F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1/TFNST del 17 Luglio 2025 (motivazioni) – Ricorso del sig. Roberto Maglione – Reg. Prot. 14/TFN-ST
Decisione/0001/TFNST-2025-2026
Registro procedimenti n. 0014/TFNST/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Alessandro Giuseppe Maruccio - Vice Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Fernando Casini - Componente (Relatore)
Francesco Corsi – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 luglio 2025, sul ricorso proposto dall'A.E. Roberto Maglione avverso la delibera resa dal Comitato Nazionale A.I.A., pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 122 del 29 aprile 2025, con la quale è ratificato il ritiro della tessera nei confronti del ricorrente ai sensi degli artt. 30, lett. f), e 58 del Regolamento A.I.A., la seguente
DECISIONE
Si rivolgeva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il sig. ROBERTO MAGLIONE, difeso dall’Avv. Guido Campopiano, proponendo ricorso avverso la delibera resa dal Comitato Nazionale Associazione Italiana Arbitri, pubblicata con Comunicato Ufficiale n.122 del 29/04/2025.
Con tale delibera era stata assunta la ratifica del ritiro della tessera nei confronti del ricorrente ai sensi del Regolamento AIA. Dal compendio documentale reso disponibile a questo Tribunale e dalle dichiarazioni dell’istante è possibile ricostruire nel modo che segue lo svolgersi dei fatti oggetto del procedimento.
Con mail del 02.12.2024 il sig. Roberto Maglione, nella sua veste di Arbitro, inviava all’Associazione una missiva del seguente contenuto:<<… Con la presente per dirti che non potrò esserci alla RTO di stasera per impegni lavorativi come anche per le scorse RTO. Ho visto l'invio dell'email per 3 assenze ingiustificate, mi scuso di non aver inviato nessuna email ma purtroppo il lunedì a quell ora non sono mai riuscito a venire per lavoro. Cercherò prossimamente di esserci e recuperare. Certo della comprensione>>.
Con comunicazione datata 27.02.2025 il Presidente della Sezione AIA di Termoli avvisava il sig. Roberto Maglione che “con la RTO del 17 febbraio” aveva raggiunto “la quarta assenza ingiustificata alle riunioni tecniche obbligatorie nella stagione sportiva corrente”.
Sono stati acquisiti agli atti del procedimento alcuni messaggi con i quali il ricorrente si scusava per l’impossibilità a presenziare alle riunioni del 03.03.2025 e del 17.03.2025.
Successivamente, con comunicazione datata 21.03.2025 il Presidente della Sezione AIA di Termoli, comunicava ancora al sig. Maglione che “con la RTO del 17 marzo” aveva raggiunto “la quinta assenza ingiustificata alle riunioni tecniche obbligatorie nella stagione sportiva corrente”.
Conseguentemente, il Presidente della Sezione AIA di Termoli (con comunicazione datata 21.03.2025) trasmetteva la segnalazione disciplinare al Collegio dei Probiviri Regionali per la presunta violazione del disposto di cui all’articolo 30, lettera f), del Regolamento AIA, che al tempo sanzionava l’ingiustificata assenza a cinque riunioni tecniche (anche non consecutive) nella medesima stagione sportiva.
Veniva, nel contempo, inoltrato l’“ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO” (a firma del Componente dei Probiviri Biagio Pizzo) all’Associato Arbitro Effettivo sig. Roberto Maglione, avvertendolo della facoltà (ai sensi dell’articolo 58, comma 4, del Regolamento AIA) di presentare proprie controdeduzioni, allegando ogni elemento utile al fine della conclusione del procedimento, entro il termine rituale di dieci giorni.
Si allertava il sig. Maglione della facoltà concessagli di chiedere (contestualmente alle controdeduzioni e nel termine detto) la definizione del procedimento manifestando al Collegio dei Probiviri la disponibilità a svolgere una “misura riparatoria”.
Con la comunicazione dell’avvio del procedimento si offriva, inoltre, perfetta contezza all’Arbitro delle fasi a venire del iter, informandolo che:
- qualora fosse stata ammessa la misura riparatoria, l’estinzione del procedimento sarebbe stata disposta solo all’esito positivo dell’esecuzione della misura stessa, con l’avvertenza che, in caso contrario, sarebbe stato emesso il provvedimento di “ritiro della tessera”;
- parimenti laddove le controdeduzioni dell’Associato non fossero state ritenute meritevoli di accoglimento (ovvero nel caso di inammissibilità e/o incongruenza della misura riparatoria indicata), sarebbe stato emesso il provvedimento di “ritiro della tessera”.
La segnalazione individuava la data della violazione al 21.03.2025 ed esponeva il “REPORT CONVOCAZIONI EVENTI” nel quale si enumeravano le convocazioni con le corrispondenti indicazioni circa la presenza o meno dell’arbitro.
Dalla disamina del report emergeva ictu oculi che il ricorrente era stato considerato “Assente NON giustificato” alle cinque RTO in presenza, consecutive, dei giorni per il primo semestre 2024-25: -09.09.2024; -23.09.2024; -07.10.2024; -21.10.2024; -04.11.2024; ed era stato considerato “Assente NON giustificato” alle cinque RTO in presenza, consecutive, dei giorni per il secondo semestre 2024-25:
- 20.01.2025;
- 07.02.2025;
- 17.02.2025;
- 03.03.2025
- 17.03.2025.
Sulla scorta di tale documento si prospettava, pertanto, per tabulas la consumazione della violazione del disposto di cui all’articolo 30, lettera f), del Regolamento AIA, che allora recitava testualmente:<<…ingiustificate assenze a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA;>>.
Si incardinava, così, necessariamente, il procedimento previsto dall’articolo 58 (rubricato “Procedimento di ritiro tessera”) del Regolamento AIA.
Nel termine previsto dal Regolamento l’arbitro esercitava la facoltà di controdedurre.
Difatti egli, in data 30.03.2025, inviava una missiva tramite posta elettronica ordinaria recante in oggetto il nomen juris di “CONTRODEDUZIONI PROVVEDIMENTO P. CPROB/AV 166 DEL 21/03/2025”.
Nel corpo del testo il controdeducente asseriva che:<<con la presente, preso atto del provvedimento a mio carico, chiedo la misura riparatoria dello stesso in termini di:
- svolgimento di aiuto segretario in sezione per 2 giorni o in alternativa/ambedue - partecipazione al prossimo corso arbitri per almeno 2 lezioni.
Attendo le modalità e una risposta spero positiva per evitare il ritiro della tessera.
L’arbitraggio è una passione molto forte che ho da molti anni.>>
Il Collegio Regionale dei Probiviri del Molise si riuniva in videoconferenza in data 01.04.2025 e (con la delibera n. 20 del 01.04.2025) adottava il provvedimento di “ritiro della tessera” a carico dell’A. E. Roberto Maglione della Sezione AIA di Termoli. Nel corpo del detto provvedimento si dava atto:
- della circostanza che “non sussistevano dubbi circa la fondatezza della segnalazione alla luce dei documenti ad essa allegati”;
- della “assenza ingiustificata per oltre cinque riunioni tecniche nella medesima stagione sportiva”;
- del contenuto del report delle convocazioni e degli eventi (allegato alla segnalazione) dal quale emergevano:
- RTO del 09 settembre 2024;
- RTO del 23 settembre 2024;
- RTO del 07 ottobre 2024;
- RTO del 21 ottobre 2024;
- RTO del 04 novembre 2024 (cui faceva seguito la confidenziale P. LT/mz. 76 del 19.11.2024);
- RTO del 20 gennaio 2025;
- RTO del 07 febbraio 2025;
- RTO del 17 febbraio 2025 (cui faceva seguito la confidenziale P. LT/mz. 116 del 27.02.2025);
- RTO del 03.03.2025;
- RTO del 17 marzo 2025 (cui faceva seguito la confidenziale P. LT/mz. 126 del 21.03.2025).
Nel provvedimento si evidenziava la circostanza che in data 30.03.2025 l’Associato aveva presentato richiesta delle seguenti misure riparatorie: “svolgimento di aiuto segretario in sezione per 2 giorni o in alternativa/ambedue partecipazione al prossimo corso arbitri per almeno 2 lezioni”.
Il Collegio Regionale dei Probiviri del Molise riteneva, però, che la detta richiesta fosse “ del tutto incongrua”.
Ciò “anche in considerazione che dal report convocazione” emergeva come l’Associato fosse addirittura “risultato assente a tutte le riunioni tecniche obbligatorie della stagione 2024/2025”.
La trascuratezza del ricorrente nei confronti degli obblighi associativi inerenti all’attività organizzativa si presentava, pertanto, con l’estensione massima possibile.
Ciò dato, si presentava al Collegio il compito di decidere se respingere la domanda finalizzata allo svolgimento delle “ misure riparatorie” (ed irrogare la sanzione del “ritiro della tessera”) oppure concederne l’espletamento.
Appare evidente che l’estensione della violazione nella sua portata massima possibile (assenza ingiustificata da tutte le riunioni) non poteva non avere come conseguenza logico-giuridica quella dell’applicazione della sanzione edittale (ritiro della tessera) senza alcuna possibilità di adottare soluzioni gradate (le misure riparatorie) riservate ad ipotesi di violazioni (assenze) meno gravi almeno sotto il profilo quantitativo.
Ecco, dunque, che l’adozione delle dette misure si presenta ipso facto ragionevolmente “incongrua” già in astratto, perché logicamente sproporzionata dinanzi ad una violazione consumata nell’ intensità massima realizzabile.
Si osservi, inoltre, che le comunicazioni con le quali il ricorrente manifestava l’impossibilità a presenziare contenevano riferimenti generici a motivi familiari e lavorativi.
Contestualmente alla notifica del “provvedimento di ritiro della tessera” si avvisava il ricorrente che aveva “15 giorni di tempo” per presentare “istanza motivata di revoca al Comitato Nazionale dell’AIA e che trascorso tale termine” sarebbe stato inviata la delibera all’Ufficio Tesseramento affinchè provvedesse alla revoca definitiva.
Il sig. Maglione, così, presentava istanza di revoca a mezzo pec affidandola alla circostanza di non avere riportato alcun altro “provvedimento penale o similare”.
Egli ammetteva di essere stato assente solo ad alcune RTO “per diverse ragioni, familiari e lavorative come da prove che allego di giustifiche alle quali non ho ricevuta mai risposta alcuna. Sono mesi particolari per me che non mi hanno permesso di essere attivo nell’associazione come sempre fatto negli anni scorsi ma voglio porre rimedio”.
Nell’istanza si ribadiva la disponibilità allo svolgimento di azioni riparatorie (svolgimento di aiuto segretario in sezione per 2 giorni o in alternativa/ambedue – partecipazione al prossimo corso arbitri per almeno 2 lezioni).
Il Comitato Nazionale dell’AIA, riunitosi in videoconferenza, in ordine alle istanze di revoca pervenutegli riteneva insussistenti nuovi elementi che potessero fare assumere una determinazione diversa rispetto a quanto già in precedenza determinato dai competenti Collegi Regionali dei Probiviri.
Provvedeva, pertanto, alla ratifica di alcuni provvedimenti di “ ritiro” della tessera, e tra questi, appunto, il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri del Molise (adottato con delibera n. 20 del 01.04.2025) a carico del A.E. sig. Roberto Maglione. Veniva conseguentemente pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 122 (del 29.04.2025) dell'Associazione Italiana Arbitri, relativo alla Stagione Sportiva 2024/2025 nel quale, “esaminata la istanza presentata dai sottoelencati, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del vigente Regolamento, in ordine alla revoca del provvedimento di Ritiro tessera”, deliberava di ratificare la seguente determinazione “MAGLIONE ROBERTO di Termoli Conferma Ritiro Tessera”.
Si perfezionava così il procedimento previsto e disciplinato dall’articolo 58 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri.
IL RICORSO
Nei termini previsti il sig. Roberto Maglione proponeva ricorso ex artt. 49 e 89, comma 1 lett. A) CGS.
A mente dell’epigrafe dell’atto introduttivo l’individuazione dell’organo giudicante avveniva in ossequio agli articoli 49 ed 89 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e non secondo il disposto dell’articolo 58 (rubricato “Procedimento di ritiro tessera”), comma 5, in base al quale: “Il diniego del Comitato Nazionale può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento- secondo quanto previsto dal CGS”.
Il ricorso era affidato a motivi cumulativamente espressi e motivati in un’unica esposizione e, segnatamente, i seguenti
- illegittimità del provvedimento;
- eccessività e comunque sproporzione della sanzione;
- ingiustizia manifesta.
La Difesa del sig. Roberto Maglione, dopo avere sottolineato la “forte passione per lo sport” quale ragione primaria della propria attività (tale da consentirgli di affrontare i rischi derivanti dal probabile verificarsi di quegli episodi di violenza storicamente connessi all’attività arbitrale), lamentava di trovarsi a ricorrere “avverso il provvedimento di ritiro della tessera adottato dal Collegio dei probiviri regionale e di poi confermato dal Comitato nazionale AIA con il Comunicato ufficiale n. 22 del 29 aprile 2025”, perché accusato di avere “violato l'art 30 lett. f) del regolamento AIA avendo il Presidente di sezione rilevato l'assenza asseritamente ingiustificata a cinque RTO nella medesima stagione sportiva”.
Il ricorrente sottolineava come “nel corso della sua lunga attività arbitrale” aveva “sempre partecipato attivamente alla vita di sezione presenziando non solo a tutte le RTO organizzate nel corso delle diverse stagioni sportive ma prendendo parte anche a tutte le altre iniziative sportive e sociali degli organi di sezione”.
Ciò senza avere mai subito alcun procedimento disciplinare o avere commesso violazioni di norme associative e/o regolamentari, adempiendo in maniera puntuale a tutti gli obblighi nascenti dal suo ruolo di Arbitro.
Egli osservava come, purtroppo, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, suo malgrado, non era riuscito a presenziare a tutte le RTO “a causa di alcune difficoltà transitorie connesse esclusivamente alla sua attività lavorativa e ad insorte problematiche familiari che lo hanno portato a dover necessariamente ridurre la sua partecipazione alle attività sezionali”.
Il ricorrente contestava che differentemente da quanto rilevato dal Presidente di sezione, però, tutte le incolpevoli assenze sono state da esso giustificate, sia tempestivamente con comunicazioni informali trasmesse direttamente al Presidente, sia mediante note mail inviate all'indirizzo peo di sezione; tanto a dimostrazione della assoluta buona fede dell'associato e della sua volontà di rispettare il regolamento AIA ed evitare di creare difficoltà alla pianificazione della “vita” di sezione.
Egli rimarcava come “nonostante tali documentate circostanze” fosse stato “ingiustamente segnalato al Collegio dei probiviri regionali” il quale avrebbe avviato il procedimento nei suoi confronti stante la pretesa violazione dell'art. 30 lett. f) regolamento AIA, adottando il provvedimento di ritiro tessera “sulla base di una motivazione del tutto carente oltre che illogica ed ingiusta”. La Difesa del ricorrente si duole del fatto che il Collegio non ha preso in considerazione i documenti trasmessi “ costituiti dalle copie delle mail che il Maglione nel corso della stagione aveva rimesso alla sua sezione di appartenenza per giustificare le assenze alle RTO ed in cui rappresentava le difficoltà lavorative e familiari che stava attraversando scusandosi per la sua temporanea assenza”.
Il Collegio, a dire dell’istante, non avrebbe neppure “valorizzato in maniera adeguata la disponibilità manifestata dall'associato a porre in essere comunque una o più attività riparatorie da esso individuate con riferimento a quelle riportate ed elencate nell'atto di avvio del procedimento a lui notificato”.
Nella prospettazione difensiva il Collegio si sarebbe invero limitato a motivare il suo provvedimento a carico dell'A.E. sostenendo esclusivamente che la richiesta presentata dal tesserato circa la sua disponibilità a porre in essere misure riparatorie ex art 58 c. 4 Regolamento AIA doveva “ritenersi del tutto incongrua”.
A dire del ricorrente, la motivazione del provvedimento si sarebbe presentata “sbrigativa” e neppure “idonea” o “sufficiente” a giustificare l'adozione di un provvedimento così gravoso come quello impugnato.
Secondo la Difesa, la disponibilità del Maglione a compiere misure riparatorie (a fronte delle incolpevoli assenze alle RTO) doveva essere valorizzata in maniera diversa da parte del Collegio, che “avrebbe potuto e dovuto ammettere il tesserato al beneficio” limitandosi semmai a valutare la congruità delle misure ipotizzate dal ricorrente “in linea con quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento” che evidentemente ha avuto effetto distorsivo, individuando misure ritenute più utili.
La volontà dell'associato di riparare alle sue condotte sarebbe risultata chiara da tutti gli atti del procedimento e sarebbe stata ribadita anche nell’istanza di revoca del provvedimento adottato dal Collegio dei probiviri, trasmessa al Comitato nazionale AIA. In tale istanza il ricorrente non solo avrebbe rappresentato le difficoltà lavorative e familiari attraversate nella stagione sportiva 2024/2025, ma avrebbe ribadito la sua volontà di svolgere concrete azioni riparatorie, anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle ipotizzate al fine di addivenire al provvedimento di estinzione, così da poter continuare a svolgere l'attività di Arbitro.
Volontà meritevole di attenzione da parte degli organi AIA in considerazione della ratio della misura riparatoria di cui all’articolo 58, comma 4, del Regolamento.
Per la Difesa il Collegio prima, ed il Comitato Nazionale poi, avrebbero dovuto ammettere l'associato al beneficio ed autorizzarlo a svolgere le misure riparatorie più utili (anche alla vita sezionale) così da valutare l'esito delle condotte e dichiarare successivamente l'estinzione del procedimento.
Sulla base di quanto sopra esposto il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di “annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguenza in ordine al reintegro dell'odierno ricorrente”.
All’udienza del 23.06.2025, svoltasi in videoconferenza, era presente personalmente il ricorrente assistito dall’Avv. Guido Campopiano. Nessuno era presente né per l’Associazione Italiana Arbitri, né per la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Prendeva la parola l’Avv. Campopiano, il quale si riportava integralmente ai contenuti del ricorso proposto insistendo per il suo accoglimento.
Evidenziava che il suo assistito si era reso disponibile a svolgere le condotte riparatorie dinanzi al Collegio dei Probiviri regionali. Dichiarava di essere in possesso, e di poter produrre, l’ulteriore documentazione trasmessa al Presidente della propria Sezione AIA a giustificazione delle assenze alle riunioni tecniche operative e della istanza di revoca presentata dal diretto interessato, ai sensi dell’art. 58, comma 3, Regolamento AIA), chiedendo a tal riguardo un breve termine.
Dichiarava, inoltre, che non era stata depositata copia del provvedimento sanzionatorio del ritiro della tessera adottato dal Comitato Nazionale AIA a ratifica della delibera del Collegio dei Probiviri regionali, in quanto la stessa era disponibile sul sistema “sinfonia4you” non più accessibile.
All’esito dell’udienza questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, emetteva ordinanza con la quale disponeva l’acquisizione dei documenti ritenuti di interesse dal Collegio giudicante dei quali il difensore del sig. Maglione aveva dichiarato di essere in possesso e di poter produrre (segnatamente dell’ulteriore documentazione trasmessa dall’Arbitro Maglione al Presidente di Sezione AIA a giustificazione delle proprie assenze alle riunioni tecniche operative e della istanza di revoca presentata dal diretto interessato, ai sensi dell’art. 58, comma 3, Regolamento AIA), assegnando allo stesso il termine di 7 (sette) giorni per tale produzione.
Il Tribunale disponeva, inoltre, l’acquisizione, entro il medesimo termine, presso i competenti Organi dell’AIA, di tutto il carteggio riguardante l’adozione del provvedimento sanzionatorio del ritiro della tessera adottato dal Comitato Nazionale AIA a ratifica della delibera del Collegio dei Probiviri regionali, ivi compresi tutti gli atti prodotti nell’ambito di tale procedimento dall’Arbitro.
A tal fine rinviava all’udienza del 9 luglio 2025, ore 15:30, in modalità videoconferenza.
Nelle more il Difensore del ricorrente depositava nel fascicolo telematico del procedimento:
- la notifica dell’avvio del procedimento del Collegio Probiviri regionali e successiva delibera;
- la documentazione trasmessa dal Maglione al Presidente della sezione AIA di Termoli a giustificazione delle assenze;
- la documentazione trasmessa dal Maglione al Presidente della sezione AIA di Termoli a giustificazione delle assenze;
- la documentazione trasmessa dal Maglione al Presidente della sezione AIA di Termoli a giustificazione delle assenze;
- l’istanza di revoca ex ar 58 c. 3 R g AIA.
L’AIA, per tramite del proprio Difensore di fiducia, Avv. Valerio DI STASIO, depositava nel fascicolo telematico del procedimento:
1. copia del provvedimento di ritiro tessera pronunciato dal Collegio Probiviri Molise del 01.4.2025;
2. copia dell’istanza di revoca avanzata dal sig. Roberto Maglione del 24.4.2025;
3. copia dell’estratto del verbale del Comitato Nazionale n. 16 del 29 aprile 2025;
4. la copia della trasmissione C.U. Comitato Nazionale 122 del 29.4.2025;
5. la copia della comunicazione del sig. Roberto Maglione 30.4.2025.
All’udienza del 09.07.2025, in sede di discussione è presente il ricorrente assistito dal Difensore. Nessuno è presente invece né per l'Associazione Italiana Arbitri, né per la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
L'Avv. Campopiano, per il sig. Maglione, si è riportato integralmente ai contenuti dell'atto introduttivo, ripercorrendo le tesi difensive argomentate nel corso della precedente udienza. Sottolineava che la nuova documentazione, depositata a seguito dell'ordinanza istruttoria emanata dal Tribunale costituiva prova sia del fatto che il sig. Maglione avesse fornito al Presidente della propria Sezione AIA giustificazioni per le assenze alle riunioni tecniche operative, sia dell'istanza di revoca presentata dal diretto interessato ai sensi dell'art. 58, comma 3, Regolamento AIA. Concludeva insistendo per l'accoglimento del ricorso proposto.
IL COMPENDIO ISTRUTTORIO
Elemento costitutivo della fattispecie che delinea l’illecito ascritto al ricorrente è l’assenza dell’A.E. Roberto MAGLIONE dalle riunioni tecniche.
Secondo il testo vigente al momento della condotta “cinque riunioni tecniche anche non consecutive”.
Secondo l’attuale quadro normativo la gravità della violazione non viene ponderata in base al numero di assenze, ma può sussistere sic et simpliciter in virtù del dovere di partecipazione sancito dall’art. 42 del Regolamento.
Il comportamento dell’incolpato portato all’attenzione di Questo Tribunale trova riscontro documentale nel “REPORT CONVOCAZIONI EVENTI” nel quale si enumerano le convocazioni rivolte al ricorrente, con le corrispondenti indicazioni circa la presenza.
Da tale documento emerge che il ricorrente è risultato “Assente NON giustificato” alle RTO in presenza, consecutive, dei giorni 09.09.2024; 23.09.2024; 07.10.2024; 21.10.2024; 04.11.2024, come pure a quelle del secondo semestre della Stagione Sportiva. A ciò si aggiunga che l’Arbitro non contesta le assenze ascrittegli, ma le ammette, seppur adducendo a suo discapito motivazioni che si presentano ontologicamente di carattere ampio.
L’intero carteggio (acquisito agli atti del presente procedimento) ripassato tra il sig. Maglione e gli Organi federali offre cognizione di come vi sia stata la perfetta consapevolezza, presso il ricorrente, del progressivo maturare della trasgressione rimproveratagli. La condotta materiale della fattispecie è, pertanto, da ritenersi provata in modo pieno, andando ben oltre lo “standard probatorio” ritenuto sufficiente dalla Giurisprudenza federale.
Si ricordi, infatti, che per consolidata Giurisprudenza endofederale lo standard probatorio (richiesto per ritenere integrata la fattispecie dell’illecito) non si spinge fino alla certezza assoluta della perpetrazione della condotta.
È, invece, sufficiente un confortevole convincimento circa l’avvenuto verificarsi della violazione, a sua volta sostenuto da un grado di prova che superi la semplice valutazione della probabilità, anche qualora sia inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Il regolamento consente all’incolpato il diritto di fornire giustificazioni, come ricavabile dal tenore letterale del quadro normativo che si riferisce ad assenze che siano “ingiustificate”.
L’Ordinamento federale, pertanto, valorizza l’elemento “soggettivo” che ha accompagnato la condotta materiale.
Ed in tale prospettiva si colloca prevalentemente la linea difensiva del ricorrente, proteso a fornire le ragioni delle assenze maturate. La documentazione confluita agli atti del procedimento consente a questo Tribunale di svolgere una valutazione piena circa la possibilità di sussumere la fattispecie concreta ascritta al sig. Maglione nelle norme federali incriminatrici.
MOTIVI
La competenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti è stabilita dal quinto comma dell’articolo 58 (rubricato “Procedimento di ritiro tessera”) del “REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI che prevede:<<Il diniego del Comitato Nazionale può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento- secondo quanto previsto dal CGS>>.
Ciò avviene analogamente a quanto stabilito dal precedente quarto comma dell’art. 57 (rubricato “ Procedimento di non rinnovo tessera per inidoneità tecnica”) laddove si stabilisce che:<<Il provvedimento di non rinnovo tessera può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento- secondo quanto previsto dal CGS.>>.
Il Legislatore dell’Associazione Italiana Arbitri ha, pertanto, scelto di affidare la materia alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federazione Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’evidente competenza tecnica di tale Sezione nelle questioni attinenti al procedimento del “tesseramento”, anche se l’indole del procedimento di cui all’art. 58 del REGOLAMENTO AIA è squisitamente disciplinare, considerato che l’iter in esso contemplato è volto alla valutazione della possibilità del “ ritiro” della tessera come sanzione, addirittura estrema, consistente nell’esclusione del trasgressore dalla vita associativa.
Tali previsioni in ordine alla competenza (come connaturata al “vincolo di giustizia”) trovano diretto corollario in altre statuizioni regolamentari e, segnatamente, all’art. 42 al comma 2 per il quale gli arbitri:<<… devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.>>
- al comma 3 lettera e):<<ad accettare, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall’AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria;>>. - Ecco, dunque, che l’individuazione della competenza della Sezione Tesseramenti effettuata dall’Associazione Italiana Arbitri nel proprio Regolamento si presenta come facente parte di quelle scelte che il Singolo Associato compie al momento del proprio “ingresso” nell’ordinamento sportivo.
L’articolo 30 (rubricato “Competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri”) così stabiliva nel testo vigente sino al 01.07.2025:<<1. Il Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, è competente ad esaminare le segnalazioni del Presidente di Sezione o del Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o del rispettivo organo tecnico, di: (omissis)…f) ingiustificate assenze a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA; (omissis) 2. All’esito della fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, può archiviare il procedimento, dichiararlo estinto per lo svolgimento di una misura riparatoria ovvero adotta il provvedimento di ritiro tessera.>>.
Il testo attualmente vigente (introdotto con il C.U. n. 1/A del 1.07.2025) vede l’abrogazione integrale della detta lettera F dell’art.30.
Posto che le “Norme transitorie e finali” del Regolamento modificato prevedono che:<<1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2025 ad eccezione …>>, si deve ritenere che a far data dal 01.07.2025 sia sottratta al Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, la competenza ad esaminare le segnalazioni del Presidente di Sezione o del Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o del rispettivo organo tecnico, della violazione consistente nella “ingiustificata assenza a cinque riunioni tecniche anche non consecutive”.
Permane il testo dell’art. 42, comma 3, lettera K) che al comma 3 prevede che gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati a frequentare le riunioni tecniche (è soppresso l’inciso “obbligatorie”), giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali ... etc.
Ecco, dunque, che è normativamente stabilito nell’ordinamento federale, sia l’obbligo di partecipare alle riunioni tecniche, sia l’obbligo di giustificare in anticipo l’eventuale assenza.
L’articolo 58 (rubricato “Procedimento di ritiro tessera”) stabilisce il rito del procedimento volto all’adozione del provvedimento di “ritiro della tessera”
Resta invariato l’art. 63 del Regolamento (rubricato “Sanzioni”) in base al quale:<<1. Fermo quanto previsto dall’art. 9, comma 7 bis del Codice di Giustizia Sportiva e dal precedente art. 30, gli appartenenti all’AIA che si rendono responsabili della violazione delle norme del presente Regolamento e delle norme secondarie dell’AIA, sono punibili con le seguenti sanzioni:
1. il rimprovero;
2. la censura;
3. la sospensione sino ad un massimo di due anni
4. esclusione dall’AIA.
5. La sanzione è commisurata in considerazione della natura e della gravità della condotta dell’associato, precedente e successiva all’infrazione medesima.>>.
E’ opportuno ricordare che l’AIA nel 2011 ha adottato un proprio Codice Etico.
Il detto Codice Etico prevede al punto 3 (rubricato “Valori e principi dell’associazione”) secondo capoverso che: <<È valore irrinunciabile ed imprescindibile di tale attività, la correttezza e la lealtà nella vita sportiva come in quella sociale. Il collante tra questi due principi, che allo stesso tempo ne costituisce il fondamento, è la cultura del “fair play”, valore da applicare non solamente sui campi di gioco ma a cui riferirsi come stile di vita, attraverso il rifiuto dell’inganno e delle astuzie finalizzate al perseguimento di vantaggi e/o profitti non parimenti raggiungibili con le sole proprie capacità.>>.
Al punto 5 (rubricato “Principi generali”) secondo capoverso del Codice è stabilito che:<<Nell’esercizio delle attività di rispettiva competenza ogni Associato deve dimostrare sempre trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale, mirando al raggiungimento del c.d. “principio di qualità” >>.
All’art. 6 (rubricato “Comportamenti”) paragrafo 6.1 (rubricato “Principi”) del Codice è stabilito che:<<Il comportamento dell’Associato deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà.
I comportamenti oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla “virtù del ben operare”.
- Deve essere alimentato lo spirito di appartenenza; l’orgoglio della propria funzione deve manifestarsi anzitutto con il costante aggiornamento e nell’approfondimento della propria preparazione.
- Tutte le attività, in particolare quelle burocratiche (referti, rapporti, ecc.) devono essere improntati alla lealtà, alla sinteticità e alla fedeltà de fatti veramente avvenuti ed essere intellegibili, evitando la superficialità e l’approssimazione.
- Gli Associati devono mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti.
Le critiche, i modi e i toni devono rientrare sempre nell’alveo regolamentare e non devono essere anonimi, né formulati mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del loro autore.
Tra gli appartenenti all’AIA ci deve sempre essere solidarietà, tutti devono essere accumunati da un sentimento di mutua considerazione e rispetto reciproco, evitando di creare attriti, calunnie e conflitti d’interesse.
Non devono essere mai usate espressioni, offensive e ingiuriose, nei confronti degli altri.
- L’Associato svolge le proprie funzioni con diligenza ed operosità, cura con diligenza l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili.
Garantisce l’indipendenza e la serenità dell’attività di tutti gli addetti, assicurando trasparenza ed equanimità, respingendo ogni ingerenza esterna.>>.
Ecco, dunque, che già le regole di comportamento gerarchicamente più prossime all’Associato gli impongono un comportamento che sia ispirato dalla correttezza, secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti evitando superficialità ed approssimazione.
L’art 42 del Regolamento, laddove prevede che gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati a frequentare le riunioni tecniche, esprime la necessità che gli Associati mantengano una condotta aderente alle esigenze organizzative dell’Associazione in vista dell’importante funzione che ad essa è demandata dall’ordinamento sportivo, vale a dire l’ attività di
ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa, (articolo 1, comma 1, del Regolamento rubricato “Natura e funzioni”).
Il quadro normativo che contempla la violazione, pertanto, non protegge semplicemente il “decoro” che ci si attende dagli Associati su un mero piano comportamentale, qualificandolo come doveroso per ragioni morali.
Esso, piuttosto, normativizza una condotta (la partecipazione alle riunioni tecniche) che si pone necessaria e funzionale allo svolgimento dei compiti propri della ragion d’essere della stessa Associazione.
La violazione ascritta al ricorrente, pertanto, non è mera espressione di biasimo per essersi discostato dall’attività dei propri consociati sportivi.
Essa è, piuttosto, finalizzata a sanzionare coloro che, a causa della mancata partecipazione alla vita associativa, hanno generato un vulnus negli equilibri dell’attività federale, con conseguente pregiudizio per la “buona qualità” dell’attività degli Ufficiali di gara nelle competizioni sportive.
Il contenuto ultimo della norma violata, dunque, si sostanzia in un “merito etico” che non è metagiuridico, ma trova concretezza nella necessità imprescindibile del mantenimento degli equilibri e dei rapporti tra le varie componenti federali, le quali nel caso in esame sono immediatamente volte al regolare svolgimento dei Campionati sportivi.
Ecco, dunque, che la “misura riparatoria” contemplata dal Regolamento è prevista come diretta a ripristinare il rapporto di “colleganza” dell’Associato con i propri consociati, colmando l’incertezza maturata sul piano del rapporto fiduciario, ma non è necessariamente tale da poter “risanare” le criticità che si sono oramai concretizzate nell’organizzazione della vita federale. Sul piano dell’“effettività”, dunque, il pregiudizio ricevuto dalla A.I.A. potrebbe non essere più reversibile, siccome si è già compiutamente consumato il vulnus, concretizzantesi anche semplicemente nel disagio organizzativo oramai trascorso.
Ciò a maggior ragione in quelle realtà federali ove l’attività amministrativa dell’Associazione non dispone di risorse riparatorie di agevole disponibilità ed impiego.
Così, se in taluni casi (ed in talune circostanze) è ritenuto sufficiente che per tramite dell’adozione di una “misura riparatoria” si ripristini la fiducia propria del rapporto di “colleganza” dell’Associato con i propri consociati sportivi, in altri casi ciò può non essere ritenuto bastevole, poiché la lesione arrecata dal trasgressore non può più trovare risanamento.
In buona sostanza gli impegni che l’Arbitro assume non si pongono quale semplice asserzione di valore morale, ma esprimono la dichiarata consapevolezza del tesserato di essere parte imprescindibile di un mondo “associativo”; mondo che fa ragionevole affidamento sull’attiva partecipazione dei consociati, ciascuno gravato dagli obblighi che ha volontariamente scelto di accettare con l’ingresso nell’ordinamento federale.
Il provvedimento del “ritiro della tessera” si pone, allora, come sanzione adeguata poiché producente l’esclusione dall’ordinamento sportivo di quel consociato che si sia rivelato di fatto avulso dalla comunanza di intenti con gli altri “tesserati”.
La sanzione inflitta si rivela, quindi, quale misura correttamente “afflittiva” ed “effettiva” per le conseguenze estreme che produce, in perfetta aderenza con le esigenze di celerità e speditezza proprie dell’ordinamento federale.
In ordine alle ragioni addotte dall’Arbitro a sostegno delle assenze si può osservare che il testo dell’art. 30, lettera f), del Regolamento AIA, al tempo vigente recitava testualmente:<<…ingiustificate assenze a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA;>>.
Parimenti l’art. 42 del Regolamento, sia nel testo previgente che in quello attuale, prevede la giustificazione anticipata dell’assenza. Il Legislatore, pertanto, con tutta evidenza contempla la possibilità logica dell’assenza ritenendo che l’effetto “lesivo” di essa per la vita associativa possa essere ritenuta sovrastata dalle motivazioni addotte dal trasgressore a propria discolpa.
La norma, quindi, con una clausola “aperta” (quella relativa alla giustificazione) consente al prudente apprezzamento dell’Organo federale d ritenere che l vicissitudini del trasgressore possano essere apprezzate come superiori a quelle federali e che, pertanto, lo status di “associato” non si trovi in conflitto (neppure potenziale) con quelle della persona, laddove queste ultime dovessero essere ritenute prevalenti secondo le nozioni del “senso comune” e della ragionevolezza.
L’ampiezza consentita dall’ordinamento federale alle giustificazioni possibili opera, pertanto, consapevolmente quale strumento equilibratore dell’appartenenza del consociato federale ad altri ordinamenti, dimodoché lo “status” di associato non si possa trovare a confliggere con gli altri doveri ed obblighi gravanti sul potenziale trasgressore.
La flessibilità che la norma riceve dalle consentite “giustificazioni” trova, però, un limite ovvio nei casi in cui vi sia l’impossibilità di conciliare (mediante sovrapposizione) i doveri che gravano sul singolo quale associato con quei doveri che su lui stesso gravino per altre ragioni.
E’ di tutta evidenza che laddove questi ultimi doveri si presentino frequentemente prevalenti (per necessità o per arbitrio) su quelli che formano lo “status” di associato sportivo, la posizione del singolo si rivela essere, in realtà, costantemente “esterna” alla vita associativa, sino a rendere priva di significato l’appartenenza del trasgressore all’ordinamento federale.
Ecco, dunque, che il provvedimento consistente nel “ritiro della tessera” (collocando il trasgressore al di fuori dell’ordinamento sportivo) si pone contemporaneamente sia come presa d’atto dell’esistenza di una situazione inconciliabile con la vita associativa, sia come volto all’obiettivo che il futuro svolgersi della vita federale possa avere un andamento regolare ed in linea con il progetto che accomuna gli altri consociati sportivi.
L’esclusione del trasgressore dall’ordinamento viene, pertanto, ad operare come meccanismo di salvaguardia delle attività lato sensu “amministrative” degli organi associativi, volti al puntuale espletamento delle incombenze ad essi affidate.
Rivelatore di tale ratio è il testo dell’art. 42, comma 3, lettera K) del Regolamento (sia nel testo attuale che in quello previgente) laddove si stabilisce che eventuali assenze debbano essere giustificate “anticipatamente”.
Appare, infatti, evidente che la necessità di una allerta preventiva dell’assenza sia finalizzata a consentire agli organi federali di adottare quegli accorgimenti che possano eliminare (o ridurre) il pregiudizio provocato dal venir meno di quel “segmento” di attività che era stato affidato al consociato non disponibile.
Tale esigenza viene del resto palesata proprio dall’Associazione Italiana Arbitri che nelle comunicazioni a firma Presidente della Sezione AIA di Termoli (datate 27.02.2025 e 21.03.2025) motiva il significato delle comunicazioni stesse, sottolineando che “l’aggiornamento tecnico/associativo è di fondamentale importanza per la crescita individuale di ogni associato” riportando, addirittura, il testo dell’art. 42, comma 3, lettera K) del Regolamento allora vigente.
Ecco, dunque, che la condotta omissiva posta in essere dal sig. Maglione, accompagnata dal corrispondente elemento soggettivo, si presenta certamente lesiva dell’interesse protetto dall’ordinamento federale per tramite delle norme poste dal Regolamento Federale dell’A.I.A.
Devono aggiungersi, quali ulteriori considerazioni sfavorevoli al ricorrente, il fatto che anche nel presentare l’istanza di revoca a mezzo pec avverso il provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti dal Collegio dei probiviri, il Maglione, oltre ad evidenziare la circostanza di non avere riportato alcun altro “provvedimento penale o similare”, ammetteva di essere stato assente solo ad alcune RTO, a fronte, invece, della totalità delle assenze contestategli, motivando tali mancanze “per diverse ragioni, familiari e lavorative come da prove che allego di giustifiche alle quali non ho ricevuta mai risposta alcuna. Sono mesi particolari per me che non mi hanno permesso di essere attivo nell’associazione come sempre fatto negli anni scorsi ma voglio porre rimedio”, ma non fornendo mai, a supporto di tali dichiarazioni, prova documentale della consistenza e della eccezionalità di tali impedimenti che, come già rilevato, hanno rappresentato, di contro, una costante tale da impedirgli di prendere parte a tutte le R.T.O. della stagione sportiva di riferimento.
Infine, nell’istanza di revoca, nonostante la motivazione alla base della adozione del provvedimento sanzionatorio da parte del Collegio dei Probiviri nei suoi confronti, avesse evidenziato anche la incongruità e inadeguatezza delle misure riparatorie prospettate dall’interessato, il Maglione, anziché offrire un innalzamento di tali misure in adeguamento a tale indicazione, si limitava a ribadire la disponibilità, già rappresentata, allo svolgimento delle azioni riparatorie, peraltro sempre nella misura minima prevista per ciascuna di esse (svolgimento di aiuto segretario in sezione per 2 giorni o in alternativa/ambedue – partecipazione al prossimo corso arbitri per almeno 2 lezioni).
Ciò giustifica ulteriormente, ad avviso di questo Tribunale, la decisione adottata dal Comitato Nazionale dell’AIA in ordine all’ istanza di revoca pervenutagli, che riteneva, infatti, insussistenti nuovi elementi che potessero fare assumere una determinazione diversa rispetto a quanto già in precedenza deliberato dal competente Collegio Regionale dei Probiviri. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dal sig. Roberto Maglione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Fernando Casini Gioacchino Tornatore
Depositato in data 17 luglio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai