Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0014/CFA del 4 Agosto 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0246/TFNSD-2024-2025 del 30 giugno 2025

Impugnazione – istanza: Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. - Lega Nazionale Professionisti Serie B et alios

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha rigettato il reclamo della società con il quale è stato impugnato il provvedimento della Lega di rinvio delle gare dei play-out…Il provvedimento monocratico di modifica del calendario, piuttosto, costituisce espressione di autonomia organizzativa, il cui esercizio può essere sindacato solo in caso di evidente irragionevolezza o ingiustizia. Tale conclusione, d’altronde, si pone nel solco di una costante giurisprudenza del giudice amministrativo, e cioè che  “le determinazioni delle federazioni sportive [come pure, deve logicamente ritenersi, delle Leghe] sulla gestione dei campionati, la fissazione dei criteri e delle regole operative per lo svolgimento organizzato delle competizioni, le modalità di definizione ed elaborazione delle relative classifiche finali sono espressione della nella discrezionalità <<amministrativa>> degli organi dell'ordinamento sportivo, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale si può esplicare in un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici” (Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 53, Cons. Stato, Sez., V, 7 settembre 2018, n. 5281). Non è certo questo il caso di specie, dove anzi gli atti impugnati resisterebbero anche a un controllo intrinseco di legittimità. Con il comunicato ufficiale n. 211, il Presidente di Lega ha preso atto dello stato del procedimento disciplinare avviato nei confronti del Brescia per le note infrazioni e, tenuto conto dell’evidente impatto che l’irrogazione di punti di penalizzazione, come sanzione, avrebbe avuto sulla classifica finale del campionato - in cui il Brescia figurava al 15° posto, a pari punti con il Frosinone, essendo la Salernitana 17° - ha disposto il rinvio dei play-out già programmati. Con il comunicato ufficiale n. 224, che si salda al precedente, il Presidente, alla luce degli sviluppi del procedimento disciplinare (condanna del Brescia, da parte del TFN, alla perdita di punti in classifica e fissazione, ad opera del Presidente di questa Corte, dell’udienza di discussione del reclamo del Brescia, poi rinunziato), ha comunicato le nuove date di svolgimento dei play-out, sempre in applicazione del meccanismo di retrocessione delineato dal comunicato ufficiale n. 57/A della FIGC, in data 13 agosto 2024. Con il comunicato ufficiale n. 226 dell’11 giugno 2025, peraltro richiamato nel reclamo ma non espressamente impugnato (nel che già si potrebbe scorgere una autonoma ragione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo sufficiente la generica domanda demolitoria avverso gli atti connessi o presupposti: da ultimo, Corte fed. app., Sez. I, n. 127/2024-2025), il Presidente, vista la rinunzia del Brescia al reclamo e la conseguente estinzione del giudizio dichiarata da queste Sezioni unite Corte con decisione n. 111/2024-2025, ha riprogrammato le date dei play-out. Come ha correttamente rilevato il primo giudice, il Presidente, con i comunicati ufficiali di cui si controverte, ha inteso tutelare il preminente interesse alla regolarità del campionato. Se così non avesse fatto, i play-out per avventura svolti sarebbero stati a fortissimo rischio di inutilità e si sarebbero originate aspettative alla permanenza nel campionato di serie B potenzialmente destinate a essere frustrate, con evidente impatto sulla regolarità dei tornei e prevedibile accendersi di un complesso contenzioso. D’altronde, i play-out devono tenersi fra le squadre individuate in base all’assetto della classifica finale del campionato, con incidenza dei provvedimenti disciplinari adottati dagli organi della giustizia sportiva, e non di quella determinata dai soli risultati di gioco (Coll. gar. sport, Sez. cons., parere n. 3/2019). Per altro verso, non ha fondamento la tesi, sostenuta dalla Salernitana, secondo cui si sarebbe piuttosto dovuto applicare il disposto dell’art. 28, comma 1, dello statuto, a detta del quale le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato. E ciò, sia perché la disposizione, letta sistematicamente, appare riferirsi ai casi in cui il mancato svolgimento della gara, non a caso equiparato alla interruzione, sia dovuto a eventi imprevisti e inaspettati, rilevati in prossimità dell’inizio, sia perché la lettera e) del comma fa salva le motivata, diversa decisione del Presidente, a fronte di circostanze straordinarie, quale è appunto quella che si è verificata.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 59 del 03/07/2025

Decisione impugnata: Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale la LNPB ha disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025, come da CC.UU. n. 202 del 10 maggio 2025 e n. 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi.

Impugnazione Istanza: U.S. Salernitana 1919 S.r.l. / FIGC / LNP SERIE B / US SAMPDORIA

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società con il quale è stato impugnato il Comunicato Ufficiale della Lega che ha disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT… Il provvedimento di rinvio è stato adottato dal Presidente della LNPB sulla base dei poteri a lui conferiti dall’art. 27, secondo comma, della Statuto della stessa LNPB, a mente del quale, appunto, è riconosciuto, in capo al Presidente, il potere di variare la data, l’ora di inizio o il campo delle singole gare. Ciò posto, alla luce del quadro normativo che delimita le competenze giurisdizionali del Collegio di Garanzia, tanto come giudice di legittimità (art. 54, primo comma, CGS CONI), che quale giudice in unico grado di merito (art. 54, terzo comma, CGS CONI), nonché tenuto conto delle norme endofederali che a loro volta disciplinano l’accesso alla giustizia federale (art. 79 CGS FIGC e art. 30 CGS CONI), il ricorso per saltum proposto dalla ricorrente è inammissibile sia perché il provvedimento de quo andava impugnato dinanzi al Tribunale Federale e sia in ragione dell’assorbente circostanza che lo stesso non integra gli estremi della “decisione” …..”emesse dai relativi organi di giustizia” di cui al citato art. 54, terzo comma, CGS CONI. Infatti, la norma di chiusura - contenuta sia nell’art. 30 del CGS CONI che nell’art.79 del CGS FIGC - stabilisce, appunto, che Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’Ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva. La circostanza che, appunto, avverso il provvedimento di sospensione delle gare (sempreché lo si possa ritenere impugnabile, stante il limite di cui all’art. 27, secondo comma, dello Statuto della LNPB), sia stato previsto un rimedio impugnatorio tipico in ambito federale impedisce il ricorso al rimedio di cui all’art. 54, terzo comma, del CGS CONI, la cui applicazione non è suscettibile di interpretazione estensiva, come ribadito da questa stessa Sezione con la decisione n. 14/2019, con la quale, appunto, è stato puntualizzato che, in assenza di espresse previsioni normative imposte  da  situazioni  in  cui  l’Ordinamento  sportivo  nazionale  ritiene  rilevanti  le  situazioni soggettive  coinvolte,  anche  a  garanzia  e  tutela  dell’ordine  pubblico  complessivamente considerato, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti agli Organi della Giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni stabilite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia. Negli stessi termini anche le Sezioni Unite del Collegio, con decisione n. 62/2018, con la quale è stato puntualizzato che “al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’Ordinamento sportivo nazionale, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti agli Organi della Giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS del CONI, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, stante il carattere di tassatività delle ipotesi di cui il Collegio di Garanzia dello Sport può pronunciarsi quale giudice unico e di merito”, nonché la Terza Sezione, la quale aveva già in precedenza  evidenziato  che: “L’oggettiva  esegesi della disposizione induce a restringere la cognizione dell’odierno Collegio e la derivata ammissibilità del ricorso avverso provvedimenti che abbiano natura decisoria, emessi da soggetti specificamente individuati (“gli organi di giustizia federale”) e che non possano essere diversamente impugnati. La rigidità ed inderogabilità  della  citata  norma  (e  dell’art.  54  Codice  della  Giustizia  Sportiva)  è  stata ulteriormente rimarcata da codesto Collegio di Garanzia, il quale ha avuto modo di chiarire che, in forza dell’art. 54 del CGS del Coni, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia. Tale disposizione non può essere derogata da una fonte secondaria, quale il regolamento organico della federazione sportiva” (Collegio di Garanzia dello Sport, III^ Sezione, decisione n. 18 del 3 marzo 2017). Quindi, in continuità con la ormai consolidata giurisprudenza di questa stessa Sezione, quanto alla questione sulla competenza del Collegio deve ribadirsi che la competenza attribuita al Collegio dalle fonti di matrice sportiva può pacificamente rinvenirsi nel combinato disposto di cui agli artt. 12 bis dello Statuto CONI e 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, i cui contenuti sono ormai recepiti negli ordinamenti federali, lì dove l’art. 12 bis - al primo comma - individua primariamente le funzioni giudicanti del Collegio d Garanzia “cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale”, ad esclusione di specifiche materie ivi indicate: si tratta, evidentemente, della esatta declinazione del Collegio di Garanzia quale “organo di ultimo grado della giustizia sportiva”. Il secondo comma, invece, - al quale si riconduce l’art. 54 primo comma del Codice della Giustizia Sportiva - pone una ulteriore specifica sul tema della competenza del Collegio seguendo uno schema differente, incentrato sul diritto soggettivo all’impugnazione di un provvedimento che si possa ritenere astrattamente lesivo, peraltro al di fuori dell’ordinario iter processuale di natura endofederale, ammettendo il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le “decisioni” non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento “emesse dagli organi di giustizia federale”. Lì dove il carattere di definitività delle decisioni endofederali deve essere tenuto distinto dal profilo della non impugnabilità e deve essere inteso in ragione della funzione di garanzia attribuita al Collegio stesso, quale organo di chiusura dell’ordinamento sportivo competente a conoscere dei ricorsi avverso tutte quelle pronunce, ancorché non decise in via definitiva, che non potrebbero essere contestate innanzi ad altri organi della giustizia sportiva, dovendosi pertanto valorizzare l’impossibilità di rivolgersi ad organi giurisdizionali per vedere tutelate le proprie istanze” (Collegio di Garanzia, sez. I, decisione n. 62 del 18 dicembre 2020).

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