Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 20/TFN - SD del 30 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: S.S. - Reg. Prot. 8/TFN-SD
Massima: Giorni 30 di sospensione all’osservatore arbitrale per la “violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento AIA per aver tenuto un comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità in quanto, designato per la gara come osservatore arbitrale, rinunciava all’incarico precisando “”di non aver potuto andare in quanto era deceduto mio suocero””. Con autentica motivazione il …..in data 5 ottobre 2024 tramite mail inviata all’ora Presidente della Sezione AIA di Catania, sig. … comunicava la sua impossibilità a partecipare al raduno pre-campionato per gli osservatori, che si sarebbe tenuto il 6 ottobre 2024. Pertanto, per ben due volte, in periodi differenti, veniva data la stessa motivazione per giustificare l’assenza agli impegni connessi al ruolo di osservatore arbitrale, una delle quali non veritiera.”
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 18/TFN - SD del 29 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: C.Z. - Reg. Prot. 2/TFN-SD
Massima: Inflitta la sanzione della censura all’arbitro per la violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) e lett. b) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere all’interno degli spogliatoi, allorquando effettuava la relazione in ordine alla visionatura dell’operato dell’A.E. …nel corso dell’incontro ….ha proferito per tre volte al Direttore di gara la seguente frase irriguardosa: “che fai, mi pigli per il culo?”, ponendo così in essere comportamenti non consoni e adeguati ai doveri degli Arbitri….Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che il comportamento assunto dal sig. ….nei confronti dell’arbitro effettivo sig. … non sia stato consono e rispettoso dei suddetti doveri, in ragione sia del tono alterato e infastidito assunto (confermato dalla testimonianza dell’Arbitro Ciriolo), che dell’espressione utilizzata - almeno una volta - “che fai mi pigli per il culo?”, la quale, al di là della percezione soggettiva che possa averne il destinatario, costituisce oggettivamente un’espressione volgare non compatibile con la condotta imposta agli Arbitri. Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale, tuttavia, ritiene equo applicare una sanzione in misura ridotta rispetto a quella richiesta dalla Procura, tenuto conto della irreprensibile condotta finora tenuta dall’associato, nell’ambito delle attività svolte.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 17/TFN - SD del 28 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: A.G. - Reg. Prot. 240/TFN-SD
Massima: Prosciolto l’arbitro dalla contestata violazione degli artt. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per avere costui quale arbitro dell’incontro assunto e tenuto in occasione della gara e nell’esercizio delle proprie funzioni un atteggiamento irriguardoso, irrispettoso e financo offensivo nei confronti di certuni tesserati (calciatori) della società ospitante. E più precisamente per aver: i) nel corso del secondo tempo di gioco (al minuto 40^) dopo aver annullato una rete della squadra ospitante rivolto all’indirizzo del calciatore … che a lui si era avvicinato per avere spiegazioni circa la decisione di annullare la segnatura e al momento di espellere lo stesso dal terreno di gioco per proteste le seguenti testuali parole: <Tu hai finito di giocare nel campionato Amatori. Ti devi allontanare, non protestare ... a Isola siete tutti mafiosi.>; ii) al termine della gara proferito verso il calciatore … che a lui si era avvicinato per avere delucidazioni circa le ragioni che lo avevano determinato ad annullare ben tre reti segnate nel corso dell’incontro dalla ASD AMATORI ISOLA e nell’atto di espellerlo per proteste le seguenti testuali parole:<Sei un mafioso. Ad Isola siete tutti mafiosi.>…Il Tribunale ritiene che gli indizi di colpevolezza come emersi dai documenti di causa e dall’articolata istruttoria testimoniale, non presentino un grado di univocità e significatività idoneo a fondare un giudizio di responsabilità personale del deferito. Applicando al caso in esame le coordinate ermeneutiche della giustizia federale, infatti, talune rilevanti discrasie del compendio probatorio inducono a ritenere più probabile il non verificarsi che il verificarsi dei fatti contestati al deferito, secondo un giudizio integrato da dati di comune esperienza. Gli elementi raccolti non appaiono tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, in quanto non corrispondenti a dati di fatto certi, non consistenti in meri giudizi di verosimiglianza (cfr. per tutte CFA, Sez. Unite, n. 126/2023-2024).…Quanto argomentato porta a ritenere che le accuse all’arbitro siano frutto di un tentativo di minarne la credibilità e di arrecargli un danno al fine di evitare o sminuire la responsabilità dei due giocatori espulsi e di “punirlo” per le reti annullate. Le contraddizioni adombrano la credibilità dei dichiaranti ancor più se si considera che nessuno dei tre tesserati della società Amatori Neaithos auditi nel corso delle indagini ha confermato di aver sentito pronunciare le frasi contestate, né ha rilevato alcun comportamento scorretto dell’arbitro nei confronti dei giocatori. A fronte di ciò emerge in maniera univoca, per stessa ammissione dei tesserati della ASD Amatori Isola C.R. auditi che, a partire dal 40° minuto di gioco, con la prima espulsione di …, più giocatori contestavano con veemenza il giovane arbitro; contestazione sfociata, al termine della gara, nel tentativo di aggressione fisica da parte del …(che, pur senza essere mai entrato in partita, dalla panchina raggiungeva in corsa sfrenata l’arbitro per assalirlo): “abbiamo trattenuto il … e lo abbiamo fatto rientrare negli spogliatoi”, “vista la mia reazione, i miei compagni mi hanno afferrato e allontanato”, “L’intervento dei nostri e di alcuni giocatori locali ha permesso di scortarlo sino ai locali dello spogliatoio”. L’analisi dei menzionati elementi non consente una valida prova presuntiva, non risultando accertabile con ragionevole grado neppure di probabilità se, quando e nei confronti di chi il deferito avrebbe pronunciato le frasi denunciate. Integrando il giudizio complessivo sui fatti oggetto di deferimento con il criterio di normalità basato sull"id quod plerumque accidit, appaiono probabilisticamente convincenti le deduzioni difensive svolte in favore del deferito, il quale, dunque, non può rispondere della violazione dell’art. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato dagli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 15/TFN - SD del 24 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: M.P. - Reg. Prot. 4/TFN-SD
Massima: A seguito di accordo ex art 127 CGS l’osservatore arbitrale è sanzionato con mesi 2 di sospensione per la violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. c) e i) del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma sia in riferimento agli artt. 5, commi 2 e 6, e 6.1, punto 3, del vigente Codice Etico A.I.A., per avere lo stesso, in sede di colloquio all'esito della gara verbalmente agli arbitri della stessa, una valutazione "sufficiente" della loro prestazione per poi riportare nella propria relazione una valutazione "insufficiente".
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 14/TFN - SD del 22 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: M.S. - Reg. Prot. 222/TFN-SD
Massima: Mesi 8 di sospensione all’arbitro per la “violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A., anche in relazione l’art. 64 comma 1 lettera c) del Regolamento A.I.A., quale circostanza aggravante per l’esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, per aver tenuto un comportamento riprovevole nei confronti dell’associato AIA arbitro effettivo sig. … consistito nell’avergli rivolto frasi razziste e xenofobe nel corso di un incontro casuale. In particolare la …. mentre si trovava a bordo della sua autovettura, in risposta al saluto del …, facendo riferimento al fatto che questi era stato adottato in tenera età da una famiglia beneventana, profferiva le seguenti frasi : “sei un orfano di merda, che cazzo sei venuto a fare dalla Russia”, dopodiché lo ingiuriava in dialetto beneventano dicendo “ricchione, pep e puorc (pene di maiale), tess sputà nfacc (ti dovrei sputare in faccia), omm e merd (uomo di merda), strunz (stronzo)”. A queste offese il …replicava chiedendo alla … il motivo di tanto accanimento e la stessa rispondeva dicendo “non ti vergogni di quello che hai fatto’”. Invitata a scendere dalla vettura per meglio chiarire la questione, la … rispondeva dicendo “se scendo ti faccio il culo così (mimando con le mani un cerchio)” e che se fosse scesa lo avrebbe sputato in faccia”.…. quanto alla prova dell’accaduto, venendo al contenuto lesivo delle frasi pronunciate dalla …, il Tribunale ritiene che il loro carattere offensivo e discriminatorio sia del tutto evidente, consistendo nelle riportate espressioni palesemente ingiuriose e riprovevoli, ancor più laddove referite, con l’uso di parole del tutto ingiustificate e spiacevoli, alle origini di figlio adottato del …; ne consegue che sussiste la responsabilità del deferito per la violazione a questi ascritta dell’art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A., che prevede il dovere dell’arbitro di comportarsi, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, secondo correttezza e probità. Quanto alla sanzione, in considerazione della gravità delle affermazioni prima riportate, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni indicate nel dispositivo, precisando che non ritiene applicabile l’aggravante di cui all’art. 64, comma 1, lett. c), riferita all’”esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica”, tenuto conto che la violazione connessa alla base della richiesta della Procura di applicazione dell’aggravante è stata sanzionata all’esito di decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare resa il 23.1.2025, ovvero in data successiva alla violazione oggetto del presente procedimento disciplinare avvenuta il 2.1.2025.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 12/TFN - SD del 18 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: D.C. - Reg. Prot. 241/TFN-SD
Massima: Prosciolta la direttrice di gara dalla contestata “violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) del Regolamento AIA, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dall’AIA per avere, in data 30.12.2024, postato sul proprio profilo Instagram una fotografia scattata la notte del 20/21 dicembre 2024, che la ritraeva in contesto extra istituzionale unitamente al sig. …, calciatore tesserato per la società …, che aveva diretto in occasione della gara … e valevole per il … campionato di Promozione del Comitato regionale …, e della sig.ra …, arbitro effettivo…”.… come emerge dagli allegati alla memoria difensiva, la deferita è titolare di un profilo Instagram privato che limita la visibilità dei contenuti ai soli follower approvati. Pertanto allo stesso può accedere solo chi svolga una richiesta di accesso (follow) e che venga accettato. Ne consegue che i contenuti (post, storie, fotografie ecc) non sono visibili pubblicamente tramite ricerca o hashtag e che pertanto lo screenshot non può che essere stato realizzato da uno dei ristretti soggetti ammessi alla visione di detto profilo. La diffusione della fotografia a soggetti estranei ai follower è poi certamente avvenuta senza il preventivo consenso della deferita. Inoltre tale pubblicazione è pacificamente avvenuta in data 30.12.2024, dopo due settimane dalla direzione della gara, alla cui data la deferita non conosceva il calciatori ….e pertanto neppure si potrebbe ipotizzare una qualche lesione dell’immagine dell’arbitro sotto il profilo dell’imparzialità o della credibilità all’esercizio della sua funzione sul terreno di giuoco. La mera conoscenza tra soggetti tesserati, anche in ruoli fra loro diversi, non è né può certo essere vietata, così come il loro incontro, a maggior ragione se casuale, come nel caso di specie, non trattandosi di un rapporto di frequentazione abituale e continuativa, astrattamente in grado, se conosciuto da altri, di far insorgere dubbi sull’indipendenza di giudizio dell’arbitro nel caso fosse chiamato a dirigere future gare cui partecipasse il calciatore citato o la sua squadra di appartenenza. La fotografia pubblicata sul profilo citato, in assoluta buona fede, è poi del tutto irrilevante in sé limitandosi a riprendere i tre giovani soggetti quasi in primo piano in un atteggiamento tipico festoso, da serata danzante e post conviviale, senza pose sconvenienti, scorrette o volgari. Pertanto le ovvie limitazioni normative alle condotte degli arbitri, a presidio specifico della peculiarità del loro ruolo, anche fuori dal contesto del terreno di giuoco, non ricorrono nel caso di specie. Nessun elemento induce a ritenere che la fotografia diffusa costituisca una violazione dei principi di terzietà, imparzialità o indipendenza di giudizio o sia contraria agli obblighi di comportarsi con trasparenza, correttezza e probità. Del pari non è dato ravvedere nella citata fotografia una qualche lesione della dignità della funzione, della correttezza e della lealtà in grado di far venir meno o anche solo di ledere in modo apprezzabile la fiducia e l’affidamento nel futuro svolgimento dell’attività arbitrale in capo alla deferita.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 11/TFN - SD del 18 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: omissis - Reg. Prot. 238/TFN-SD
Massima: Inflitta la sanzione dell’esclusione dall’AIA, all’arbitro resosi responsabile della violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a), b) e c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri per avere contattato, per il tramite del servizio di messaggistica del social network Instagram, la sig.ra D.C., calciatrice minorenne, molestando ripetutamente la stessa con conversazioni a sfondo sessuale e cercando ripetutamente un approccio prodromico ad un incontro personale…Non v’è chi non veda come le espressioni e le allusioni incriminate, usate da un associato AIA nei confronti di una calciatrice minorenne, non lascino spazio a equivoci ed integrino palese violazione del precetto contenuto nell’art. 42, comma 3 lett. c), del regolamento AIA (… ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale) e di quello di cui all’art. 6.7, primo comma, del Codice Etico AIA ( Chiunque ponga in essere comportamenti lesivi della dignità e dell’integrità psicofisica, tramite forme di violenza fisica o psicologica, rispetto a qualunque soggetto, è passibile di sanzioni irrogate dall’Associazione stessa).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 9/TFN - SD del 18 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: D.G. - Reg. Prot. 243/TFN-SD
Massima: Mesi 1 di sospensione all’arbitro per la violazione dell’art. 42, commi 1 e 4 lettera a) del Regolamento AIA, anche in relazione agli artt. 5 e 6 del Codice Etico e di comportamento AIA in quanto, in data 21 gennaio 2025, aveva diretto una gara del torneo di calcio amatoriale Serie A TP Lega Elite, non organizzato o autorizzato dalla FIGC.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 7/TFN - SD del 15 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: M.P. - Reg. Prot. 243/TFN-SD
Massima: A seguito di accordo ex art 127 CGS giorni 20 di sospensione all’arbitro per la violazione dell’art. 42, commi 1 e 4, lett. a), del Regolamento A.I.A., anche in relazione agli artt. 5 e 6 del Codice Etico e di Comportamento A.I.A., per aver violato il divieto di dirigere gare che non rientrano nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla F.I.G.C. arbitrando in data 21.1.2025 una gara del torneo di calcio amatoriale SERIE A TP Lega Elite
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 5/TFN - SD del 14 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: M.M.T., M.M., M.M. - Reg. Prot. 239/TFN-SD
Massima: Prosciolti gli Osservatori arbitrali dalla contestata violazione degli artt. 42 commi 1 e 3 lett. c) del Regolamento A.I.A., nonché degli artt. 5 e 6 del Codice Etico dell’A.I.A., per avere in qualità di osservatore arbitrale in organico alla CON5, sull’applicazione telefonica messaggistica “Whatsapp” di una c.d. chat di gruppo di cui faceva parte, denominata …. capitano, creata in data 9/11/2023 dal sig. … ed utilizzata da una decina di arbitri appartenenti al CRA Puglia, dileggiato la signora …, arbitro effettivo della sezione Aia di Lamezia Terme Can 5, inviando in data 14.01.2025 vari messaggi con cui ironizzava reiteratamente in danno della medesima…Dall’esame dei contenuti versati in atti, quanto attribuibile ai singoli deferiti si risolve in alcune emoticon, di per sé non offensive né volgari (faccine soprese o sorridenti), e in un commento anch’esso privo di profili di dileggio, costituito dal riferimento all’attività lavorativa della …(vigile urbano) senza alcuna accezione (tantomeno ironica) alla circostanza che – nel frattempo – la … avesse assunto la funzione di Comandante la Polizia Municipale del Comune di …. Tantomeno offensivi o dileggianti sono i riferimenti alla storia sentimentale tra la … e il sig. …; né lo è la frase “Lo arresta ah ah ah” palesemente scherzosa già nella sua formulazione. I contenuti contestati risultano a parere del Tribunale privi di quel grado minimo di offensività che solo può fondare un addebito disciplinare. Ciò a maggior ragione ove si consideri l’ambito, ristretto e amicale, delle conversazioni in discorso avvenute in un gruppo ironicamente dedicato proprio ad uno degli odierni deferiti.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0011/CFA del 24 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0227/TFNSD-2024-2025 del 05.06.2025
Impugnazione – istanza: – Sig. G.C.-PF
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato l’arbitro con la sospensione di anni 2 per la violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e c) del Regolamento dell’Associazione italiana arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento AIA per avere, in occasione della gara tenuto una condotta gravemente scorretta, intimidatoria e offensiva nei confronti di tesserati.… il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, ha ritenuto raggiunta la prova circa la fondatezza delle contestazioni mosse al deferito, evidenziando come le stesse, e le conseguenti violazioni delle norme del Regolamento e del Codice etico AIA indicate nel capo di incolpazione, avessero trovato puntuale conferma nelle risultanze istruttorie. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’atteggiamento irriguardoso che l’arbitro, Sig. … aveva tenuto nei confronti dei calciatori di entrambe le squadre che avevano disputato la gara Club Milano – Pro Sesto 1913, ed il comportamento oltraggioso che il medesimo direttore di gara aveva tenuto, in particolare, nei confronti del calciatore della Pro Sesto 1913, …, al quale aveva rivolto frasi gravemente offensive e minacciose quali “stai zitto, ti spacco la faccia, ti ammazzo, ti deve venire un cancro a te e alla tua famiglia... alla prossima palla è giusto che ti rompi il naso”, avesse trovato puntuale conferma dalle dichiarazioni rese in sede di audizione innanzi alla Procura federale da numerosi tesserati della Pro Sesto (i sig.ri …, capitano della squadra, …, allenatore, oltre che dallo stesso calciatore …) ed anche da un tesserato della squadra avversaria, Sig. …, segretario del Club Milano. Gli accadimenti riferiti nell’esposto presentato dal calciatore della Pro Sesto 1913, Sig…, così come dallo stesso confermati nell’audizione innanzi alla Procura federale, la circostanza che gli stessi avessero trovato unanime conferma in tutte le altre dichiarazioni rilasciate dai tesserati delle due squadre auditi dalla Procura federale, la ritenuta palese infedeltà del referto arbitrale, hanno dunque portato il Tribunale a ritenere assolto l’onere probatorio volto a dimostrare la fondatezza delle contestazioni mosse al direttore di gara, Sig. …Per quanto concerne la confutazione del valore di “prova testimoniale” delle dichiarazioni assunte dalla Procura federale in sede di indagini, e la ritenuta necessità di “disporre la testimonianza dei soggetti di cui all’art. 2 C.G.S., ritenuti informati sui fatti, assicurando il rispetto delle regole procedurali e dei principi fondamentali del processo sportivo”, si evidenzia che, come è noto, il procedimento sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione, com’è dimostrato dal tenore dell’art. 60, comma 1, del C.G.S. che ricollega alla “necessità” l’ammissione della prova testimoniale: «la testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso» (Così, ex multis, CFA, SS.UU., 122/2023-2024/A; CFA, SS.UU. 64/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 74/2017/2018). Nel caso di specie – ad ogni modo - non si ravvisa la necessità della prova testimoniale, anche in considerazione del fatto che, già in sede di indagini, la Procura federale ha acquisito, nel pieno rispetto delle modalità di cui all’art. 119, comma 7 del C.G.S, le dichiarazioni di ben cinque tesserati di entrambe le squadre che avevano partecipato alla gara Club Milano – Pro Sesto 1913, oltre alle dichiarazioni dell’arbitro e dell’assistente della terna che ha diretto la gara. Per quanto concerne le risultanze del referto arbitrale, questa Corte ritiene che l’affermazione contenuta nella sentenza, nella quale il Tribunale ha ritenuto che “nella fattispecie ricorrano chiari elementi oggettivi per poter affermare la fondatezza delle contestazioni e che quanto affermato dal Direttore di gara nel proprio referto risulta smentito da prove testimoniali, da filmati, da dichiarazioni contrarie degli Assistenti Arbitrali e da ritrattazioni inadeguate e tardive del Direttore di gara stesso”, sia condivisibile e del tutto coerente con le risultanze istruttorie, risultando immune dai profili di illogicità e contraddittorietà lamentati dal reclamante. Innanzitutto, per quanto concerne la particolare valenza probatoria da riconoscere al referto arbitrale, si ribadisce che, come correttamente rilevato dal Tribunale, il valore di fonte di prova privilegiata attribuito al referto arbitrale non conferisce ad esso l’efficacia di prova legale prevista nell’ordinamento statale, ma piuttosto un’efficacia rafforzata, giacché dal tenore letterale della disposizione si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue indicando la possibilità che l’organo giudicante utilizzi ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale. Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 12/2019). La fede privilegiata del referto arbitrale (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020), non implica lo svilimento delle altre fonti di prova, perché altrimenti non avrebbe alcun senso la possibilità di utilizzare l’attività di indagine della Procura federale; né tanto meno è sostenibile una gerarchia tra le fonti di prova, quasi a voler introdurre nel procedimento sportivo una sorta di regime di prova legale. Il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, pertanto, altro non può essere che quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale (da ultimo SS. UU n. 117/CFA/2024-2025). Tanto rilevato, si evidenzia che, nella fattispecie in esame, come correttamente osservato dal Tribunale, l’attività istruttoria ha dimostrato la palese infedeltà del rapporto arbitrale redatto dal Sig. ….Risulta pertanto condivisibile l’affermazione del Tribunale in ordine alla ritenuta infedeltà del referto arbitrale ed alla circostanza che lo stesso risulti smentito dalle risultanze istruttorie…Per quanto riguarda il filmato concernente “l’estratto video della gara Club Milano – Pro Sesto 1913 del 24.11.2024, dal minuto 56‟ al minuto 62”, si evidenzia che quanto ivi rappresentato non muta in alcun modo quanto sovra illustrato circa l’incoerenza ed infedeltà del referto arbitrale e circa l’atteggiamento tenuto dal direttore di gara nei confronti dei calciatori, dato che tali circostanze risultano ampiamente provate dalle prove testimoniali, dalle dichiarazioni e dai referti redatti dagli assistenti arbitrali e dalla stessa ritrattazione tardiva dell’arbitro in sede di audizione innanzi alla Procura federale. La valenza probatoria del citato filmato (che non consente in alcun modo di percepire il tenore dei “dialoghi” avvenuti fra l’arbitro ed i tesserati), è pertanto trascurabile, non essendo lo stesso in grado di determinare un mutamento del quadro di insieme già sufficientemente delineato dagli altri elementi probatori posti alla valutazione del Collegio….La dichiarazione del calciatore … risulta complessivamente credibile. …A tale riguardo, di particolare valenza probatoria, in quanto proveniente da un tesserato della società della squadra avversaria rispetto a quella di appartenenza del calciatore... Diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, le dichiarazioni rilasciate dai tesserati di entrambe le squadre, sono dunque da ritenersi chiare, precise e concordanti, in grado di far comprendere l’atteggiamento tenuto dal direttore di gara, caratterizzato dall’utilizzo di espressioni di tipo irriguardoso, gravemente offensivo e financo intimidatorio nei confronti dei calciatori di entrambe le squadre ed, in particolare, del calciatore della Pro Sesto 1913… in vistoso contrasto con le disposizioni di cui all’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e c) del Regolamento dell’Associazione italiana arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento AIA, secondo le quali il comportamento degli associati deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, dovendo riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà. Al riguardo questa Corte intende ribadire che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo. Dal rilievo istituzionale della figura arbitrale consegue certamente che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irriguardosi (o peggio, violenti) in danno degli ufficiali di gara, comportamenti che devono perciò essere valutati in sede disciplinare con la massima severità. E tuttavia, sinallagmaticamente, proprio l’importanza che la figura arbitrale riveste ai fini della salvaguardia dei valori di correttezza agonistica che devono improntare la comunità federale, impone agli appartenenti alla categoria un comportamento sempre improntato a canoni di rispetto delle regole deontologiche particolarmente rigorosi (ex multis: CFA, Sez. I, n. 75/2023-2024).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 2/TFN - SD del 4 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: M.F.O. - Reg. Prot. 234/TFN-SD
Massima: Inflitta all’arbitro la sospensione di Mesi 1 con decorrenza dal 1° ottobre 2025 per la violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), e comma 4, lett. e), del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma che in riferimento agli artt. 5, comma 1, e 6.1, punto 4, del vigente Codice Etico A.I.A., per avere questi condiviso sul proprio profilo del social network "Instagram", in data 15 gennaio 2025, una fotografia dell'A.E. .. apponendovi sopra la scritta "NON DEVI MAI PIÙ VEDERE UN CAMPO DA CALCIO IN VITA TUA", e violando in tal modo i principi comportamentali che sovraintendono i rapporti tra colleghi…Non v’è chi non veda come l’espressione incriminata, usata da un associato AIA nei confronti di un collega, peraltro sovrascritta su una fotografia che lo ritrae, non lasci spazio a equivoci ed esuli indubbiamente dal mero diritto di critica integrando palese violazione del precetto contenuto nell’art. 42, comma 3 lett. c), del regolamento AIA (… ad improntare il loro comportamento,anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale) e di quello di cui all’art. 6.1, punto 4, del Codice Etico AIA (Gli Associati devono mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti). Per sovrammercato l’art. 42, comma 4 lett. e), del Regolamento vieta esplicitamente, tra l’altro, l’uso di social network per “… rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell’AIA … eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati nei capi b) e c) del precedente comma”.