Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 127/TFN - SD del 29 Dicembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: - A.P., C.P., Nova Gens - 108/TFNSD

Massima: Giorni 45 di inibizione al presidente per a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94ter, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 2 e 6 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021), sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, e dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 36/2021, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Nova Gens, consentito o comunque non impedito che il sig. … all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società Nova Gens, in data 9.1.2025 pattuisse verbalmente con il tecnico sig. … un compenso di euro 350,00 mensili per l’attività di Allenatore in Prima della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens per la stagione sportiva 2024-2025, poi corrisposto con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”, e per avere lo stesso sottoscritto, in data 10.1.2025, con il medesimo tecnico sig. … una dichiarazione di prestazione di natura volontaria per l’attività sopra indicata nonché, in data 14.1.2025, la connessa richiesta di tesseramento tecnico per la stagione sportiva 2024-2025, così dissimulando l’instaurazione di un rapporto di lavoro sportivo e omettendo di stipulare e depositare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante la compilazione del modulo di contratto tipo nonché corrispondendo il predetto compenso in violazione della normativa federale e statuale; b) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, commi 1, e 94, comma 1, lett. a), delle N.O.I.F., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., I) per aver lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. …, a far data dal 14.1.2025 e sino al termine della stagione sportiva 2024-2025, assistesse il padre sig. … nell’espletamento dell’attività di tecnico nel corso degli allenamenti della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens, sebbene il medesimo sig. … fosse tesserato per la predetta società quale dirigente accompagnatore ufficiale e fosse sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle prescritte abilitazioni, e II) per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. ...., all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società Nova Gens, in data 9.1.2025 pattuisse verbalmente con il tecnico sig. … un compenso di euro 150,00 mensili in favore del figlio sig. …, a quest’ultimo poi corrisposto con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”. …. nell’affrontare il tema controverso della natura dei rapporti instaurati tra la società Nova Gens ed i sigg.ri …. il Tribunale ritiene che si tratti di rapporti di lavoro sportivo di natura coordinata e continuativa e non già di rapporti connotati da mere prestazioni volontarie. L’ammontare delle somme dovute mensilmente è, invero, eccessivamente elevato per essere ritenuto un mero rimborso spese (euro 350 per il padre e 150 per il figlio) non potendo dette somme trovare giustificazione, come asserito, nelle spese per trasporto dal luogo di residenza dei … a quello degli allenamenti e delle partite in considerazione del fatto che i … risiedono nello stessa abitazione ed in località, ancorché in altra provincia, comunque non così lantana da giustificare detto  ammontare di spese. Ne discende che, quale che sia la natura delle somme che il sig. …. ed il Direttore sportivo … abbiano inteso concordare oralmente, i rapporti tra la società ed i sigg. … andavano all’evidenza ricostruiti come rientranti in rapporti lavorativi di carattere coordinato e periodico e non di base meramente volontaria e come tali regolati. Dalla ridetta qualificazione discende che il Presidente della società …ed i signori … avrebbero dovuto formalizzare dei rapporti di tal natura procedendo alla compilazione scritta del relativo modulo ed ai successivi adempimenti previsti dal contratto collettivo nel rispetto di quanto previsto dagli 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94ter, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 2 e 6 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (accordo sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, giusto quanto stabilito dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 36/2021) nonché ai conseguenti corretti adempimenti, senza procedere per il padre a formalizzare un rapporto di prestazione volontaria e per il figlio ad un mero rimborso economico a titolo di spese senza neppure formalizzare il rapporto. Sussiste, pertanto, la responsabilità del …per la violazione della disciplina richiamata in materia di prestazioni lavorative sportive di carattere coordinato e continuativo. Non risulta invece provato che il sig. …, nella qualità di Presidente della società, si sia avvalso delle prestazioni di allenatore del sig. … nel corso degli allenamenti della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens, pur essendo questi tesserato per la predetta società quale dirigente accompagnatore sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle prescritte abilitazioni, tenuto conto che dalle richiamate audizioni assunte dalla Procura emerge che questi si sarebbe limitato ad effettuare un’attività di ausilio esclusivamente materiale in favore del padre (come il reperimento e la sistemazione dell’attrezzatura sportiva), senza in alcun modo partecipare all’attività di allenatore svolta da quest’ultimo. Ne discende che sotto questi aspetti non sussiste la responsabilità del…Ammenda di € 300,00 alla società a titolo di responsabilità diretta. Prosciolto il dirigente per aver pattuito verbalmente con il tecnico il suddetto compenso in quanto non vi sono prove che egli abbia partecipato all’attività di formalizzazione del rapporto tra lo stesso … e la società, ed al conseguente tesseramento di quest’ultimo

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 100/TFN - SD del 21 Novembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: –  610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti R.N., SSD a RL US Angri 1927 - 82/TFNSD

Massima: Mesi 8 di inibizione al presidente per avere violato i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nella sua qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, all’epoca dei fatti militante nel campionato di serie D, denunciato in maniera non veridica, con denuncia dal medesimo sporta in data 13.5.2025 presso la Legione Carabinieri Campania - Stazione di San Giorgio a Cremano, lo smarrimento dell’assegno bancario n. ….tratto sull’Istituto Bancario … Banca S.p.a. datato 30.6.2025 recante l’importo di euro 5.400,00 intestato al calciatore sig. …., peraltro post datato, pur avendo egli stesso consegnato il predetto assegno al sig. …, all’epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, nel mese di dicembre 2024 al fine di compilarlo e sottoscriverlo per poi consegnarlo al sig. …, denuncia poi rimessa in data 1.7.2025 mediante dichiarazione di rinvenimento del citato assegno resa dinnanzi alla Legione Carabinieri Campania - Stazione di Angri (Sa), nonché per aver il sig. …, nella indicata qualità, delegato ed autorizzato il sig. … ad apporre la sua firma sugli assegni tratti dal conto corrente della società, tra cui l’assegno bancario consegnato al sig. … nel mese di dicembre 2024. Tutte circostanze confermate dal sig. … in sede di propria audizione dinanzi alla Procura Federale del 2.9.2025. Ammenda di € 3.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. Il Tribunale osserva, in linea generale, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., n. 29780/2020; id., Sez. I, Sentenza, n. 10710/2016), l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia  - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento (come invero accaduto nel caso di specie) - è contrario alle norme imperative contenute nel R.D. n. 1736 del 1933, artt. 1 e 2, e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., con la conseguenza che oltre a poter in astratto costituire un’ipotesi di illecito amministrativo ex art.1, legge n.386/1990 (come sostituito dall’art.28, D.Lgs. n. 507/1999, art. 28), determina la nullità del patto di post datazione e la possibilità che il titolo sia pagabile a vista (si veda, sul punto, Cass. civ., Sez. II, Ord., n. 31229/2023).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 6/TFN - SD del 14 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: A.S., M.C., P.D., V.P. - Reg. Prot. 219/TFN-SD

Massima: Prosciolti i calciatori dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso in sede di audizione da parte della Procura Federale, dichiarazioni non veritiere affermando di aver sottoscritto personalmente la dichiarazione liberatoria a favore della società..Assume rilevanza decisiva il fatto che i singoli deferiti hanno reiteratamente riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta sulle liberatorie, in assenza di prova e neppure di indizi plurimi e circostanziati contrari; inoltre, il sig. …., indicato nella segnalazione che ha originato il procedimento come colui che materialmente aveva apposto le firme, ha smentito la circostanza in maniera adeguatamente dettagliata. Tali argomentazioni difensive ad avviso del Collegio sono fondate. Non vi è prova in atti che le dichiarazioni siano state sottoscritte dal sig. …., lo stesso … ha dichiarato di non aver assistito ai fatti riferiti, i calciatori hanno sempre dichiarato di aver apposto personalmente le firme e, per quanto riguarda i ricorsi presentati dai tre successivamente al Collegio Arbitrale della LND, nulla provano in merito alla eventuale falsità delle liberatorie né risultano oggetto di contestazione nel deferimento specifiche incongruenze o anomalie correlate. L’espresso riconoscimento delle sottoscrizioni da parte dei sig.ri … fa, pertanto, piena prova della provenienza delle liberatorie dai medesimi ed esclude la responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; circostanze ulteriori e diverse non confluite nel deferimento non possono formare oggetto del presente giudizio.

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