Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 100/TFN - SD del 21 Novembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: –  610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti R.N., SSD a RL US Angri 1927 - 82/TFNSD

Massima: Mesi 8 di inibizione al presidente per avere violato i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nella sua qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, all’epoca dei fatti militante nel campionato di serie D, denunciato in maniera non veridica, con denuncia dal medesimo sporta in data 13.5.2025 presso la Legione Carabinieri Campania - Stazione di San Giorgio a Cremano, lo smarrimento dell’assegno bancario n. ….tratto sull’Istituto Bancario … Banca S.p.a. datato 30.6.2025 recante l’importo di euro 5.400,00 intestato al calciatore sig. …., peraltro post datato, pur avendo egli stesso consegnato il predetto assegno al sig. …, all’epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, nel mese di dicembre 2024 al fine di compilarlo e sottoscriverlo per poi consegnarlo al sig. …, denuncia poi rimessa in data 1.7.2025 mediante dichiarazione di rinvenimento del citato assegno resa dinnanzi alla Legione Carabinieri Campania - Stazione di Angri (Sa), nonché per aver il sig. …, nella indicata qualità, delegato ed autorizzato il sig. … ad apporre la sua firma sugli assegni tratti dal conto corrente della società, tra cui l’assegno bancario consegnato al sig. … nel mese di dicembre 2024. Tutte circostanze confermate dal sig. … in sede di propria audizione dinanzi alla Procura Federale del 2.9.2025. Ammenda di € 3.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. Il Tribunale osserva, in linea generale, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., n. 29780/2020; id., Sez. I, Sentenza, n. 10710/2016), l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia  - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento (come invero accaduto nel caso di specie) - è contrario alle norme imperative contenute nel R.D. n. 1736 del 1933, artt. 1 e 2, e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., con la conseguenza che oltre a poter in astratto costituire un’ipotesi di illecito amministrativo ex art.1, legge n.386/1990 (come sostituito dall’art.28, D.Lgs. n. 507/1999, art. 28), determina la nullità del patto di post datazione e la possibilità che il titolo sia pagabile a vista (si veda, sul punto, Cass. civ., Sez. II, Ord., n. 31229/2023).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 6/TFN - SD del 14 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: A.S., M.C., P.D., V.P. - Reg. Prot. 219/TFN-SD

Massima: Prosciolti i calciatori dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso in sede di audizione da parte della Procura Federale, dichiarazioni non veritiere affermando di aver sottoscritto personalmente la dichiarazione liberatoria a favore della società..Assume rilevanza decisiva il fatto che i singoli deferiti hanno reiteratamente riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta sulle liberatorie, in assenza di prova e neppure di indizi plurimi e circostanziati contrari; inoltre, il sig. …., indicato nella segnalazione che ha originato il procedimento come colui che materialmente aveva apposto le firme, ha smentito la circostanza in maniera adeguatamente dettagliata. Tali argomentazioni difensive ad avviso del Collegio sono fondate. Non vi è prova in atti che le dichiarazioni siano state sottoscritte dal sig. …., lo stesso … ha dichiarato di non aver assistito ai fatti riferiti, i calciatori hanno sempre dichiarato di aver apposto personalmente le firme e, per quanto riguarda i ricorsi presentati dai tre successivamente al Collegio Arbitrale della LND, nulla provano in merito alla eventuale falsità delle liberatorie né risultano oggetto di contestazione nel deferimento specifiche incongruenze o anomalie correlate. L’espresso riconoscimento delle sottoscrizioni da parte dei sig.ri … fa, pertanto, piena prova della provenienza delle liberatorie dai medesimi ed esclude la responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; circostanze ulteriori e diverse non confluite nel deferimento non possono formare oggetto del presente giudizio.

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