TRIBUNALE DI ROMA– ORDINANZA N. 43800/2021 DEL 29/09/2022

 

 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA

 

Sezione Ottava Civile

 

 

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

 

 

 

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta alludienza del 27 settembre 2022, esaminati gli atti di causa e le deduzioni formulate dalle parti;


rilevato  che conclusioni:


CP_1


ha  adito  lintestato  Tribunale  chiedendo  accogliersi  le  seguenti


- condannare la convenuta


Controparte_2


al pagamento della somma complessiva di € 1.350.000 (un


 

milione trecento cinquantamila //00 euro), oltre IVA, se dovuta, oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 dal 22.04.2016 (giorno successivo alla scadenza del termine concesso con la lettera del 06.04.2016) al saldo, o del diverso importo, superiore o inferiore, che sarà ritenuto di giustizia all’esito del giudizio, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa;

  • con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% spese forfettarie, oltre IVA e CPA ed onere di legge”;

rilevato che, a sostegno del ricorso,

 

-    che, in data 11.11.2011,


CP_1

 

Org_1


ha affermato:

 

aveva stipulato con


 

Controparte_2       un


 

contratto in base al quale, a fronte dell’attività di ricerca di giovani calciatori in Uruguay,


 

di selezione e segnalazione del calciatore nell’operazione di trasferimento del giocatore dal


Persona_1 Organizzazione_2


, di assistenza di Montevideo


e di definizione della relativa indennità, veniva previsto un corrispettivo nella misura di

 

Euro 400.000,00 (identificato come “commissione fissa) e un ulteriore correspettivo nella misura del 45% del corrispettivo lordo, detratto il meccanismo di solidarietà, derivante dal trasferimento nazionale o internazionale dei diritti alle prestazioni sportive dellatleta (identificato come “commissione condizionata”);


    • che, in conseguenza dell’adempimento delle prestazioni previste nel contratto,

[...]


 

CP_2


aveva concluso un contratto di lavoro e aveva provveduto al tesseramento


 

del calciatore selezionato, effettuando, in data 31.07.2012, il pagamento dell’importo di Euro 400.000,00;


-    che, in data 13.07.2013,


Controparte_2


aveva trasferito il calciatore e ottenuto la


 

liquidazione del diritto di partecipazione alle prestazioni sportive dello stesso da parte di


 

Organizzazione_3

 

3.000.000,00;


a  fronte  di  un  corrispettivo  lordo  complessivo  di  Euro


 

    • che,  ciononostante,

Controparte_2


non  aveva  provveduto  al  pagamento  della


 

commissione condizionata convenuta, per un ammontare di Euro 1.350.000,00;


 

    • che tale credito le era stato ceduto da

Org_1


con notifica al debitore della


 

cessione del credito mediante lettera del 09.01.2020;


 

rilevato che la resistente conclusioni:


Controparte_2


costituitasi in giudizio, ha rassegnato le seguenti


in via principale, dichiarare nullo o comunque invalido il contratto datato 11/11/2011 tra


CP_2        e


 

Org_1


ovvero dichiarare la carenza di legittimazione attiva di


CP_1


e, pertanto, rigettare ogni e


 

qualsivoglia richiesta svolta da quest’ultima per quanto sopra rappresentato. Con vittoria di spese ed onorari oltre IVA, CPA e spese come per legge”;

rilevato che, a sostengo delle proprie conclusioni, la resistente ha dedotto la nullità del contratto


 

stipulato con


Org_1


per immeritevolezza dell’interesse perseguito dalle parti, stante il


 

contrasto con i Regolamenti


Org_


e  Org_5 , nonché per indeterminatezza dell’oggetto del


 

contratto, e l’illegittimità della cessione del credito da


Org_1


a       CP_1


rilevato che la ricorrente ha dedotto linapplicabilità del diritto italiano e dei Regolamenti Org_


 

e  Org_5


al contratto intercorrente tra


Controparte_2      e


Org_1


avente sede in


 

Uruguay e non qualificabile per la propria attività come agente sportivo;

 

osserva:

 

deve preliminarmente affermarsi che il contratto, stipulato in data 11.11.2011, tra


 

 

 

 

Org_1


 

[...] e


Controparte_2


fonte del credito azionato in questa sede, in base alle previsioni di cui al


 

Regolamento (CE) n. 593 del 2008, deve intendersi disciplinato dalla legge italiana.

 

Con riguardo alla riconducibilità della presente controversia allambito di applicazione del Regolamento n. 593 del 2008, deve premettersi che lo stesso si applica, in circostanze  che comportino un  conflitto  di  leggi,  alle  obbligazioni  contrattuali  in  materia  civile  e commerciale (art.  1,


paragrafo 1) e che “la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro (art. 2).

Ciò posto, lart. 4, paragrafo 1, let. b) del Regolamento n. 593 del 2008, prevede che il contratto

 

di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale, disposizione che condurrebbe ad applicare la legge dellUruguay, luogo in cui ha sede la società ricorrente.

Tuttavia, lart. 4, paragrafo 3, del Regolamento n. 593 del 2008 dispone che se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese”.

Nel caso di specie, soltanto la sede della società ricorrente risulta identificabile come criterio di collegamento riconducibile alla legge dell’Uruguay.

Con riguardo al luogo di svolgimento della prestazione, lo stesso risulta collocabile in parte in

 

Uruguay, con riguardo alla selezione del giocatore e allassistenza nell’operazione di risoluzione del rapporto tra il giocatore e lassociazione calcistica di provenienza, e in parte in Italia, con riguardo all’assistenza nell’operazione di trasferimento del giocatore, nella determinazione dell’indennità di trasferimento e nella stipulazione di contratto con lassociazione calcistica di destinazione. Tuttavia, deve rilevarsi che le prestazioni effettuate in Uruguay risultano dotate di carattere soltanto prodromico e strumentale rispetto alla promozione dei rapporti tra il calciatore  e  la  società  di  calcio  professionistica  di  destinazione,  che  costituisce  linteresse


centrale nei rapporti tra


Org_1


e     Controparte_2


 

Inoltre, sono plurimi i collegamenti stretti che depongono in modo univoco per lapplicazione della legge italiana.

In primis, conducono allapplicazione della legge italiana il luogo della sede della società resistente, destinataria della prestazione dedotta nel contratto, il luogo di stipulazione del contratto e il luogo di destinazione del giocatore trasferito.

In secondo luogo, risultano valorizzabili per la medesima conclusione la scelta della lingua italiana operata dalle parti nella redazione delle clausole del contratto, senza traduzione o redazione contestuale in lingue diverse, e la scelta dell’utilizzo dell’Euro come moneta unica per la regolazione dei rapporti di credito derivanti dal contratto, senza indicazioni di diverse valute o rapporti di cambio.

Tali indici sono stati, sia pure in relazione a distinte fattispecie, valorizzati dalla giurisprudenza della  Corte  di  Giustizia  ai  fini  della  determinazione  dei  criteri  di  collegamento  per


lindividuazione della legge applicabile, affermandosi che “i seguenti criteri possono fornire indizi circa l’esistenza di un collegamento più stretto con un determinato paese: la lingua del contratto, l’incorporazione di figure giuridiche proprie di un determinato sistema giuridico, la moneta utilizzata, la durata del contratto, l’iscrizione nel registro del personale, la nazionalità delle parti contraenti, il luogo di residenza abituale, […] nonché il luogo di stipulazione del contratto” (cfr. Corte di Giustizia dellUnione Europea, Causa C- 384/10 - Conclusioni dellAvv. Gen. e Sentenza della Corte).

In terzo luogo, lart. 5 del contratto in esame ha previsto come foro esclusivo avente giurisdizione sulla controversia il Tribunale di Roma, circostanza quest’ultima già valorizzata dalla giurisprudenza di merito ai fini dell’individuazione di criteri di collegamento rilevanti ai sensi dell’art. 4 del Regolamento n. 593 del 2008 (cfr. Trib. Bergamo, 15.03.2019).

L’insieme di tali circostanze impone di affermare che il contratto in esame presenti collegamenti manifestamente più stretti con il diritto italiano rispetto al diritto uruguayano, con conseguente individuazione della legge italiana come fonte di regolazione dei rapporti discendenti dal contratto, in applicazione dell’art. 4, paragrafo 3, del Regolamento n. 593 del 2008.


Inoltre, deve rilevarsi che il contratto stipulato tra


Org_1


e      Controparte_2       in


 

quanto avente ad oggetto la gestione dell’operazione di trasferimento di un calciatore tra società


sportive, rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento Org_


sugli agenti di calciatori del


 

2008 e del Regolamento Org_5


sugli agenti di calciatori del 2010.


 

In particolare, il contratto in esame ha testualmente previsto che a) la Società ha svolto durante la stagione sportiva 2010/2011, un'attività di ricerca di giovani calciatori nel territorio uruguaiano, scoprendo e


selezionando


Persona_2


[…].


 

  1. Il Calciatore era vincolato al

Organizzazione_2


di Montevideo dell'


Organizzazione_6


 

[...]


, in virtù di un contratto di lavoro sportivo.


 

  1. La Società ha segnalato il Calciatore ad AS

CP_2


, la quale ha incaricato la stessa di verificare le


 

condizioni per un eventuale trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive del Calciatore. In particolare, la


 

Società al fine di verificare la fattibilità del trasferimento, ha svolto in favore di


CP_2


diverse attività e


 

tra le principali: (i) esame dei regolamenti interni della


Organizzazione_7


; (ii) esame del contratto di


 

prestazione sportiva del Calciatore, di cui alla premessa b); (iii) assistenza legale per la definizione dei giudizi


 

relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro tra il Calciatore ed il


Organizzazione_2


e dell'accordo


 

transattivo con la


Organizzazione_7


ed il


Organizzazione_2


(iv) fissazione dell'ammontare


 

dell'indennità di trasferimento, da riconoscersi in favore del contratto economico con il Calciatore […].


Organizzazione_2


per la risoluzione del


  1. La Società è riuscita a concordare una risoluzione consensuale anticipata del contratto di lavoro del Calciatore

 

in essere con il


Organizzazione_8


di Montevideo, fissando il valore dell’indennità di trasferimento […].


 

  1. CP_2

è interessata ad acquisire le prestazioni sportive del Calciatore, alle condizioni previste


 

dall'accordo transattivo [] facendosi, pertanto, carico del pagamento dell'indennizzo sopra stabilito.


 

  1. CP_2

ha raggiunto un accordo con il Calciatore per la sottoscrizione di un contratto economico di


 

prestazione sportiva, di durata quinquennale, con scadenza al 30 giugno 2016”.

Tali prestazioni rientrano nell’ambito di applicabilità del Regolamento FIFA sugli agenti di calciatori e del Regolamento FIGC sugli agenti di calciatori.


A tal riguardo, lart. 1, paragrafo 1, del Regolamento Org_


sugli agenti di calciatori, prevede che


 

Questo regolamento disciplina la professione di agente di calciatori, consistente nella rappresentanza di calciatori nei confronti di società di calcio in occasione della conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro, ovvero nel mettere in contatto due società di calcio tra loro, al fine di concludere un accordo di trasferimento nell’ambito di una Federazione o da una Federazione ad un’altra” e lart. 1, paragrafo 1, del Regolamento FIGC sugli agenti di calciatori prevede che il presente regolamento disciplina, in conformità alle regole emanate


in materia dalla


Organizzazione_9


che qui si intendono richiamate,


 

l’attività degli agenti di calciatori (d’ora innanzi denominati “Agenti) […]”, disposizione da leggersi in combinato con lart. 3, paragrafo 1, del medesimo Regolamento, per cui L’Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23, in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore nell’ambito di una Federazione o da una Federazione a un’altra”.

In particolare, appare lampia latitudine applicativa della nozione di prestazione basata sulla cura

 

e promozione dei rapporti tra calciatore e società di calcio professionistica, in vista della stipula di contratto di prestazione sportiva, ovvero di prestazione basata sul mettere in contatto diverse società di calcio, al fine di raggiungere un accordo per il trasferimento di un giocatore.


Nel caso di specie, la prestazione di


Org_1


dedotta in contratto si è sostanziata


 

nell’individuazione del calciatore, nell’esame del contratto in essere tra lo stesso e lassociazione sportiva di provenienza, nell’assistenza nella risoluzione di tali rapporti, nella fissazione dell’indennità di trasferimento e nel raggiungimento di un accordo tra il calciatore e lassociazione sportiva di destinazione.


Tale prestazione non può che ricondursi nella definizione precedentemente richiamata, in quanto sussumibile nella nozione di promozione dei rapporti tra calciatore e società di calcio professionistica, in vista della stipula di contratto di prestazione sportiva.

Ciò premesso, deve evidenziarsi il contrasto tra la previsione contenuta nel punto Secondo, lett.


 

b) del contratto dell11.11.2011 tra


Org_1


e     Controparte_2


e le previsioni contenute


 

rispettivamente nell’art. 29, paragrafo 1, del Regolamento


Org_


sugli agenti di calciatori e


 

nell’art. 17, paragrafo 9, del Regolamento FIGC sugli agenti di calciatori.

Infatti, la previsione contrattuale richiamata prevede, a fronte dell’attività di intermediazione svolta, il pagamento di una somma pari al 45% del corrispettivo lordo, detratto il meccanismo di


solidarietà, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Org_


, derivante dal trasferimento nazionale o internazionale,


 

a titolo definitivo o temporaneo, dei diritti alle prestazioni sportive del Calciatore.

Invece, con previsioni coincidenti, lart. 29, paragrafo 1, del Regolamento Org_


 

 

sugli agenti di


 

calciatori e lart. 17, paragrafo 9, del Regolamento FIGC sugli agenti di calciatori affermano che Nessun pagamento, inclusa l'indennità di trasferimento, l’indennità di formazione o il contributo di solidarietà, dovuto in relazione al trasferimento di un calciatore tra società di calcio, pessere versato in tutto o in parte, dal debitore (società di calcio) all'agente, neppure per il saldo di somme ad altro titolo dovute dalla società all'agente nella sua veste di creditore. Tale divieto comprende, a titolo non esaustivo, qualsiasi partecipazione dovuta all’agente relativa a indennità, anche futura, di trasferimento di un calciatore”.

Inoltre, deve osservarsi che lart. 16, paragrafo 1, del Regolamento FIGC sugli agenti di

 

calciatori dispone che A pena di inefficacia, l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli


 

predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello


Org_


. Tali mandati devono, a pena di


 

inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione, a mezzo raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti”.

Nel caso di specie non è emerso lutilizzo dei modelli richiamati, in quanto il contratto tra


 

Org_1


e      Controparte_2


è stato redatto su carta intestata alla società


CP_2


 

[...]


e non mediante lutilizzazione degli specifici modelli predisposti da Org_  .


 

Inoltre, il contratto in esame non è risultato depositato presso la segreteria della Commissione


Agenti Org_


, come previsto dalla disposizione richiamata a pena di inefficacia della pattuizione.


 

La violazione delle regole dell’ordinamento sportivo, attinenti sia al contenuto dell’accordo che agli oneri formali imposti alle parti, deve ritenersi incidente sulla meritevolezza dell’interesse perseguito dai contraenti, con conseguente nullità del contratto concluso.


Infatti, “le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo necessariamente si riflettono sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se  esse non ne determinano direttamente  la nullità per violazione  di norme  imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi” (Cass. 17.03.2015,  n.  5216;  in  senso  conforme,  ex  plurimis,  Cass.  20.09.2012,  n.  15934;  Cass.

04.03.1999, n. 1855; Cass. 05.01.1994, n. 75; Cass. 28.07.1981, n. 4845).

 

Dalla dichiarazione di nullità del contratto discende linsussistenza del diritto di credito oggetto


 

di cessione tra


Org_1


e        CP_1


e, conseguentemente, il rigetto della pretesa


 

creditoria azionata dalla ricorrente.

 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività effettivamente espletata.

P.Q.M.


 

- dichiara la nullità del contratto stipulato in data 11.11.2011 tra


Org_1


e       CP_2


 

[...]

 

  • per leffetto, rigetta la domanda della ricorrente;
  • condanna la parte ricorrente alla refusione, in favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in Euro 9.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
  • manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

 

Roma, 29 settembre 2022

Il Giudice

Luigi DAlessandro

 

 

 

 

 

 

Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Valerio Ceccarelli, magistrato ordinario in tirocinio.

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