CORTE DI APPELLO DI BRESCIA – SENTENZA N. 1193/2024 DEL 23/12/2024
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 420/2021 R.G. in sede di rinvio dalla Suprema Corte di
Cassazione promossa con atto di citazione notificato in data 25 luglio 2023
e posta in decisione all’udienza collegiale del 26/06/2024
d a
Parte_1
con il patrocinio dell’avv. OMISSIS
ATTORE IN RIASSUNZIONE
[...]
c o n t r o
Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
In punto: giudizio di rinvio; sentenza del Tribunale di Brescia n. 2472/2015 pubblicata in data 05 agosto 2015; sentenza Corte d’Appello di Brescia n. 1031/2018 pubblicata in data 15 giugno 2018; ordinanza Corte Suprema di
Cassazione n. 835/2021 depositata il 19 gennaio 2021.
1
CONCLUSIONI
Dell’attore i n riass un zione
“Voglia … accertare la maturazione del diritto di credito dell’attore nei confronti del convenuto e, per l’effetto, accogliere, sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte, le conclusioni già rassegnate in sede di appello, e, quindi, Voglia, ogni contraria istanza disattesa, “condannare
quest’ultimo (
Controparte_1
, ndr) al pagamento, in favore del Sig.
Pt_1
[...]
della somma determinata nella misura percentuale del 5 % del
corrispettivo annuo lordo spettante al calciatore
Controparte_1
calcolati
sull’importo complessivo indicato nel contratto di prestazione sportiva concluso nel mese di gennaio 2013 tra quest’ultimo atleta e l’A.C. Milan S.p.a., e/o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora sino al saldo”, nonché Voglia liquidare, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, le spese
del giudizio di legittimità, condannando il Sig.
Controparte_1 al
pagamento delle spese legali sia del grado di Giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione sia del presente grado di giudizio, previa emissione di ogni provvedimento ritenuto opportuno anche in relazione al capo delle spese contenuto nella sentenza cassata (si precisa che le spese di lite liquidate nella decisione della Corte di appello di Brescia riformata sono state versate dal
Sig.
Pt_1
in favore del Sig.
CP_1
conseguentemente si chiede,
altresì, che la Corte di Appello voglia ordinare la ripetizione delle stesse, con
conseguente condanna del Sig.
CP_1 .
IN VIA ISTRUTTORIA – ISTANZA EX ART. 210 C.P.C.
In ragione dei principi espressi dalla Suprema Corte (il primo agente,
Pt_1
ha diritto ad un compenso parametrato al contratto Milan, mentre
i successivi agenti all’eventuale differenza tra gli emolumenti previsti nel negozio tra l’atleta e la società lombarda ed i maggiori emolumenti previsti nei successivi contratti) non sarebbe necessario visionare alcun contratto di prestazione sportiva oltre quello con il Milan, già in atti.
In ogni caso, per scrupolo difensivo, qualora l’Ecc.ma Corte di Appello ritenesse necessario ai fini del calcolo delle spettanze visionare gli ulteriori negozi giuridici si avanza istanza ex art. 210 c.p.c., affinché l’Ill.mo Giudice adìto ordini alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, Ufficio Tesseramento, con sede in Milano (Mi), Via Rosellini n. 4 ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, Ufficio Tesseramento, con sede in Milano (Mi), Via Rosellini n. 4 nonché, se del caso, al Brescia Calcio S.p.a., corrente
in Brescia, Via Solferino n. 32 nonché all’
Controparte_2
corrente in
P.zza Borgo Pila, 39 (Torre B - V piano) - 16129 Genova, l’esibizione dei contratti di prestazione sportiva stipulati negli anni 2010, 2011 e 2012 tra il
convenuto Sig.
Controparte_1
e il Brescia Calcio S.p.a. nonché dei
contratti di prestazione sportiva stipulati negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e
2017 con l’
Controparte_2 Controparte_3
, corrente in
CP_3 ,
Via Arrone n. 7,
Controparte_4
corrente in Località Sa Ruina -
Assemini (CA) – 09032, nonché di tutti gli eventuali accordi aventi ad ggetto il riconoscimento di somme a titolo di incentivazione all’esodo,
indennità, buonuscita, risarcimento erogate dalle società presso cui
CP_1
è stato tesserato al momento della cessazione del rapporto di lavoro”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Parte_1
agente sportivo autorizzato, citava in giudizio
CP_1
[...]
innanzi al Tribunale di Brescia, esponendo di aver stipulato, in data
7 febbraio 2012, un contratto di agenzia di durata biennale con il che, in data 21 gennaio 2013, quest'ultimo aveva comunicato al
CP_1 e
Pt_1 la
revoca del mandato e, nello stesso mese, prima dello spirare del termine di preavviso di trenta giorni dalla data della revoca, aveva concluso un nuovo contratto di prestazione sportiva con la società sportiva A.C. Milan s.p.a.
Pertanto, il
Pt_1
ivendicava il diritto alla provvigione spettante in forza
di detto contratto, nella misura del 5% del corrispettivo annuo lordo maturato
dal
CP_1
Il CP_1
dichiarato contumace, si costituiva all'udienza di precisazione
delle conclusioni.
Il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda del
Pt_1
condannava il
convenuto al pagamento della somma di € 24.875,00 oltre interessi, corrispondente al 5% del corrispettivo annuo lordo maturato in forza del contratto con l'A.C. Milan sino al febbraio 2014, e cioè limitatamente al periodo di durata originariamente pattuita nel contratto di agenzia tra tra le parti in causa.
- Parte_1
proponeva appello.
Controparte_1
si costituiva e proponeva appello incidentale.
La Corte d'appello di Brescia rigettava l'impugnazione principale, accoglieva quella incidentale e riduceva l’importo oggetto di statuizione di condanna ad
€ 11.250,00 oltre interessi; condannava il
Pt_1
alla restituzione della
maggior somma già percepita ed al pagamento dei 3/5 delle spese di lite che per il resto compensava.
- Parte_1
ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due
motivi.
Controparte_1
ha resistito con controricorso.
3.2. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo con cui
Pt_1
[...]
a lamentato la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., sostenendo
che il
CP_1
avesse introdotto per la prima volta in grado d'appello una
domanda nuova, modificando le proprie conclusioni e facendo riferimento al contratto stipulato con l'A.C. Milan.
3.3. Ha, invece, ritenuto fondato il secondo motivo con il quale il ricorrente ha lamentato <<la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1372 e 1362 cod. civ.; nonché la violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)>> da parte della Corte d’appello laddove è stata negata rilevanza
alla clausola del contratto di agenzia stipulato tra il
CP_1
e il
Pt_1
che fissava il compenso di quest'ultimo nella misura del 5% sul corrispettivo annuo lordo spettante all'atleta in base al contratto di prestazione sportiva.
La Corte di cassazione ha svolto le seguenti argomentazioni che, per
completezza espositiva si riportano testualmente:
<<… il primo nodo da sciogliere è se al
Pt_1
spetti un corrispettivo sul
contratto stipulato dal
CP_1
con l'A.C. Milan senza l'intermediazione
dell'agente.
Sul punto, la regola negoziale vigente fra gli associati FIGC è quella di cui all'art. 21, comma 6, del menzionato Regolamento, a mente del quale: «il calciatore che concluda un contratto con una società senza l'assistenza di un Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui al precedente art. 18, a corrispondere all'Agente il compenso contrattualmente stabilito all'atto dell'incarico, ovvero quello previsto dall'art. 17, comma 6».
La disposizione, pur prestando il fianco a qualche osservazione critica sul piano della chiarezza espositiva, si riferisce senz'altro al caso in esame. L'agente cui spetta il «compenso contrattualmente stabilito», infatti, è certamente quello che ha ricevuto un incarico dal calciatore, non è stato revocato, ma non ha svolto la propria attività della conclusione del contratto di prestazione sportiva. Tanto si ricava sia dalla circostanza che la previsione di un compenso «contrattualmente stabilito» presuppone, ovviamente, l'esistenza di un incarico contrattuale conferito dal calciatore all'agente; sia il fatto che quest'ultimo perde il diritto al compenso solo dal momento in cui il calciatore esercita ritualmente il diritto (potestativo) di revoca del mandato (recesso dal contratto di agenzia sportiva) ai sensi dell'art. 18 del
Regolamento.
Nel caso di specie, sebbene il
CP_1
avesse revocato il mandato al
Pt_1
prima della stipulazione del nuovo contratto di prestazione
sportiva con l'A.C. Milan, siffatta revoca non era a quella data efficace. Infatti, l'art. 18, comma 2, del Regolamento, prevede che «il calciatore o la società può revocare l'incarico all'Agen te con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r., presso la segreteria della Commissione Agenti, copia della comunicazione di revoca inviata all'Agente, unitamente all'attestazione postale di spedizione». Dagli accertamenti compiuti dai giudici di merito risulta acquisita la circostanza
che al momento in cui il
CP_1
siglò l'accordo con l'A.C. Milan non erano
ancora decorsi i trenta giorni di preavviso previsti dal Regolamento. Pertanto, l'incarico di agente sportivo doveva ritenersi ancora efficace tra le parti.
2.6 Una volta chiarito che il
Pt_1
aveva quindi diritto al proprio
compenso anche in relazione all'ingaggio dell'A.C. Milan, occorre valutare quale fosse il criterio di liquidazione del compenso. Qui si coglie un primo errore commesso dalla Corte d'appello, la quale ha ritenuto di sostituire al corrispettivo contrattualmente pattuito quello dovuto, a suo parere, in base al Regolamento. Invero, a sensi dell'art. 17, comma 6, del Regolamento, «il compenso dell'Agente in caso di incarico affidato da un calciatore è liberamente convenuto fra le parti». La medesima previsione regolamentare indica una misura del compenso (il 3%), ma solo nel caso in cui «esso non
sia determinato» nel contratto. Dunque, poiché le parti avevano concordato
che il corrispettivo dell'agente fosse determinato in misura del 5%, è a tale pattuizione che occorre attenersi nel determinare il compenso dovuto al
Pt_1
sull'ingaggio dell'A.C. Milan. Tale percentuale, come chiarito
dall'art. 17, commi 3 e 6, del Regolamento agenti FIGC, che rinviano al comma 2 del medesimo articolo, «è calcolato sulla base del reddito lordo annuo del calciatore, secondo quanto risulta dal contratto depositato e ratificato, compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma del contratto».
La Corte d'appello ha ritenuto di poter ravvisare una differenza fra il «reddito lordo annuo» di cui all'art. 17, comma 2, del Regolamento e il «corrispettivo lordo annuo» indicato nel contratto; differenza che risiederebbe nella circostanza che il primo indicherebbe le somme effettivamente percepite, il secondo quelle contrattualmente previste. Sebbene tali importi ordinariamente corrispondono, nel caso di specie così non sarebbe in quanto
il CP_1
giocò solamente pochi mesi nel Milan. Quindi, secondo la Corte
d'appello, il corrispettivo del
Pt_2
andava parametrato alle sole somme
effettivamente percepite dal calciatore, anziché all'intera durata dell'ingaggio originariamente stabilita.
2.7 Si introduce così un ulteriore questione rilevante nel caso di specie: una
volta chiarito che al
Pt_2
spetta il compenso per il contratto stipulato
dal
CP_1
con l'A.C. Milan così come se lo avesse mediato egli stesso, si
pone il dubbio della misura del compenso che spetta all'agente nel caso in cui
il calciatore interrompa anticipatamente il rapporto di prestazione sportiva
con la squadra.
La soluzione non è rappresentata dalla differenza fra "reddito" e "corrispettivo" annuo lordo, su cui si sofferma la Corte d'appello. Invero, i due termini vanno intesi, in questo caso, come sinonimi che indicano il totale dell'ingaggio del calciatore.
Piuttosto, il caso è soggetto a due specifiche disposizioni regolamentari.
La prima è quella contenuta nell'art. 17, comma 4, ultima parte, del Regolamento, ove si prevede che «nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità a precedente contratto di prestazione sportiva, il successivo agente che abbia negoziato tale nuovo contratto, per il periodo di sovrapposizione, avrà diritto alle sole eventuali differenze positive che risultassero in base a tale nuovo contratto».
Sebbene la disposizione faccia riferimento al "nuovo" agente, essa è applicabile - per evidente identità di ratio - anche al caso in cui il secondo contratto sia stipulato per il tramite del medesimo agente che aveva assistito il calciatore anche nella stipulazione del contratto precedente. La logica è chiara: l'agente ha già riscosso i compensi per il precedente ingaggio; il successivo contratto è solo "migliorativo" rispetto a quello precedente; pertanto, l'agente che ha assistito il calciatore nella stipulazione del nuovo contratto ha diritto ai compensi solo per il surplus, ovvero per il delta fra il
precedente ingaggio e quello nuovo. Tanto vale sia nel caso il primo contratto
9
sia stato propiziato dal medesimo agente, il quale quindi sommerà ai
compensi già dovutigli in forza della prima attività di mediazione quelli aggiuntivi che gli spettano in ragione della seconda; quanto nel caso che si tratti di un agente nuovo (come espressamente previsto dalla disposizione regolamentare in commento).
Ciò è abbastanza chiaro se, come previsto alternativamente dal comma 3 dell'art. 17 del Regolamento, il compenso dell'agente è stato convenuto nel
«pagamento di una somma forfettaria da effettuarsi alla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva che l'Agente ha negoziato»: il calciatore ha già interamente pagato l'agente sportivo fino alla concorrenza dell'ingaggio procuratogli con il primo contratto e, quindi, sul secondo corrisponderà all'agente un corrispettivo parametrato alla sola differenza. Ma il Regolamento non prevede nessuna differenza nel caso in cui il compenso dell'agente sia invece stabilito in «una quota annuale, determinata in misura percentuale» rispetto al reddito lordo del giocatore (ancora art. 17, comma 3, Reg. FIGC). In tal caso, il corollario che ne deriva è che all'agente che ha negoziato il primo contratto di prestazione sportiva che venga a sovrapporsi anche solo in parte al successivo è dovuto il compenso a percentuale annua per tutta la durata originaria del contratto medesimo. Altrimenti non si spiegherebbe perché all'agente che ha negoziato il secondo contratto sportivo non spetti il compenso sull'intero reddito annuo, ma solo sull'eventuale maggiorazione (ovviamente, limitatamente alle annualità in cui i due contratti si sovrappongono).
Pertanto, il compenso (percentuale annua del 5%) dovuto dal
CP_1 al
Pt_1
per il contratto sportivo stipulato con l'A.C. Milan va rapportato,
per le sole annualità in cui tale contratto si sovrappone a quello con il Brescia Calcio, alla differenza di reddito lordo previsto dai due contratti.
2.8 Viene a questo punto in evidenza l'ultima questione. Ossia che l'A.C.
Milan ha receduto dal contratto di prestazione sportiva con il
CP_1
già
alla fine della prima stagione calcistica (2012/2013).
Quindi, il rapporto ha avuto una durata di pochi mesi, rispetto a quella inizialmente convenuta (fino alla stagione sportiva 2016/2017).
L'incidenza di tale evenienza sui diritti dell'agente è regolata dall'art. 17, comma 8, del Regolamento, Secondo cui «in caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o a colpa grave, dello stesso, all'Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto».
La disposizione va coordinata con la norma dettata dall'art. 1748, quinto comma, cod. civ., per la quale «se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità».
Il ricorso al giudizio equitativo - ai quale la Corte d'appello ha ritenuto di poter accedere - è dunque subordinato all'assenza di usi e, a maggior ragione, alla mancanza di una previsione specifica nel Regolamento FIGC.
Dunque, fermo restando il diritto dell'agente a trattenere la provvigione per
la parte di contratto di prestazione sportiva eseguita (anche in conformità a quanto previsto dall'art. 1748, sesto comma, cod. civ.), per la parte ineseguita del rapporto (a causa del recesso anticipato della squadra) egli non ha diritto al compenso, a meno che non dimostri che il recesso del terzo (la squadra di calcio) sia dipeso da dolo o colpa grave del calciatore (ad esempio, squalifica per doping).
- Conclusivamente, in parziale accoglimento del secondo motivo di ricorso, vanno affermati i seguenti principi di diritto:
"Gli artt. 18, comma 2, e 21, comma 6, del Regolamento Agenti FIGC, costituente atto di autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel senso che all'agente sportivo è dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell'incarico, anche nel caso in cui quest'ultimo stipuli un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'agente o con l'assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia revocato l'incarico, con lettera raccomandata a.r. (o con comunicazione ad essa equiparata), almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed abbia deposita(to) o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria della Commissione Agenti".
"Ai sensi dell'art. 17, comma 4, ultima parte, del Regolamento Agenti FIGC, nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità ad un precedente contratto di
prestazione sportiva, il calciatore è tenuto alla corresponsione integrale della
provvigione spettante all'agente per il contratto precedente e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua naturale scadenza; mentre all'agente che ha negoziato il nuovo contratto, limitatamente alle annualità sovrapposte, la provvigione è dovuta solo sulla differenza fra il reddito lordo annuo previsto dal primo contratto e quello previsto nel contratto nuovo".
"L'agente sportivo di un calciatore il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte di contratto non eseguito, ai sensi dell'art. 1748, quinto comma, cod. civ. e dell'art. 17, comma 8, del Regolamento Agenti FIGC".
3.3. La Suprema Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata e ha demandato a questa Corte, quale giudice di rinvio di rideterminare, attendendosi ai principi di diritto da essa formulati, le somme spettanti al
Pt_2
a titolo di provvigione per il contratto di prestazione sportiva
stipulato dal
CP_1
con l'A.C. Milan, fermo restando l'effetto del giudicato
interno derivante dalla circostanza che la decisione è stata impugnata solo dal
Pt_2
e quindi opera, a suo favore, il limite della reformatio in peius.
- il giudizio è stato riassunto ex art. 392 cod.proc.civ. coda Stefano
Pt_1
4.1.
Controparte_1
non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia,
a seguito della più volte disposta rinnovazione della notificazione.
4.2.Alla udienza del 26 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter cod.proc.civ., il procuratore dell’attore in riassunzione ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Va, innanzi tutto, rilevato che il thema decidendum è inderogabilmente delimitato dai principi di diritto della sentenza della Corte regolatrice, quale riportati testualmente nella parte espositiva della presente sentenza.
Inoltre, il giudizio di rinvio non può modificare l'accertamento dei fatti già acquisiti al processo da cui dipende la decisione della controversia in esame.
1.1. Pertanto, deve ritenersi che:
la revoca del mandato al
Pt_1
non è efficace in mancanza del rispetto
del termine di preavviso previsto dall’art. 18, comma 2, del Regolamento, che prevede che «il calciatore o la società può revocare l'incarico all'Agen te con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata
a.r.; al momento in cui il
CP_1
ha sottoscritto l'accordo con l'A.C. Milan
tale termine era ancora decorso;
l'incarico in capo a
Parte_1
doveva, pertanto, a quella data ritenersi
ancora efficace tra le parti e questi ha diritto al proprio compenso anche in relazione all'ingaggio dell'A.C. Milan nella misura del 5%, percentuale pattuita nel contratto tra di essi intercorso;
è a tale pattuizione che occorre attenersi nel determinare il compenso dovuto
al Pt_1
sull'ingaggio dell'A.C. Milan;
essendo stato pattuito il compenso dell'agente in una quota annuale pari al
5% del corrispettivo annuo lordo, al
Pt_1
è dovuto il compenso nella
misura della predetta percentuale del 5% da calcolarsi sul corrispettivo
annuo lordo pattuito dal
CP_1
con l’A.C. Milan ma per tutta la durata
originaria del contratto precedente, ossia sino alla naturale scadenza originariamente convenuta dalle parti;
l’A.C. Milan è receduta dal contratto con il
CP_1
alla fine della stagione
calcistica 2012/2013.
- Facendo applicazione dei principi di diritto esposti dalla Suprema Corte e tenendo conto dei fatti già accertati il Collegio non può che rilevare la correttezza, in tesi, di quanto statuito dal Tribunale di Brescia che, nella
sentenza emessa nel giudizio di primo grado ha accertato il diritto di
Pt_1
[...]
<<a vedersi riconosciuta la provvigione del 5% sul corrispettivo
annuo lordo maturato in forza del predetto contratto (quello stipulato nel gennaio 2013 con l’A.C. Milan: n.d.r.), ma solo limitatamente al periodo temporale di naturale sviluppo del rapporto contrattuale tra le parti (e cioè sino al febbraio 2014).
2.1. Resta, a questo punto, solo da esaminare la questione della incidenza su
tale quantificazione dell’essere cessato il rapporto tra il
CP_1
e l’A.C.
Milan nel giugno 2013.
Il principio di diritto alla cui applicazione questa Corte, quale giudice di rinvio, è vincolata è che <<L'agente sportivo di un calciatore il cui contratto
sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato
della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte di contratto non eseguito, ai sensi dell'art. 1748, quinto comma, cod. civ. e dell'art. 17, comma 8, del Regolamento Agenti FIGC>>.
L'art. 17, comma 8, del Regolamento, prevede che <<in caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o a colpa grave, dello stesso, all'Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto>>.
2.2. La Corte di Cassazione ha formulato il proprio principio di diritto sulla base del fatto che A.C. Milan S.p.A. è <<receduta dal contratto di
prestazione sportiva con il
CP_1
già alla fine della prima stagione
calcistica (2012/2013)>>.
Anche tale accertamento, dunque, non può essere posto in discussione in questa sede, come pretende l’attore in riassunzione che deduce che non vi è
stato alcun recesso dell’A.C. Milan e che lo stesso
CP_1
al momento della
sua costituzione nel giudizio di primo grado ha dedotto di avere militato presso l’A.C. Milan S.p.A. “solo per 6 mesi, ossia da gennaio a giugno 2013, avendo poi il medesimo stipulato ulteriore diverso contratto con la
CP_2
, tra l’altro ancora in essere”, circostanza, peraltro, già acclarata
come pacifica.
Non può quindi essere ulteriormente sottoposta al giudice di rinvio la questione circa la configurabilità di un recesso anticipato da parte dell’A.C. Milan, evenienza di per sé sufficiente ad escludere (salvo prova, che sarebbe
stato onere del
Pt_1
fornire, del dolo o della colpa grave del calciatore)
la esistenza del diritto alla provvigione per un periodo ulteriore al giugno 2013.
Ed allora la determinazione delle somme spettanti al
Pt_1
eve avvenire
facendo riferimento alla percentuale del 5% convenuta tra le parti e al compenso lordo previsto nel contratto con il Milan ma limitatamente alla stagione 2012-2013 ed al periodo tra il 31 gennaio 2013 ed il 30 giugno 2013 che, in base agli atti di causa (cfr. documentazione acquisita a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 cod.proc.civ. nel giudizio di primo grado), ammonta ad € 225.000,00.
- Pertanto, va accertato che il credito di
Parte_1
ammonta ad €
11.250,00 con interessi legali dalla domanda al saldo, e, ove tale pagamento
non sia già avvenuto in esecuzione della sentenza appellata, va condannato al relativo pagamento.
Controparte_1
3.1. Alcuna somma compete a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
A partire dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza
n. 19499/2008, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali; il
credito di valuta, pertanto, genera soltanto l’interesse legale, ovvero un
interesse pari a quello dei titoli di stato di durata infrannuale, se superiore,
salva prova del maggior danno, ex art.1224 cpv c.c., qui non ricorrente; non compete, invece, la rivalutazione monetaria, che è propria del credito di valore. Il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione (come nel caso di specie), non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta. (cfr. da ultimo Cass. 16565/2018). Infatti il debito di valuta non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.
- Quanto alle spese, pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione tenendo conto dell'esito globale del processo e, quando, come nella specie, riformi altresì la sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell'intero giudizio, rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario e globale che tiene conto dell’esito complessivo della lite.
Occorre, poi, considerare che <<In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di
una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>> (Cass. S.U. 32061/2022).
4.1. Ritiene il Collegio che ve ne siano i presupposti in quanto il credito
accertato è di gran lunga inferiore a quello preteso sulla base dei criteri
invocati dal
Pt_1
(oltre che coincidente con l’importo già quantificato
nella sentenza cassata); d’altro canto, tanto in primo quanto in secondo grado
il CP_1
ha sostenuto la inesistenza di alcun credito in capo alla
controparte.
Pertanto, va disposta la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio
nella misura di due quinti e
Controparte_1
va condannato al pagamento
dei restanti 3/5 che si liquidano in applicazione dei criteri e dei parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. e dello scaglione di riferimento (da € 5.201 ad € 26.000) (Cass. 119989/2021 e 2733/2018).
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente
pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, così provvede:
- accerta che il credito di
Parte_1
ammonta ad € 11.250,00 con
interessi legali dalla domanda al saldo, e, ove tale pagamento non sia già
avvenuto in esecuzione della sentenza appellata, condanna al relativo pagamento;
Controparte_1
- dichiara compensate tra le parti in misura di 2/5 le spese di tutti i gradi di
giudizio e, per l’effetto, condanna
Controparte_1
al pagamento in favore
di Parte_1
dei restanti 3/5 di dette spese che liquida, per l’intero,
quanto al primo grado in € 919,00 per la “fase di studio” € 777,00 per la “fase introduttiva” € 1680,00 per la “fase istruttoria e di trattazione”, € 1701,00 per la “fase decisionale”, per il secondo grado in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”, per il giudizio di legittimità in € 1.134,00 per la “fase di studio”,
€ 2.478,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.775,00 per la “fase decisionale”, quanto al presente giudizio di rinvio in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
