Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 5/TFN - SD del 14 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: M.M.T., M.M., M.M. - Reg. Prot. 239/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di nullità dell’avviso della conclusione perchè in detto atto la Procura Federale non avrebbe declinato il fatto oggetto di incolpazione specificamente per ciascun indagato, con ciò incorrendo nella nullità denunciata. Ci si limita sul punto a rilevare che secondo il disposto dell’art. 123, comma 2, C.G.S., l’avviso della conclusione delle indagini deve contenere unicamente “una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e il luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate”, sicché davvero non si comprende – anche alla luce delle ampie difese svolte sin dalla fase delle audizioni in atti e nel corso delle indagini da tutti gli odierni deferiti con ampie memorie – quale possa essere la carenza dell’atto.

Massima: Quanto alla presunta violazione del segreto istruttorio che sarebbe stata commessa dal delegato alle indagini con l’ostensione della copia cartacea della chat “incriminata”, rileva il Tribunale come, contrariamente a quanto lamentato dagli incolpati, nessuna irregolarità risulta commessa. Al contrario, la condotta del collaboratore della Procura Federale, in ossequio ai principi generali dell’ordinamento, si è sostanziata nell’ostensione degli elementi acquisiti sui quali tutti gli odierni deferiti sono stati posti nelle condizioni di esercitare appieno il proprio diritto di difesa. Del resto, anche ai sensi dell’art. 329 c.p.p. gli atti delle indagini preliminari sono coperti da segreto “fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza” ed il momento principe nel quale tale conoscenza si può verificare è certamente la contestazione, in sede di interrogatorio, degli elementi acquisiti a carico dell’indagato.

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