamente presentato le proprie dimissioni, che erano state accolte il 28 gennaio dalla sezione AIA di appartenenza.
In tale contesto, appare certo che il Gambina ha violato i precetti tanto del Codice etico, quanto del Regolamento AIA, essendo venuto meno all’obbligo di rispettare norme e regolamenti riconducibili all’attività calcistica, come è quello evidenziato nel presente deferimento, del divieto per ogni tesserato di partecipare a manifestazioni non organizzate e tanto meno non autorizzate dalla FIGC.
In merito alle dimissioni del Gambina, si osserva che ai sensi dell’art. 8 comma 6 lettera o) del Regolamento AIA, il Presidente nazionale AIA “su richiesta scritta e motivata dell’interessato, acquisito il preventivo parere motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, se non sono trascorsi più di otto anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di arbitro, decide sulle domande di riammissione nell’AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall’AIA; in caso di accoglimento, il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa, è subordinato alla partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell’AIA”.
A ciò consegue che la sanzione posta a carico del Gambina avrà decorrenza dalla data della sua eventuale riammissione nei ruoli AIA.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Danilo Gambina la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione, a decorrere dalla data di eventuale riammissione nei ruoli dell'Associazione Italiana Arbitri.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 luglio 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 18 luglio 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai