Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 8/TFN-SVE del 29 Luglio 2025

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Udinese Calcio Spa (64165) nei confronti della società FC Sporting Pianura Academy (955544) per il mancato adempimento delle obbligazioni relative a un contratto di affiliazione e fornitura di materiale tecnico-sportivo valido per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025

Massima:  Accolto il ricorso  per il mancato adempimento delle obbligazioni relative a un contratto di affiliazione e fornitura di materiale tecnico-sportivo valido per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025 e per l’effetto condannata la società al pagamento della somma di euro 61.067,32 oltre interessi moratori, ex dlgs 231/2002, dalle scadenze delle fatture al saldo.

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