T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 20/06/2025 N. 12132

N. 12132/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01627/2022 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Guglielmo Marconi, n. 67;

contro

C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Santopietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sezione Tiro a Segno Nazionale (TSN), sede di Palermo, non costituito in giudizio;

del riconoscimento dei danni patiti e patendi derivanti dalla decisione n.-OMISSIS- del Collegio di Garanzia del CONI, resa nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS-, comunicata e pubblicata il -OMISSIS- - nella parte in cui ha definitivamente confermato la responsabilità disciplinare del deferito -OMISSIS- per i Capi 1 e 2 del procedimento disciplinare n. -OMISSIS- Procura Federale UITS – dal combinato disposto degli artt. 30, 45 e 52 regolamento di giustizia UITS, del combinato disposto degli artt. 44 e 53 Codice di Giustizia Sportiva del CONI, dell’art. 12 ter co.8 dello Statuto del CONI in collegamento con l’art. 3 del regolamento del “Registro delle sanzioni disciplinari”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. e dell’Unione Italiana Tiro A Segno (Uits);

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha agito contro il CONI, l’UITS e contro il TSN per il risarcimento dei danni patiti e patendi derivanti dalla decisione n. -OMISSIS- del Collegio di Garanzia del CONI, nella parte in cui ha definitivamente confermato la responsabilità disciplinare dello stesso sig. -OMISSIS- per i capi 1 e 2 del Procedimento Disciplinare -OMISSIS- della Procura Federale UITS, per la violazione del combinato disposto degli artt. 30, 45 e 52 del Regolamento di Giustizia UITS, del combinato disposto degli artt. 44 e 53 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e dell'art. 12 ter, comma 8, dello Statuto del CONI, in collegamento con l'art. 3 del Regolamento del registro delle sanzioni Disciplinari, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale.

2. La vicenda trae origine da un’articolata controversia svoltasi dinanzi agli organi della giustizia sportiva, di cui di seguito si descrivono sinteticamente le tappe:

- con atto del -OMISSIS- la Procura Federale UITS ha deferito dinanzi al Tribunale Federale il Sig. -OMISSIS- - tesserato alla Sezione TSN di Palermo - per la violazione degli artt. 9 e 31 L. n. 110/1975, artt. 11 e 43 TULPS, artt. 2, 75 e 76 DPR n. 445/2000, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, nonché artt. 3, 5, 34 e 35 Statuto Sezionale UITS, con richiesta di condanna alla sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per 5 anni.

L’atto di deferimento trae origine da due esposti, rispettivamente del 17 luglio 2020 e del 21 agosto 2020, ricevuti dal Presidente della Sezione TSN di Palermo, con cui sono state contestate al sig. -OMISSIS- diverse condotte disciplinarmente rilevanti, ossia: ) l’aver ottenuto nell’anno 2015 il rilascio di un porto d’armi ad uso sportivo, pur essendo consapevole di non possedere i requisiti morali previsti a tal fine, stante la sentenza del Tar Sicilia n. -OMISSIS-, passata in giudicato, che ha respinto il ricorso avverso un provvedimento prefettizio di diniego della licenza di vice direttore ed istruttore di tiro per ragioni di pubblica sicurezza; ii) l’aver sottaciuto, in sede di autocertificazione per il rilascio del porto d’armi ad uso sportivo e di iscrizione presso diverse Sezioni, l’esistenza della citata sentenza del Tar Sicilia; iii) l’aver svolto i corsi previsti dai Manifesti UITS e l’essersi iscritto presso le Sezioni di Tiro a Segno di Mazara del Vallo e Milazzo dichiarando il possesso del porto d’armi, ottenuto sottacendo l’esistenza della citata sentenza del Tar Sicilia; iv) le mendaci dichiarazioni, per aver omesso di comunicare alle Sezioni interessate la revoca del porto d’armi ad uso sportivo disposta dalla Questura con decreto del -OMISSIS-; 5) l’aver ricoperto la carica di consigliere dell’organo direttivo della Sezione TSN di Palermo, nonostante fosse parte di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la medesima Sezione e, pertanto, si trovasse in una condizione di incompatibilità e/o ineleggibilità.

- il Tribunale Federale, con decisione del -OMISSIS-, ritenuta provata la responsabilità per gli illeciti disciplinari ascritti al sig. -OMISSIS-, lo ha sospeso per anni 2 da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, co. 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia. In particolare il Tribunale Federale: a) ha ritenuto tempestiva l’azione disciplinare sul presupposto che, ai sensi del Regolamento di Giustizia, il computo dei termini per la conclusione delle indagini decorre dal giorno di avvenuta iscrizione della notitia criminis nell’apposito registro federale; b) ha disatteso l’eccezione di prescrizione delle infrazioni disciplinari essendo le stesse riferibili alle stagioni sportive 2019/2020; c) ha ritenuto fondato l’addebito inerente la violazione degli artt. 9 L. n. 110/75, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, 11 e 43 TULPS e le mendaci dichiarazioni, dal momento che la circostanza che la mancata comunicazione agli organi Sezionali dell’esistenza della sentenza del TAR Sicilia n. -OMISSIS- e della revoca del porto darmi del 2020 rappresentava un comportamento lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità che informano l’Ordinamento sportivo; d) ha ritenuto fondato l’ulteriore capo di incolpazione dell’aver ricoperto la carica di consigliere dell’organo direttivo del TSN di Palermo in posizione di incompatibilità e/o ineleggibilità, essendo il sig. -OMISSIS- lavoratore dipendente della medesima Sezione ed essendo irrilevante il licenziamento intervenuto prima della candidatura alle elezioni a membro del Consiglio Direttivo, il cui licenziamento era stato annullato dal Giudice del Lavoro, con conseguente reintegra nel posto di lavoro; e) quanto, infine alla sanzione, il Tribunale ha ritenuto applicabile la circostanza attenuante ex art. 12 lett. b) del Regolamento di Giustizia.

- avverso la decisione del Tribunale Federale hanno proposto reclamo dinanzi alla Corte Federale d’Appello sia il Sig. -OMISSIS- che la Procura Federale e la Sezione TSN di Palermo.

- con decisione n.-OMISSIS- la Corte Federale d’Appello ha confermato la decisione di primo grado.

- avverso quest’ultima decisione il Sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport il quale, con la decisione n. -OMISSIS- oggetto del presente gravame, ha accolto il ricorso limitatamente alle censure inerenti la situazione di ineleggibilità/incompatibilità del ricorrente rispetto all’assunzione della carica elettiva, in quanto lavoratore subordinato della Sezione di Palermo del TSN, e ha annullato con rinvio la decisione impugnata.

- con atto del 10 gennaio 2022 la Procura federale ha riassunto il procedimento disciplinare e, all’esito del giudizio di rinvio la Corte d’Appello Federale, con decisione del -OMISSIS- ha rideterminato la sanzione nei confronti del Sig. -OMISSIS- nella sospensione per 18 mesi da ogni attività sportiva e sociale ex art. 2, lett. c), del Regolamento di Giustizia UITS.

3. Avverso la decisione del Collegio di Garanzia il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

I. Contraddittorietà della decisione con riferimento alla contraddittorietà tra diverse fonti regolamentari – Regolamento di Giustizia UITS (artt. 30, 45 e 53) in correlazione con il combinato disposto degli artt. 44 e53 Codice di Giustizia del CONI, dell’art. 12 ter co.8 dello Statuto del CONI in collegamento con l’art. 3 del regolamento del “Registro delle sanzioni disciplinari”. Inopportunità della decisione -OMISSIS- CGS CONI per eccesso di potere e contraddittorietà tra più atti.

II. Illegittimità ed irragionevolezza del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art.50 del Capo VI della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E, dell’art. 4 Prot. 7 CEDU, dell’art. 649 cp.p. e dell’art.2909 cod. civ.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt.2 Codice comportamento sportivo CONI e art. 3 Statuto sezionale TSN con riferimento all’intempestiva comunicazione della sentenza TAR n.-OMISSIS- e della successiva revoca del porto d’armi. Violazione degli artt.2 co.2 e 4 co.2 R.G. UITS in relazione all’art. 7 CEDU. Irragionevolezza - arbitrio del provvedimento impugnato.

IV. Violazione di legge con riferimento all’art. 7 CEDU - Lesione del diritto di difesa - Omissione della motivazione - Motivazione apparente.

4. Si sono costituiti in giudizio il CONI e l’UITS per resistere al ricorso; in particolare, sia il CONI che l’UITS hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, anche per quanto riguarda la domanda risarcitoria, per violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva, per non aver il ricorrente impugnato la decisione con cui la Corte d’Appello Federale, a seguito del rinvio operato dal Collegio di Garanzia e ripronunciandosi sulla controversia, ha rideterminato l’entità dell’intera sanzione disciplinare (che è stata quantificata in 18 mesi). Come evidenziato dall’UITS, il sig -OMISSIS- ha infatti presentato ricorso al Tar chiedendo l’accertamento dell’illegittimità degli atti e il conseguenziale riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni “prima ancora che venisse definito il procedimento di rinvio davanti alla Corte Federale d’Appello dell’UITS”.

5. In ogni caso, il CONI e l’UITS hanno chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

6. In vista della trattazione del merito della causa le parti si sono scambiate memorie e repliche, insistendo nelle loro rispettive posizioni.

7. All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Va, anzitutto, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione della c.d. “pregiudiziale sportiva” sollevata dal CONI e dall’UITS,

9. L’eccezione è fondata.

10. L’inammissibilità del ricorso deriva dalla violazione del vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva. La materia è, come noto, disciplinata in via generale dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, il quale, all’art. 3, dispone: “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'art. 2, co. 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’art. 4 l. 23 marzo 1981, n. 91”.

11. Nel caso di specie, come rilevato dal CONI e dall’UITS, il Collegio di Garanzia, la cui decisione n. -OMISSIS- è stata ritualmente impugnata dinanzi a questo Tribunale, ha accolto in parte il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- avverso la decisione della Corte Federale della UITS n.-OMISSIS-, con rinvio alla Corte d’Appello Federale, “che provvederà a pronunciarsi nuovamente sul reclamo, in diversa composizione” (par. 13 cit).

12. Con decisione n. -OMISSIS- la Corte Federale d’Appello ha dunque riprovveduto, riducendo la sanzione irrogata al ricorrente a 18 mesi di sospensione da ogni attività sportiva e sociale ex art. 7, co. 2, lett. c), del Regolamento di Giustizia UITS, detratto il periodo di sospensione presofferto.

13. Avverso detta decisione l’odierno ricorrente non ha proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia; né detta decisione è stata impugnata dinanzi a questo Tribunale.

14. Non risultando “esauriti i gradi del giudizio sportivo” con riferimento alla citata decisione della Corte Federale d’Appello, il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, unitamente alla domanda risarcitoria ivi proposta, la quale presuppone un provvedimento definitivo dalla cui illegittimità discenderebbero i danni lamentati, che nel caso di specie è individuabile nella decisione della Corte Federale d’Appello, divenuta ormai inoppugnabile.

15. Pur volendo superare l’assorbente rilievo di natura processuale, nel merito non vi sono comunque elementi per condannare al risarcimento del danno il CONI o l’UITS.

16. Va premesso che il risarcimento dei danni invocato dal ricorrente presuppone l'accertamento della responsabilità degli organi della giustizia sportiva secondo il paradigma della responsabilità aquiliana della P.A., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito e con l'avvertenza che, nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall'art. 2697, comma 1, c.c., opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.

17. Come noto, ai fini dell'individuazione dei presupposti per il riconoscimento del danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, è necessario che sussistano tre elementi ovvero il danno ingiusto (elemento oggettivo), il (doppio) nesso di causalità e, infine, la colpa dell'amministrazione (elemento soggettivo).

18. Per giurisprudenza costante, il risarcimento del danno imputato alla Pubblica amministrazione, invero, non può mai essere conseguenza automatica dell'annullamento (anche se dichiarato in via incidentale) di un atto amministrativo, ma necessita dell'ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei vari presupposti richiesti dalla legge.

19. Più in particolare, per "danno ingiusto" risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., si intende non qualsiasi perdita economica ma solo la perdita ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue, quindi, la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. “spettanza del bene della vita”, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico (Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3392). Altresì, deve sussistere il doppio rapporto di causalità tra il provvedimento lesivo ed il danno evento e tra quest'ultimo ed il danno conseguenza, in base ai principi della causalità giuridica (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4195).

20. Infine, con riferimento all'elemento soggettivo (ovvero la colpevole condotta antigiuridica della stessa amministrazione), affinché sussista il requisito della colpa è necessario verificare se l'emanazione e l'esecuzione dell'atto impugnato siano avvenuti in violazione delle regole della imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (Tar Puglia, sez. staccata di Lecce, sez. II, 10 agosto 2017, n. 1404); al riguardo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, mentre resta a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, di incertezza del quadro normativo di riferimento o di particolare complessità della situazione di fatto, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento (Tar Basilicata, 19 giugno 2017, n. 451; TAR Napoli, sez. V, 16 gennaio 2017, n. 387; Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1347; Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4195).

21. Nel caso di specie, il ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, essendosi limitato, in maniera generica, a richiedere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dei provvedimenti oggetto di gravame.

22. La mancata impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello comporta, in ogni caso, una interruzione del nesso di causalità tra i provvedimenti della giustizia sportiva di cui si lamenta la lesività e il danno prospettato dal ricorrente, danno che a ben vedere non sarebbe comunque inquadrabile come una conseguenza diretta della decisione n. -OMISSIS- del Collegio di Garanzia, quanto piuttosto della decisione della Corte Federale d’Appello, la cui legittimità tuttavia non è stata censurata in sede di giurisdizione sportiva (e né, conseguentemente, dinanzi a questo Tribunale).

23. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione della “c.d. “pregiudiziale sportiva”.

24. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della complessità e della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Silvia Simone, Referendario, Estensore

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