Decisione C.F.A. – Sezioni Unite  : Decisione pubblicata sul CU n. 0036/CFA del 23 Ottobre 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 dell’11 settembre 2025

Impugnazione – istanza: –  PFI - società AC Città di Castello S.S.D. a R.L. et alios

Massima: Confermata l’inibizione di mesi 10 al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, agli allenatori …e ai calciatori … le somme a ciascuno di essi spettanti e confermata la penalizzazione di punti 5 nella stagione sportiva 2025-2026 e l’ammenda di € 600,00 alla società non sussistendo alcuna causa di forza maggiore che abbia impedito il pagamento nei termini…Com’è noto, la forza maggiore è quel particolare impedimento al compimento di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente volto al suo superamento; insomma, una forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere, purché, il sorgere dell’impedimento o il manifestarsi della forza non siano addebitabili a chi quella condotta avrebbe dovuto tenere (CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023). Ove una tale forza maggiore non sia configurabile, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della norma, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto; con la conseguenza che l’illecito disciplinare deve ritenersi interamente perfezionato con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025)…la sanzione della perdita dei punti non poteva incidere se non sul campionato futuro 2025-2026, come statuito dal Tribunale con la reclamata sentenza, ed è evidente, peraltro, che la disposta penalizzazione è, per la sua stessa natura, destinata ad essere applicata nel torneo successivo a quelle in cui si sono verificati gli illeciti sanzionati….Nel caso di specie, l’applicazione dell’ammenda è stata disposta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., che chiaramente prevedono ai fini dell’applicazione della sanzione della penalizzazione la possibilità di irrogare uno o più punti di penalizzazione per ciascuna delle violazioni contestate. Le norme sopra richiamate, dunque, non fanno alcun riferimento all’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni, che neppure può essere introdotto in via analogica o per applicazione del principio di proporzionalità. Sono pertanto condivisibili le argomentazioni della Procura federale secondo cui la sanzione della penalizzazione, che è idonea ad incidere sulla posizione di altri competitori oltre che sul sanzionato e persegue l’esigenza di garantire la regolarità delle competizioni, è soggetta all’applicazione del principio di insormontabilità dei limiti edittali, dovendo essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione (CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025). Sul punto, peraltro, si rileva che “Il sistema della giustizia sportiva è in generale ispirato al criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in base al quale il soggetto destinatario di sanzioni relative a violazioni disciplinari distinte deve scontarle interamente, con sommatoria delle stesse, salvo le possibilità di temperamento da parte del giudice ove ne ricorrano i presupposti. Nel il sistema di giustizia sportiva mancano disposizioni espresse volte a disciplinare il problema dell’eventuale cumulo di sanzioni inflitte allo stesso soggetto con decisioni distinte o comunque relative a diverse violazioni disciplinari. Tuttavia, l’ordinamento della giustizia federale – pur in mancanza di espressa previsione – risulta non equivocamente orientato in favore del criterio del cumulo materiale, ferma la possibilità che il Giudice ne temperi l’asprezza ove sussistano ragioni equitative (CFA n. 67 del 10/2/2023 al punto 28 della motivazione). In ambito federale il sistema del cumulo materiale si impone per concorrenti ragioni di ordine sia sistematico che logico. L’art. 44 del Codice di giustizia sportiva (il quale detta proprio i principi fondanti del processo sportivo) espressamente prevede, al comma 5, che “Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.”. Trattasi di previsione espressamente volta all’intento di rafforzare la repressione delle infrazioni disciplinari al fine di garantire una migliore disciplina federale, dalla quale consegue che ogni sanzione disciplinare deve essere scontata in modo effettivo per raggiungere quello scopo. Ne deriva sul piano logico che il criterio dell’effettività della sanzione preclude ogni ricorso a quel diverso sistema - in sede penale denominato dell’assorbimento - secondo il quale nel caso di una molteplicità di violazioni commesse dallo stesso soggetto si applica la pena stabilita per l’infrazione più grave. La teoria dell’assorbimento nel caso di cumulo di sanzioni, ove trasportata nell’ordinamento federale, condurrebbe a conseguenze paradossali, conferendo una sorta di sostanziale immunità disciplinare al soggetto che abbia ricevuto una sanzione significativa; tale maggiore sanzione sarebbe infatti destinata ad assorbire e quindi sostanzialmente a vanificare ogni altra e diversa sanzione che possa essere inflitta a quel soggetto per infrazioni disciplinari diverse commesse nel periodo di riferimento”. (CFA, Sez. I, n. 42/2023-2024)….Ed, invero, il tardivo pagamento delle somme accertate dai vari lodi, non esclude l’illecito, già maturatosi, del mancato pagamento nel termine fissato (CFA, Sez. I,  n. 3/2025-2026), atteso che il pagamento tardivo e il mancato pagamento sono, ai fini dell’illecito, equiparati, per cui la fattispecie incriminatrice deve ritenersi perfezionata col decorso del termine stabilito (CFA, Sez. I, n. 56/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020) e non è consentito apprezzare, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), del CGS, l’avvenuto pagamento tardivo nella sua portata attenuatrice delle sanzioni. La giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023) sotto questo profilo è chiara e univoca nell’affermare che “…la ratio di tutto il sistema amministrativo-contabile delle società calcistiche professionistiche [è quello di] garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche attraverso un rigoroso sistema di controllo ex post ed in adesione ad inderogabili criteri di trasparenza, una capacità finanziaria riferita a tutto l’arco temporale della specifica annualità sportiva, assolvendo agli oneri finanziari e contributivi previsti dalla legge, facendo fronte diligentemente agli oneri di gestione ed in generale ai costi che caratterizzano una stagione sportiva nel suo complesso, ivi compresa l’eventuale partecipazione alle competizioni europee” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 45/2022 cit.). Il rispetto di tali regole, prima tra tutte la prevalenza della substance over form e della trasparenza informativa, ha, quindi, un diretto collegamento con le norme sanzionatorie previste dall’ordinamento sportivo (in questo senso Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 45/2022 cit.)”. Per le suesposte ragioni, la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti deve essere rigettata, in quanto, come affermato da costante giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 73-2024-2025), “Il pagamento tardivo da parte della società degli importi dovuti ad una scadenza federale non può consentire una riduzione della pena oltre il minimo edittale. È irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)” (CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 82/TFN - SD del 29 Ottobre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti G.P. - 74/TFNSD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 55/TFN - SD del 22 Settembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: R.T.e Ravenna Women F.C. SSDARL - Reg. Prot. 31/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 5 NOIF ed all’art. 31 commi 6 e 7 CGS, per non aver provveduto, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, al pagamento di quanto dovuto alla calciatrice in forza del lodo emesso dal Collegio Arbitrale. Punti di penalizzazione alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 48/TFN - SD del 18 Settembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: S.D.B. e Akragas 2018 Srl - Reg. Prot. 30/TFN-SD

Massima: Mesi 10 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle relative pronunce, ai calciatori le somme accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. Pynti 2 di penalizzazione alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 44/TFN - SD del 12 Settembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: V.N.P. e ASD AC Locri 1909 - Reg. Prot. 33/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 quinquies comma 8 NOIF ed all’art. 31 comma 11 CGS, per non aver corrisposto all’allenatore la somma accertata dal Collegio Arbitrale LND nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. Punti 1 di penalizzazione alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 43/TFN - SD del 12 Settembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: M.N.Z. e della società ASD Città di Melilli Calcio a 5 - Reg. Prot. 228/TFN-SD

Massima: La mancata notifica dell'atto di deferimento nei confronti del soggetto deferito  (ricevuta della raccomandata ritornata indietro con la dicitura “sconosciuto all’indirizzo”) comporta l'insussistenza del procedimento disciplinare per cui va dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti di questi e prosciolta la società perché il mancato accertamento nel merito della responsabilità del deferito, impedisce la condanna della società per responsabilità oggettiva così come contestata nel capo di incolpazione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 4/TFN - SD del 10 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: R.T. e Ravenna Women FC - Reg. Prot. 178/TFN-SD

Massima: Mesi 6 nove di inibizione al Presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 quinquies, comma 8 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all’allenatore la somma accertata dal Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. Punti 1 di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza da scontarsi nella prima stagione sportiva utile a decorrere dalla 2025-2026 alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 3/TFN - SD del 7 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: M.G. e ASD Femminile Molfetta - Reg. Prot. 233/TFN-SD

Massima: Mesi 9 nove di inibizione al Presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini e le scadenze previste, al pagamento di quanto dovuto a tre calciatrici in forza dei lodi irrituale inappellabili ed immediatamente esecutivi resi dal Collegio Arbitrale A.I.C. Punti 3 di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza da scontarsi nella prima stagione sportiva utile a decorrere dalla 2025-2026 alla società.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0003/CFA del 7 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale LND Toscana nel procedimento avente n. 21634/361pfi 24-25, notificata in data 4 giugno 2025

Impugnazione – istanza:  U.S. MASSESE 1919 e del Sig. A.G.-PFI

Massima: Confermata l’inibizione di mesi 4 al presidente e l’ammenda di € 300,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica alla società da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026 inflitta dal TFT ai sensi dell’art. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non aver corrisposto all’allenatore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio arbitrale LND- AIAC con lodo del 17\9\2024…. Si può, anche in questo caso, ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte federale secondo cui, al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 6, CGS, in combinato disposto con l’art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rileva lo status soggettivo - quale l’assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (ex multis: CFA, Sez. I, n. 56/2023-2024). Non rileva, quindi – diversamente da quanto sostengono gli appellanti – la circostanza che abbiano provveduto all’adempimento delle statuizioni contenute nel lodo arbitrale con un lieve ritardo. Difatti, in tema di mancato pagamento di somme accertate, il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate, (ex multis: CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020). La presenza di un termine rende inconcepibile un ritardo successivo alla scadenza del termine. Il pagamento tardivo da parte della società degli importi dovuti ad una scadenza federale non può consentire neanche una riduzione della pena oltre il minimo edittale. È irrilevante, difatti, che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (ex multis: CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025)….Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha disposto che il punto di penalizzazione dovesse scontarsi nella stagione sportiva 2025-2026, poiché la sanzione che non può essere inutiliter data e dev’essere invece afflittiva, secondo un principio portante del diritto sportivo, confermato dall’art. 8, comma 1, lettera g), CGS, secondo cui <<se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente>>. Lo slittamento della penalizzazione a una stagione sportiva successiva opera, infatti, essenzialmente per garantire l’efficacia e l'afflittività della sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (ex multis: CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 60/2018) e deve essere adeguatamente motivato (ex multis: CFA, Sez. I, n. 73/20192020.

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