CORTE D’APPELLO DI BARI– SENTENZA N. 14023/2022 DEL 10/08/2022
Corte D’Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro di II grado
tra
Parte_1
(C.F.
C.F._1
), assistito e difeso
dall’Avv. OMISSIS
e
appellante
Controparte_1
(C.F.
C.F._2
), assistito e difeso
dall’Avv. OMISSIS
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza del 28.5.2020, il Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, ha
rigettato l’opposizione proposta da
Parte_1
avverso il
decreto ingiuntivo n. 898/2019 emesso dal medesimo Tribunale in favore di
Controparte_1
per la complessiva somma di € 5.000,00, a titolo di
corrispettivo per l’attività lavorativa prestata in qualità di allenatore della
Organizzazione_1 .
A fondamento della pretesa azionata in via monitoria,
CP_1
[...]
ha allegato il contratto di lavoro sportivo stipulato per la
stagione 2017/2018 con la società sportiva dilettantistica
[...]
Organizzazione_2
a.r.l., lamentando che quest’ultima non gli aveva
corrisposto il dovuto compenso, pari ad € 5.000,00, e sostenendo che, una volta revocata, in data 16.7.2018, ad opera del Consiglio Federale della
Organizzazione_3
, l’affiliazione della predetta Società,
doveva trovare applicazione l’art. 142 del Regolamento Organico forza del quale il legale rappresentante della società sportiva,
Org_4 in
Parte_1
[...]
era responsabile per le obbligazioni assunte nei confronti dei propri
tesserati.
Il primo giudice ha respinto i motivi di opposizione articolati da
Pt_1
volti a sostenere che, in ragione della costituzione della
Organizzazione_1
[...]
in forma di società a responsabilità limitata, non potesse
sussistere una responsabilità solidale e personale del legale rappresentante. Nel disattendere la tesi dell’opponente, ha osservato che l’ art. 127 del Regolamento Organico F.I.P., vincolante per tutti i soggetti aderenti all’organizzazione sportiva, intitolato “Le società”, si riferisce a tutti i soggetti affiliati, sia che si tratti di associazioni, sia che si tratti di società sportive di capitali, sicchè il termine “società”, adoperato dall’ art. 142, co.2, del medesimo Regolamento, nel contemplare la contestata ipotesi di responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dalla società verso i terzi
affiliati o tesserati, non può che riferirsi anche alle ipotesi di costituzione in forma di società di capitali.
Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato il 18.11.2020,
Parte_1
ingiuntivo.
ha interposto gravame, chiedendo la revoca del decreto
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito con apposita
memoria
Controparte_1
, concludendo per il rigetto del gravame.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, il deposito telematico di note di trattazione scritta, in forza della proroga della normativa emergenziale, ha preceduto la decisione della causa come da separato ed infrascritto dispositivo.
Con un unico motivo di gravame, l’appellante censura la decisione nella
parte in cui ha ritenuto che l’art. 142 co. 2 del Regolamento Organico
Org_4
possa trovare applicazione anche nelle ipotesi di società sportive costituite in forma di società di capitali, evidenziando che l’art. 136 prevede espressamente per le sole associazioni non riconosciute la soggezione alle responsabilità stabilite dall’art. 38 c.c. e che, in ogni caso, le previsioni del
Regolamento Organico
Org_4
non potrebbero comunque derogare alle
norme del codice civile in tema di autonomia patrimoniale delle società di capitali.
L’appello è infondato.
Innanzi tutto, va detto che il giudice a quo ha puntualmente precisato che
<<la responsabilità personale e solidale dell’odierno opponente discende…dal più volte richiamato Regolamento F.I.P., il quale vincola i soggetti in virtù della semplice adesione all’organizzazione sportiva (Cass., Sez. Lav., 1° agosto 2003, n. 11751). Infatti, con il tesseramento e
l’affiliazione gli atleti e le società diventano titolari di specifici diritti nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo e vengono a sottoporsi all’osservanza dello statuto e del regolamento delle rispettive Federazioni>>.
Non merita, quindi, condivisione l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe “disapplicato” una legge dello Stato, facendo inammissibilmente prevalere un regolamento emanato in ambito sportivo.
Né l’odierno appellante ha censurato tale parte della statuizione di prime cure, che correttamente rammenta come alle citate disposizioni regolamentari siano assoggettati gli atleti e le società proprio in virtù del tesseramento e dell’affiliazione (cfr. Cass., n. 11751/2003).
Anche l’interpretazione fornita dal Tribunale del combinato disposto degli artt. 127 e 142, co. 2, del Regolamento Organico F.I.P. appare corretta e si sottrae ai vizi che l’appellante le addebita.
Infatti, l’art. 142, co. 2, del Regolamento Organico F.I.P. nel disporre che
<<in caso di scioglimento, di revoca della affiliazione o di mancato rinnovo della affiliazione, delle obbligazioni assunte dalla Società verso la
Org
e i suoi Organi, le Società e i terzi affiliati o tesserati rispondono
altresì in solido tra loro il Presidente o Legale Rappresentante della Società e i membri del Consiglio Direttivo>>, si riferisce a tutte le “società” elencate nel precedente art. 127, ossia <<a) associazione sportiva priva di personalità giuridica; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società sportiva di capitali o cooperativa senza finalità di lucro>>.
A fronte di tanto, essendo fatti pacifici tanto la revoca dell’affiliazione
della Società
Org_1 Organizzazione_1
(disposta dal Consiglio
Federale della
Organizzazione_3
, in data 16.7.2018),
quanto il ruolo di Presidente ricoperto da
Pt_1
correttamente il primo
giudice ha affermato la personale responsabilità dell’odierno appellante per
le obbligazioni assunte dall’Ente nei confronti del proprio tesserato
CP_1 .
Né, d’altronde, possono condividersi le argomentazioni spese dall’appellante, che vorrebbe dedurre dall’art. 136 del citato regolamento la limitazione dell’operatività della responsabilità solidale alle sole ipotesi di costituzione delle società sportive in forma di associazione non riconosciuta.
A ben vedere, infatti, detta norma richiama una specifica ipotesi di responsabilità del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, rimandando alle previsioni di cui all’art. 38 c.c., che sancisce, in via generale, che <<delle obbligazioni … rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione>>, ben diversa da quella, invece, disciplinata dall’art.
142, che, per gli specifici casi di scioglimento, revoca o mancato rinnovo
Org
dell’affiliazione, stabilisce che <<delle obbligazioni assunte…verso la
e i suoi organi, le Società e i terzi affiliati o tesserati>> rispondano in solido il Presidente o legale rappresentante della società e i membri del Consiglio Direttivo, questa volta senza operare alcuna distinzione circa la forma giuridica rivestita dalla Società tra quelle parimenti ammesse dall’art. 127. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell’appellante e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/14, come modificato dal d.m. n. 37/18.
Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell’appello), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, spettando, peraltro, all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro,
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
[...]
Parte_1
, con ricorso depositato il 18.11.2020 avverso la sentenza
resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 28.5.2020 nei confronti di
Controparte_1
, così provvede:
rigetta l’appello e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza;
condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese di questo giudizio di gravame, liquidate in € 1.200,00, oltre agli accessori di legge, e distrae in favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 28.6.2022
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Il Consigliere relatore/estensore |
Il Presidente |
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Dott. Valeria Spagnoletti |
Dott. Pietro Mastrorilli |
