Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 59/TFN - SD del 25 Settembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: – R.M.T. - Reg. Prot. 37/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di nullità dell’atto di deferimento per la genericità dei capi di incolpazione L’art. 125, comma, 4, CGS, indica il contenuto dell’atto di deferimento. Secondo detta norma, nel suddetto atto devono essere descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare. Nel caso di specie, la Procura ha puntualmente rispettato quanto disposto dalla norma, indicando analiticamente le fonti di prova, le norme violate, le condotte addebitate, riportando, per di più in corsivo, nei singoli capi di incolpazione non solo il contenuto dei messaggi contestati ma anche il riferimento al documento prodotto come allegato all’esposto e contenente la riproduzione del relativo screenshot. Né, per sostenere la nullità dell’atto di deferimento, può valere la circostanza che nei capi di incolpazione 2 e 3 sarebbe stata menzionata la generica violazione dell’art. 4 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, senza specifica contestazione in ordine alle condotte ivi contemplate. E’, difatti, principio pacifico, sia nella giurisprudenza penale e sia in quella sportiva, quello secondo cui non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (Cass. 2023/2544; Decisione/0091/CFA-2022-2023). Per ritenere la nullità del capo di incolpazione deve sussistere, in altri termini, un’impossibilità per l’incolpato di conoscere l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale (nei suoi profili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere. Ebbene, i capi di incolpazione 2 e 3, pur non riportando espressamente l’indicazione della specifica fattispecie di abuso, violenza e discriminazione di cui all’art. 4 del succitato Regolamento FIGC contestata, individuano con assoluta precisione i fatti materiali di cui il … è chiamato a rispondere, consentendogli, pertanto, di svolgere una consapevole difesa. E ciò a prescindere, come si vedrà in seguito, dalla configurabilità o meno, nell’ambito della condotta contestata, delle fattispecie di cui all’art. 4 del Regolamento FIGC.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 5/TFN - SD del 14 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: M.M.T., M.M., M.M. - Reg. Prot. 239/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di nullità dell’avviso della conclusione perchè in detto atto la Procura Federale non avrebbe declinato il fatto oggetto di incolpazione specificamente per ciascun indagato, con ciò incorrendo nella nullità denunciata. Ci si limita sul punto a rilevare che secondo il disposto dell’art. 123, comma 2, C.G.S., l’avviso della conclusione delle indagini deve contenere unicamente “una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e il luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate”, sicché davvero non si comprende – anche alla luce delle ampie difese svolte sin dalla fase delle audizioni in atti e nel corso delle indagini da tutti gli odierni deferiti con ampie memorie – quale possa essere la carenza dell’atto.

Massima: Quanto alla presunta violazione del segreto istruttorio che sarebbe stata commessa dal delegato alle indagini con l’ostensione della copia cartacea della chat “incriminata”, rileva il Tribunale come, contrariamente a quanto lamentato dagli incolpati, nessuna irregolarità risulta commessa. Al contrario, la condotta del collaboratore della Procura Federale, in ossequio ai principi generali dell’ordinamento, si è sostanziata nell’ostensione degli elementi acquisiti sui quali tutti gli odierni deferiti sono stati posti nelle condizioni di esercitare appieno il proprio diritto di difesa. Del resto, anche ai sensi dell’art. 329 c.p.p. gli atti delle indagini preliminari sono coperti da segreto “fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza” ed il momento principe nel quale tale conoscenza si può verificare è certamente la contestazione, in sede di interrogatorio, degli elementi acquisiti a carico dell’indagato.

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