F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFN-SVE del 31 Luglio 2025 (motivazioni) – US Avellino 1912 Srl / Latina Calcio 1932 Srl – Reg. Prot. 1/TFN-SVE
Decisione/0009/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0001/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero - Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 luglio 2025, sul ricorso ex artt. 90, comma 1, lett. a), e 91 CGS proposto dalla US Avellino 1912 Srl (94712) nei confronti della società Latina Calcio 1932 Srl (947503), nonché nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico, avverso la certificazione da parte della Lega Pro del premio e/o indennizzo di euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA, con pagamento in unica soluzione, in favore del Latina Calcio 1932 Srl, relativo al calciatore Daniel Sannipoli, la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 2 Luglio 2025 la società U.S. Avellino 1912 Srl ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento e/o la revoca del premio e/o indennizzo di € 20.000,00 certificato della Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del Latina Calcio 1932, relativo al calciatore Daniel Sannipoli (nato in Roma il 19.01.2000 – C.F.: SNNDNL00A19H501T – Matricola FIGC 5400067).
A sostegno della propria domanda la ricorrente riferiva di aver concluso il 21 Agosto 2023 un accordo di “variazione di tesseramento per calciatori professionisti”, bollo nr. 0003084802/23, con il Latina Calcio 1932 Srl, con cessione da parte di quest’ultima società del contratto definitivo, a titolo oneroso, del calciatore Daniel Sannipoli.
Riferiva, altresì, che a detto accordo venivano allegati moduli per eventuali premi e/o indennizzi da riconoscersi alla cedente Latina Calcio 1932 Srl, al verificarsi di determinate condizioni.
In particolare, veniva convenuto che “se la squadra dell’US Avellino 1912 Srl dovesse risultare promossa in serie B (sia direttamente che tramite i play off) con il calciatore che al momento del raggiungimento del suddetto obbiettivo risulti tesserato con l’US Avellino 1912 Srl con contratto di prestazione sportiva” quest’ultima avrebbe dovuto corrispondere al Latina Calcio 1932 Srl l’importo di € 20.000,00.
In conseguenza dell’avvenuta promozione al Campionato di Serie B dell’US Avellino 1912 Srl, in data 29 Aprile 2025 il Latina Calcio ha chiesto alla Lega Italiano Calcio Professionistico la certificazione del premio e/o indennizzo di € 20.000,00, relativa al calciatore Daniel Sannipoli.
Esponeva la ricorrente, inoltre, che in data 18.06.2025 la Lega Pro ha riconosciuto il premio e/o indennizzo di € 20.000,00, oltre IVA, in favore del Latina Calcio 1932 con pagamento in un’unica soluzione.
La US Avellino 1912 Srl, a sostegno della propria difesa, esponeva peraltro di aver concluso in data 9 Gennaio 2025 un accordo di cessione di contratto temporanea annuale, nr. 0008657402/24, con cui il calciatore Daniel Sannipoli veniva ceduto in prestito alla Cavese 1919 Srl.
Conseguentemente deduceva che detto calciatore, essendo stato ceduto in prestito, sia pur temporaneamente sino al 30.06.2025, non potesse ritenersi tesserato con l’US Avellino 1912 al momento del raggiungimento della promozione in serie B di quest’ultima società, avvenuta in data 19.04.2025.
La società Latina Calcio 1932 Srl, ritualmente e tempestivamente notiziata del ricorso, non ha inviato alcuna memoria né ha partecipato alla riunione del 21 Luglio 2025 nella quale, sentita la parte ricorrente per il tramite dei suoi difensori e procuratori, la vertenza è stata discussa e decisa all’esito della Camera di Consiglio.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
Il quadro normativo di riferimento consente di affermare che è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista ma che lo stesso non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria.
Pertanto, al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.
Accedere ad avverse prospettazioni implicherebbe una grave lesione al contesto contrattuale all’interno del quale le parti – congiuntamente - hanno voluto regolare i loro rapporti e creare un ambiente legale stabile e affidabile.
Deve, quindi, ritenersi che il calciatore Daniel Sannipoli, seppur ceduto a titolo temporaneo
- per decisione unilaterale dell’Avellino
- alla Cavese deve ritenersi legato per le prestazioni sportive a titolo definitivo alla società cedente.
Alla luce di ciò, essendosi verificata la condizione della promozione in serie B della US Avellino 1912, il premio e/o indennizzo deve essere riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società U.S. Avellino 1912 Srl e, per l’effetto, conferma il premio e/o indennizzo di € 20.000,00 certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del Latina Calcio 1932, relativo al calciatore Daniel Sannipoli (nato in Roma il 19.01.2000 – C.F.: SNNDNL00A19H501T – Matricola FIGC 5400067).
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Divinangelo D’Alesio Stanislao Chimenti
Depositato in data 31 luglio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai