TRIBUNALE DI TREVISO – ORDINANZA N. 4505/2024 DEL 04/11/2024
TRIBUNALE DI TREVISO PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4505/2024 promosso da:
Parte_1 C.F._2
(C.F.
)
C.F._1 ) e
Parte_2
(C.F.
Con l’Avv. OMISSIS
Controparte_1
contro
(C.F.
P.IVA_1 )
- ricorrente -
Con l’Avv. OMISSIS e l’Avv. OMISSIS
Avente ad oggetto: Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c
***
- resistente -
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 31.10.2024 nel presente procedimento, letti gli atti e i documenti di causa e sentiti i difensori comparsi;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 4.10.2024
Parte_1
e [...]
Parte_2
, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
Per_1
[...] e
Persona_2
, agivano nei confronti di
Controparte_1
[...]
, chiedendo l’emissione – già inaudita altera parte – di ordine alla resistente di
consentire ai figli minori la partecipazione a tutte le attività e iniziative organizzate dall’associazione e, in generale, l’esercizio delle facoltà loro spettanti in base al rapporto associativo, come previsto
dallo Statuto dell’
CP_1
oltre che di provvedere al tesseramento dei minori alla Federazione
Italiana Sport Invernali per la corrente stagione agonistica e comunque l’adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno, fissando le modalità per l’esecuzione del provvedimento, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., anche determinando, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando
provvedimento, nella misura di € 100,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di
giustizia. Allegavano:
-
- di essere già associati all’
2022/2023 e 2023/2024 (doc. 3);
Controparte_1
per le stagioni
-
- essere anche i propri figli minori,
Per_1
e Per_2
membri dell’Associazione
[...]
Controparte_1
(doc. 2);
non riconosciuta Sportmarket, affiliata alla Federazione Italiana Sport Invernali
- di aver beneficiato, insieme ai propri figli, quali associati dell’ASD Sportmarket, del tesseramento alla FISI (doc. 4);
- essere il tesseramento federale, a differenza di quello associativo, di durata annuale e soggetto a rinnovo (doc. 5 Statuto FISI, art. 4, comma 8);
- di aver richiesto il rinnovo del tesseramento FISI per i minori per la stagione agonistica
2024/2025 (doc. 6);
- che il tesseramento dei minori veniva illegittimamente negato dalla resistente invocando l’art. 4, commi 1 e 2, dello Statuto (doc. 1), relativo però all’ammissione dei nuovi associati e non al tesseramento FISI di chi sia già membro dell’Associazione, previsto come obbligatorio dall’art. 4, comma 6, dello Statuto;
- che i minori, a causa dell’illegittimo rifiuto di tesseramento opposto dall’Associazione, sono impossibilitati a prendere parte alle attività associative e anche alle competizioni federali non potendosi tesserare alla FISI in assenza di tesseramento associativo;
- sussistere il fumus boni iuris essendo il rapporto associativo, a differenza del tesseramento FISI,
non temporaneo, come previsto dall’art. 4, comma 1, dello Statuto della resistente e comunque esistente in capo ai minori come dimostrato dai precedenti tesseramenti FISI, con conseguente illegittimità della richiesta di rinnovo dello stesso e a fortiori del suo rifiuto;
- sussistere di conseguenza il diritto dei minori a prendere parte alle attività associative (ex art. 5,
comma 3, Statuto A.S.D. Sportmarket) e a essere tesserati alla FISI (art. 4, comma 6 Statuto A.S.D.);
- sussistere, inoltre, il periculum essendo iniziati gli allenamenti ed essendo pregiudicate le possibilità dei minori di posizionarsi nei relativi ranking;
- sussistere la residualità presupposta dal rimedio richiesto.
- Si costituiva il 16.10.2024 l’
ricorso e allegando:
Controparte_2
, chiedendo il rigetto del
-
- difetto assoluto di giurisdizione del Tribunale Ordinario ex art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs.
220/2003 (Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Invernali ai sensi dell’art. 7
comma 5 lett. I) dello Statuto del Coni, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 541 del
27/01/2017 e dal CONI con deliberazione n. 214 del 31/05/2017 (doc. n. 1), che prevede
all’art. 36 uno specifico strumento cautelare;
-
- difetto di competenza per clausola compromissoria (art. 24 Statuto A.S.D.);
- difetto di legittimazione processuale dei genitori per assenza di autorizzazione del Giudice Tutelare;
- nel merito, assenza del rapporto associativo, sussistenza di mero tesseramento, come dimostrato dalla temporaneità dello stesso;
- aver comunque il ricorrente posto in essere condotte qualificabili come indebite esternazioni pubbliche lesive della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, in violazione del principio di lealtà sportiva di cui all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (doc. n. 3);
- non sussistere comunque il periculum esistendo numerose altre Associazioni sportive affiliate alla FISI ed essendo stati i ricorrenti informati fin da giugno 2024 della volontà dell’A.S.D. di non procedere al tesseramento dei minori e non prevedendo comunque l’attività sportiva posta in essere dai minori alcun ranking.
- Rigettata la richiesta di adozione di provvedimenti inaudita altera parte, le parti comparivano all’udienza del 17.10.2024 all’esito della quale il Giudice, su concorde richiesta dei difensori fissava nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c. per permettere a parte ricorrente di prendere posizione sulla comparsa della resistente e, all’esito, si riservava per la decisione.
***
- Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario
sollevata da parte resistente.
- L’eccezione non merita accoglimento.
- Parte ricorrente agisce per ottenere, a favore dei figli minori, la partecipazione a tutte le attività e
iniziative organizzate dall’
Controparte_1
resistente e, in generale, l’esercizio
delle facoltà loro spettanti in base al rapporto associativo, come previsto dallo Statuto dell’Associazione, oltre che il tesseramento dei minori alla Federazione Italiana Sport Invernali per la corrente stagione agonistica.
- Preliminarmente va rilevato che in base all’art. 6, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2021 “Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile” e che in base all’art. 7, comma 1 ter, “Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata”.
- Deve premettersi che l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l'uomo] svolge la sua personalità» e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive, ferma l’applicabilità, sopra richiamata, delle disposizioni del Codice civile relative alla forma associativa o societaria prescelta.
- L'art. 1, comma 2, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della L. 17 ottobre 2003, n. 280, prevede, comunque, che "i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".
- L’art. 1, comma 2, D.L. 220/2003, infatti, disciplina il delicato rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo garantendo due diverse esigenze costituzionalmente rilevanti: da un lato, l'autonomia dell'ordinamento sportivo (artt. 2 e 18 Cost.), dall'altro, “quella a che non sia intaccata la pienezza della tutela delle situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quell'ordinamento, siano rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica” (Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302). In altri termini, la predetta disposizione ha inteso rispettare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, precisando che l'autonomia in questione non sussiste allorché siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento della Repubblica (Cons. Stato, n. 302 del 2012).
- Ciò chiarito in linea generale, l’art. 2 D.Lgs. 220/2003, prevede che, nel rispetto del principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale sopra richiamato, sia riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni indicate al comma 1 di tale norma, con conseguente onere, posto dal comma 2, per le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati di adire su tali questioni gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
- La giustizia sportiva, quindi, costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discuta dell'applicazione delle regole sportive.
In questi casi, per la tutela della situazione di cui si lamenta la violazione, è escluso un intervento della giurisdizione statale, senza che sussista alcuna violazione dell'art. 24 Cost., dato che è proprio la situazione che si pretende lesa che non assume la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo. Infatti, alle regole tecniche che vengono in gioco non può essere attribuita natura di norme di relazione dalle quali derivino diritti soggettivi ma non sono configurabili neanche posizioni di interesse legittimo.
- Si tratta di conclusioni coerenti con quelle cui la Corte regolatrice è pervenuta in due sentenze, entrambe assunte, trattandosi di questioni attinenti alla giurisdizione, a Sezioni Unite, la prima antecedente alla normativa in esame (sentenza n. 4399 del 1989) e la seconda successiva alla sua entrata in vigore (sentenza n. 5775 del 2004). In quest'ultima, che ha una struttura argomentativa analoga alla prima, si afferma che tali questioni «non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base [alle regole promananti dall'associazionismo sportivo] sono collocate in un'area di non rilevanza per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statuale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza della tutela giurisdizionale statale».
- Se si segue l'iter parlamentare del decreto-legge n. 220 del 2003, si constata che è lo stesso legislatore ad indicare alcune delle «situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo» per le quali ritiene si verifichi il caso della «rilevanza per l'ordinamento della Repubblica».
- Al riguardo, è sufficiente osservare che, secondo la primigenia versione del decreto-legge n. 220 del 2003, fra le materie che, essendo inserite al comma 1 dell'art. 2, potevano considerarsi sottratte alla cognizione del giudice statale, erano anche le questioni aventi ad oggetto l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, associazioni o singoli tesserati nonché quelle relative alla organizzazione e svolgimento delle attività agonistiche ed alla ammissione ad esse di squadre ed atleti. La circostanza che, in sede di conversione del decreto-legge, il legislatore abbia espunto le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2, ove erano indicate le summenzionate materie, fa ritenere che su di esse vi sia la competenza esclusiva del giudice amministrativo allorché siano lesi diritti soggettivi od interessi legittimi (C.Cost. 49/2011).
- Appare chiaro, anche attraverso l'esame dei ricordati lavori preparatori della legge n. 280 del 2003 di conversione del decreto-legge n. 220, che siffatta modificazione, per sottrazione, dell'originario testo normativo sia giustificata dalla considerazione che la possibilità, o meno, di essere affiliati ad una Federazione sportiva o tesserati presso di essa nonché la possibilità, o meno, di essere ammessi a svolgere attività agonistica disputando le gare ed i campionati organizzati dalle Federazioni sportive facenti capo al CONI - il quale, a sua volta, è inserito, quale articolazione monopolistica nazionale, all'interno del Comitato Olimpico Internazionale - non è situazione che possa dirsi irrilevante per l'ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo. Ciò in quanto è attraverso siffatta possibilità che trovano attuazione sia fondamentali diritti di libertà - fra tutti, sia quello di svolgimento della propria personalità, sia quello di associazione - che non meno significativi diritti connessi ai rapporti patrimoniali - ove si tenga conto della rilevanza economica che ha assunto il fenomeno sportivo, spesso praticato a livello professionistico ed organizzato su base imprenditoriale - tutti oggetto di considerazione anche a livello costituzionale.
- L'intervento del legislatore della conversione è, quindi, apparso coerente con quanto disposto all'art.
1, comma 2, del decreto-legge n. 220 del 2003, là dove, in fine, viene espressamente precisato che l'autonomia dell'ordinamento sportivo recede allorché siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quello, siano rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica.
- Quindi, avuto riguardo al rilievo che nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, assume, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 49 del 2011 e 160 del 2019, il sistema dell'organizzazione sportiva, il quale trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'individuo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, nonché nel diritto di associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli dalla legge penale (art.18 Cost.), deve ritenersi che le regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (ccdd. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscono espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona; pertanto, ogniqualvolta dalla violazione delle suddette regole si originino controversie tecniche, riguardanti cioè il corretto svolgimento della prestazione agonistica e la regolarità della competizione, ovvero controversie disciplinari, concernenti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo, sussiste il difetto assoluto di tutela giurisdizionale statale e le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati - quali soggetti dell'ordinamento sportivo - sono tenuti, secondo le previsioni e i regolamenti del Coni e delle singole Federazioni, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. (Regola giurisdizione) Cass. civ. Sez. Unite Ord., 07/05/2021, n. 12149 (rv. 661303-01).
- Il decreto-legge n. 220/2003, quindi, prevede tre forme di tutela giustiziale:
- una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del Giudice Ordinario;
- una seconda, relativa alle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all'ordinamento sportivo, in quanto non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, ma solo per quello settoriale;
- una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo esauriti i gradi della giustizia sportiva (Cons. Stato Sez. VI Sent., 20/11/2013, n. 5514; C. Cost. 49/2011).
- Ciò chiarito, l’eccezione di difetto di giurisdizione risulta priva di fondamento, non vertendosi in ipotesi di diniego di tesseramento ad opera della FISI ma di negazione da parte della resistente dell’esistenza di un rapporto associativo privato dei minori con la ASD (fermo che la sussistenza dello stesso è poi condizione perché la ASD provveda a richiedere il tesseramento dei minori alla FISI).
Infatti, in base all’art. 4, comma 7, dello Statuto Federale FISI, “I tesserati della Federazione sono le singole persone fisiche che, tramite gli Affiliati, chiedono il tesseramento alla FISI stessa, accettando i principi statutari e le regole organizzative della stessa e partecipando poi all'attività sportiva agonistica […] 8. La validità della tessera é annuale, con scadenza in ogni caso al termine della stagione sportiva per la quale viene emessa, il cui periodo di decorrenza è fissato convenzionalmente con inizio al 1° giugno di ciascun anno e termine al 31 maggio dell’anno successivo. 9. Il trasferimento di ogni Tesserato da un Affiliato ad un altro è libero alla scadenza di ogni anno di tesseramento non sussistendo tra i Tesserati e gli Affiliati FISI alcun vincolo sportivo”.
- Oggetto della vertenza quindi, è l’esistenza di un rapporto associativo tra i minori e la resistente, da cui conseguirebbe poi in automatico l’obbligo per la resistente di chiedere il tesseramento FISI dei minori, come da proprio Statuto.
Alla luce di ciò, non sussiste la giurisdizione né dell’ordinamento sportivo, come sopra delimitata, né del Giudice amministrativo e deve invece essere ritenuta sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario.
*
- Parte resistente, inoltre, ha eccepito l’assenza di autorizzazione del G.T. per promuovere l’odierna azione.
Sul punto, preliminarmente, va rilevato che anche nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di necessaria autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte non impedisce la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (Cass. civ. n. 2460/2020).
- Va però rilevato che l’art. 320, comma 3, c.c. prevede che i genitori necessitino di autorizzazione del
G.T. solo per promuovere giudizi aventi ad oggetto gli atti di cui alla norma o atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, quale non è il tesseramento FISI (art. 16 D.lgs. 36/2021) e nemmeno la richiesta di tesseramento sociale dei minori.
- Per agire in giudizio, infatti, l'autorizzazione è richiesta solo quando il minore sia attore o ricorrente, e sempre che i giudizi medesimi siano relativi ad atti di straordinaria amministrazione. Quanto all'esercizio di azioni giudiziali che non sono destinate ad incidere sul patrimonio del minore, la giurisprudenza si limita a considerarle atti di ordinaria amministrazione, escludendo, per tale ragione, la necessità dell'esercizio congiunto da parte dei genitori e della preventiva autorizzazione giudiziale.
In tal senso è dato reperire alcune pronunce in materia di impugnativa davanti al Tar dei provvedimenti dell'amministrazione scolastica, come quello di riprovazione di un alunno di scuola media (T.A.R. Lombardia, 9.6.1986, n. 284; T.A.R. Abruzzi, Sez. Pescara, 10.5.1984, n. 157) o quello di esclusione dalla frequenza di un conservatorio di musica (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13.12.1984, n. 287).
- Nel caso di specie, quindi, alcuna autorizzazione risultava necessaria e non risultano quindi i presupporti per procedere ex art. 182 c.p.c.
*
- Parte ricorrente, inoltre, ha eccepito l’esistenza nel proprio Statuto di una clausola compromissoria.
- Va rilevato sul punto che tale clausola statutaria, in base alla sua generica formulazione (“Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva, alle quali l’associazione è affiliata”) non prevede l’attribuzione agli arbitri del potere di concedere misure cautelari (doc. 1, art. 24 ricorrenti).
- Di conseguenza, considerato che l’art. 669 quienquies c.p.c. prevede la competenza del Giudice che sarebbe stato competente a conoscere il merito, facendo salva solo l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 818 c.p.c. e quindi l’attribuzione agli arbitri del potere di adottare misure cautelari – ipotesi non ricorrente nel caso di specie - anche tale eccezione è infondata.
*
- Venendo ora al merito del ricorso, va osservato quanto segue.
- I ricorrenti hanno allegato che il comprovato e pacifico tesseramento FISI negli anni passati - proprio e dei minori - per il tramite dell’ASD convenuta, sarebbe avvenuto nella loro qualità di associati, che se provata (nei limiti richiesti dal carattere sommario dell’odierno procedimento) porterebbe a ritenere ancora sussistente il vincolo associativo in capo ai minori in assenza di elementi atti a ritenere la cessazione di tale vincolo che in base all’art. 4, comma 1, ultima parte, dello Statuto della resistente non ha limiti temporali.
- Parte ricorrente, sul punto, ha documentato l’avvenuto tesseramento dei minori alla FISI per la stagione 2023/2024 (doc. 4, pagg. 1 e 3) tramite la resistente.
Come visto, in base all’art. 4, comma 7, dello Statuto Federale FISI, “I tesserati della Federazione sono le singole persone fisiche che, tramite gli Affiliati, chiedono il tesseramento alla FISI stessa”.
L’avvenuto tesseramento, richiesto per il tramite della resistente, non risulta quindi di per sé
sufficiente, in assenza di altri elementi, a far ritenere la sussistenza del vincolo associativo con la resistente.
- Parte resistente nei propri atti, pur ammettendo il tesseramento dei minori all’Associazione, sostiene che gli stessi sarebbero stati meri tesserati della stessa e non soci, pretendendo quindi di distinguere le due posizioni.
- I ricorrenti hanno prodotto sub 12 una comunicazione proveniente da “
Parte_3
(n.d.r. nei
documenti prodotti, quale il doc. 4 della resistente, risulta un “
Parte_4
” quale consigliere del
Consiglio direttivo della ASD convenuta) in cui risulta la trasmissione delle tessere FISI e la comunicazione “4 fisi + 4associative 185 euro”: tale comunicazione, ovviamente, da sola non risulta idonea a provare, nemmeno ai fini del presente giudizio, l’esistenza del rapporto associativo.
Su tale documento però, e in particolare sull’allegata provenienza dello stesso, parte resistente nelle note per l’udienza del 31.10.2024 non ha preso specifica posizione, limitandosi ad eccepirne l’assenza di riferimenti temporali, ma senza nulla contestare sull’allegata provenienza dalla resistente e, soprattutto, sulla presenza nello stesso di un riferimento distinto a 4 (tessere) FISI e a 4 (presumibilmente tessere) associative.
- Altro elemento valorizzabile è la comunicazione prodotta sub 8 dai ricorrenti da cui risulta che la resistente per il tramite del proprio legale abbia dato atto che “Mi corre l’obbligo di precisare che i sig.ri
Pt_2 e
Pt_1
non sono né sono mai stati soci dell’associazione sportiva che tutelo, mentre i figli minori ne sono
stati tesserati in annualità precedenti, ma non nell’attuale”: l’avversativa utilizzata per i minori pare confermare la qualità di associati in capo agli stessi.
- Ulteriore elemento significativo è la comunicazione dimessa sub 4 dalla stessa resistente da cui risulta che in data 12.7.2024 l’Associazione convenuta , con pec ha informato i ricorrenti di aver deciso di non accettare la richiesta di tesseramento degli stessi relativa ai figli minori, in questi termini: “Premesso che la scrivente ASD è un soggetto di diritto privato e che il rapporto associativo deve pur sempre presupporre la conclusione di un patto associativo e quindi la sussistenza della volontà associativa da parte di entrambe le parti (non sussistendo, quindi, un generalizzato obbligo al tesseramento) le motivazioni di tale decisione vengono rappresentate nel verbale di consiglio direttivo […]”.
- Quindi, nel luglio 2024 la ASD ha rifiutato il tesseramento dei minori per la stagione 2024/2025: tesseramento che evidentemente non è quello FISI (che la ASD non avrebbe il potere di rifiutare essendo mero tramite per la richiesta dello stesso) ma è, come emerge chiaramente dal messaggio, quello associativo cui si fa chiaramente riferimento, tanto che nell’oggetto del verbale allegato allo
stresso si legge “riscontro alla richiesta di tesseramento sociale proposta da
Parte_2
per conto
dei minori
Persona_2 e
Persona_1 ”.
- Alle luce di tale comunicazione risulta smentita la tesi di parte resistente per cui esisterebbero dei tesserati non soci (figura peraltro non esistente nemmeno nello Statuto dell’ASD prodotto sub 1) o che comunque tali sarebbero i minori.
- Ulteriore conferma dell’esistenza di un pregresso vincolo associativo dei minori, quantomeno fino alla stagione 2023/2024, si rinviene nel testo del verbale allegato alla mail in cui si legge “Il
Presidente…riferisce come il sig.
Parte_1
genitore dei minori
Persona_2 e
Persona_1
già
tesserati per la stagione 2023-2024, abbia tenuto in quel periodo associativo un atteggiamento estremamente critico nei
confronti del progetto formativo posto in essere dall’
Parte_5
, ricordando che le associazioni
sportive riescono a svolgere la loro attività di formazione solamente laddove vi sia una condivisione delle progettualità, il che non significa certo adesione incondizionata e acritica, ma che almeno non vi siano, da parte degli associati e dei loro genitori rappresentanti, atteggiamento di ostruzione all’attività associativa, esprime il proprio parere contrario al tesseramento” (doc. 4 resistente).
- Considerato, quindi, tutto quanto sopra e, in particolare,
- che nel verbale si dà chiaramente atto del precedente tesseramento all’Associazione dei minori, e
- che lo Statuto della resistente prevede espressamente che il tesseramento sociale una volta ottenuto non abbia limiti (potendo lo status di socio venire meno solo nelle tassative ipotesi di decadenza di cui all’art. 6 dello Statuto medesimo, che non risultano essersi verificate),
risulta sussistere il fumus boni iuris quanto alla qualità di associati alla resistente dei minori
Per_1 e
Persona_2
, con conseguente spettanza agli stessi dei relativi diritti.
- Risulta infine sussistere il periculum in mora essendo stato documentato dai ricorrenti l’avvio della stagione sportiva (doc. 10) ed essendo del tutto irrilevante l’esistenza sul territorio di ulteriori e diverse associazioni sportive.
Infatti, quanto al periculum l'art. 700 c.p.c. parlando di “pregiudizio imminente”, impone espressamente che lo stesso non sia potenziale ma attuale e incombente: ciò significa che il pericolo pacificamente sussiste quando, nel momento in cui viene azionata la tutela d'urgenza i fatti costitutivi della fattispecie pregiudizievole abbiano già iniziato a prodursi, come nel caso di specie.
- Quanto all’irreparabilità del pregiudizio, la stessa va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela - come accade nel caso tipico di minaccia ad un diritto a contenuto non patrimoniale - ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito a fronte dell’inidoneità degli strumenti risarcitori ad assicurare una tutela satisfattoria completa.
Nel caso in esame, la tutela richiesta riguarda i diritti derivanti ai minori dallo status associativo che comprendono anche profili non patrimoniali e di rilevanza costituzionale, con conseguente irreparabilità del relativo pregiudizio.
Infatti, in questo caso attraverso l’esercizio dello status di associati, trovano attuazione per i minori fondamentali diritti di libertà; fra tutti, quello di svolgimento della propria personalità e quello di associazione.
- Va infine accolta la richiesta di parte ricorrente di prevedere una misura di coercizione indiretta per assicurare l’adempimento dei provvedimenti assunti.
Infatti, deve ritenersi ammissibile l’applicazione del meccanismo dell’art. 614-bis c.p.c. anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art. 700 c.p.c., come tali suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito.
***
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex art. 669 octies, commi 6 e 7, c.p.c. secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod. (valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valori minimi per la fase decisionale, scaglione indeterminabile, complessità media).
P.Q.M.
ritenute la propria giurisdizione e la propria competenza, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
- accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. e per l’effetto ordina alla resistente
Controparte_2
[...]
di consentire ai minori
Persona_1
ed Persona_2
la partecipazione a
tutte le attività ed iniziative organizzate dalla stessa associazione resistente e, così, il pieno accesso alla sede sociale e agli allenamenti e, in generale, l’esercizio delle facoltà loro spettanti in virtù del rapporto associativo, come previste dallo Statuto oltre che di provvedere a richiedere il tesseramento
dei minori
Persona_1
ed Persona_2
alla Federazione Italiana Sport Invernali per
la corrente stagione agonistica come da art. 4, comma 6, dello Statuto della stessa;
- dispone ex art. 614 bis c.p.c. che parte resistente versi a parte ricorrente € 100,00 (€ 50,00 a minore)
per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento;
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese dell’odierno giudizio che liquida in €
286,00 per anticipazioni e in € 3.484,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso a Treviso il 31.10.2024
Il Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera
