F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFN-SVE del 25 Luglio 2025 (motivazioni) – AC Monza Spa / ASD Forzacoraggio Alessandria – Reg. Prot. 27/TFN-SVE
Decisione/0007/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0027/TFNSVE/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini – Componente
Antonino Piro – Componente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 luglio 2025, sul ricorso, ex artt. 49, 53 e 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (943309) nei confronti della società ASD ForzaCoraggio Alessandria (913909) per il mancato adempimento delle obbligazioni relative a un contratto, sottoscritto dalle due società, avente ad oggetto l'organizzazione di un camp estivo di calcio a carattere ludico sportivo, denominato "AC Monza Camp", la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 27 giugno 2025, l’AC Monza S.p.A. chiedeva all’intestato Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche di “condannare ASD ForzaCoraggio Alessandria al pagamento a favore di AC Monza dell’importo di € 1.464,00 IVA inclusa e degli interessi moratori”.
Ciò, in esecuzione di contratto sottoscritto dalle due società avente ad oggetto l’organizzazione di un camp estivo di calcio a carattere ludico sportivo denominato AC Monza Camp” che non sarebbe stato adempiuto dall’ASD ForzaCoraggio Alessandria (già ASD Asca) con il pagamento della somma di cui sopra.
Il ricorso in questione veniva notificato dall’AC Monza S.p.A. all’ASD ForzaCoraggio Alessandria, non tramite PEC, ma a mezzo del servizio postale tramite raccomandata 1 con prova di consegna (prova di consegna non depositata unitamente al ricorso). All’udienza del 21 luglio 2025, discussa in modalità videoconferenza, alla sola presenza dei rappresentanti della società Monza, questi ultimi (su domanda del sottoscritto Relatore) dichiaravano che la notifica del ricorso alla società resistente, effettuata a mezzo del servizio postale, risultava non consegnata per indirizzo errato, riservandosi di depositare il relativo cedolino sulla piattaforma del Processo Sportivo Telematico.
Il ricorso dell’AC Monza S.p.A., preso atto che la parte ricorrente ha notificato il ricorso a mezzo del servizio postale e ha dichiarato in udienza che la notifica del ricorso non è andata a buon fine, è inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto che la parte ricorrente ha dichiarato che la notifica del ricorso non è andata a buon fine, dichiara l'inammissibilità dello stesso.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Sodero Stanislao Chimenti
Depositato in data 25 luglio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai