CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – SENTENZA N. 2333/2021 DEL 08/09/2021

 

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

 

dott. Giampiero Fiore                                                           Presidente

dott. Bianca Maria Gaudioso                                               Consigliere

dott. Giovan Battista Esposito                                             Giudice Ausiliario Relatore

 


ha pronunciato la seguente


 

SENTENZA


 

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 243/2015 promossa da:

 

 


 

Parte_1


con il patrocinio dell’avv. OMISSIS


 

-appellante-


 


 

Controparte_1


contro

con il patrocinio degli avv.ti  OMISSIS

 

-appellata-


 

in punto di: appello avverso la sentenza n. 20907/2014 del Tribunale di Bologna del 18/06/2014      e pubblicata il 19/06/2014, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 2/02/2021

 

 

CONCLUSIONI

 


Per l’appellante


Parte_1


Voglia la Ill.ma Corte di Appello adita, in totale riforma dell’impugnata sentenza n. 20907/2014, Rep.

n. 2447/2013, R.G. n. 9082/2013, emessa dal Tribunale di Bologna, terza Sezione, in data 18/06/2014, depositata in Cancelleria il 19 giugno 2014, non notificata, riformare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, la sentenza impugnata, accogliendo le conclusioni rassegnate dallesponente in primo grado, che si riportano in appresso


accertare  e  dichiarare  l’inadempimento  dell’


Controparte_1


nei  confronti  dell’Avv.


[...]


Pt_1


per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, per leffetto condannare


l’     Controparte_1


alla  corresponsione,  in  favore  dell’Avv.


Parte_1


della  somma  di  


64.008,53, oltre IVA e CPA come per legge, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, dalla domanda sino


all’effettivo soddisfo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall’Ill.mo Giudice adito.

Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA, come per legge.

Con ogni più ampia riserva in ordine ai mezzi istruttori, nonché di ulteriormente produrre e dedurre.

In via istruttoria, si chiede la remissione della causa in istruttoria, con l’ammissione dei mezzi di prova, richiesti dall’odierno appellante in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, respinti con l’ordinanza 06/03/2014 del G.U., Dott.ssa Anna Maria Drudi.


Per l’appellata


Controparte_1


a) respingere lavverso appello, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto,

  1. anche confermando limpugnata sentenza n. 20907/14 del 18.6.2014, depositata in data 19.6.2014, emessa dal Tribunale di Bologna, III Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Anna Maria Drudi,

  1. comunque e in ogni caso, respingere le istanze e conclusioni tutte rassegnate  dall’Avv.

[...]


Pt_1


nel primo grado di giudizio, e reiterate nella presente sede dappello;


  1. in via del tutto ed estremamente gradata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese, contenere quantitativamente la condanna della Società convenuta nei limiti del giusto e dellequo;
  2. Con ogni consequenziale pronuncia.

  1. Condannare l’appellante al pagamento in favore dell’

CP_2


,a. delle


competenze del doppio grado, o comunque del presente grado, di giudizio.

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,


Parte_1


richiedeva al Tribunale di Bologna la condanna


dell’


Controparte_3


(dora,


CP_1


al pagamento in suo favore della somma di euro


64.008,53, oltre accessori a titolo di compensi professionali per attività stragiudiziale e giudiziale. Deduceva il ricorrente: --che nel settembre 2012 aveva ricevuto incarico dalla resistente società per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale nei rapporti con la Lega Nazionale Professionisti Serie A e relativi: 1)all’intimazione ricevuta da quest’ultima per la restituzione dell’anticipo della quota del 5% dei  corrispettivi  delle  licenze  dei  diritti  audiovisivi  pari  ad  euro  2.471.426,67  versati  in  data


10/11/2011; 2)al giudizio arbitrale dinanzi al T.N.A.S. c/o il


CP_4


nerente il diniego da parte della


richiamata Lega del riconoscimento in favore del


CP_1


del contributo pari ad euro 5.000.000,00


di cui all’art. 19, comma 2, n. 1 del Regolamento L.N.P. Serie A; --che per il mandato sub 1 (attività stragiudiziale- parere) gli spettava la somma di euro 49.428,53 mentre per il mandato sub 2 (attività


giudiziale- redazione ricorso nel giudizio dinanzi al


CP_5


gli spettava la somma di euro 14.580,00.


Richiedeva quindi il ricorrente, previa instaurazione del contraddittorio, la condanna della resistente al pagamento delle indicate somme.


Si costituiva in giudizio la resistente


CP_1


che contestava la domanda e ne richiedeva il rigetto.


Disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter, terzo comma c.p.c., il Tribunale di Bologna, con


sentenza n. 20907/2014, pronunciando nella causa R.G. n.9082/2013, rigettava la domanda di


Parte_1


[...]


, compensando integralmente le spese di lite.


Il tribunale premetteva: -che la vicenda traeva origine dalla esclusione dell


CP_1


dal campionato


calcistico  di  Serie  B,  cui  era  stata  appena  retrocesso,  in  virtù  della  delibera  della  Commissione nazionale della FIGC  del 10/08/2012 (confermata dalla Corte di Giustizia Federale del 24/08/2012),


adottata a seguito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Bari per frode sportiva; -che la iniziale retrocessione alla serie B aveva implicazioni necessarie sulla somma già ricevuta dall’ CP_1


[...]


da parte della


CP_6


a titolo di anticipo per i corrispettivi delle licenze dei diritti


audiovisivi per la successiva stagione 2012/13 del Campionato di Serie A) [prestazione stragiudiziale


avanzata dallavv.


Pt_1


; -che l’intervenuta successiva esclusione anche dal Campionato di Serie B


poneva in discussione il contributo di 5 milioni di euro previsto dal Regolamento/Statuto della LNP Serie A per il primo anno di partecipazione effettiva” al Campionato di Serie B, in relazione alla cui


questione venne attivato il procedimento arbitrale dinanzi al


CP_5


del


CP_4


-che parte resistente


aveva opposto che le pretese dell’avv.


Pt_1


erano comunque ricomprese nel mandato professionale


del 13/06/2012, nel quale era previsto un compenso omnicomprensivo  di euro 100.000,00 ed un


ulteriore compenso variabile a seconda della permanenza dell’


CP_1


in serie B ovvero della sua


retrocessione in


Org_1


, i cui pagamenti erano oggetto di due separati ed ulteriori giudizi.


Il  tribunale  riteneva  che  le  attività  dedotte  in  giudizio  ed  in  particolare  quelle  riguardanti  il


percepimento da parte dell’


CP_1


del c.d. paracadute di 5 milioni di euro rientravano nel mandato


conferito dalla sociesportiva al professionista in data 13/06/2012 e per il cui pagamento l’avv.


Pt_1


aveva proposto due separati giudizi pendenti dinanzi allo stesso tribunale.


Riguardo poi alla prestazione giudiziale, il tribunale rilevava che risultava pacifico che del relativo giudizio era stato officiato altro e diverso legale, atteso che il professionista aveva anticipato la propria posizione di incompatibilità rispetto a detto incarico, per cui nessun compenso gli poteva essere riconosciuto a tele titolo.


Inoltre, avendo il


Pt_1


documentato la trasmissione all’


CP_1


di una bozza di istanza di


arbitrato” al


CP_5


sostanzialmente conforme a quello poi depositata al difensore, il tribunale riteneva


che tale prestazione (comunque non di carattere giudiziale”)  rientrava nell’ambito dei rapporti interni fra i professionisti, non essendoci prova di uno specifico incarico ad hoc in favore del ricorrente.

Ne conseguiva il rigetto delle domande.

***

La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da


Parte_1


che ne ha richiesto l’integrale riforma, previa  remissione istruttoria, con conseguente


condanna dell’appellata al pagamento delle somme originariamente azionate.


Si   è   costituit in   appello   l’appellata


Controparte_1


che   ha   preliminarmente   eccepito


l’inammissibilità dell’appello di cui ne ha richiesto, nel merito, il rigetto con conferma della sentenza impugnata.

La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 2/02/2021 con assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.

***

La Corte esamina preliminarmente la richiesta di remissione della causa in istruttoria, con l’ammissione dei mezzi di prova, richiesti dallodierno appellante in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.2, respinti con l’ordinanza 06/03/2014 del G.U., Dott.ssa Anna Maria Drudi.

Tale istanza è inammissibile ai sensi dell’art. 645 c.p.c. in quanto tardiva.

Dalle lettura dei verbali di udienza dinanzi al tribunale è emerso che all’udienza del 6/03/2014, il primo giudice tacitamente rigettando le richieste istruttorie di parte ricorrente/appellante, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale  ex art. 281 sexies c.p.c. l’udienza del 18/06/2014;


alla predetta udienza di precisazione delle conclusioni


Parte_1


, senza nulla specificamente


contestare e motivare in ordine alla ordinanza istruttoria di rigetto, così precisava le proprie conclusioni: “conclude come da memoria ex art. 183, 6^ comma n. 1 c.p.c..

Ora, secondo un consolidato insegnamento della S.C., la parte che si sia visto rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse devono intendersi rinunciate, non potendosi ritenere assolto tale onere attraverso il richiamo generico al contenuto di precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema decidendum sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. (ex multis, Cass. n. 6590/2019; Cass. n. 19352/2017, Cass. n. 16290/2016)


Va infatti  rilevato che


Parte_1


, come sopra rilevato,  in sede di precisazione delle conclusioni


si è limitato a riportarsi alla memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. dopo che il tribunale aveva fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni, implicitamente rigettando la reiterata richiesta, tenendo conto che il semplice richiamo alla precedenti istanze, come nel caso di specie, non poteva certo intercettare le ragioni che erano state poste a fondamento dell’ordinanza


reiettiva delle predette istanze istruttorie, con la conseguenza che


Parte_1


è decaduto dalla


possibilità di reiterare le istanze istruttorie che, conseguentemente, risultano inammissibili in questa sede di appello per tardività.(Cass. n. 19352/2017)

***

Con unico ed articolato motivo di impugnazione, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, laddove il primo giudice ha rigettato la domanda relativa alla liquidazione dei compensi per


le prestazioni (stragiudiziali e giudiziali) rese in favore dell’ quelli convenuti nel mandato professionale datato 13/06/2012.


CP_1


ritenendoli gcompresi in


Sostiene infatti l’appellante che il richiamato mandato professionale, contrariamente a quanto deciso


dal tribunale, aveva ad oggetto l’assistenza dell’


CP_1


relativamente alla  vicenda che traeva


origine dalle indagini della Procura della Repubblica di Bari a carico della appellata società sportiva circa l’ipotesi di frode sportiva di cui alla legge n. 401/1989 e non invece le ulteriori prestazioni (stragiudiziali e giudiziali) oggetto del presente processo.

Sostiene, quindi, l’appellante la spettanza dei compensi professionali invano richiesti dinanzi al primo giudice.

La doglianza è infondata per le ragioni che seguono.

Dall’esame operato dalla Corte degli elementi di prova documentali acquisiti al processo e degli atti defensionali di parte, è emerso che a seguito delle indagini della Procura della Repubblica di Bari per


l’ipotesi di frode sportiva ai sensi della legge n. 401/1989 a carico della


CP_1


(retrocessa al


termine della stagione calcistica 2011/2012 dalla Serie A alla serie B), la predetta società aveva


conferito all’avv.


Parte_1


in data 13/06/2012 mandato professionale di assistenza, consulenza


e rappresentanza della scrivente sociecon riferimento ai procedimenti sportivi radicati e radicandi


avanti agli organi di giustizia costituiti presso la


CP_7


ad oggetto lassunzione della difesa della


compagine calcistica nella fase istruttoria ed in tutti i gradi che verranno celebrati innanzi agli


organismi  endo-federali  e  del


CP_4


conseguenti  alle  indagini  condotte  dalla  procura  della


Repubblica c/o Tribunale di Bari relativamente all’ipotesi di frode sportiva ex L. 401/89” (doc. 1


fascicolo


CP_1


; e veniva convenuto un compenso di euro 100.000,00 quale parte fissaed un


ulteriore compenso in funzione dell’esito del procedimento disciplinare.


A  seguito  del  deferimento  dell’


CP_1


alla  Procura  Federale,  la  socie veniva  esclusa  dal


Campionato  di  Serie  B  2012/2012,  retrocessa  al  campionato  di  Lega  Pro  1^  Divisione,  con


provvedimento del 10/08/2012 della Commissione Disciplinare Nazionale


CP_7 , confermato dalla


Corte di Giustizia Federale FIGC del 22/08/2012 (doc. 2 fascicolo


CP_1


, essendo colà difesa


dall’avv.


Parte_1


, oltre che da altri difensori.


Inoltre, in  conseguenza della richiamata retrocessione     al Campionato  di  Lega Pro 1^ Divisione,


all’

CP_1


veniva negato il cosiddetto paracadute di 5 milioni di euro previsto a favore delle società


retrocesse dalla Serie A alla Serie B per la partecipazione effettiva” a quest’ultimo Campionato, secondo quanto previsto dal lodo arbitrale pronunciato a seguito dell’istanza di arbitrato per il detto


paracadute” dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport –


CP_5


presso il


CP_4


istanza quindi rigettata dall’Organo federale in data 29/05/2013 (doc. 3 fascicolo procedimento arbitrale lappellata società risultava difesa da altro professionista.


CP_1


), nel cui


Risulta poi incontestatamente che anche il gravame sul provvedimento di retrocessione in Lega Pro 1^ Divisione   della Corte di Giustizia federale FIGC promosso dinanzi al T.N.A.S. in data 24/08/2012


dall’


CP_1


(difesa oltre che dall’avv.


Pt_1


da altri professionisti) era rigettato con lodo del


21/12/2012, depositato il 25/01/2013.

Come condivisibilmente statuito dal primo giudice e contrariamente a quanto dedotto dall’appellante,


le attività dedotte nel presente giudizio dall’avv.


Parte_1


ed in particolare quelle relative alla


pretesa del cosiddetto paracadute di 5 milioni di euro  (previsto dall’art. 19, secondo comma del


regolamento-Statuto della


CP_6


sono sicuramente ricomprese nell’ampio mandato professionale del


13/06/2012 ove si fa riferimento sia all’attività di consulenza, sia a quella di assistenza e rappresentanza in riferimento a tutti i procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva, originati dalle richiamate indagini della Procura della Repubblica di Bari per frode sportiva che avevano poi portato alla richiamata retrocessione, con conseguente perdita del diritto al c.d. paracadute previsto, nel caso di retrocessione dal Campionato di Serie A a quello di Serie B ed in ipotesi di effettiva partecipazione a quest’ultimo campionato, circostanza questa non rientrante nel caso di specie in


quanto l’


CP_1


oltre alla retrocessione al termine del Campionato di Serie A dellanno 2011/2012,


aveva subito la sanzione sportiva della ulteriore retrocessione al Campionato di Lega Pro 1^ Divisione. Infatti, è evidente che conseguenza delle indagini della richiamata Procura della Repubblica di Bari per


frode sportiva e dell’illecito sportivo v’era non solo la retrocessione della socie


CP_1


nel


Campionato di


Org_1


ma anche la perdita del c.d. paracadute che era previsto solo nel caso di


effettiva partecipazione della socieal Campionato di Serie B; tutte queste situazioni ed accadimenti sicuramente ricompresi  nell’ampio formula dell’incarico  così  come sopra riportato, come peraltro


provato dalla decisione arbitrale del 29/05/2013 del


CP_5


In relazione all’asserita attività stragiudiziale, l’appellante sostiene di aver diritto al compenso di euro


49.428,53 per un parere stragiudiziale reso in data 14/09/2012 (doc. 2 fascicolo


Pt_1


e riguardante


la restituzione alla


CP_6


della somma di euro 2.471.426,67 versata all’


CP_1


relativa ai


diritti audiovisivi della successiva stagione calcistica 2012/2013, come già sopra indicato.

Come condivisibilmente statuito dal primo giudice nella motivazione del rigetto della relativa domanda


dell’avv.


Pt_1


lo stesso parere prodotto agli atti, ove la questione della restituzione dell’anticipo è


risolto in pochissime righe rispetto alla più grave questione del c.d. paracadute di 5 milioni di euro, è la


prima e documentale conferma … dell’assoluta assenza di necessità di un parere esplicito sul punto del


tutto incontroverso della effettiva debenza dell’importo chiesto in restituzione dalla


Contr


essendo


invece di interesse leventuale controcredito di 5 milioni  di  euro, rispetto al quale  ammettere in compensazione il proprio debito”.

Ebbene, dal riesame operato dalla Corte della documentazione prodotta in atti (doc. 3, 4, 5, 6 e 7


fascicolo


Pt_1


è emerso tra le parti non era mai stato posto in discussione il sopra citato debito


restitutorio, con la conseguenza della assoluta inconferenza ed inutilità di un parere su quest’ultimo debito, tenendo altreconto che parte ricorrente/appellante non ha fornito un supporto probatorio, neppure per presunzioni ex art. 2727 c.c. a quanto inutilmente allegato, altresì tenendo conto dell’incarico contenuto nel mandato del 13/06/2012, ampiamente comprensivo di qualsiasi prestazione di “consulenza”, nella quale sicuramente rientra il richiamato parere.

Infatti, secondo l’insegnamento della S.C. presupposto essenziale ed imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (Cass. n. 13828/2019).

In relazione, poi, all’asserita attività giudiziale, l’appellante sostiene di aver diritto al compenso di euro

14.580,00 per asserita attività giudiziale relativa alla redazione del ricorso introduttivo dinanzi al


 

CP_5


e relativo al pagamento da parte della


Contr


di Serie A del  cosiddetto paracadute di euro


5.000.000,00

Ora la circostanza che nel richiamato procedimento arbitrale l’ da altro professionista risulta incontestata in quanto lo stesso


 

CP_1

Pt_1


 

è stata rappresentata e difesa nell’ultima pagina del parere


datato 14/09/2012 precisa che “in un eventuale contenzioso con la Lega, il sottoscritto non potrà patrocinare la controversia, per ragioni di opportunità, in quanto legale di alcuni Clubs partecipanti al massimo campionato”, per cui, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, il fatto che la bozza


di  istanza  di  arbitrato  dallo  stesso  inviata  all’


CP_1


sia  stata  sostanzialmente  utilizzata  dal


nominato diverso difensore, va risolta nell’ambito dei rapporti interni fra i professionisti interessati, in difetto, anche per la presente questione, di un apposito incarico, come gevidenziato a proposito della questione dei compensi circa il parere stragiudiziale”.

Ne consegue il rigetto della doglianza.


 

 

In conclusione, l’appello è rigettato.

Le spese del grado seguono la soccombenza.


***


Lappellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, statuizione che questa Corte è tenuta ad emettere in base al solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia, non imponendosi al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità, improcedibilità, anche se la parte, in dipendenza di tale esito o di altre condizioni soggettive (come lammissione al patrocinio a spese dello stato), sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria (Cass. n. 9661/2019, n. 26907/2018)


P.Q.M.

 


La Corte di  Appello di  Bologna,  definitivamente pronunciando sull’appello proposto da


Parte_1


[...]


nei confronti di


Controparte_3


avverso la sentenza n. 20907/2014 del Tribunale


di Bologna, così decide: A)Rigetta lappello. C)Dichiara tenuta e condanna


 

 

 

Parte_1


  

al pagamento in favore di


  

Controparte_3

Delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 9.515,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per limpugnazione.

Bologna, 8 giugno 2021

Il Presidente Dott. Giampiero Fiore

Il Giudice Ausiliario Relatore Dott. Giovan Battista Esposito

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