F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFN-SVE del 25 Luglio 2025 (motivazioni) – AC Monza Spa / ASD Forzacoraggio Alessandria – Reg. Prot. 27/TFN-SVE

Decisione/0007/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0027/TFNSVE/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Antonino Piro – Componente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 luglio 2025, sul ricorso, ex artt. 49, 53 e 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (943309) nei confronti della società ASD ForzaCoraggio Alessandria (913909) per il mancato adempimento delle obbligazioni relative a un contratto, sottoscritto dalle due società, avente ad oggetto l'organizzazione di un camp estivo di calcio a carattere ludico sportivo, denominato "AC Monza Camp", la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 27 giugno 2025, l’AC Monza S.p.A. chiedeva all’intestato Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche di “condannare ASD ForzaCoraggio Alessandria al pagamento a favore di AC Monza dell’importo di 1.464,00 IVA inclusa e degli interessi moratori”.

Ciò, in esecuzione di contratto sottoscritto dalle due società avente ad oggetto l’organizzazione di un camp estivo di calcio a carattere ludico sportivo denominato AC Monza Camp” che non sarebbe stato adempiuto dall’ASD ForzaCoraggio Alessandria (già ASD Asca) con il pagamento della somma di cui sopra.

Il ricorso in questione veniva notificato dall’AC Monza S.p.A. all’ASD ForzaCoraggio Alessandria, non tramite PEC, ma a mezzo del servizio postale tramite raccomandata 1 con prova di consegna (prova di consegna non depositata unitamente al ricorso). All’udienza del 21 luglio 2025, discussa in modalità videoconferenza, alla sola presenza dei rappresentanti della società Monza, questi ultimi (su domanda del sottoscritto Relatore) dichiaravano che la notifica del ricorso alla società resistente, effettuata a mezzo del servizio postale, risultava non consegnata per indirizzo errato, riservandosi di depositare il relativo cedolino sulla piattaforma del Processo Sportivo Telematico.

Il ricorso dell’AC Monza S.p.A., preso atto che la parte ricorrente ha notificato il ricorso a mezzo del servizio postale e ha dichiarato in udienza che la notifica del ricorso non è andata a buon fine, è inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto che la parte ricorrente ha dichiarato che la notifica del ricorso non è andata a buon fine, dichiara l'inammissibilità dello stesso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 luglio 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                                      Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 25 luglio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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