TRIBUNALE DI ROMA– ORDINANZA N. 28099/2022 DEL 20/07/2022

Tribunale civile di Roma Sezione XVI^

 

 

 

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:

 

1)

Dott. Giuseppe Di Salvo

Presidente

2)

Dott. Maurizio Manzi

Giudice relatore

3)

Dott. Aldo Ruggiero

Giudice

ha emesso la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

 

 

nella procedura  annotata al  R.G. n°28099 per l’anno 2022, adottata in riserva alla udienza del 21/06/2022, vertente

 

 

 

TRA

 

 

 

 


 

 

C.F.


 

P.IVA_1


Parte_1

, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Avv. OMISSIS

, con sede


in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n°73, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n° 73, presso lo studio dell’Avv. OMISSIS

del foro di Roma, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente  all’Avv.  OMISSIS

ed  all’Avv.  OMISSIS

,  giusta  procura  versata  in  atti,


con richiesta di ricevere le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica:


Email_1                      ,


Email_2

quest’ultima: 0229404135.


e                              Email_3


ed al numero di fax di


 

 

 

ATTORE

 

 

 

E

 

 

 


Controparte_1


( C.F.


P.IVA_2


), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n°


14, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott.


Controparte_2


, elettivamente


domiciliata all’indirizzo di posta elettronica certificata:


Email_4                                 ,


rappresentata dall’Avv. Giancarlo Gentile del foro di Roma, con richiesta di ricevere le comunicazioni di


cancelleria al numero di fax: 06/ 59873208 ed all’indirizzo di posta elettronica certificata:

Email_5

 

 

 

CONVENUTO

 

Materia: Sezione specializzata dell’impresa Codice: 181040

Oggetto: Azione di classe

 


Rito:


CP_3


 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

premesso che:


  • Il

 

[...]


Parte_1

ha evocato in giudizio ai sensi dell’art. 840 sexiesdecies c.p.c. la


 

[...]


Controparte_1


formulando le seguenti conclusioni:


  • nel merito , ed in via principale, inibire, per tutto quanto esposto in narrativa, ai sensi dell’art. 840 sexiesdecies c.p.c. , alla resistente la prosecuzione delle azioni lesive dei diritti

e degli interessi     dei consumatori ed utenti, e nello specifico imporre alla


Controparte_1 Or


[...]

CP_4


di disporre la ripetizione della partita Milan- Spezia di serie A            , e della partita

Or

di Serie A         , nel più breve tempo possibile  o comunque disporre ogni altro


provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell’atto.

  • Ordinare la pubblicazione del presente provvedimento a cura e spese della resistente, sui quotidiani a maggior tiratura nazionale, con l’indicazione degli estremi della controversia, dell’organo giudicante e del contenuto dell’attività lesiva. Omissis.

  • la

Controparte_1


nel costituirsi, via pregiudiziale, ha eccepito il difetto


assoluto di giurisdizione della autorità adita in quanto la domanda è volta ad ottenere la tutela di una posizione giuridica che non attinge la soglia della rilevanza per l’ordinamento statale;


in via gradata preliminare la


CP_1


ha eccepito la carenza dell’interesse collettivo e del difetto di


legittimazione attiva del


Pt_1


avendo le stesse associazioni dei consumatori legittimazione al


fine della proposizione delle azioni di classe; del pari la


CP_1


ha eccepito il proprio difetto di


legittimazione passiva atteso che l’art. 840 sexiesdecies c.p.c. prevede che l’azione possa essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di pubblici servizi o di pubblica utilità ed essa resistente non riveste la natura di impresa né quella di gestore di pubblico servizio o di pubblica utilità; a tutto voler concedere la organizzazione del campionato di calcio di Serie A è di


competenza della


Org_2


; da ultimo la omologazione delle due gare oggetto di censura è


ostativa alla formulazione di censure tardive( non essendo stato proposto reclamo nelle sedi competenti); inoltre difetta l’interesse concreto ed attuale atteso che le due compagini sportive danneggiate hanno conseguito i rispettivi obiettivi in ambito sportivo; da ultimo non è stata fornita la prova dei pregiudizi patrimoniali che avrebbero risentito i tifosi delle compagini sfavorite dall’errore arbitrale ovvero gli scommettitori.


A seguito di provvedimento presidenziale del 25 maggio 2022 è stata fissata l’udienza di comparizione delle parti al 21 giugno 2022.

Alla predetta udienza i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed, all’esito di breve discussione orale, il provvedimento è stato assunto in riserva con concessione

di termine per la redazione di note difensive alla parte ricorrente sino al 04 luglio 2022 ed alla parte resistente sino all11 luglio 2022.

A scioglimento della richiamata riserva, preso esame delle note difensive redatte nell’interesse delle parti, osserva il Collegio:


-      in accoglimento della eccezione pregiudiziale formulata dalla il difetto  di giurisdizione della autorità adita.


CP_1


deve essere dichiarato


Ed infatti  la Corte Costituzionale ha, al riguardo, statuito che lordinamento giuridico statale

riconosce e favorisce “ lautonomia dell’ordinamento sportivo nazionale” quale “ articolazione


dell’ordinamento sportivo internazionale” facente capo al


Organizzazione_3


e  cioè che l’articolazione italiana è parte di un più ampio ordinamento autonomo avente dimensione internazionale e struttura organizzativa extra-statale” ( Corte Cost. n°49/2011);

in sintonia con il superiore insegnamento è stato opinato che allordinamento sportivo è riservata autonomia in tema di osservanza e di applicazione delle regole tecniche nonché sul piano disciplinare , ivi compreso l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni disciplinari

( cfr. Cass. Sez. Un. n°32358 del 13/12/2018).

In subiecta materia del pari il giudice di costituzionalidelle leggi ha avuto la opportunità di chiarire che “ nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all’apertura dellordinamento dello Stato ad altri ordinamenti ,lordinamento sportivo è uno dei più significativi ordinamenti autonomi con i quali quello statale viene a contatto imponendosi pertanto tra essi una imprescindibile” actio finium regundorum( cfr. Corte Cost. n°49 dell’11/02/2011).

In tale contesto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato che il D.L. n°220/2003, convertito con modifiche nella Legge n°280/2003, nel dettare disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, ha assicurato la autonomia dellordinamento sportivo e garantito tutela giurisdizionale soltanto a quelle posizioni giuridiche soggettive  che, pur legate con l’ordinamento sportivo, siano rilevanti per l’ordinamento statale;

all’art. 2 della predetta fonte normativa è stata devoluta  allordinamento sportivo:

  1. l’osservanza delle disposizioni regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo e delle sue articolazioni;
  2. le condotte di rilievo disciplinare e l’irrogazione e lapplicazione delle relative sanzioni sportive

vertendosi in ambito di “ vincolo sportivo” in base al quale le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo statuti e regolamenti di C.O.N.I. e delle Federazioni, gli organismi di giustizia dellordinamento settoriale;

al successivo art. 3 è   stato stabilito  che, una volta esauritisi i ricorsi interni alla giustizia sportiva e- fatta salva la giurisdizione ordinaria sui rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti-


ogni altra vertenza su atti del


CP_5


e/o delle Federazioni sportive è disciplinata dal codice


del processo amministrativo( cfr. Cass. Sez. Un. n°32358 del 13/12/2018).

In adesione ai richiamati principi deve essere ribadito che allordinamento sportivo è riservata la disciplina delle questioni concernenti, oltre che l’osservazione e l’applicazione delle norme

regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il coretto svolgimento della attività sportive- cioè di quelle che sono comunemente note come “ regole tecniche, anche i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari( cfr. Corte Cost. n°49 dell’11/02/2011).


Essendo di univoca percezione il rilievo che la questione oggetto di indagine attiene a profili organizzativi concernenti lapplicazione di norme regolamentari e statutarie non residua spazio per attivare la tutela dinanzi alla autorigiurisdizionale ordinaria.

Ove- in via denegata- fosse consentito  procedere allesame  gradato  delle eccezioni formulate


dovrebbe essere rilevato il difetto di legittimazione attiva del


Pt_1


per aver adottato una


iniziativa superindividuale in ambito consumeristico apparentemente in difetto di richiesta espressa di comitati ovvero di aggregazioni di tifosi e/o di scommettitori ; peraltro i supportersdi una squadra di calcio sono portatori di una aspettativa di regolare andamento dell’evento sportivo e non già di un diritto soggettivo che non può ritenersi leso in ragione della commissione di un errore arbitrale;  del pari le scommesse sportive sono connotate dalla causa della aleatorietà sicchè non possono essere indicati collettivamente quali  soggetti danneggiati gli scommettitori atteso che l’eventuale errore potrebbe favorire un esito e, al contempo, pregiudicarne un altro.

Sarebbe stato del pari rilevato il difetto di legittimazione passiva atteso che l’iniziativa processuale inibitoria può essere rivolta nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utili laddove la parte resistente, in ragione del contenuto delle disposizioni ordinamentali che la governano, è persona giuridica privata avente connotazione associativa.


In ogni caso gli eventi sportivi oggetto di censura risultano riferibili alla


Organizzazione_4


e non anche alla


CP_1


federazione di molteplici aggregazioni in ambito calcistico, avente veste di


sovrintendenza, ma non di organizzazione e di gestione delle manifestazioni sportive.

Ove ulteriormente fosse stato possibile transitare al merito avrebbe dovuto essere considerato che:


  1. le due gare calcistiche(

Org_5


e      Parte_2


,) sono state omologate non potendo


finanche  il giudice sportivo modificare   il responso della terna arbitrale, assistita dalle  autorità complementari di campo;

  1. alla data della adozione della presente decisione il campionato di calcio Serie A Tim 2021/2022 si è concluso per naturale scadenza  e non risulta che le società sportive( quelle interessate e quelle contro-interessate) abbiano formulato reclami in ordine alla proclamazione della compagine vincitrice, relativamente alla indicazione delle  formazioni idonee alla partecipazione alle competizioni europee per l’anno successivo e  con riferimento a quelle retrocesse nella categoria inferiore.

A fronte della delineata composizione delle richiamate controversie  nella sede interna  ed in

considerazione della accettazione ad opera delle  società sportive del risultato del campo, siccome certificato dalle autorità preposte, non appare consentito incidere, con modalità surrogatorie, su fattispecie che hanno esaurito i propri effetti giuridici;

né tanto meno è permesso invocare lordine di astensione per il futuro dall’adozione di condotte pregiudizievoli.

Le spese di procedura seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

 

 

 

 

 

PQM

 

 

Dichiara la improponibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della autorità adita.


Condanna  la  parte  ricorrente  a  rifondere  in  favore  della


Controparte_1


[...]


le spese della presente procedura che si liquidano nell’importo complessivo


di € 7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso il 19 luglio 2022 nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Roma

 

 

Il Giudice Estensore Dott. Maurizio Manzi

 

 

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo

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