Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 64 del 24/07/2025
Decisione impugnata: Decisione, completa di motivazioni, della Corte Federale di Appello della FIGC n. 0082/CFA (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025) del 22 gennaio 2025, che, in accoglimento del reclamo interposto dalla Procura Federale Interregionale, ha integralmente riformato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC - LND, pubblicata sul C.U. n. 42 del 12 dicembre 2024, che aveva dichiarato improcedibile il deferimento della medesima Procura, e ha irrogato, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica di 10 giornate di gara, nonché, a carico della A.S.D. Barberino Tavarnelle, l’ammenda di € 1.000,00 per responsabilità oggettiva.
Impugnazione Istanza: OMISSIS / FIGC
Massima: E’ regolare la notifica dell’avviso di conclusione indagini avvenuta a mezzo raccomandata A/R e non a mezzo PEC, la cui eccezione è in ogni caso sanata con lo svolgimento della difesa nel merito...L’art. 53 CGS statuisce che “Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata”. È da osservare, in primo luogo, che, nel caso di specie, la comunicazione dell’atto di chiusura delle indagini e del deferimento effettuata dalla Procura, mediante lettera raccomandata A/R in luogo della PEC, è da ritenersi affetta non già da inesistenza insanabile, quanto piuttosto da nullità, con conseguente possibilità di sanatoria del vizio. A tal riguardo, la Corte di cassazione ha sostenuto che “Le ipotesi di inesistenza della notifica sono ridotte alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. L'inesistenza della notificazione del ricorso è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.” (Cass. civ., I Sez., 2 settembre 2024, n. 23481). Ed ancora, “L'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconducibile quell'atto. Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, in quanto tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata dalla parte stessa o su ordine del Giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5663). Dal punto di vista della giustizia sportiva, è stato affermato che i procedimenti di giustizia sportiva hanno il carattere dell’informalità e che, pertanto, in tali procedimenti, i vizi formali ordinariamente non costituiscono causa di invalidità dell’atto poiché il fine principale dell’ordinamento sportivo, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e quindi è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, n. 56/2018. A tal riguardo, cfr. anche Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, n. 87/2023). Venendo al caso di specie, alla luce anche di quanto dedotto dalla decisione impugnata, i soggetti deferiti si sono regolarmente costituiti in giudizio, hanno potuto svolgere le loro difese e non hanno mai chiesto l’applicazione di una sanzione concordata, cosicché deve affermarsi – in applicazione dei criteri ermeneutici come sopra indicati – che la violazione formale posta in essere dalla Procura, con la irrituale comunicazione degli atti di chiusura indagini e deferimento, risulta sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. Difatti, “costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il che si verifica con l’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimato, il quale oltre a formulare l’eccezione di vizio della notifica, si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito” (Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 59/2021-2022).
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 57 del 01/07/2025
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 0057/CFA/2024-2025, pubblicata il 2 dicembre 2024, con la quale l'Organo giudicante, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la declaratoria, da parte del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo della FIGC-LND, di nullità della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini della Procura medesima e del conseguente atto di deferimento, relativi al procedimento disciplinare n. 949 pfi 23-24, statuiva, inter alia, di irrogare al precitato calciatore, sig. [omissis], la squalifica per due anni.
Impugnazione Istanza: OMISSIS / FIGC / CR ABRUZZO
Massima: E’ regolare la notifica dell’Avviso di conclusione indagini notificato alla società di appartenenza del soggetto ed alla madre del calciatore “minore” a mezzo raccomandata…Ai sensi dell’art. 53, commi 1 e 5, CGS della FIGC, ”1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata (…) 5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: a) per le persone fisiche: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità; 2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità; 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante [...]". Nel caso di specie, all’epoca dei fatti, come evidenziato dalla stessa parte ricorrente, il minore [omissis] era tesserato della società [omissis]. In mancanza di indicazione di un indirizzo PEC personale, la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale …è stata correttamente comunicata a mezzo PEC alla società [omissis], la quale avrebbe dovuto, in conformità a quanto previsto dal citato art. 53, trasmettere la comunicazione agli interessati. Dalla lettura del citato atto emerge in tutta evidenza la ritualità della comunicazione e la presenza di propri tesserati tra i destinatari dell’avviso ha determinato la costituzione dell’obbligo per la società di trasmettere la comunicazione prescritta dalla citata disposizione. Per maggiore garanzia di tutela del contraddittorio, la Procura, oltre ad inviare la comunicazione a mezzo PEC alla società, ha anche effettuato la comunicazione alla madre del minore presso il suo indirizzo, mediante raccomandata a/r. Il procedimento di trasmissione relativo all’avviso di conclusioni delle indagini si è tempestivamente perfezionato, mediante compiuta giacenza, mentre quello avente ad oggetto la trasmissione dell’atto di deferimento si è ritualmente concluso mediante ritiro dell’atto da parte della stessa madre del ricorrente che ne ha, pertanto, avuto completa conoscenza. Ne discende, da un lato, che non si riscontra alcuna violazione dell’art. 53 e, dall’altro, che risulta fornita adeguata prova della conoscenza o quanto meno della conoscibilità di entrambi gli atti da parte del tesserato, il quale, tuttavia, ha preferito attendere la decisione della Corte Federale d’Appello piuttosto che far valere immediatamente il dedotto vizio ed esercitare tempestivamente e compiutamente le proprie difese nel procedimento disciplinare e dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva. Occorre d’altro canto evidenziare che la ratio dell’art. 53 è di semplificare gli oneri comunicativi per la Procura Federale, in un procedimento in cui si tende ad attribuire rilevanza pregnante alla lealtà e semplicità dei rapporti e alla strumentalità delle forme rispetto all’obiettivo della conoscenza o della conoscibilità degli atti. Al tempo stesso, dall’analisi delle disposizioni emerge lo stretto legame intercorrente tra società e tesserato, tanto che la comunicazione dell’atto alla prima esonera la Procura da qualsiasi ulteriore onere comunicativo, determinando la ricezione della PEC, da parte della società, una presunzione di conoscenza legale dell’atto anche per il tesserato. Il legislatore del codice non ha, d’altro canto, disciplinato la successiva trasmissione della comunicazione dalla società al tesserato, lasciando sul punto libertà nella relativa scelta alla stessa società che potrebbe procedere mediante consegna a mani dello stesso tesserato ovvero mediante raccomanda a/r. La conseguenza dell’omessa trasmissione (qualificata come vero e proprio obbligo per la società) è una sanzione pecuniaria, inidonea però a incidere sulla regolarità del procedimento di trasmissione dell’atto al tesserato. Nel caso di specie, come detto, la Procura non solo ha trasmesso l’atto alla società mediante PEC (con la conseguenza che quest’ultima avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione ai propri tesserati), ma ha anche inviato entrambi gli atti mediante raccomandata a/r alla parte ricorrente. In tal modo non solo ha garantito adeguata conoscibilità dell’atto all’incolpato a prescindere dalla successiva trasmissione della comunicazione dalla società al tesserato, ma ha anche effettuato un adempimento di spettanza della società (che avrebbe potuto provvedere a tale adempimento mediante consegna a mani o raccomanda a/r o altro mezzo consentito dall’ordinamento giuridico). Posta tale premessa, il Collegio di Garanzia dello Sport, seppur con riferimento a una diversa normativa di riferimento, ha già ritenuto che “in applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., richiamati dall’art. 2 CGS del CONI, la nullità non può essere mai pronunciata in presenza di un atto che abbia raggiunto il proprio scopo, né può essere rilevata dalla parte che vi ha dato origine. Ne consegue la piena validità ed efficacia della comunicazione di un atto di deferimento alla parte personalmente e al difensore, nonché presso la segreteria del Tribunale Federale, nel caso di omessa indicazione negli atti giudiziari dell’indirizzo di posta elettronica certificata” (Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 7 dicembre 2016, n. 60). Ne discende che la conoscenza o conoscibilità dell’atto costituiscono elementi sufficienti a superare l’eventuale irregolarità della comunicazione.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 56 del 01/07/2025
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) n. 0057/CFA/2024-2025, pubblicata, completa di motivazioni, il 2 dicembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo della FIGC-LND, è stata, inter alia, irrogata al calciatore [omissis] la squalifica per due anni.
Impugnazione Istanza: OMISSIS / FIGC / CR ABRUZZO
Massima: E’ regolare la notifica dell’Avviso di conclusione indagini notificato alla società di appartenenza del soggetto, nonostante egli in sede di audizione abbia eletto domicilio presso il difensore.…le principali fonti normative che regolano la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini sono rappresentate dagli artt. 11, comma 1, CGS CONI, 53 CGS FIGC e 123 CGS FIGC. In particolare, con riferimento al procedimento disciplinare, l’art. 123 CGS FIGC disciplina specificamente l’avviso di conclusione delle indagini, stabilendo al primo comma che il Procuratore Federale debba notificare all’interessato l’avviso di conclusione delle indagini entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle stesse – qualora non debba essere formulata richiesta di archiviazione – assegnando allo stesso interessato un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria difensiva. Tuttavia, la norma non specifica le modalità con cui tale notifica debba essere effettuata, né tantomeno – come correttamente rilevato dai Giudici di secondo grado – prescrive, a pena di inammissibilità e/o di nullità, alcuna determinata modalità di notifica della CCI. La disciplina di tale notifica è dunque rimessa a quanto previsto sia dall’art. 11, comma 1, CGS CONI (relativo alle “Comunicazioni”), sia dall’art. 53, comma 1, CGS FIGC (rubricato “Modalità di comunicazione degli atti”), i quali generalmente dispongono che “tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata”. Più nel dettaglio, poi, il comma 5 dell’art. 53 CGS FIGC individua le specifiche modalità da seguire per la notifica degli atti per i quali il Codice impone la comunicazione agli interessati, precisando espressamente che le suddette modalità devono “considerarsi alternative fra loro”. Ebbene, quando il soggetto interessato è una persona fisica, una delle modalità prescritte dall’art. 53, comma 5, lett. a), n. 1, consiste nella trasmissione della CCI “all’indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all’atto del tesseramento”. Una volta avvenuta la notifica presso la p.e.c. della società di appartenenza dell’interessato, in virtù del principio dell’alternatività fra le modalità dettate dall’art. 53 CGS FIGC, la comunicazione deve considerarsi perfezionata: grava, infatti, sulla società stessa l’obbligo di inoltrare la comunicazione al tesserato, pena l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 8 CGS FIGC. Soltanto nell’ipotesi di cui all’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2 – ossia quando “l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento” – la società “ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato dandone prova all'organo procedente”: è solo in questa circostanza, dunque, che si richiede alla società di fornire la prova dell’avvenuta comunicazione. Alla luce della disciplina sopra richiamata, appare evidente come, nel caso di specie, la notifica della CCI effettuata nei confronti del sig. [omissis] non presenti profili di censurabilità, né sul piano formale né su quello sostanziale. Innanzitutto, da un punto di vista formale, la notifica della CCI all’indirizzo p.e.c. della società [omissis] (presso la quale il sig. [omissis] risultava tesserato all’epoca dei fatti) e indirizzata comunque alla sig.ra [omissis], deve reputarsi perfezionata in quanto eseguita nel rispetto di una delle (alternative) modalità previste dall’art. 53, comma 5, CGS FIGC. Né può trovare accoglimento l’eccezione sollevata dai ricorrenti in merito all’erronea indicazione del nome della sig.ra [omissis] (in luogo di [omissis]) nell’intestazione della CCI: come correttamente motivato dalla Corte Federale d’Appello, l’errore nell’indicazione del cognome della sig.ra [omissis] non è tale da far sorgere dubbi sull’identificazione del soggetto destinatario dell’atto, atteso che la stessa veniva inoltre espressamente individuata quale soggetto esercente la potestà genitoriale sull’incolpato, sig. [omissis]. Tutte le circostanze di fatto sopra descritte dimostrano che la Procura Federale ha correttamente notificato la CCI alla società di appartenenza del sig. [omissis] e che la mancata trasmissione dell’atto all’interessato non è imputabile alla Procura, bensì alla società che, avendo correttamente ricevuto l’avviso via p.e.c., aveva l’obbligo di inoltrare la comunicazione al sig. [omissis]. Al di là di tali rilievi formali, si osserva come la ratio sottesa all’art. 123 CGS FIGC sia quella di consentire al soggetto indagato di “interloquire” con la Procura Federale in una fase ancora procedimentale (e, dunque, antecedente il giudizio), mediante il deposito di una memoria difensiva ovvero formulando richiesta di audizione. Ebbene, nel caso in esame il diritto di difesa del sig. [omissis] non può dirsi leso poiché questi, da un lato, era già stato sottoposto ad audizione in data 4 luglio 2024 e, dall’altro, ha avuto modo di difendersi pienamente nel corso di tutti i gradi del giudizio.