CORTE DI APPELLO DI BRESCIA – SENTENZA N. 1193/2024 DEL 23/12/2024


La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

 

 

Dott. Vittoria Gabriele                           Presidente rel.

 

Dott. Annamaria Laneri                         Consigliere

 

Dott. Michele Stagno                               Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

nella causa civile n. 420/2021 R.G. in sede di rinvio dalla Suprema Corte di



 

Cassazione promossa con atto di citazione notificato in data 25 luglio 2023

 


e posta in decisione all’udienza collegiale del 26/06/2024

 

d a


 

 


 


 

Parte_1


con il patrocinio dell’avv. OMISSIS

 

ATTORE IN RIASSUNZIONE


[...]

 

 


 

c o n t r o

 

Controparte_1

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE

 

In punto: giudizio di rinvio; sentenza del Tribunale di Brescia n. 2472/2015 pubblicata in data 05 agosto 2015; sentenza Corte d’Appello di Brescia n. 1031/2018 pubblicata in data 15 giugno 2018; ordinanza Corte Suprema di

Cassazione n. 835/2021 depositata il 19 gennaio 2021.

 

1


CONCLUSIONI

 

 Dell’attore i n riass un zione

 

“Voglia … accertare la maturazione del diritto di credito dell’attore nei confronti del convenuto e, per l’effetto, accogliere, sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte, le conclusioni già rassegnate in sede di appello, e, quindi, Voglia, ogni contraria istanza disattesa, “condannare


quest’ultimo (


Controparte_1


, ndr) al pagamento, in favore del Sig.


Pt_1


 


 

[...]


della somma determinata nella misura percentuale del 5 % del


 


corrispettivo annuo lordo spettante al calciatore


Controparte_1


calcolati


 

sull’importo complessivo indicato nel contratto di prestazione sportiva concluso nel mese di gennaio 2013 tra quest’ultimo atleta e lA.C. Milan S.p.a., e/o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora sino al saldo”, nonché Voglia liquidare, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, le spese


del  giudizio  di  legittimità,  condannando  il  Sig.


Controparte_1         al


 

pagamento delle spese legali sia del grado di Giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione sia del presente grado di giudizio, previa emissione di ogni provvedimento ritenuto opportuno anche in relazione al capo delle spese contenuto nella sentenza cassata (si precisa che le spese di lite liquidate nella decisione della Corte di appello di Brescia riformata sono state versate dal


Sig.


Pt_1


in favore del Sig.


CP_1


conseguentemente si chiede,


 

altresì, che la Corte di Appello voglia ordinare la ripetizione delle stesse, con

 


conseguente condanna del Sig.


CP_1      .


IN VIA ISTRUTTORIA – ISTANZA EX ART. 210 C.P.C.

 

 

In  ragione  dei  principi  espressi  dalla  Suprema  Corte  (il  primo  agente,

 


 

Pt_1


ha diritto ad un compenso parametrato al contratto Milan, mentre


 

i successivi agenti alleventuale differenza tra gli emolumenti previsti nel negozio tra l’atleta e la società lombarda ed i maggiori emolumenti previsti nei successivi contratti) non sarebbe necessario visionare alcun contratto di prestazione sportiva oltre quello con il Milan, già in atti.

 

In ogni caso, per scrupolo difensivo, qualora l’Ecc.ma Corte di Appello ritenesse necessario ai fini del calcolo delle spettanze visionare gli ulteriori negozi giuridici si avanza istanza ex art. 210 c.p.c., affinché l’Ill.mo Giudice adìto ordini alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, Ufficio Tesseramento, con sede in Milano (Mi), Via Rosellini n. 4 ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, Ufficio Tesseramento, con sede in Milano (Mi), Via Rosellini n. 4 nonché, se del caso, al Brescia Calcio S.p.a., corrente


in Brescia, Via Solferino n. 32 nonché all’


Controparte_2


corrente in


 

P.zza Borgo Pila, 39 (Torre B - V piano) - 16129 Genova, lesibizione dei contratti di prestazione sportiva stipulati negli anni 2010, 2011 e 2012 tra il


convenuto Sig.


Controparte_1


e  il  Brescia  Calcio  S.p.a.  nonc dei


 

contratti di prestazione sportiva stipulati negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e

 


2017 con l’


Controparte_2                       Controparte_3


, corrente in


CP_3   ,

 

Via Arrone n. 7,


Controparte_4


corrente in Località Sa Ruina -


Assemini (CA) – 09032, nonché di tutti gli eventuali accordi aventi ad ggetto il riconoscimento di somme a titolo di incentivazione allesodo,


indennità, buonuscita, risarcimento erogate dalle società presso cui


CP_1


 

è stato tesserato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

 

  1. Parte_1

agente sportivo autorizzato, citava in giudizio


CP_1

 

[...]


innanzi al Tribunale di Brescia, esponendo di aver stipulato, in data

 

7 febbraio 2012, un contratto di agenzia di durata biennale con il che, in data 21 gennaio 2013, quest'ultimo aveva comunicato al


CP_1        e

 

Pt_1       la


revoca del mandato e, nello stesso mese, prima dello spirare del termine di preavviso di trenta giorni dalla data della revoca, aveva concluso un nuovo contratto di prestazione sportiva con la società sportiva A.C. Milan s.p.a.


Pertanto, il


Pt_1


ivendicava il diritto alla provvigione spettante in forza


 

di detto contratto, nella misura del 5% del corrispettivo annuo lordo maturato

 

dal


CP_1

Il     CP_1


dichiarato contumace, si costituiva all'udienza di precisazione

delle conclusioni.

 

 

Il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda del


Pt_1


condannava il


 

convenuto al pagamento della somma di € 24.875,00 oltre interessi, corrispondente al 5% del corrispettivo annuo lordo maturato in forza del contratto con l'A.C. Milan sino al febbraio 2014, e cioè limitatamente al periodo di durata originariamente pattuita nel contratto di agenzia tra tra le parti in causa.


  1. Parte_1

proponeva appello.


 Controparte_1


si costituiva e proponeva appello incidentale.


 

 

La Corte d'appello di Brescia rigettava l'impugnazione principale, accoglieva quella incidentale e riduceva l’importo oggetto di statuizione di condanna ad


€ 11.250,00 oltre interessi; condannava il


Pt_1


alla restituzione della


 

maggior somma già percepita ed al pagamento dei 3/5 delle spese di lite che per il resto compensava.

  1. Parte_1

ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due

motivi.

 

 

Controparte_1


ha resistito con controricorso.

 

3.2.   La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo con cui


Pt_1


 

[...]


a lamentato la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., sostenendo


 che il


CP_1


avesse introdotto per la prima volta in grado d'appello una


 

domanda nuova, modificando le proprie conclusioni e facendo riferimento al contratto stipulato con l'A.C. Milan.

 

3.3.   Ha, invece, ritenuto fondato il secondo motivo con il quale il ricorrente ha lamentato <<la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1372 e 1362 cod. civ.; nonché la violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)>> da parte della Corte d’appello  laddove è stata  negata rilevanza


alla clausola del contratto di agenzia stipulato tra il


CP_1


e il


Pt_1


che fissava il compenso di quest'ultimo nella misura del 5% sul corrispettivo annuo lordo spettante all'atleta in base al contratto di prestazione sportiva.


La Corte di cassazione ha svolto le seguenti argomentazioni che, per

 

completezza espositiva si riportano testualmente:

 

 


<<… il primo nodo da sciogliere è se al


Pt_1


spetti un corrispettivo sul


 


contratto stipulato dal


CP_1


con l'A.C. Milan senza l'intermediazione


dell'agente.

 

 

Sul punto, la regola negoziale vigente fra gli associati FIGC è quella di cui all'art. 21, comma 6, del menzionato Regolamento, a mente del quale: «il calciatore che concluda un contratto con una società senza l'assistenza di un Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui al precedente art. 18, a corrispondere all'Agente il compenso contrattualmente stabilito all'atto dell'incarico, ovvero quello previsto dall'art. 17, comma 6».

 

La disposizione, pur prestando il fianco a qualche osservazione critica sul piano della chiarezza espositiva, si riferisce senz'altro al caso in esame. L'agente cui spetta il «compenso contrattualmente stabilito», infatti, è certamente quello che ha ricevuto un incarico dal calciatore, non è stato revocato, ma non ha svolto la propria attività della conclusione del contratto di prestazione sportiva. Tanto si ricava sia dalla circostanza che la previsione di un compenso «contrattualmente stabilito» presuppone, ovviamente, l'esistenza di un incarico contrattuale conferito dal calciatore all'agente; sia il fatto che quest'ultimo perde il diritto al compenso solo dal momento in cui il calciatore esercita ritualmente il diritto (potestativo) di revoca del mandato (recesso  dal  contratto  di  agenzia  sportiva)  ai  sensi  dell'art.  18  del


Regolamento.

 

 


Nel caso  di  specie,  sebbene il


CP_1


avesse revocato il mandato al


 


 

Pt_1


prima  della  stipulazione  del  nuovo  contratto  di  prestazione


 

sportiva con l'A.C. Milan, siffatta revoca non era a quella data efficace. Infatti, l'art. 18, comma 2, del Regolamento, prevede che «il calciatore o la società può revocare l'incarico all'Agen te con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r., presso la segreteria della Commissione Agenti, copia della comunicazione di revoca inviata all'Agente, unitamente all'attestazione postale di spedizione». Dagli accertamenti compiuti dai giudici di merito risulta acquisita la circostanza


che al momento in cui il


CP_1


siglò l'accordo con l'A.C. Milan non erano


 

ancora decorsi i trenta giorni di preavviso previsti dal Regolamento. Pertanto, l'incarico di agente sportivo doveva ritenersi ancora efficace tra le parti.


 

2.6     Una volta chiarito che il


Pt_1


aveva quindi diritto al proprio


compenso anche in relazione all'ingaggio dell'A.C. Milan, occorre valutare quale fosse il criterio di liquidazione del compenso. Qui si coglie un primo errore commesso dalla Corte d'appello, la quale ha ritenuto di sostituire al corrispettivo contrattualmente pattuito quello dovuto, a suo parere, in base al Regolamento. Invero, a sensi dell'art. 17, comma 6, del Regolamento, «il compenso dell'Agente in caso di incarico affidato da un calciatore è liberamente convenuto fra le parti». La medesima previsione regolamentare indica una misura del compenso (il 3%), ma solo nel caso in cui «esso non


sia determinato» nel contratto. Dunque, poiché le parti avevano concordato

 

che il corrispettivo dell'agente fosse determinato in misura del 5%, è a tale pattuizione che occorre attenersi nel determinare il compenso dovuto al


Pt_1


sull'ingaggio dell'A.C. Milan. Tale percentuale, come chiarito


 

dall'art. 17, commi 3 e 6, del Regolamento agenti FIGC, che rinviano al comma 2 del medesimo articolo, «è calcolato sulla base del reddito lordo annuo del calciatore, secondo quanto risulta dal contratto depositato e ratificato, compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma del contratto».

 

La Corte d'appello ha ritenuto di poter ravvisare una differenza fra il «reddito lordo annuo» di cui all'art. 17, comma 2, del Regolamento e il «corrispettivo lordo annuo» indicato nel contratto; differenza che risiederebbe nella circostanza che il primo indicherebbe le somme effettivamente percepite, il secondo quelle contrattualmente previste. Sebbene tali importi ordinariamente corrispondono, nel caso di specie così non sarebbe in quanto


il    CP_1


giocò solamente pochi mesi nel Milan. Quindi, secondo la Corte


 


d'appello, il corrispettivo del


Pt_2


andava parametrato alle sole somme


 

effettivamente percepite dal calciatore, anziché all'intera durata dell'ingaggio originariamente stabilita.

 

2.7   Si introduce così un ulteriore questione rilevante nel caso di specie: una

 


volta chiarito che al


Pt_2


spetta il compenso per il contratto stipulato


 


dal


CP_1


con l'A.C. Milan così come se lo avesse mediato egli stesso, si


pone il dubbio della misura del compenso che spetta all'agente nel caso in cui


il calciatore interrompa anticipatamente il rapporto di prestazione sportiva

 

con la squadra. 

 

La soluzione non è rappresentata dalla differenza fra "reddito" e "corrispettivo" annuo lordo, su cui si sofferma la Corte d'appello. Invero, i due termini vanno intesi, in questo caso, come sinonimi che indicano il totale dell'ingaggio del calciatore.

 

Piuttosto, il caso è soggetto a due specifiche disposizioni regolamentari.

 

 

La prima è quella contenuta nell'art. 17, comma 4, ultima parte, del Regolamento, ove si prevede che «nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva decalciatore, che venga a  sovrapporsi anche solo pealcune annualità a precedente contratto di prestazione sportiva, il successivo agente che abbia negoziato tale nuovo contratto, per il periodo di sovrapposizione, avrà diritto alle sole eventuali differenze positive che risultassero in base a tale nuovo contratto».

 

Sebbene la disposizione faccia riferimento al "nuovo" agente, essa è applicabile - per evidente identità di ratio - anche al caso in cui il secondo contratto sia stipulato per il tramite del medesimo agente che aveva assistito il calciatore anche nella stipulazione del contratto precedente. La logica è chiara: l'agente ha già riscosso i compensi per il precedente ingaggio; il successivo contratto è solo "migliorativo" rispetto a quello precedente; pertanto, l'agente che ha assistito il calciatore nella stipulazione del nuovo contratto ha diritto ai compensi solo per il surplus, ovvero per il delta fra il

precedente ingaggio e quello nuovo. Tanto vale sia nel caso il primo contratto

 

9


sia  stato  propiziato  dal  medesimo  agente,  il  quale  quindi  sommerà  ai

 

compensi già dovutigli in forza della prima attività di mediazione quelli aggiuntivi che gli spettano in ragione della seconda; quanto nel caso che si tratti di un agente nuovo (come espressamente previsto dalla disposizione regolamentare in commento).

 

Ciò è abbastanza chiaro se, come previsto alternativamente dal comma 3 dell'art. 17 del Regolamento, il compenso dell'agente è stato convenuto nel

«pagamento di una somma forfettaria da effettuarsi alla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva che l'Agente ha negoziato»: il calciatore ha già interamente pagato l'agente sportivo fino alla concorrenza dell'ingaggio procuratogli con il primo contratto e, quindi, sul secondo corrisponderà all'agente un corrispettivo parametrato alla sola differenza. Ma il Regolamento non prevede nessuna differenza nel caso in cui il compenso dell'agente sia invece stabilito in «una quota annuale, determinata in misura percentuale» rispetto al reddito lordo del giocatore (ancora art. 17, comma 3, Reg. FIGC). In tal caso, il corollario che ne deriva è che all'agente che ha negoziato il primo contratto di prestazione sportiva che venga a sovrapporsi anche solo in parte al successivo è dovuto il compenso a percentuale annua per tutta la durata originaria del contratto medesimo. Altrimenti non si spiegherebbe perché all'agente che ha negoziato il secondo contratto sportivo non spetti il compenso sull'intero reddito annuo, ma solo sull'eventuale maggiorazione (ovviamente, limitatamente alle annualità in cui i due contratti si sovrappongono).


Pertanto, il compenso (percentuale annua del 5%) dovuto dal


CP_1       al


 


 

Pt_1


per il contratto sportivo stipulato con l'A.C. Milan va rapportato,


 

per le sole annualità in cui tale contratto si sovrappone a quello con il Brescia Calcio, alla differenza di reddito lordo previsto dai due contratti.

 

2.8    Viene a questo punto in evidenza l'ultima questione. Ossia che l'A.C.

 


Milan ha receduto dal contratto di prestazione sportiva con il


CP_1


già


alla fine della prima stagione calcistica (2012/2013).

 

 

Quindi, il rapporto ha avuto una durata di pochi mesi, rispetto a quella inizialmente convenuta (fino alla stagione sportiva 2016/2017).

 

L'incidenza di tale evenienza sui diritti dell'agente è regolata dall'art. 17, comma 8, del Regolamento, Secondo cui «in caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o a colpa grave, dello stesso, all'Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto».

 

La disposizione va coordinata con la norma dettata dall'art. 1748, quinto comma, cod. civ., per la quale «se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità».

 

Il ricorso al giudizio equitativo - ai quale la Corte d'appello ha ritenuto di poter accedere - è dunque subordinato all'assenza di usi e, a maggior ragione, alla mancanza di una previsione specifica nel Regolamento FIGC.


Dunque, fermo restando il diritto dell'agente a trattenere la provvigione per

 

la parte di contratto di prestazione sportiva eseguita (anche in conformità a quanto previsto dall'art. 1748, sesto comma, cod. civ.), per la parte ineseguita del rapporto (a causa del recesso anticipato della squadra) egli non ha diritto al compenso, a meno che non dimostri che il recesso del terzo (la squadra di calcio) sia dipeso da dolo o colpa grave del calciatore (ad esempio, squalifica per doping).

 

  1. Conclusivamente, in parziale accoglimento del secondo motivo di ricorso, vanno affermati i seguenti principi di diritto:

 

"Gli artt. 18, comma 2, e 21, comma 6, del Regolamento Agenti FIGC, costituente atto di autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel senso che all'agente sportivo è dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell'incarico, anche nel caso in cui quest'ultimo stipuli un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'agente o con l'assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia revocato l'incarico, con lettera raccomandata a.r. (o con comunicazione ad essa equiparata), almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed abbia deposita(to) o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria della Commissione Agenti".

 

"Ai sensi dell'art. 17, comma 4, ultima parte, del Regolamento Agenti FIGC, nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità ad un precedente contratto di


prestazione sportiva, il calciatore è tenuto alla corresponsione integrale della

 

provvigione spettante all'agente per il contratto precedente e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua naturale scadenza; mentre all'agente che ha negoziato il nuovo contratto, limitatamente alle annualità sovrapposte, la provvigione è dovuta solo sulla differenza fra il reddito lordo annuo previsto dal primo contratto e quello previsto nel contratto nuovo".

 

"L'agente sportivo di un calciatore il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte di contratto non eseguito, ai sensi dell'art. 1748, quinto comma, cod. civ. e dell'art. 17, comma 8, del Regolamento Agenti FIGC".

 

3.3. La Suprema Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata e ha demandato a questa Corte, quale giudice di rinvio di rideterminare, attendendosi ai principi di diritto da essa formulati,  le somme spettanti al


Pt_2


a titolo di provvigione per il contratto di prestazione sportiva


 


stipulato dal


CP_1


con l'A.C. Milan, fermo restando l'effetto del giudicato


 

interno derivante dalla circostanza che la decisione è stata impugnata solo dal

 


 

Pt_2


e quindi opera, a suo favore, il limite della reformatio in peius.


 

 

  1. il  giudizio  è  stato  riassunto  ex  art.  392  cod.proc.civ.  coda  Stefano

 

Pt_1

 

 


4.1.


Controparte_1


non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia,


a seguito della più volte disposta rinnovazione della notificazione.

 

4.2.Alla udienza del 26 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex

 

art. 127 ter cod.proc.civ., il procuratore dell’attore in riassunzione ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

  1. Va, innanzi tutto, rilevato che il thema decidendum è inderogabilmente delimitato dai principi di diritto della sentenza della Corte regolatrice, quale riportati testualmente nella parte espositiva della presente sentenza.

 

Inoltre, il giudizio di rinvio non può modificare l'accertamento dei fatti già acquisiti al processo da cui dipende la decisione della controversia in esame.

 

1.1. Pertanto, deve ritenersi che:

 

 


la revoca del mandato al


Pt_1


non è efficace in mancanza del rispetto


 

del termine di preavviso previsto dall’art. 18, comma 2, del Regolamento, che prevede che «il calciatore o la società può revocare l'incarico all'Agen te con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata


a.r.; al momento in cui il


CP_1


ha sottoscritto l'accordo con l'A.C. Milan


 

tale termine era ancora decorso;

 

 


l'incarico in capo a


Parte_1


doveva, pertanto, a quella data ritenersi


ancora efficace tra le parti e questi ha diritto al proprio compenso anche in relazione all'ingaggio dell'A.C. Milan nella misura del 5%, percentuale pattuita nel contratto tra di essi intercorso;

 

è a tale pattuizione che occorre attenersi nel determinare il compenso dovuto

 

 

al      Pt_1


sull'ingaggio dell'A.C. Milan;


 

 

essendo stato pattuito il compenso dell'agente in una quota annuale pari al

 


5% del corrispettivo annuo lordo, al


Pt_1


è dovuto il compenso nella


 

misura della predetta percentuale del 5%  da calcolarsi sul corrispettivo

 


annuo lordo pattuito dal


CP_1


con l’A.C. Milan ma per tutta la durata


 

originaria  del  contratto  precedente,  ossia  sino  alla  naturale  scadenza originariamente convenuta dalle parti;


 

l’A.C. Milan è receduta dal contratto con il


CP_1


alla fine della stagione


 

calcistica 2012/2013.

 

 

  1. Facendo applicazione dei principi di diritto esposti dalla Suprema Corte e tenendo conto dei fatti già accertati il Collegio non può che rilevare la correttezza, in tesi, di quanto statuito dal Tribunale di Brescia che, nella

sentenza emessa nel giudizio di primo grado ha accertato il diritto di


Pt_1


 


 

[...]


<<a vedersi riconosciuta la provvigione del 5% sul corrispettivo


 

annuo lordo maturato in forza del predetto contratto (quello stipulato nel gennaio 2013 con l’A.C. Milan: n.d.r.), ma solo limitatamente al periodo temporale di naturale sviluppo del rapporto contrattuale tra le parti (e cioè sino al febbraio 2014).

 

2.1.   Resta, a questo punto, solo da esaminare la questione della incidenza su

 


tale  quantificazione dell’essere cessato il rapporto tra il


CP_1


e l’A.C.


Milan nel giugno 2013.

 

Il principio di diritto alla cui applicazione questa Corte, quale giudice di rinvio, è vincolata è che <<L'agente sportivo di un calciatore il cui contratto

 

sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato

 

della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte di contratto non eseguito, ai sensi dell'art. 1748, quinto comma, cod. civ. e dell'art. 17, comma 8, del Regolamento Agenti FIGC>>.

 

L'art. 17, comma 8, del Regolamento, prevede che <<in caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o a colpa grave, dello stesso, all'Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto>>.

 

2.2.   La Corte di Cassazione ha formulato il proprio principio di diritto sulla base    del  fatto  che  A.C.  Milan    S.p.A.  è  <<receduta  dal  contratto  di


prestazione sportiva   con il


CP_1


già alla fine della prima   stagione


 

calcistica (2012/2013)>>.

 

 

Anche tale accertamento, dunque, non può essere posto in discussione in questa sede, come pretende l’attore in riassunzione che deduce che non vi è


stato alcun recesso dell’A.C. Milan e che lo stesso


CP_1


al momento della


 

sua costituzione nel giudizio di primo grado ha dedotto di avere militato presso l’A.C. Milan S.p.A. solo per 6 mesi, ossia da gennaio a giugno 2013, avendo  poi  il  medesimo  stipulato  ulteriore  diverso  contratto  con  la


CP_2


, tra l’altro ancora in essere”, circostanza, peraltro, già acclarata


come pacifica.

 

Non può  quindi essere ulteriormente sottoposta  al giudice di rinvio  la questione circa la configurabilità di un recesso anticipato da parte dell’A.C. Milan, evenienza di per sé sufficiente ad escludere (salvo prova, che sarebbe

 


stato onere del


Pt_1


fornire, del dolo o della colpa grave del calciatore)


 

la esistenza del diritto alla provvigione per un periodo ulteriore al giugno 2013.


 

Ed allora la determinazione delle somme spettanti al


Pt_1


eve avvenire


 

facendo riferimento alla percentuale del 5% convenuta tra le parti e al compenso lordo previsto nel contratto con il Milan ma limitatamente alla stagione 2012-2013 ed al periodo tra il 31 gennaio 2013 ed il 30 giugno 2013 che, in base agli atti di causa (cfr. documentazione acquisita a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 cod.proc.civ. nel giudizio di primo grado), ammonta ad € 225.000,00.


 

  1. Pertanto, va accertato che il credito di

Parte_1


ammonta ad €


 

11.250,00 con interessi legali dalla domanda al saldo, e, ove tale pagamento

 


non sia già avvenuto in esecuzione della sentenza appellata, va condannato al relativo pagamento.


Controparte_1


3.1. Alcuna somma compete a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

 

A partire dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza

 

n. 19499/2008, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali; il

credito di valuta, pertanto, genera soltanto l’interesse legale, ovvero un

 

interesse pari a quello dei titoli di stato di durata infrannuale, se superiore,

 

salva prova del maggior danno, ex art.1224 cpv c.c., qui non ricorrente; non compete, invece, la rivalutazione monetaria, che è propria del credito di valore. Il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione (come nel caso di specie), non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta. (cfr. da ultimo Cass. 16565/2018). Infatti il debito di valuta non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.

 

  1. Quanto alle spese, pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione tenendo conto dell'esito globale del processo e, quando, come nella specie, riformi altresì la sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell'intero giudizio, rinnovandone totalmente ldelibazione in conseguenza di uapprezzamento necessariamente unitario e globale che tiene conto dell’esito complessivo della lite.

 

Occorre,   poi,   considerare   che      <<In   tema   di   spese   processuali,


l'accoglimento      in      misura      ridotta,      anche      sensibile,      di

una domanda articolata     in     un     unico     capo     non     dà     luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza  di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra  le  stesse   part  i cas di   parzial accogliment di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>> (Cass. S.U. 32061/2022).

 

4.1.     Ritiene il Collegio che ve ne siano i presupposti in quanto il credito

accertato è di gran lunga inferiore a quello preteso sulla base dei criteri

 


invocati dal


Pt_1


(oltre che coincidente con l’importo già quantificato


 

nella sentenza cassata); d’altro canto, tanto in primo quanto in secondo grado

 


il      CP_1


ha  sostenuto  la  inesistenza  di  alcun  credito  in  capo  alla


 

controparte.

 

 

Pertanto, va disposta la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio

 


nella misura di due quinti e


Controparte_1


va condannato al pagamento


dei restanti 3/5 che si liquidano in applicazione dei criteri e dei parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. e dello scaglione di riferimento (da € 5.201 ad € 26.000) (Cass. 119989/2021 e 2733/2018).

 

P.Q.M.


La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente

 

pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, così provvede:


  1. accerta che il credito di

Parte_1


ammonta ad € 11.250,00 con


 

interessi legali dalla domanda al saldo, e, ove tale pagamento non sia già

 


avvenuto in esecuzione della sentenza appellata, condanna al relativo pagamento;


Controparte_1


 

  1. dichiara compensate tra le parti in misura di 2/5 le spese di tutti i gradi di

 


giudizio e, per l’effetto, condanna


Controparte_1


al pagamento in favore


 


di          Parte_1


dei restanti 3/5 di dette spese che liquida, per l’intero,


quanto al primo grado in € 919,00 per la “fase di studio” € 777,00 per la “fase introduttiva” € 1680,00 per la “fase istruttoria e di trattazione”, € 1701,00 per la “fase decisionale”, per il secondo grado in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”, per il giudizio di legittimità in € 1.134,00 per la “fase di studio”,

€ 2.478,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.775,00 per la “fase decisionale”, quanto al presente giudizio di rinvio in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

 

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

 

 

Il Presidente est. dott. Vittoria Gabriele

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