CORTE D’APPELLO DI ANCONA – SENTENZA N. 119/2023 DEL 13/03/2023
Corte d’Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr. Vito SAVINO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Marzo 2023 secondo le modalità previste dall’art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 14.06.2022, e vertente tra
Parte_1
(appellante) contro la
Controparte_1
e CP_2
[...]
(appellata), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°51/2021 emessa dal Tribunale di
Urbino, in funzione di giudice del lavoro, in data 15.12.2021.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L’appellante
Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
che ha respinto il suo ricorso teso all'accertamento dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dal 01/10/2003 al 16/06/2016 (in cui assume di aver lavorato alle
dipendenze della
Controparte_3
con mansioni di
docente di danza classica in forza di plurimi contratti di lavoro parasubordinato di varia tipologia ovvero in periodi lavorativi non regolarizzati), ed alla condanna della associazione appellata alla corresponsione delle correlate differenze retributive, nella misura complessiva di €.58.251,54, oltre accessori, con regolarizzazione della posizione contributiva.
L’appellante ha impugnato la predetta decisione censurando l’iter logico giuridico seguito dal primo giudice, lamentando che quest'ultimo aveva negato il suo diritto alle rivendicate differenze retributive traendo conseguenze errate dal compendio documentale e dalla prova testimoniale espletata in prime cure (peraltro in modo incompleto) e dall’applicazione dei principi che regolano la materia, con particolare riguardo: a) alla legittimità formale dei contratti di contratti di collaborazione a progetto e di collaborazione autonoma occasionale; b) alla illegittimità del rapporto associativo; c) al concreto atteggiarsi del rapporto, alla luce del compendio testimoniale, da cui emergerebbero i tratti caratteristici della subordinazione (eterodirezione, pieno inserimento, assenza di rischio imprenditoriale, ulteriori indici sintomatici, etc.), tenuto conto della peculiarità del lavoro sportivo dilettantistico; d) alla illegittima mancata integrale ammissione delle richieste istruttorie tempestivamente formulate in prime cure.
Ha quindi concluso reiterando le conclusioni già formulate in primo grado, di seguito trascritte: “1) dichiarare inefficaci e/o nulli e/o illegittimi e/o annullare i contratti di collaborazione (co.co.co. e/o co.co.pro. e/o altre tipologie di lavoro parasubordinato) intercorsi tra le parti dal 01.10.2003 fino al 16.06.2016; 2) … accertare, riconoscere e ricostruire il rapporto di lavoro prestato dalla ricorrente dal 01.10.2003 sino a tutto il 16.06.2016 (ovvero con riferimento alle diverse date ed al diverso periodo di giustizia) quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della
Controparte_3
ricorrente al livello 2 CCNL Palestre ed Impianti
Org_1
, con inquadramento sin ab initio della quale insegnante – ovvero con riferimento al
diverso CCNL e/o livello e/o qualifica ritenute di giustizia – e con orario part time per n. 20 ore alla settimana (ovvero con riferimento alla diversa misura di giustizia); 3) per l’effetto di quanto sopra, …
condannare la resistente
del presidente e legale rappresentante p.t. Sig.ra
Controparte_3 Persona_1
, in persona a corrispondere alla ricorrente la
somma di € 48.588,17 per competenze retributive (derivanti da ricostruzione unitaria del rapporto di
lavoro, inquadramento richiesto, retribuzioni residue, differenziali e inevase, scatti di anzianità, ratei di 13ma e 14ma mensilità per l’intero periodo lavorativo, ferie – CP_4 – ex festività non godute, festività non godute, ecc.) ed € 9.663,37 per TFR, per un totale lordo di € 58.251,54; ovvero le diverse somme, maggiori e/o minori, ritenute di giustizia; in ogni caso con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze sino all’effettivo ed integrale saldo; 4)
sempre per l’effetto di quanto sopra, … condannare la resistente
Controparte_3
[...]
, in persona del presidente e legale rappresentante p.t. Sig.ra
Per_1
[...]
: a) a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente quale lavoratrice subordinata,
mediante versamento dei relativi oneri, dovuti in via integrale e/o differenziale, presso l’Org_ competente, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo; b) a risarcire alla ricorrente il danno di cui all’art. 2116 c.c. con riferimento ai contributi prescritti, anche con condanna alla costituzione di rendita ai sensi dell’art. 13 L 1338/1962 in favore della ricorrente e con versamento del relativo
montante presso l’Org_
competente, con interessi di legge dal dovuto al saldo. 5) con vittoria delle
spese, spese generali al 15%, competenze quantificate ai sensi del vigente dm 55/2014 e con distrazione delle spese in favore degli antistatari procuratori ai sensi dell’art. 93 c.p.c.”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all’appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
L’appellante
Parte_1
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto
insussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dal 01/10/2003 al
16/06/2016, in cui assume di aver lavorato alle dipendenze della
Controparte_3
[...]
con mansioni di docente di danza classica in forza di plurimi contratti di
lavoro parasubordinato di varia tipologia ovvero in periodi lavorativi non regolarizzati.
L’appello non è fondato.
In punto di fatto, il rapporto dedotto in giudizio si è snodato attraverso una serie di contratti, tutti di durata annuale, riconducibili a diverse tipologie giuridiche. Si va così, come risulta per tabulas, da un contratto di collaborazione a progetto (anno 2005/2006, proroga compresa) a periodi di collaborazione professionale occasionale per prestazioni di consulenza e/o attività sportiva dilettantistica, singolarmente fatturate (v. fatture, ricevute e rimborsi chilometrici). L’oggetto della collaborazione viene meglio specificato nell’“impegno di collaborazione” sottoscritto il 20.09.2012, in cui si specifica che esso “si intende relativo all’insegnamento per la danza e alla collaborazione per il buon funzionamento dell’associazione”, al fine di promuovere “la diffusione dell’arte, della cultura e dell’attività fisica” e dietro corresponsione di un mero rimborso spese.
Ciò premesso, va in primis ritenuta l’inammissibilità della doglianza attinente alla regolarità formale del contratto di collaborazione a progetto, e della successiva proroga, nonché dei successivi contratti verbali di collaborazione occasionale, stante la intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Ad ogni buon conto, va considerato che sono esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 276/2003, contenente la disciplina dei contratti di collaborazione a progetto, i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Org_3(art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003).
Va altresì ritenuta l’inammissibilità della censura attinente alla asserita illegittimità del rapporto associativo, essendo stata proposta per la prima volta in questa sede di gravame, in violazione del divieto dei nova di cui agli artt.345 3° comma e 437 2° comma c.p.c.. Il ricorso di primo grado era infatti tutto costruito sul presupposto giuridico-fattuale dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti,
per cui, ad una impostazione difensiva inizialmente orientata alla applicazione in favore del lavoratore della normativa in materia di lavoro dipendente, si è aggiunta, in secondo grado, una diversa ed incompatibile linea difensiva, fondata sul diverso presupposto giuridico-fattuale della insussistenza ovvero alla natura simulata del rapporto associativo. A parere del Collegio, quella operata dalla parte appellante costituisce non una mera emendatio libelli, ma una vera e propria mutatio libelli, avendo il lavoratore inammissibilmente introdotto (modificando la causa petendi) un fatto costitutivo nuovo rispetto alle difese precedentemente svolte in primo grado, in chiara violazione del divieto di nova di cui agli artt.345 3° comma e 437 2° comma c.p.c.. Tale modifica, infatti, non può ritenersi in alcun modo ammissibile, essendo preclusa, in sede di gravame, l'introduzione di deduzioni in diritto, non proposte in precedenza, che integrino una vera e propria mutatio, e non solo una emendatio libelli.
***
Nel merito, l’appellante invoca la peculiarità del settore sportivo dilettantistico che, come è noto, non trova nel nostro ordinamento alcuna definizione in positivo, dal momento che gli unici interventi legislativi rivolti a tale settore (legge 25 marzo 1986 n. 80, legge 16 dicembre 1991 n. 398, e, da ultimo, legge 27 dicembre 2002 n. 289) hanno cercato di individuare lo sport dilettantistico a contrario, come cioè tutto ciò che non è professionistico. La legge 23 marzo 1981, n. 91, all’art. 2, definisce la categoria degli sportivi professionisti come gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle
discipline regolamentate dal
Org_3
e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive
nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal Org_3 per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica. A norma del successivo art.3, poi, la suddetta attività sportiva a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella legge 91/81. Dalla lettura di queste due norme, si può quindi evincere che rientrano nella categoria di “sportivo dilettante” i soggetti che: - pur facendo parte dell’elenco previsto dall’art. 2 L. 91/81, ed anche se titolari di contratti di lavoro subordinato, svolgono attività sportive con associazioni sportive aderenti a Federazioni sportive, o anche dipendenti diretti di quest’ultime, non riconosciute dal C.O.N.I.; - in possesso dei requisiti di cui sopra, esercitano discipline sportive, pur organizzate da Federazioni sportive provviste di riconoscimento, escluse però dal novero di quelle espressamente definite “professionistiche” dal C.O.N.I.; - praticano discipline sportive rientranti in quelle professionistiche, possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla legge summenzionata, pur se in possesso di contratto di lavoro subordinato, ma militano però in categorie espressamente definite dalle rispettive Federazioni come dilettantistiche.
Ciò premesso, è noto che, a fini fiscali, l’art. 67 del d.p.r. n. 917/1986 [Testo post riforma 2004] dispone che “1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
[…]
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche dal
Org_3
dalle Federazioni sportive nazionali, dall’
[...]
Organizzazione_4
dagli enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
Successivamente è intervenuto l’art. 35, comma 5, d.l. 30.12.2008, n. 207, conv. in l. n. 14/2009 (norma di interpretazione autentica), il quale ha stabilito che «Nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica».
Tali disposizioni escludono dunque dalla categoria dei redditi da lavoro (autonomo o subordinato ovvero anche parasubordinato), i compensi corrisposti dai soggetti ivi indicati, a condizione però che l’attività svolta dall’atleta o dall’istruttore abbia carattere non professionale, avendo avuto il legislatore l’intento di favorire, in tal modo, lo svolgimento di attività sportive per mere finalità ludiche, e non già imprenditoriali.
Contestualmente, però, non è sufficiente che il soggetto, in favore del quale l’attività è resa, non persegua fini di lucro ed abbia invece soltanto quello di promozione dell’attività sportiva, giacché, ove l’atleta o l’istruttore esercitino professionalmente la loro attività, prevale l’esigenza di tutela costituzionale del lavoro, con le correlate conseguenze in favore di colui il quale, anche in via non esclusiva, trova nell’attività sportiva la propria fonte di sostentamento.
Deve ritenersi che, in conformità con il significato comune della parola “professione”, cioè un’attività intellettuale o manuale esercitata in modo continuativo ed a scopo di guadagno, ribadito anche dal legislatore (v. art. 53 d.p.r. n. 917/1986: “per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI”, cioè quelle che producono i redditi di impresa), la natura subordinata del rapporto può essere esclusa solo a condizione che il rimborso di spesa o compenso sia corrisposto a colui il quale non svolge in modo professionale l’attività per la quale è remunerato, e cioè a condizione che
egli non eserciti tale attività in modo continuativo traendone in tutto o in parte il reddito per le proprie esigenze di vita.
Ciò premesso, l’associazione appellata non ha mosso contestazioni specifiche sulla ricostruzione fattuale sopra descritta, ma ha sostenuto, da un lato, che gli elementi individuati dalla parte attrice non sono idonei a ravvisare il carattere professionale della prestazione e, dall’altro, che l’appellante ha svolto attività di collaborazione sportiva in modo occasionale e contemporaneamente ad altra attività lavorativa presso una erboristeria.
Posto che il carattere non professionale emerge laddove, anche sulla base di indizi, risulti che l’istruttore sportivo non eserciti la sua attività in modo abituale traendo dalla stessa guadagni per le sue ordinarie esigenze di vita, occorre quindi esaminare se sussistono elementi tali da far ritenere che l’attività dell’appellante sia stata svolta in modo occasionale e non professionale.
Orbene, dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale espletata in prime cure emerge che:
- la
Pt_1
svolgeva mansioni di insegnante di danza classica presso le sedi di
Per_2 e
Per_3
(testi
Testimone_1 ,
pacifica);
Testimone_2 ,
Testimone_3
e Testimone_4
; la circostanza è comunque
- l’insegnamento era diretto ad una utenza di età variabile, a partire da bambine in età prescolare sino ad allieve di età più adulta (la circostanza è pacifica);
- la
Pt_1
percepiva un corrispettivo commisurato alle ore di lavoro svolte ovvero un rimborso
spese chilometrico (testi
Testimone_1 ,
Tes_5
e Testimone_6
; la circostanza è
comunque documentata dalle fatture e dalle richieste di rimborso chilometrico);
- la
Pt_1
era titolare di partita IVA (v. fatture);
- la titolare dell’associazione,
Persona_1
(quasi sempre presente), esercitava un ruolo di mero
coordinamento tra i vari insegnanti, nonché di raccordo con le esigenze dell’utenza, ma non si ingeriva nel concreto svolgimento dell’attività didattica, che era rimessa all’autonomia dei singoli insegnanti, salvo riportare eventuali lamentele dell’utenza e salva l’impostazione iniziale del copione degli spettacoli da preparare per i saggi di fine anno, le cui coreografie erano poi curate dagli
insegnanti (testi
Testimone_2 ,
Tes_5
e Testimone_6 );
- gli utenti pagavano un mensile quale corrispettivo delle lezioni (testi
Testimone_3
, Tes_4
[...] e
Testimone_6 );
- presso la sede dell’associazione si tenevano non solo lezioni di danza classica, ma anche di altre discipline (danza moderna, hip hop, pilates, fitness, ginnastica posturale, trattamenti fisioterapici,
etc.) (testi
Tes_5
e Testimone_6 );
- il calendario delle lezioni era prestabilito, ma non immodificabile, essendo consentito al docente operare eventuali spostamenti e/o sostituzioni, nei limiti di compatibilità con le disponibilità della
struttura e le esigenze dell’utenza (testi
Testimone_1 e
Tes_5 );
- la
Pt_1
non era tenuta a giustificare eventuali assenze, limitandosi ad una mera comunicazione a
fini organizzativi (testi
Testimone_1 e
Testimone_3 );
- la partecipazione della
Pt_1
alla vita associativa della
CP_3 Controparte_2
(di cui era
socia dal 2008) era limitata alla partecipazione alle riunioni, al pari degli altri insegnanti (testi
Testimone_2 e
Testimone_6 );
- non è risultato confermato che la
Pt_1
svolgesse anche compiti di segreteria (teste
Tes_5
[...] );
- la
Pt_1
almeno nei primi anni, svolgeva anche un’altra attività lavorativa, presso un’erboristeria
(testi
Testimone_2 e
Testimone_6 );
- la
Pt_1
ha utilizzato la struttura della associazione anche quale allieva, avendo preso lezioni di
perfezionamento (teste
Testimone_2 );
- il rapporto di collaborazione con la
Pt_1
(ma non quello associativo) è cessato nel giugno 2016,
a seguito di una decisione del Consiglio Direttivo, motivata sulla base di reiterate lamentele da parte
dell’utenza (testi
Tes_5
e Testimone_6 ).
Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, tenuto conto del periodo non breve di attività (ben tredici anni), della specifica qualificazione professionale (insegnante di danza classica), dell’impegno quantitativo di lavoro (con un nutrito calendario settimanale distribuito su due sedi), della circostanza che
le lezioni della
Pt_1
erano inserite nel ciclo produttivo dell’associazione (tanto è vero che i genitori
dei bambini pagavano un mensile quale corrispettivo delle lezioni di danza classica) e che la struttura erogava a pagamento una ben più ampia gamma di servizi (danza classica e moderna, hip hop, pilates, fitness, ginnastica posturale, trattamenti fisioterapici, etc.), non vi sono elementi per poter affermare che
l’ Controparte_3
svolgesse un’attività di carattere non imprenditoriale e che
l’attività svolta dalla
Pt_1
fosse solo episodica od occasionale.
Ciò non toglie tuttavia che, esclusa l’applicazione delle norme della legge 91/81 (che all’art.3 qualifica solo gli sportivi professionisti come lavoratori subordinati), il rapporto di lavoro degli sportivi “dilettanti” deve essere qualificato di volta in volta, tenendo conto dei noti indici rivelatori di elaborazione giurisprudenziale ed accertando come in concreto si sia atteggiato il rapporto tra le parti, onde stabilire se sia ravvisabile l’elemento essenziale della sottoposizione della lavoratrice all’eterodirezione del datore di lavoro nello svolgimento della sua attività.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (sent. 13.2.1999, n. 61/99 SU), infatti, tanto nel caso in cui le parti “vogliano eludere i maggiori costi comportati dal regime della subordinazione, quanto nel caso in cui l’espressione verbale abbia tradito la vera intenzione, quanto nel caso in cui, voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto esse attraverso fatti concludenti mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, l’art. 1414, primo comma cod. civ. (nel primo caso) e l’art. 1362 cod. civ., che impone di interpretare il contratto anche con riferimento alla fase esecutiva (secondo e terzo caso), impongono di qualificare il rapporto in base al contenuto effettivo delle prestazioni rese ed al concreto atteggiamento delle parti: plus valet quod agitur quam quod concipitur”.
Secondo il costante insegnamento della S.C., l’elemento determinante ed essenziale ai fini della natura dipendente di un rapporto di lavoro, è la subordinazione, intesa come vincolo che assoggetta il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. L’essenza di questo istituto va, dunque, rinvenuta nell’eterodirezione, sostanziata in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza (cfr. Cass. N. 5534/2003; n. 14248/1999). Occorre quindi vagliare la sussistenza del requisito essenziale e prioritario della eterodirezione. A questo fine è necessario ribadire, condividendo le specifiche indicazioni interpretative provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento (cd. "vincolo di subordinazione") del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento dell'organizzazione aziendale); tale assoggettamento deve essere concretamente apprezzato in relazione alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria.
In quest’ordine di concetti, ritiene il Collegio che non sia rinvenibile in atti una prova convincente che l’odierna appellante fosse, nello svolgimento del suo lavoro, sottoposta all’eterodirezione datoriale, sostanziata in un obbligo continuativo, puntuale e pregnante di obbedienza e messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore ed estrinsecatesi, a parte datoris, in ordini specifici, oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
- Circa le modalità di espletamento delle prestazioni, le deposizioni raccolte in prime cure appaiono inidonee alla prova della sussistenza di uno specifico potere conformativo della prestazione da parte datoriale. Nel contesto dei poteri direttivi, di controllo e sanzionatori, infatti, non è stato neanche chiesto di provare che la presidente dell’Associazione esercitasse un assiduo e puntuale potere di controllo sull’esecuzione del lavoro della appellante, con applicazione di eventuali conseguenti interventi conformativi della prestazione con correlate sanzioni. I testi si sono infatti limitati a riferire che la Per_1
operava una sorta di coordinamento tra i vari insegnanti e di raccordo con le esigenze dell’utenza, senza alcuna ingerenza sul concreto esercizio dell’attività didattica, che era rimessa all’autonomia dei singoli
insegnanti. Gli unici interventi della
Per_1
erano relativi alla indizione delle riunioni ed alla
impostazione iniziale del copione degli spettacoli da preparare per i saggi di fine anno, le cui coreografie
erano tuttavia curate dai singoli insegnanti (testi
Testimone_2 ,
Tes_5
e Testimone_6 ).
Ad ogni buon conto, anche a volere ipotizzare la sussistenza di un più pregnante potere conformativo della prestazione (che è però rimasto indimostrato), è certo che manca del tutto la prova che ad esso corrispondesse l’esercizio, neppure astratto ed eventuale, di poteri correttivi e disciplinari.
- Quanto alle modalità di erogazione del compenso, manca del tutto la prova della periodicità della
retribuzione, atteso che la
Pt_1
era titolare di partita IVA, veniva pagata dietro presentazione di
fattura o richiesta di rimborso chilometrico e percepiva un compenso non predeterminato, ma variabile, in quanto proporzionale al numero di ore prestate e/o di chilometri percorsi.
- Quanto alla sussistenza di obblighi di presenza, l’appellante non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare, l’esistenza di obblighi giustificativi delle assenze, il che costituisce l’inequivocabile dato rivelatore dell’assenza di obblighi di presenza. Infatti, quel che importa evidenziare è che l’inesistenza di oneri di giustificazione o di richiesta di permessi per assentarsi dimostra, ineluttabilmente, l’insussistenza di poteri datoriali di sindacato sulla scelta del lavoratore di essere o meno presente.
- Analoghi argomenti vanno spesi in ordine agli orari di lavoro, dal momento che non risulta neanche allegata l’esistenza di sistemi di rilevazione delle presenze e degli orari di entrata e di uscita dal luogo di lavoro.
Ad ogni buon conto, quel che interessa mettere in luce è che, pur attribuendo valore probatorio ad allegazioni e dati processuali di segno diverso (ad es.: la continuativa presenza presso la sede della associazione, l’inserimento nel ciclo produttivo, l’utilizzo di attrezzature di proprietà datoriale, il rispetto di un calendario di lezioni predeterminato e coordinato tra i vari insegnanti, etc.), comunque
non si perviene, in punto di diritto, al risultato che la difesa di
Parte_1
cerca di ricavare. Deve
infatti ritenersi che l'inserimento nell'organizzazione imprenditoriale costituisce elemento compatibile anche con un rapporto di lavoro autonomo, nel quale l'attività del prestatore d'opera deve collegarsi funzionalmente con le esigenze del committente. Le risultanze istruttorie sopra descritte, quindi, non appaiono sufficienti per qualificare il rapporto come subordinato anziché autonomo, apparendo irrilevanti gli elementi relativi all’osservanza di un determinato orario di lavoro ed alla continuativa presenza nella struttura, ben potendo anche il collaboratore autonomo stabilire i tempi del proprio impegno di lavoro coordinandoli con le esigenze del committente, ed essendo invece del tutto generico il riferimento compiuto dall’appellante all’ingerenza organizzativa della direttrice dell’associazione, non essendo stato chiarito se si trattasse specificamente di ordini cogenti ovvero piuttosto se si trattasse
genericamente di un mero coordinamento organizzativo e/o della indicazione delle finalità da raggiungere, perfettamente compatibile con i poteri del committente.
In definitiva, nulla emerge dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale espletata in prime cure e nulla appare suscettibile di poter essere dimostrato sulla base delle ulteriori richieste istruttorie reiterate in appello in ordine ai seguenti decisivi aspetti:
- pieno inserimento organico di
Parte_1
nella struttura organizzativa della Movimento e
Fantasia A.S.D., con assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e conseguente limitazione della sua autonomia;
- messa a disposizione di energie lavorative da altri organizzate e gestite, in via esclusiva ed obbligatoriamente ininterrotta, anche negli eventuali intervalli tra una prestazione e l'altra e/o tra l'esplicazione delle diverse attività e compiti di sua pertinenza;
- eterodirezione, intesa quale assoggettamento di
Parte_1
a prerogative e poteri del datore
di lavoro anche negli intervalli, nei quali doveva mantenersi a disposizione;
- obbligatoria osservanza di un orario di lavoro inderogabile, e comunque eterodeterminato dal datore, con controllo delle presenze ed obbligo di giustificare le assenze;
- divieto tassativo per il prestatore di svolgere altre attività lavorative in proprio e/o in favore di terzi, anche di fuori del suo orario di lavoro;
- trattamento retributivo in misura continuativa, fissa e predeterminata.
In questa prospettiva, deve concludersi che nella fattispecie (sia ricercando quale sia stata la comune intenzione delle parti nella fase genetica del rapporto, che valutando il loro comportamento complessivo nel suo concreto atteggiarsi), non emergono in atti sufficienti elementi significativi della sussistenza e della natura subordinata del rapporto de quo. In particolare, non è stato sufficientemente provato l’elemento della eterodirezione, cioè dell’assoggettamento del prestatore d'opera al potere direttivo e conformativo della prestazione esercitato dal soggetto datoriale. Viceversa, giova ribadire, elemento essenziale della subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c. è l’assoggettamento dell’interessato alla eterodirezione, che si sostanzia in un obbligo continuativo di obbedienza, giuridicamente sempre presente, correlato alla posizione datoriale di poter astrattamente interferire in ogni momento sulle modalità di svolgimento intrinseco della prestazione.
Ebbene, tale requisito qualificante non emerge dalla prova testimoniale espletata in prime cure, i cui esiti sono risultati generici e lacunosi, con la conseguenza che la lacunosità del materiale probatorio non può che andare a pregiudizio della parte gravata dall’onere della prova, e quindi della parte appellante.
In conclusione, è noto che ogni attività umana economicamente rilevante può di norma essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento, sicchè l'elemento tipico distintivo del primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito proprio dalla subordinazione, che nella fattispecie non è stata idoneamente provata, non potendosi escludere l'esistenza tra le parti di un rapporto di diversa natura giuridica. Nella fattispecie, del resto, non può ritenersi operante "ipso iure" alcuna presunzione indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato, con la conseguenza che la parte attrice, nel far valere diritti derivanti da tale rapporto, avrebbe avuto comunque l’onere di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della eterodirezione e della subordinazione (v. Cass.Civ., sez. lav., 02/08/2010 n°17992).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo stata raggiunta prova sufficiente della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, l’appello va dunque respinto.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza n°51/2021 emessa dal Tribunale di Urbino, in funzione di giudice del lavoro, in data 15.12.2021, contrariis reiectis, così decide:
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- rigetta l’appello;
- condanna l’appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
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- dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Marzo 2023.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
