F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFN-SVE del 29 Luglio 2025 (motivazioni) – Udinese Calcio Spa / FC Sporting Pianura Academy – Reg. Prot. 28/TFN-SVE
Decisione/0008/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0028/TFNSVE/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Componente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 luglio 2025, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Udinese Calcio Spa (64165) nei confronti della società FC Sporting Pianura Academy (955544) per il mancato adempimento delle obbligazioni relative a un contratto di affiliazione e fornitura di materiale tecnico-sportivo valido per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 27 giugno 2025, la società Udinese Calcio SpA ha adito questo Tribunale al fine di ottenere il pagamento, in suo favore, della somma di euro 61.137,98 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 da parte della FC Sporting Pianura Academy. L’Udinese Calcio SpA chiede tale somma in adempimento dei contratti di affiliazione e fornitura materiale sportivo inter partes sottoscritti in data 30 giugno 2023 e 22 luglio 2024, rispettivamente per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025.
Assume la ricorrente che nonostante le reiterate diffide, la FC Sporting Pianura Academy non solo non ha corrisposto i contributi di affiliazione, euro 2.500,00 oltre iva per il 23/24 ed euro 3.500,00 per il 24/25, ma ha anche omesso di pagare l’ingente quantitativo di materiale sportivo ordinato e fornito dalla Udinese Calcio spa, tramite il proprio sponsor tecnico Macron.
La società FC Sporting Pianura Academy, ritualmente e tempestivamente notiziata del ricorso, non ha inviato alcuna memoria né ha partecipato alla riunione del 21 luglio 2025 nella quale, sentita la parte ricorrente per il tramite del difensore Avv. Ruggiero Malagnini, la vertenza è stata discussa e decisa all’esito della camera di consiglio.
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Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La ricorrente Udinese Calcio SpA ha offerto conferente prova della propria pretesa con la produzione in atti: - dei contratti di affiliazione e fornitura inter partes del 30 giugno 2023 e del 22 luglio 2024; - di tutte le fatture di fornitura del materiale sportivo a favore della FC Sporting Pianura Academy consistenti in fatture elettroniche, con specifico dettaglio del documento di trasporto correlato; - delle diffide inviate alla controparte e rimaste senza riscontro.
A tale congruo piano probatorio della pretesa dell’Udinese Calcio SpA assume significativo riscontro nella condotta della FC Sporting Pianura Academy che anche in questa sede nulla ha eccepito al riguardo, non opponendosi alla richiesta di pagamento. Deve essere esclusa dal petitum la somma di euro 70,66 imputata a non meglio precisati “oneri insoluto” non forniti di alcun riscontro probatorio.
Ne deriva che la FC Sporting Pianura Academy deve essere condannata a corrispondere all’Udinese Calcio SpA la somma di euro 61.067,32.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi come richiesti, a far data dalla domanda e fino al soddisfo, al tasso delle transazioni commerciali, ricorrendone i tipici presupposti di legge per la relativa applicazione. Parte ricorrente nulla ha richiesto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara la società FC Sporting Pianura Academy tenuta al pagamento in favore della Udinese Calcio Spa della somma di euro 61.067,32 (sessantunomilasessantasette/32), oltre interessi moratori, ex dlgs 231/2002, dalle scadenze delle fatture al saldo. Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato in data 29 luglio 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai