CORTE DI APPELLO DI LECCE – SENTENZA N. 792/2022 DEL 26/09/2022

 

La Corte d’Appello di Lecce Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Daniela Cavuoto                                Presidente relatore dott. Sergio De Bartolomeis                                  Consigliere

dott.ssa Paola Zaza                            Giudice Ausiliario ha emesso la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile, in materia di Lavoro, iscritta al n. 1060/2019 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa


 

 

Parte_1


da

 

, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli avv.ti


OMISSIS

 

 

 

 

contro

 

Controparte_1


 

 

APPELLANTE

 

 

 

in persona del


 

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dallavv. OMISSIS, domiciliatario

 

APPELLATA


 

 

 

Controparte_2


nonc

 

, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall’avv. OMISSIS

 

APPELLATO


 

All’udienza del 16 settembre 2022 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.

 

FATTO

 

Con sentenza n. 1972 del 24.9.2019, il G.U. del Lavoro del Tribunale di Brindisi respinse la


 

domanda  introdotta  con  ricorso  depositato  il  23.6.2014  da


Parte_1


,  allenatore  di


 

pallavolo  di  III°  grado  tesserato

 

Controparte_1


Org_1


,  diretta  alla  condanna  dell’ in  solido  con  il  Presidente,


[...]

 

Controparte_2


 

 

,  al


pagamento di € 14.500,00 (di cui 2.000,00 a saldo della stagione 2013/2014, € 2.000,00 per il


raggiungimento dell’obiettivo play off, € 2.500,00 per il trasporto atlete, € 8.000,00 quale corrispettivo per la stagione 2014/2015), oltre accessori, a titolo di compenso per l’attività espletata in virtù di contratto concluso il 28.6.2012 per il triennio 2012/2015.

Il Tribunale respinse le eccezioni sollevate dai resistenti osservando che quella di incompetenza del

 

G.O. (per essere competenti gli organi di giustizia sportiva) era infondata atteso il tipo di rapporto, riconducibile ad un contratto di collaborazione in ambito dilettantistico sottratto alla disciplina di


cui alla l. n. 91/1981, e che quella di difetto di legittimazione passiva di


CP_2


non aveva


 

fondamento avuto riguardo al disposto dell’art. 38 c.c., alla    documentazione prodotta ed alle


 

dichiarazioni rese in corso di causa da quest’ultimo, dal ricorrente e dalle testi


Tes_1


e    Tes_2   .


 

Nel merito, premessa la propria competenza per materia, escluse la riconducibilità del rapporto- espressamente qualificato dalle parti come autonomo nel punto 3 del contratto- nell’alveo della subordinazione non essendo emersi elementi comprovanti l’assoggettamento al potere di eterodirezione e comunque idonei a configurare la parasubordinazione.


Avverso tale sentenza ha proposto appello


Parte_1


con ricorso depositato il 10.12.2019.


 

Con il primo motivo ha lamentato l’erroneità della decisione deducendo che il nomen iuris assegnato alle parti ai fini della qualificazione del rapporto perdeva di significatività ove fossero stati considerati gli obblighi reciprocamente assunti dai contraenti: egli si era impegnato, previo corrispettivo, ad allenare la squadra personalmente e con continuità al fine di consentire all’associazione l’obiettivo della promozione in altra serie. In tale contesto le modalità di esercizio del potere disciplinare tramite controlli più o meno intensi perdeva di significatività ai fini della qualificazione (Cass. n. 3614/2010). In ogni caso, non avrebbe potuto escludersi la riconducibilità del rapporto nell’alveo della parasubordinazione poiché la prestazione resa era connotata da continuità, personalità e collegamento operativo con l’Associazione (requisiti precisati nell’art. 1 comma 359 l. n. 205/2017).

Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva specificato le ragioni per le quali il rapporto non fosse riconducibile nell’alveo della parasubordinazione pronunciando nel merito senza rimettere le parti dinanzi al giudice competente.

Riproposte le deduzioni difensive circa l’infondatezza delle eccezioni formulate dai resistenti nel precedente grado ed evidenziato che il quantum domandato non era stato contestato, ha insistito per la riforma della sentenza con conseguente condanna dei resistenti, in solido, al pagamento di € 14.500,00, oltre accessori, in subordine dichiararsi la competenza del Tribunale con indicazione del termine per la riassunzione del giudizio.


L’         Controparte_1


si è costituita con memoria depositata il 13.9.2021. Ha contestato gli


 

avversi argomenti di censura deducendo che il Tribunale aveva correttamente respinto l’eccezione


di incompetenza e giudicato nel merito avendo


Parte_1


prospettato la riconducibilità del rapporto


 

nell’alveo della subordinazione; non era pertinente il richiamo all’art. 1 comma 539 l. n. 205/2017, che assimilava ai fini fiscali i compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative stipulati con società dilettantistiche a quelli da lavoro dipendente; alcuna pretesa poteva essere


avanzata in quanto il contratto era stato sottoscritto non dal rappresentante legale,


CP_3         ,


 

bensì da


Controparte_2


che, unitamente ad


Persona_1


, con contratto del 5.6.2013 era


 

entrato a far parte della società i cui soci fondatori erano


CP_3   e


Controparte_4              CP_2      e


 

Per_1


al termine della stagione agonistica 2013/2014, conseguita la promozione della squadra


 

nella serie superiore (B1), con atto del 27.6.2014 avevano trasferito il titolo presso altra società presieduta dal primo. Ha quindi insistito per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva e per il rigetto dell’appello.


CP_2


si è costituito con memoria depositata il 5 maggio 2022; ha contestato la fondatezza dei


 

motivi di impugnazione e concluso per il rigetto dell’appello.

 

Questa Corte ha tentato vanamente la conciliazione; all’odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

 

 


  1. Sulla questione inerente la legittimazione passiva e sul vincolo di solidarietà tra

[...]


 

Parte_2


, indipendentemente dal ruolo da questi rivestito nel tempo, non


 

può che convenirsi con quanto affermato dal Tribunale alla luce della prova documentale ed orale in rapporto alla consolidata giurisprudenza di legittimità citata in modo pertinente.

 


Ed invero,


Controparte_2


nel corso dell’interrogatorio formale (ud. 17.1.2017) ammise di aver


 

sottoscritto  il  contratto  stipulato  con


Parte_1


il  28.6.2012  in  sostituzione  del  Presidente


 

dell’epoca,


CP_3


,  il  quale  era  allora  impedito  in  quanto  intendeva  defilarsi  almeno


 

formalmente avendo contenziosi con altri atleti ed avendomi delegato in quanto mi ero impegnato a procurare contratti di sponsorizzazione.

 

La Suprema Corte è attestata nell’affermare che La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione,


non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (in tal senso, Cass. n. 18881/2014; n. 1451/2015).

 

  1. Per quanto attiene la qualificazione del rapporto, va evidenziato che con contratto del 28.6.2012,

 

valevole dalla.s. 2012/2013, l’associazione


Controparte_1


di seguito


 

associazione, ed il sig.


Controparte_2


, qualificatosi come suo rappresentante pro tempore, si


 

impegnarono a versare all’allenatore


Parte_1


€ 650.000 mensili (a decorrere dalla prima seduta in


 

palestra con palla e sino al 10.5.2013, importo raddoppiato per il mese di dicembre). Questi assunse l’impegno (art. 6) di prestare lattività di (primo) allenatore per un triennio alle seguenti condizioni: a) per gli anni sportivi a seguire, in caso di permanenza nel campionato C agli stessi patti e condizioni e compenso stabiliti per la stagione 2012/2013; b) per l’anno sportivo 2013/2014, in caso di promozione in B2 a proseguire con il compenso globale di € 8000,00; un eventuale premio di € 2.000,00 per il raggiungimento obiettivo da concordare; c) per l’anno sportivo 2014/2015, in caso di permanenza in serie B2 a proseguire con un compenso globale di euro 8000,00; un eventuale premio di € 2000,00 per raggiungimento obiettivo di concordare

 


Nel contratto la prestazione di


Parte_1


fu qualificata come autonoma (art. 3).


 

 

All’art. 7 furono indicate le sanzioni applicabili direttamente dalla società (ammonizione/multa) per l’ipotesi di infrazioni per squalifiche, ritardi assenze o quant’altro”.

 

B.1.) Nella l. n. 91/1981 la figura dello sportivo professionista era individuato in ragione della ricorrenza di specifici requisiti soggettivi (atleta, allenatore, istruttore, direttore, preparatore etc.) ed oggettivi (onerosità, continuità). A seguito della riforma di cui al D.lgs n. 36/2021, fermi i requisiti soggettivi, tra quelli oggettivi vi è solo quello della onerosità mentre la continuità assurge a presunzione della sussistenza della subordinazione.

 

Tanto precisato, pur non essendo applicabile in causa la disciplina del lavoro sportivo professionistico vigente all’epoca dei fatti, va tuttavia evidenziato che lelaborazione giurisprudenziale ha espresso orientamento costantemente volto al progressivo avvicinamento delle tutele minime del lavoro dilettantistico a quello professionistico ed a valorizzare il concreto atteggiamento serbato dalle parti nello svolgimento del rapporto indipendentemente dal nomen iuris o dalla qualificazione della prestazione adottati (in proposito, Cass n. 16849/2011).

 


Alla stregua delle risultanze processuali è evidente che


Parte_1


presenziò agli allenamenti che


 

dovevano tenersi in determinati orari, accompagnò anche alcune atlete in occasione di trasferte per


gare  (sul  punto  testi


Testimone_3       ,


Testimone_4


escusse  all’udienza  del  16.5.2017;


 

Testimone_5


sentita all’udienza del 23.1.2018), partecipando a tutte nel rispetto del calendario


 

fissato. La circostanza che egli sia impegnato a garantire il risultato” nel senso di massimo rendimento individuale” (come si legge nelle premesse del contratto) finalizzato al successo della squadra non vale ad escludere una forma sia pur attenuata di eterodirezione e controllo da parte dell’associazione. Lappellante, come emerge dall’istruttoria, assicurò quindi una collaborazione sistematica con osservanza di orari predeterminati. Non risulta allegato e provato da controparte che egli sia stato sostituito da allenatori in seconda o in alternativa di preparatori, sicché le atlete (che nel corso dell’escussione affermarono di percepire compensi, a loro dire a titolo di rimborso spese) erano seguite e preparate agli incontri agonistici durante l’anno sportivo in via esclusiva dall’appellante.

 

Il fatto che non siano mai state irrogate misure disciplinari, la cui tipologia pure era indicata in contratto, non esclude l’avvenuto esercizio di un controllo sulla costanza dell’impegno lavorativo in quanto il risultato favorevole ad esso conseguente (e di fatto raggiunto) era destinato a riflettersi anche sui paralleli contratti di sponsorizzazione.

 


B.2) E’ incontroverso in causa che


Parte_1


fu esonerato dall’incarico di allenatore nel marzo


 

2014 senza alcun preavviso, nonostante la squadra nell’anno sportivo precedente fosse ascesa dalla


serie C alla Or


ed in quello 2013/2014 avesse raggiunto la zona play off promozione B1.


 

 

Questa Corte, in assenza di specifiche contestazioni circa l’esatto adempimento del contratto per la stagione sportiva 2013/2014, ritiene dovuto il saldo richiesto in € 2000,00, ed il premio di € 2000,00 per il raggiungimento dell’obiettivo play off realizzatosi nella predetta stagione prima dell’esonero.

 

Stante l’impegno assunto nel contratto per un triennio (quindi fino al termine della stagione 2014/2015) e l’ingiustificata mancata conferma per l’anno 2014/2015, compete un ristoro. Questo, tenuto conto da un lato della perdita dell’ingaggio, cui non ne è seguito altro da parte di altra associazione, e, dall’altro, delle precarie condizioni economiche della società sportiva dilettantistica, che si finanzia in via prevalente con le sponsorizzazioni, va equamente ridotto alla metà (€ 4000,00) dell’importo richiesto (€ 8000,00). Nulla compete per il trasporto atlete (richiesti

€ 2.500) e per usura della vettura in quanto, come si legge anche nell’atto introduttivo (punto 11 di pag. 4), questi compensi/ristori non furono espressamente pattuiti .

 

P.Q.M


Visto l’art. 437 c.p.c.;

 

definitivamente  pronunziando  sull'appello  proposto  con  ricorso  del  10.12.2019  da


 

 

Parte_1


 [...]


nei confronti di


Controparte_2     e


Controparte_1


avverso la

 sentenza del 24.9.2019 n. 1972 del Tribunale di Brindisi, così provvede:

 

accoglie lappello per quanto di ragione e, per l’effetto, condanna


Controparte_2     e


[...]

 

Controparte_1


in solido al pagamento, in favore di


Parte_1


di € 8000,00


 

oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

 

Condanna parte appellata al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate ex D.M. n. 55/14, in € 2500,00 per il primo grado ed in € 1880,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge.

Riserva il deposito della sentenza nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 16 settembre 2022

Il Presidente estensore (dott.ssa Daniela Cavuoto)

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