TRIBUNALE DI ROMA– ORDINANZA N. 43800/2021 DEL 29/09/2022
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 27 settembre 2022, esaminati gli atti di causa e le deduzioni formulate dalle parti;
rilevato che conclusioni:
CP_1
ha adito l’intestato Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti
“- condannare la convenuta
Controparte_2
al pagamento della somma complessiva di € 1.350.000 (un
milione trecento cinquantamila //00 euro), oltre IVA, se dovuta, oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 dal 22.04.2016 (giorno successivo alla scadenza del termine concesso con la lettera del 06.04.2016) al saldo, o del diverso importo, superiore o inferiore, che sarà ritenuto di giustizia all’esito del giudizio, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% spese forfettarie, oltre IVA e CPA ed onere di legge”;
rilevato che, a sostegno del ricorso,
- che, in data 11.11.2011,
CP_1
Org_1
ha affermato:
aveva stipulato con
Controparte_2 un
contratto in base al quale, a fronte dell’attività di ricerca di giovani calciatori in Uruguay,
di selezione e segnalazione del calciatore nell’operazione di trasferimento del giocatore dal
Persona_1 Organizzazione_2
, di assistenza di Montevideo
e di definizione della relativa indennità, veniva previsto un corrispettivo nella misura di
Euro 400.000,00 (identificato come “commissione fissa”) e un ulteriore correspettivo nella misura del 45% del corrispettivo lordo, detratto il meccanismo di solidarietà, derivante dal trasferimento nazionale o internazionale dei diritti alle prestazioni sportive dell’atleta (identificato come “commissione condizionata”);
-
- che, in conseguenza dell’adempimento delle prestazioni previste nel contratto,
[...]
CP_2
aveva concluso un contratto di lavoro e aveva provveduto al tesseramento
del calciatore selezionato, effettuando, in data 31.07.2012, il pagamento dell’importo di Euro 400.000,00;
- che, in data 13.07.2013,
Controparte_2
aveva trasferito il calciatore e ottenuto la
liquidazione del diritto di partecipazione alle prestazioni sportive dello stesso da parte di
Organizzazione_3
3.000.000,00;
a fronte di un corrispettivo lordo complessivo di Euro
-
- che, ciononostante,
Controparte_2
non aveva provveduto al pagamento della
commissione condizionata convenuta, per un ammontare di Euro 1.350.000,00;
-
- che tale credito le era stato ceduto da
Org_1
con notifica al debitore della
cessione del credito mediante lettera del 09.01.2020;
rilevato che la resistente conclusioni:
Controparte_2
costituitasi in giudizio, ha rassegnato le seguenti
“in via principale, dichiarare nullo o comunque invalido il contratto datato 11/11/2011 tra
CP_2 e
Org_1
ovvero dichiarare la carenza di legittimazione attiva di
CP_1
e, pertanto, rigettare ogni e
qualsivoglia richiesta svolta da quest’ultima per quanto sopra rappresentato. Con vittoria di spese ed onorari oltre IVA, CPA e spese come per legge”;
rilevato che, a sostengo delle proprie conclusioni, la resistente ha dedotto la nullità del contratto
stipulato con
Org_1
per immeritevolezza dell’interesse perseguito dalle parti, stante il
contrasto con i Regolamenti
Org_
e Org_5 , nonché per indeterminatezza dell’oggetto del
contratto, e l’illegittimità della cessione del credito da
Org_1
a CP_1
rilevato che la ricorrente ha dedotto l’inapplicabilità del diritto italiano e dei Regolamenti Org_
e Org_5
al contratto intercorrente tra
Controparte_2 e
Org_1
avente sede in
Uruguay e non qualificabile per la propria attività come agente sportivo;
osserva:
deve preliminarmente affermarsi che il contratto, stipulato in data 11.11.2011, tra
Org_1
[...] e
Controparte_2
fonte del credito azionato in questa sede, in base alle previsioni di cui al
Regolamento (CE) n. 593 del 2008, deve intendersi disciplinato dalla legge italiana.
Con riguardo alla riconducibilità della presente controversia all’ambito di applicazione del Regolamento n. 593 del 2008, deve premettersi che lo stesso “si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale” (art. 1,
paragrafo 1) e che “la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro (art. 2).
Ciò posto, l’art. 4, paragrafo 1, let. b) del Regolamento n. 593 del 2008, prevede che “il contratto
di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale”, disposizione che condurrebbe ad applicare la legge dell’Uruguay, luogo in cui ha sede la società ricorrente.
Tuttavia, l’art. 4, paragrafo 3, del Regolamento n. 593 del 2008 dispone che “se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese”.
Nel caso di specie, soltanto la sede della società ricorrente risulta identificabile come criterio di collegamento riconducibile alla legge dell’Uruguay.
Con riguardo al luogo di svolgimento della prestazione, lo stesso risulta collocabile in parte in
Uruguay, con riguardo alla selezione del giocatore e all’assistenza nell’operazione di risoluzione del rapporto tra il giocatore e l’associazione calcistica di provenienza, e in parte in Italia, con riguardo all’assistenza nell’operazione di trasferimento del giocatore, nella determinazione dell’indennità di trasferimento e nella stipulazione di contratto con l’associazione calcistica di destinazione. Tuttavia, deve rilevarsi che le prestazioni effettuate in Uruguay risultano dotate di carattere soltanto prodromico e strumentale rispetto alla promozione dei rapporti tra il calciatore e la società di calcio professionistica di destinazione, che costituisce l’interesse
centrale nei rapporti tra
Org_1
e Controparte_2
Inoltre, sono plurimi i collegamenti stretti che depongono in modo univoco per l’applicazione della legge italiana.
In primis, conducono all’applicazione della legge italiana il luogo della sede della società resistente, destinataria della prestazione dedotta nel contratto, il luogo di stipulazione del contratto e il luogo di destinazione del giocatore trasferito.
In secondo luogo, risultano valorizzabili per la medesima conclusione la scelta della lingua italiana operata dalle parti nella redazione delle clausole del contratto, senza traduzione o redazione contestuale in lingue diverse, e la scelta dell’utilizzo dell’Euro come moneta unica per la regolazione dei rapporti di credito derivanti dal contratto, senza indicazioni di diverse valute o rapporti di cambio.
Tali indici sono stati, sia pure in relazione a distinte fattispecie, valorizzati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ai fini della determinazione dei criteri di collegamento per
l’individuazione della legge applicabile, affermandosi che “i seguenti criteri possono fornire indizi circa l’esistenza di un collegamento più stretto con un determinato paese: la lingua del contratto, l’incorporazione di figure giuridiche proprie di un determinato sistema giuridico, la moneta utilizzata, la durata del contratto, l’iscrizione nel registro del personale, la nazionalità delle parti contraenti, il luogo di residenza abituale, […] nonché il luogo di stipulazione del contratto” (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Causa C- 384/10 - Conclusioni dell’Avv. Gen. e Sentenza della Corte).
In terzo luogo, l’art. 5 del contratto in esame ha previsto come foro esclusivo avente giurisdizione sulla controversia il Tribunale di Roma, circostanza quest’ultima già valorizzata dalla giurisprudenza di merito ai fini dell’individuazione di criteri di collegamento rilevanti ai sensi dell’art. 4 del Regolamento n. 593 del 2008 (cfr. Trib. Bergamo, 15.03.2019).
L’insieme di tali circostanze impone di affermare che il contratto in esame presenti collegamenti manifestamente più stretti con il diritto italiano rispetto al diritto uruguayano, con conseguente individuazione della legge italiana come fonte di regolazione dei rapporti discendenti dal contratto, in applicazione dell’art. 4, paragrafo 3, del Regolamento n. 593 del 2008.
Inoltre, deve rilevarsi che il contratto stipulato tra
Org_1
e Controparte_2 in
quanto avente ad oggetto la gestione dell’operazione di trasferimento di un calciatore tra società
sportive, rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento Org_
sugli agenti di calciatori del
2008 e del Regolamento Org_5
sugli agenti di calciatori del 2010.
In particolare, il contratto in esame ha testualmente previsto che “a) la Società ha svolto durante la stagione sportiva 2010/2011, un'attività di ricerca di giovani calciatori nel territorio uruguaiano, scoprendo e
selezionando
Persona_2
[…].
- Il Calciatore era vincolato al
Organizzazione_2
di Montevideo dell'
Organizzazione_6
[...]
, in virtù di un contratto di lavoro sportivo.
- La Società ha segnalato il Calciatore ad AS
CP_2
, la quale ha incaricato la stessa di verificare le
condizioni per un eventuale trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive del Calciatore. In particolare, la
Società al fine di verificare la fattibilità del trasferimento, ha svolto in favore di
CP_2
diverse attività e
tra le principali: (i) esame dei regolamenti interni della
Organizzazione_7
; (ii) esame del contratto di
prestazione sportiva del Calciatore, di cui alla premessa b); (iii) assistenza legale per la definizione dei giudizi
relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro tra il Calciatore ed il
Organizzazione_2
e dell'accordo
transattivo con la
Organizzazione_7
ed il
Organizzazione_2
(iv) fissazione dell'ammontare
dell'indennità di trasferimento, da riconoscersi in favore del contratto economico con il Calciatore […].
Organizzazione_2
per la risoluzione del
- La Società è riuscita a concordare una risoluzione consensuale anticipata del contratto di lavoro del Calciatore
in essere con il
Organizzazione_8
di Montevideo, fissando il valore dell’indennità di trasferimento […].
- CP_2
è interessata ad acquisire le prestazioni sportive del Calciatore, alle condizioni previste
dall'accordo transattivo […] facendosi, pertanto, carico del pagamento dell'indennizzo sopra stabilito.
- CP_2
ha raggiunto un accordo con il Calciatore per la sottoscrizione di un contratto economico di
prestazione sportiva, di durata quinquennale, con scadenza al 30 giugno 2016”.
Tali prestazioni rientrano nell’ambito di applicabilità del Regolamento FIFA sugli agenti di calciatori e del Regolamento FIGC sugli agenti di calciatori.
A tal riguardo, l’art. 1, paragrafo 1, del Regolamento Org_
sugli agenti di calciatori, prevede che
“Questo regolamento disciplina la professione di agente di calciatori, consistente nella rappresentanza di calciatori nei confronti di società di calcio in occasione della conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro, ovvero nel mettere in contatto due società di calcio tra loro, al fine di concludere un accordo di trasferimento nell’ambito di una Federazione o da una Federazione ad un’altra” e l’art. 1, paragrafo 1, del Regolamento FIGC sugli agenti di calciatori prevede che “il presente regolamento disciplina, in conformità alle regole emanate
in materia dalla
Organizzazione_9
che qui si intendono richiamate,
l’attività degli agenti di calciatori (d’ora innanzi denominati “Agenti”) […]”, disposizione da leggersi in combinato con l’art. 3, paragrafo 1, del medesimo Regolamento, per cui “L’Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23, in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore nell’ambito di una Federazione o da una Federazione a un’altra”.
In particolare, appare l’ampia latitudine applicativa della nozione di prestazione basata sulla cura
e promozione dei rapporti tra calciatore e società di calcio professionistica, in vista della stipula di contratto di prestazione sportiva, ovvero di prestazione basata sul mettere in contatto diverse società di calcio, al fine di raggiungere un accordo per il trasferimento di un giocatore.
Nel caso di specie, la prestazione di
Org_1
dedotta in contratto si è sostanziata
nell’individuazione del calciatore, nell’esame del contratto in essere tra lo stesso e l’associazione sportiva di provenienza, nell’assistenza nella risoluzione di tali rapporti, nella fissazione dell’indennità di trasferimento e nel raggiungimento di un accordo tra il calciatore e l’associazione sportiva di destinazione.
Tale prestazione non può che ricondursi nella definizione precedentemente richiamata, in quanto sussumibile nella nozione di promozione dei rapporti tra calciatore e società di calcio professionistica, in vista della stipula di contratto di prestazione sportiva.
Ciò premesso, deve evidenziarsi il contrasto tra la previsione contenuta nel punto Secondo, lett.
b) del contratto dell’11.11.2011 tra
Org_1
e Controparte_2
e le previsioni contenute
rispettivamente nell’art. 29, paragrafo 1, del Regolamento
Org_
sugli agenti di calciatori e
nell’art. 17, paragrafo 9, del Regolamento FIGC sugli agenti di calciatori.
Infatti, la previsione contrattuale richiamata prevede, a fronte dell’attività di intermediazione svolta, il pagamento di “una somma pari al 45% del corrispettivo lordo, detratto il meccanismo di
solidarietà, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Org_
, derivante dal trasferimento nazionale o internazionale,
a titolo definitivo o temporaneo, dei diritti alle prestazioni sportive del Calciatore”.
Invece, con previsioni coincidenti, l’art. 29, paragrafo 1, del Regolamento Org_
sugli agenti di
calciatori e l’art. 17, paragrafo 9, del Regolamento FIGC sugli agenti di calciatori affermano che “Nessun pagamento, inclusa l'indennità di trasferimento, l’indennità di formazione o il contributo di solidarietà, dovuto in relazione al trasferimento di un calciatore tra società di calcio, può essere versato in tutto o in parte, dal debitore (società di calcio) all'agente, neppure per il saldo di somme ad altro titolo dovute dalla società all'agente nella sua veste di creditore. Tale divieto comprende, a titolo non esaustivo, qualsiasi partecipazione dovuta all’agente relativa a indennità, anche futura, di trasferimento di un calciatore”.
Inoltre, deve osservarsi che l’art. 16, paragrafo 1, del Regolamento FIGC sugli agenti di
calciatori dispone che “A pena di inefficacia, l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli
predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello
Org_
. Tali mandati devono, a pena di
inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione, a mezzo raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti”.
Nel caso di specie non è emerso l’utilizzo dei modelli richiamati, in quanto il contratto tra
Org_1
e Controparte_2
è stato redatto su carta intestata alla società
CP_2
[...]
e non mediante l’utilizzazione degli specifici modelli predisposti da Org_ .
Inoltre, il contratto in esame non è risultato depositato presso la segreteria della Commissione
Agenti Org_
, come previsto dalla disposizione richiamata a pena di inefficacia della pattuizione.
La violazione delle regole dell’ordinamento sportivo, attinenti sia al contenuto dell’accordo che agli oneri formali imposti alle parti, deve ritenersi incidente sulla meritevolezza dell’interesse perseguito dai contraenti, con conseguente nullità del contratto concluso.
Infatti, “le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo necessariamente si riflettono sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi” (Cass. 17.03.2015, n. 5216; in senso conforme, ex plurimis, Cass. 20.09.2012, n. 15934; Cass.
04.03.1999, n. 1855; Cass. 05.01.1994, n. 75; Cass. 28.07.1981, n. 4845).
Dalla dichiarazione di nullità del contratto discende l’insussistenza del diritto di credito oggetto
di cessione tra
Org_1
e CP_1
e, conseguentemente, il rigetto della pretesa
creditoria azionata dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
- dichiara la nullità del contratto stipulato in data 11.11.2011 tra
Org_1
e CP_2
[...]
- per l’effetto, rigetta la domanda della ricorrente;
- condanna la parte ricorrente alla refusione, in favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in Euro 9.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Roma, 29 settembre 2022
Il Giudice
Luigi D’Alessandro
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Valerio Ceccarelli, magistrato ordinario in tirocinio.
