F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFN-SVE del 23 Luglio 2025 (motivazioni) – USD Città di Fasano / Brindisi Football Club Srl – Reg. Prot. 22/TFN-SVE

Decisione/0006/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0022/TFNSVE/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 luglio 2025, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società USD Città di Fasano (936128) contro la società Brindisi Football Club Srl (914722) al fine di richiedere il risarcimento del danno per i fatti occorsi in occasione della gara del 9 marzo 2025, la seguente

DECISIONE

Ritenuto in fatto

Con ricorso del 20/06/2025, ritualmente introdotto ed inviato alla controparte, la U.S.D. Città di Fasano adiva questo Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche per sentir condannare la S.S. Brindisi Football Club Srl al risarcimento dei danni causati dai tifosi di quest’ultima al proprio impianto di gioco nel corso della gara tra le due società svoltasi il 9/3/2025.

Gara sospesa definitivamente, dopo una prima sospensione temporanea, al 35° del secondo tempo a causa delle reiterate intemperanze dei tifosi del Brindisi.

A fondamento dell’an della propria richiesta produceva la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. sulla gara sopra indicata, riportata nel prodotto C.U. 105 dell’11/2025.

Decisione che, oltre ai provvedimenti sanzionatori, deliberava a carico del Brindisi “l’obbligo di risarcire i danni ove richiesti e documentati”.

Nel testo del ricorso la Città di Fasano riportava integralmente il provvedimento del G.S., che specificava i danni all’impianto così come da rapporto arbitrale, evidenziando e sottolineando gli stessi: - danni causati da fumogeni (in totale 8 in più lanci nel tempo) al manto sintetico, alla rete ed alla base della porta; - danni da fumogeno legato ad un’asta con cui veniva bruciato un altoparlante dello stadio, due cartelloni pubblicitari e la rete di recinzione del terreno di gioco.

Precisava, altresì, la ricorrente che il provvedimento del G.S. non era stato impugnato con conseguente suo passaggio in giudicato. Venendo poi al quantum della domanda produceva: - un preventivo di 24.520,78 per il ripristino del manto sintetico e della rete della porta di calcio; - un preventivo di 4.880,00 per l’acquisto di un impianto audio professionale da stadio; - una fattura di 1.200,00 per il ripristino di due portoni e due cancelli e per la sostituzione di due maniglioni; una fattura di 963,00 per la riparazione dei danni cagionati al bagno del settore ospiti.

Concludeva quindi in via principale per la condanna della Soc. Brindisi F.C. Srl al pagamento del risarcimento del danno totale pari ad 31.653,78 ed in via subordinata alla somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia. Riservava ulteriori produzioni e richieste istruttorie.

Si costituiva in giudizio, nei termini, la S.S. Brindisi Football Club Srl rilevando in primis che per i danni di cui alle due fatture ex adverso prodotte (portoni, maniglioni, cancelli e bagno) nulla era riportato nel C.U. con la decisione del G.S. e che nel contratto di affidamento (allegato al ricorso introduttivo) dell’impianto sportivo dal Comune alla U.S.D. Città di Fasano era previsto l’obbligo della stipula di una polizza assicurativa per i danni allo stesso causati da terzi.

Nel merito della vertenza eccepiva un difetto di legittimazione attiva da parte della ricorrente dovendo la stessa ritenersi invece in capo al Comune di Fasano proprietario dell’impianto sportivo che già in un caso precedente aveva direttamente richiesto il risarcimento ad altra società di cui i tifosi avevano arrecato danni allo stadio.

Sul quantum della richiesta avversaria, evidenziando comunque e nuovamente l’esistenza della polizza assicurativa ne contestava la consistenza della domanda anche per una abnorme quantificazione.

Contestava poi la resistente che non era dato sapere se i lavori erano stati eseguiti, che non vi era prova dell’avvenuto pagamento degli importi indicati e che era ugualmente ignoto se la compagnia assicuratrice avesse risarcito quanto dovuto.

Concludeva pertanto in via preliminare perché venisse dichiarato il difetto di legittimazione attiva da parte della U.S.D. Città di Fasano ed in via subordinata istruttoria per l’ammissione di una consulenza tecnica per la quantificazione dei danni. Nel merito concludeva altresì in via principale per il rigetto della domanda ed in via meramente subordinata per la riduzione della stessa in proporzione all’accertamento dei danni al momento non provati.

Alla fissata udienza del 14/7/2025, tenutasi in videoconferenza, i legali delle parti si riportavano sostanzialmente ai propri scritti difensivi.

Aggiungeva comunque il difensore della ricorrente che i danni erano provati dalla documentazione fotografica e che alcuni lavori, con relativi costi, non erano stati eseguiti. Riteneva inammissibile quanto contestato da controparte in merito alla polizza assicurativa riguardante la stessa un rapporto privatistico senza valenza federale. Si rimetteva al Tribunale per quanto alla richiesta consulenza tecnica senza nulla specificare.

Il difensore della resistente replicava che la polizza doveva comunque aver seguito anche nel contesto in discussione e che la Città di Fasano aveva solo presentato preventivi e fatture non quietanzate. La vertenza veniva quindi trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

Il ricorso della Società U.S.D. Città di Fasano deve essere rigettato.

Al di là della predetta decisione conclusiva deve, in ogni caso, essere dapprima esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente sollevata dalla Soc. Brindisi S.C..

Tale eccezione non risulta fondata considerate le previsioni di cui al contratto di affidamento alla Città di Fasano dell’impianto sportivo comunale. Quest’ultima infatti si assume da contratto tutte le responsabilità per danni ivi compresi quelli alla stazione appaltante tra i quali, specificatamente indicati, distruzione totale o parziale di opere ed impianti.

E non vale ad escludere la legittimazione attiva della Città di Fasano che in altro caso, di cui peraltro non risulta dimostrato l’esito, sia stato direttamente il Comune a richiedere i danni ad altra società.

Ritenuta quindi la ricorrente legittimata all’azione ed alla relativa introduzione del procedimento in oggetto, può esaminarsi il contenuto della domanda e, come sopra statuito, rigettarla.

Sull’an della domanda, danni causati dai tifosi, può esservi discussione solo in parte.

Dati infatti per incontrovertibili quelli dettagliatamente specificati nella decisione del G.S., e fatti propri dalla ricorrente con evidenze e sottolineature aggiunte, altrettanto non può dirsi per quelli inerenti ai portoni, maniglioni, cancelli e bagno settore ospiti. Circa la responsabilità dei tifosi ospiti per questi ultimi danni, peraltro i soli inseriti nelle fatture depositate, nessuna prova è stata fornita dalla Città di Fasano rimanendo così gli stessi, non cristallizzati nella decisione del G.S., indimostrati anche nell’an del loro accadimento durante i fatti della gara del 9/3/2025. E sugli altri danni incontrovertibili anche per accertata responsabilità dei sostenitori del Brindisi non vi è prova né del loro esatto ed indiscutibile quantum né del loro effettivo gravare sulla ricorrente quanto al non dimostrato pagamento.

Non può infatti darsi valore probatorio ai soli preventivi depositati, contestati peraltro dal Brindisi sia perché sproporzionati per costi ed interventi e sia per la non congruità al C.U., in assenza di ulteriori mezzi di prova o richieste di mezzi di prova – atti al loro esatto accertamento monetario – il cui onere probatorio, conformemente all’azione civilistica, ricade sulla parte istante.

E la Città di Fasano non solo non ha formulato istanze istruttorie in ricorso ma neppure le ha avanzate, a seguito delle contestazioni avversarie, nel corso della udienza. Solo si è rimessa alla decisione di questo Tribunale sulla richiesta di consulenza avanzata da controparte che peraltro l’ha proposta solo in via subordinata istruttoria chiedendo in via principale il rigetto della domanda. Si aggiunga inoltre che la ricorrente non ha neppure fornito prova alcuna dell’avvenuto pagamento non solo di quanto ai preventivi ma anche di quanto alle fatture prodotte pur se relative a danni non provati per responsabilità.

Infine, relativamente alle spese processuali sia per la questione giuridica in sé, sia per il mancato riscontro del Brindisi in contestazione alla preliminare  pec della Città di Fasano  e sia per gli accadimenti che hanno dato origine alla vertenza in esame ne può essere disposta la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società USD Città di Fasano. Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 luglio 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                     Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 23 luglio 2025.

 

IL SEGRETARIO

 Marco Lai

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