TRIBUNALE DI ROMA– ORDINANZA N. 28099/2022 DEL 20/07/2022
Tribunale civile di Roma Sezione XVI^
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
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1) |
Dott. Giuseppe Di Salvo |
Presidente |
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2) |
Dott. Maurizio Manzi |
Giudice relatore |
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3) |
Dott. Aldo Ruggiero |
Giudice |
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella procedura annotata al R.G. n°28099 per l’anno 2022, adottata in riserva alla udienza del 21/06/2022, vertente
TRA
C.F.
P.IVA_1
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Avv. OMISSIS
, con sede
in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n°73, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n° 73, presso lo studio dell’Avv. OMISSIS
del foro di Roma, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’Avv. OMISSIS
ed all’Avv. OMISSIS
, giusta procura versata in atti,
con richiesta di ricevere le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica:
Email_1 ,
Email_2
quest’ultima: 0229404135.
e Email_3
ed al numero di fax di
ATTORE
E
Controparte_1
( C.F.
P.IVA_2
), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n°
14, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott.
Controparte_2
, elettivamente
domiciliata all’indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4 ,
rappresentata dall’Avv. Giancarlo Gentile del foro di Roma, con richiesta di ricevere le comunicazioni di
cancelleria al numero di fax: 06/ 59873208 ed all’indirizzo di posta elettronica certificata:
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CONVENUTO
Materia: Sezione specializzata dell’impresa Codice: 181040
Oggetto: Azione di classe
Rito:
CP_3
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
premesso che:
- Il
[...]
Parte_1
ha evocato in giudizio ai sensi dell’art. 840 sexiesdecies c.p.c. la
[...]
Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
- “ nel merito , ed in via principale, inibire, per tutto quanto esposto in narrativa, ai sensi dell’art. 840 sexiesdecies c.p.c. , alla resistente la prosecuzione delle azioni lesive dei diritti
e degli interessi dei consumatori ed utenti, e nello specifico imporre alla
Controparte_1 Or
[...]
CP_4
di disporre la ripetizione della partita Milan- Spezia di serie A , e della partita
Or
di Serie A , nel più breve tempo possibile o comunque disporre ogni altro
provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell’atto.
- Ordinare la pubblicazione del presente provvedimento a cura e spese della resistente, sui quotidiani a maggior tiratura nazionale, con l’indicazione degli estremi della controversia, dell’organo giudicante e del contenuto dell’attività lesiva. Omissis…”.
- la
Controparte_1
nel costituirsi, via pregiudiziale, ha eccepito il difetto
assoluto di giurisdizione della autorità adita in quanto la domanda è volta ad ottenere la tutela di una posizione giuridica che non attinge la soglia della rilevanza per l’ordinamento statale;
in via gradata preliminare la
CP_1
ha eccepito la carenza dell’interesse collettivo e del difetto di
legittimazione attiva del
Pt_1
avendo le stesse associazioni dei consumatori legittimazione al
fine della proposizione delle azioni di classe; del pari la
CP_1
ha eccepito il proprio difetto di
legittimazione passiva atteso che l’art. 840 sexiesdecies c.p.c. prevede che l’azione possa essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di pubblici servizi o di pubblica utilità ed essa resistente non riveste la natura di impresa né quella di gestore di pubblico servizio o di pubblica utilità; a tutto voler concedere la organizzazione del campionato di calcio di Serie A è di
competenza della
Org_2
; da ultimo la omologazione delle due gare oggetto di censura è
ostativa alla formulazione di censure tardive( non essendo stato proposto reclamo nelle sedi competenti); inoltre difetta l’interesse concreto ed attuale atteso che le due compagini sportive danneggiate hanno conseguito i rispettivi obiettivi in ambito sportivo; da ultimo non è stata fornita la prova dei pregiudizi patrimoniali che avrebbero risentito i tifosi delle compagini sfavorite dall’errore arbitrale ovvero gli scommettitori.
A seguito di provvedimento presidenziale del 25 maggio 2022 è stata fissata l’udienza di comparizione delle parti al 21 giugno 2022.
Alla predetta udienza i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed, all’esito di breve discussione orale, il provvedimento è stato assunto in riserva con concessione
di termine per la redazione di note difensive alla parte ricorrente sino al 04 luglio 2022 ed alla parte resistente sino all’11 luglio 2022.
A scioglimento della richiamata riserva, preso esame delle note difensive redatte nell’interesse delle parti, osserva il Collegio:
- in accoglimento della eccezione pregiudiziale formulata dalla il difetto di giurisdizione della autorità adita.
CP_1
deve essere dichiarato
Ed infatti la Corte Costituzionale ha, al riguardo, statuito che l’ordinamento giuridico statale
riconosce e favorisce “ l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale” quale “ articolazione
dell’ordinamento sportivo internazionale” facente capo al
Organizzazione_3
e cioè che” l’articolazione italiana è parte di un più ampio ordinamento autonomo avente dimensione internazionale e struttura organizzativa extra-statale” ( Corte Cost. n°49/2011);
in sintonia con il superiore insegnamento è stato opinato che all’ordinamento sportivo è riservata autonomia in tema di osservanza e di applicazione delle regole tecniche nonché sul piano disciplinare , ivi compreso l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni disciplinari
( cfr. Cass. Sez. Un. n°32358 del 13/12/2018).
In subiecta materia del pari il giudice di costituzionalità delle leggi ha avuto la opportunità di chiarire che “ nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all’apertura dell’ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti ,l’ordinamento sportivo è uno dei più significativi ordinamenti autonomi con i quali quello statale viene a contatto imponendosi pertanto tra essi una imprescindibile” actio finium regundorum”( cfr. Corte Cost. n°49 dell’11/02/2011).
In tale contesto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato che il D.L. n°220/2003, convertito con modifiche nella Legge n°280/2003, nel dettare disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, ha assicurato la autonomia dell’ordinamento sportivo e garantito tutela giurisdizionale soltanto a quelle posizioni giuridiche soggettive che, pur legate con l’ordinamento sportivo, siano rilevanti per l’ordinamento statale;
all’art. 2 della predetta fonte normativa è stata devoluta all’ordinamento sportivo:
- l’osservanza delle disposizioni regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo e delle sue articolazioni;
- le condotte di rilievo disciplinare e l’irrogazione e l’applicazione delle relative sanzioni sportive
vertendosi in ambito di “ vincolo sportivo” in base al quale le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo statuti e regolamenti di C.O.N.I. e delle Federazioni, gli organismi di giustizia dell’ordinamento settoriale;
al successivo art. 3 è stato stabilito che, una volta esauritisi i ricorsi interni alla giustizia sportiva e- fatta salva la giurisdizione ordinaria sui rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti-
ogni altra vertenza su atti del
CP_5
e/o delle Federazioni sportive è disciplinata dal codice
del processo amministrativo( cfr. Cass. Sez. Un. n°32358 del 13/12/2018).
In adesione ai richiamati principi deve essere ribadito che all’ordinamento sportivo è riservata la disciplina delle questioni concernenti, oltre che l’osservazione e l’applicazione delle norme
regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il coretto svolgimento della attività sportive- cioè di quelle che sono comunemente note come “ regole tecniche”, anche i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari( cfr. Corte Cost. n°49 dell’11/02/2011).
Essendo di univoca percezione il rilievo che la questione oggetto di indagine attiene a profili organizzativi concernenti l’applicazione di norme regolamentari e statutarie non residua spazio per attivare la tutela dinanzi alla autorità giurisdizionale ordinaria.
Ove- in via denegata- fosse consentito procedere all’esame gradato delle eccezioni formulate
dovrebbe essere rilevato il difetto di legittimazione attiva del
Pt_1
per aver adottato una
iniziativa superindividuale in ambito consumeristico apparentemente in difetto di richiesta espressa di comitati ovvero di aggregazioni di tifosi e/o di scommettitori ; peraltro i “supporters” di una squadra di calcio sono portatori di una aspettativa di regolare andamento dell’evento sportivo e non già di un diritto soggettivo che non può ritenersi leso in ragione della commissione di un errore arbitrale; del pari le scommesse sportive sono connotate dalla causa della aleatorietà sicchè non possono essere indicati collettivamente quali soggetti danneggiati gli scommettitori atteso che l’eventuale errore potrebbe favorire un esito e, al contempo, pregiudicarne un altro.
Sarebbe stato del pari rilevato il difetto di legittimazione passiva atteso che l’iniziativa processuale inibitoria può essere rivolta nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità laddove la parte resistente, in ragione del contenuto delle disposizioni ordinamentali che la governano, è persona giuridica privata avente connotazione associativa.
In ogni caso gli eventi sportivi oggetto di censura risultano riferibili alla
Organizzazione_4
e non anche alla
CP_1
federazione di molteplici aggregazioni in ambito calcistico, avente veste di
sovrintendenza, ma non di organizzazione e di gestione delle manifestazioni sportive.
Ove ulteriormente fosse stato possibile transitare al merito avrebbe dovuto essere considerato che:
- le due gare calcistiche(
Org_5
e Parte_2
,) sono state omologate non potendo
finanche il giudice sportivo modificare il responso della terna arbitrale, assistita dalle autorità complementari di campo;
- alla data della adozione della presente decisione il campionato di calcio Serie A Tim 2021/2022 si è concluso per naturale scadenza e non risulta che le società sportive( quelle interessate e quelle contro-interessate) abbiano formulato reclami in ordine alla proclamazione della compagine vincitrice, relativamente alla indicazione delle formazioni idonee alla partecipazione alle competizioni europee per l’anno successivo e con riferimento a quelle retrocesse nella categoria inferiore.
A fronte della delineata composizione delle richiamate controversie nella sede interna ed in
considerazione della accettazione ad opera delle società sportive del risultato del campo, siccome certificato dalle autorità preposte, non appare consentito incidere, con modalità surrogatorie, su fattispecie che hanno esaurito i propri effetti giuridici;
né tanto meno è permesso invocare l’ordine di astensione per il futuro dall’adozione di condotte pregiudizievoli.
Le spese di procedura seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara la improponibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della autorità adita.
Condanna la parte ricorrente a rifondere in favore della
Controparte_1
[...]
le spese della presente procedura che si liquidano nell’importo complessivo
di € 7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 19 luglio 2022 nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Roma
Il Giudice Estensore Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
