Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 6/TFN - SD del 14 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: A.S., M.C., P.D., V.P. - Reg. Prot. 219/TFN-SD

Massima: Mesi 1 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per aver omesso di comunicare agli Organi federali la variazione della propria carica nel termine di venti giorni dalla sottoscrizione del verbale dell’Assemblea Ordinaria della società SSDRL F.C. Savoia 1908, già SSD Portici FBC, da parte del sig. …, avvenuta il 25.7.2024… Dalla documentazione in atti è, infatti, emerso che l’Assemblea ordinaria della società SSDARL Savoia 1908 F.C. del 28.6.2024 deliberava la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto dal presidente sig. … e da quattro Consiglieri, tra cui il sig. …, decaduto dalla carica di Amministratore Unico; che … sottoscriveva la delibera assembleare, rimettendola alla società, solo in data 25.07.2024; che lo stesso 25.07.2024 la delibera di variazione assetto societario veniva trasmessa dalla società alla Camera di Commercio che per ciascuno dei componenti la registrava come “data presentazione carica”; che con “data iscrizione” 20.08.2024 le variazioni dell’organigramma venivano pubblicate nel Registro delle Imprese; che il 26 agosto 2024 veniva depositata dalla società presso l’Ufficio Anagrafe Federale della F.I.G.C. la domanda di variazione organigramma, n. pratica UAF-2024- 46654. La condotta documentata e incontestata rappresenta una violazione dell’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F . “Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva” il quale espressamente prevede che “Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione”. Agli effetti federali il Tribunale ritiene che la variazione si sia verificata il 25.07.2024, data di sottoscrizione della delibera assembleare e della presentazione alla Camera di Commercio ed è da tale data che ha iniziato a decorrere il termine di 20 giorni di cui all’art. 37 cit. Pertanto, la comunicazione fatta dalla società all’Ufficio Anagrafe Federale della F.I.G.C. in data 26.08.2024 risulta tardiva essendo spirato il termine ultimo da 12 giorni. 

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