CORTE DI APPELLO DI MILANO – SENTENZA N. 195/2021 DEL 21/01/2021
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Serena Baccolini Consigliere
Rossella Milone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 191/2019, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. r.g. 192/2019, promosse in grado d’appello rispettivamente
DA
Parte_1
(C.F.
P.IVA_1
), elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. DI OMISSIS
( C.F._1
), che lo rappresenta e difende come da delega in
atti, unitamente all’avv. OMISSIS
e DA
C.F._2 )
Parte_2
C.F.
P.IVA_2
), elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. OMISSIS, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. OMISSIS
( C.F._3
)
CONTRO
APPELLANTI
Controparte_1
(C.F.
P.IVA_3 ),
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. OMISSIS, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni
Per
Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
in via preliminare: accertata l’inapplicabilità al
Parte_3
appellante delle norme sportive a causa della revoca del vincolo di
affiliazione con la
Organizzazione_1
, dichiarare la
giurisdizione del giudice ordinario e per l’effetto, ai sensi dell’art. 353 c.p.c., in riforma della sentenza impugnata disporre la rimessione della causa al giudice di primo grado;
ancora in via preliminare: accertata l’erronea applicazione delle norme sportive per quanto dedotto in narrativa, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario nella presente controversia, dichiarare la propria
giurisdizione e per l’effetto, ai sensi dell’art. 353 c.p.c., in riforma della sentenza impugnata, disporre la rimessione della causa al Tribunale di Milano affinché decida nel merito;
in via principale e nel merito: nel caso in cui non si ravvisassero gli estremi di applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c. di rimessione al primo giudice, in accoglimento del presente appello e di riforma della sentenza appellata, si insiste per l’accoglimento di tutti i motivi dedotti nella narrativa dell’atto di citazione i appello e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 6615/2018, emessa dal Tribunale di Milano l’11 giugno 2018 e pubblicata il 12 giugno 2018 nell’ambito del procedimento n. 23574/2016 R.G./2016 R.G.,,
accogliere tutte le conclusioni avanzate dalla società
Parte_4
in primo grado, ora
Parte_1
da intendersi qui
integralmente richiamate e trascritte, e quindi:
- rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione e/o di competenza formulata da parte convenuta per tutti i motivi dispiegati in atti;
- accertato il diritto di
Parte_2
e Parte_1 di
percepire il contributo economico denominato “Paracadute” di cui all’art. 19 Regolamento--Statuto di Lega, in qualità di club retrocessi all’esito del Campionato nazionale di Serie A nella stagione sportiva 2011/2012,
condannare la
Controparte_1
, in persona del legale
rappresentante pro tempore al pagamento in favore delle società retrocesse
Parte_3 e
Parte_2
, nella misura di metà ciascuna, della somma
di € 7.500.000,00, o della diversa somma, residuata a seguito della mancata
partecipazione al campionato di Serie B nella stagione sportiva 2012/2013 di
Controparte_2
- in caso di mancato accoglimento della domanda avanzata in via principale, dato atto della mancata distribuzione delle somme destinate a “Paracadute” residuate all’esito della stagione sportiva 2011/2012 nell’ammontare che verrà riconosciuto in corso di causa, accertare e dichiarare che le somme distribuite alle società che costituivano l’organico di Lega di serie A nella stagione sportiva 2011/2012 secondo le percentuali del 40% in parti uguali, del 30% in base al risultato sportivo e del 30% in base al bacino di utenza di utenza o, in estremo subordine, mediante delibera assembleare da assumere secondo i criteri che verranno stabiliti dal Giudice e a cui l’assemblea dovrà uniformarsi, con conseguente condanna della
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
pro tempore, a procedere al pagamento delle relative somme;
in ogni caso: condannare la Lega Serie A al pagamento delle spese, delle competenze e onorari del presente giudizio di appello a favore dell’appellante e di quelle di primo grado oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali ex lege;
in via istruttoria: si chiede vengano ammesse tutte le istanze istruttorie e tutti i mezzi di prova formulati nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1, 2 e n. 3,
c.p.c. di primo grado depositate nell’interesse di parte attrice (testimoni, prova contraria, controprova, ctu, ordine di esibizione e produzione documentazione da acquisirsi, etc.) da intendersi qui integralmente
richiamate e trascritte, comprese anche le istanze di esibizione/produzione documentale nonché la richiesta di ctu nei modi e nelle forme articolate in atti.
Si contestano le deduzioni svolte dalla parte convenuta nelle memorie ex articolo 183, 6° comma, n. 2 e 3 c.p.c., da dichiararsi inammissibili e/o comunque la controparte decaduta in quanto tardive come esposto in atti.
Per
Parte_2
Piaccia alla Corte d’Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l’impugnata sentenza e per l’effetto:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 6615/2015 del 12/06/2018 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Nicola Di Plotti, nell’ambito del giudizio N.R.G. 23574/2016, depositata in cancelleria in data 12/06/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
in via preliminare / pregiudiziale: rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione e/o di competenza formulata da parte convenuta per tutti i motivi dispiegati in atti;
in via principale e nel merito: accertato il diritto di
Parte_2 di
percepire il contributo economico denominato “Paracadute” di cui all’art. 19 Regolamento-Statuto di Lega, in qualità di club retrocesso all’esito del Campionato nazionale di Serie A nella stagione sportiva 2011/2012,
condannare la
Controparte_1
, in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle società attrici, nella misura di metà ciascuna, della somma di € 7.500.000,00 residuata a seguito della mancata partecipazione al campionato di Serie B nella stagione
sportiva 2012/2013 di
Controparte_2
in subordine: in caso di mancato accoglimento della domanda avanzata in via principale, dato atto della mancata distribuzione delle somme destinate a “Paracadute” residuate all’esito della stagione sportiva 2011/2012 nell’ammontare che verrà riconosciuto in corso di causa, accertare e dichiarare che le somme vanno distribuite alle società che costituivano l’organico di Lega di serie A nella stagione sportiva 2011/2012 o secondo le percentuali del 40% in parti uguali, del 30% in base al risultato sportivo e del 30% in base al bacino di utenza o, in estremo subordine, mediante delibera assembleare da assumere secondo i criteri che verranno stabiliti dal Giudice e a cui l’assemblea dovrà uniformarsi, con conseguente condanna
della
Controparte_1
, in persona del legale
rappresentante pro tempore, a procedere al pagamento delle relative somme; in ogni caso: condannare parte convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali ex lege;
in via istruttoria: si chiede vengano ammesse tutte le istanze istruttorie e tutti i mezzi di prova formulati nel giudizio di primo grado nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1, 2 e n. 3, c.p.c. e depositate nell’interesse di parte attrice
(testimoni, prova contraria, controprova, ctu, ordine di esibizione e produzione documentazione da acquisirsi, etc.), di seguito integralmente richiamati e trascritti, comprese anche le istanze di esibizione/produzione documentale nonché la richiesta di ctu nei modi e nelle forme articolate in atti. Si contestano le deduzioni svolte dalla parte convenuta nelle memorie ex articolo 183, 6° comma, n. 2 e 3 c.p.c., da dichiararsi inammissibili e/o comunque la controparte decaduta in quanto tardive come esposto in atti. ISTANZE ISTRUTTORIE:
|
|
- i bilanci della Lega di Serie A e della Lega Serie B vengono redatti secondo i principi contabili previsti da codice civile per le società di capitali;
- la citata normativa prevede che un costo probabile con impatto di cassa futuro ma di competenza economica riferita all’esercizio in cui viene redatta la situazione economico-patrimoniale venga disposto come accontamento ad apposito fondo rischi;
- CP_3
ha provveduto a stanziare nei bilanci di esercizio ss 12/13 e 13/14 il
costo connesso al contributo straordinario destinato alle società retrocesse al termine della stagione sportiva 11/12 - in particolare con riferimento a
CP_2
avente manifestazione finanziaria futura (a causa del contenzioso in
essere) ma di competenza relativa agli esercizi indicati. Si indicano quali testi:
- dottor
Testimone_1
responsabile dell’Area Finanza e Controllo di
Gestione della
Pt_5
c/o Lega Serie B;
- dottor Ezio
Testimone_2
Presidente Collegio dei Revisori della lega
Serie A e della Lega Serie B;
- Testimone_3
Direttore Amministrativo
CP_3 e
Pt_5
prova eventualmente ammessi di controparte con i testi già indicati e con riserva di altri indicarne nella memoria ex articolo 183, 6° comma, n. 3 c.p.c.
versione integrale) delle stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;
stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
- Nel caso in cui il Giudice ritenesse che le somme residuate a titolo di Paracadute al termine della stagione sportiva 2011/2012 debbano essere ripartite secondo le percentuali 40-30-30 di cui alla Legge Melandri e al Regolamento LNPA, si chiede disporsi CTU volta a calcolare le quote spettanti ai singoli club facenti parte dell’organico di Lega Serie A nella stagione sportiva 2011/2012.
Per
Controparte_1 A
- quanto al giudizio RG 191/19
Parte_6 )
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, contrariis reiectis e per i motivi esposti in narrativa:
in via principale: respingere integralmente l’appello proposto dal
[...]
Parte_1
per la riforma della Sentenza n. 6615/2018 resa dal
Tribunale di Milano – Prima Sezione Civile, in quanto improponibile e/o inammissibile e/o infondato e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso: condannare l’appellante eventualmente anche in solido con il
Parte_2
Parte_1
, al pagamento delle
spese processuali del presente grado di giudizio, comprensive di compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
in via istruttoria: si contesta la richiesta avanzata da parte appellante circa l'ammissione, in secondo grado, di tutte le istanze istruttorie e di tutti i mezzi di prova formulati nelle memorie ex art. 183, VI comma, n.1,2 3 cpc (testimoni, prova contraria, controprova, ctu, ordine di esibizione e produzione documentazione da acquisirsi) in quanto generica, immotivata, inammissibile e, comunque, infondata. Si contesta, infine, l’eccezione dell’appellante circa l’inammissibilità delle deduzioni formulate dalla
scrivente difesa nelle memorie ex art. 183, VI comma, n.2 e 3 cpc in quanto anch’essa generica, immotivata, inammissibile e, comunque, infondata.
- quanto al giudizio RG 192/19
Parte_2 )
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, contrariis reiectis e per i motivi esposti in narrativa:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
[...]
Parte_2
impugnata;
ex art. 342 c.p.c. e, per l’effetto, confermare la sentenza
in via principale: respingere integralmente l’appello proposto dal
[...]
Parte_2
per la riforma della Sentenza n.6615/2018 resa dal Tribunale di
Milano – Prima Sezione Civile, in quanto improponibile e/o inammissibile e/o infondato e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso: condannare l’appellante
Parte_2
, eventualmente
anche in solido con il
Parte_1
, al pagamento delle spese
processuali del presente grado di giudizio, comprensive di compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
in via istruttoria: si contesta la richiesta avanzata da parte appellante circa l'ammissione, in secondo grado, di tutte le istanze istruttorie e di tutti i mezzi di prova formulati nelle memorie ex art. 183, VI comma, n.1,2 3 cpc (testimoni, prova contraria, controprova, ctu, ordine di esibizione e produzione documentazione da acquisirsi) in quanto generica, immotivata, inammissibile e, comunque, infondata. In particolare, per le ragioni già
spiegate in primo grado (e tutte condivise dal Tribunale di Milano che, infatti, ha correttamente rigettato le avverse istanze istruttorie):
- La
CP_3
si oppone all’ammissione della prova per testi ex adverso
articolata tenuto conto che i tre capitoli di prova risultano essere tutti inammissibili:
- in quanto formulati in maniera assolutamente generica e valutativa;
- nonché irrilevanti per il thema decidendum, vertendo su circostanze già provate documentalmente dalla scrivente difesa.
- La
CP_3
si oppone, altresì, alla richiesta di esibizione dei verbali
assembleari delle stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, nonché alla richiesta di produzione e esibizione in versione integrale dei verbali assembleari delle stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, entrambe inammissibili (oltre che pressoché identiche!) tenuto conto che esse risultano essere:
- generiche ed indeterminate, trattandosi rispettivamente di più di 40 verbali (né d’altronde si riesce a comprendere la ragione – anche per ragioni di
economia processuale – per la quale la
CP_3
dovrebbe portare a
conoscenza delle attrici fatti e delibere totalmente estranei alla odierna controversia);
- esplorative, volte ad accertare l’esistenza di circostanze il cui onere di allegazione era, fin dal primo grado di giudizio, a carico delle attrici;
e comunque irrilevanti ai fini del presente giudizio, tenuto conto che la
CP_3
non solo ha prodotto i verbali rilevanti per la controversia in delibazione
(cfr. docc/2-6 allegati alla comparsa di costituzione e risposta fascicolo del primo grado), ma ha addirittura dato atto che la somma di euro 5.000.000,00 non è stata, ad oggi, distribuita.
- Quanto alla richiesta di esibizione dei bilanci delle stagioni sportive
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, si evidenzia come la
CP_3
abbia già versato in atti gli estratti dei bilanci al 30 giugno 2011, al 30 giugno 2012 ed al 30 giugno 2013 (relativi, appunto, alle stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014), selezionando – anche in ossequio al principio di economia processuale – le parti d’interesse ai fini del presente giudizio (cfr. docc/8-10 allegati alla memoria ex art. 183, VI comma, n.2 cpc depositata nel primo grado di giudizio) e che il Tribunale, pur in presenza
della dichiarata disponibilità della
CP_3
non ha ritenuto necessario
acquisire agli atti gli interi fascicoli dei bilanci de quibus.
- La
CP_3
si oppone, infine, alla richiesta di CTU “volta a calcolare le
quote spettanti ai singoli club facenti parte dell’organico di Lega Serie A nella stagione sportiva 2011/2012” che risulta essere assolutamente inammissibile poiché ultronea (atteso che è lo stesso Regolamento-Statuto
della
CP_3
sub art. 19.2.2, a prevedere i rigidi e precisi criteri di
ripartizione e assegnazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi) e comunque articolata sulla base dell’assunto per il quale “il calcolo delle somme spettanti alle singole società appare
complesso” (sic!), laddove la
CP_3
– fin dalla sua costituzione – ha sempre
provveduto a distribuire le risorse disponibili sulla scorta di una chiara e
precisa norma statutaria che, peraltro, si conforma ai limiti sanciti dal D.Lgs 9/2008.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla fine della stagione sportiva 2011/2012 la classifica del Campionato di
calcio di Serie A ha visto agli ultimi tre posti
Parte_1 [...]
Parte_2 e
Controparte_2
In base alle Norme Organizzative Interne (NOIF) della
Organizzazione_2
[...]
le tre squadre sono state retrocesse alla serie B.
A favore delle squadre retrocesse è previsto un contributo economico per fronteggiare gli impegni assunti, a fronte della contrazione dei ricavi per la riduzione degli introiti derivanti da sponsorizzazioni e diritti audiovisivi a cui le squadre vanno incontro con la retrocessione: il contributo è denominato “Paracadute” ed è erogato dalla Lega di Serie A, che effettua nel corso dell’anno appositi accantonamenti.
Parte_1 e
Parte_2
hanno disputato i campionati dei
due anni successivi in serie B ed hanno ricevuto il contributo.
Controparte_2
invece, il 22.8.2012 è stata retrocessa, per effetto di una
sanzione disciplinare, in Lega Pro.
CP_2 CP_2
ha richiesto il “Paracadute” per la retrocessione dalla Serie
A alla Serie B, ma la Lega non ha accolto la richiesta ed è iniziato un lungo contenzioso in sede di giustizia sportiva e poi amministrativa che ha visto
Controparte_2
soccombente in via definitiva a seguito della pronuncia del
Consiglio di Stato 27.3.2015.
Dopo tale pronuncia
Parte_1 e
Parte_2
hanno
richiesto alla Lega di Serie A l’erogazione in loro favore, in ragione della metà per ciascuna, del contributo che avrebbe dovuto essere accantonato in
favore di
Controparte_2
La Lega non ha accolto la richiesta e le due Società Sportive hanno introdotto un giudizio davanti al Tribunale di Milano, ritenendo che la giurisdizione e la competenza a decidere sulla loro domanda, avente ad oggetto un diritto patrimoniale, spettasse al giudice ordinario.
La Lega di Serie A si è costituita davanti al Tribunale ed ha eccepito il difetto di giurisdizione e/o di competenza per effetto del vincolo di giustizia sportiva
e della clausola compromissoria (art. 30) contenuta nello Statuto della
Org_1 ,
che devolve tali controversie al Collegio di Garanzia dello Sport presso il
CP_4
nel merito ha contestato che il contributo da redistribuire spettasse alle
sole due squadre retrocesse.
Il Tribunale ha definito il giudizio con la sentenza n. 6615/18, con la quale è stata dichiarata l’improponibilità della domanda.
In sintesi il Tribunale, richiamando l’art. 3 l. 280/03 per la regolamentazione dei rapporti fra ordinamento sportivo e ordinamento statale, nonché l’art. 30
dello Statuto della
Org_1
, ha ritenuto che, per effetto della clausola
compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nell’art. 30 cit., la cui operatività non era impedita dalla previsione di cui all’art. 54 del Codice
Giustizia Sportiva
CP_4
la controversia dovesse essere devoluta al Collegio
di Garanzia dello Sport presso il
CP_4
e che, pertanto, la domanda non fosse
proponibile davanti all’autorità giudiziaria.
Con separati appelli proposti da
Parte_1
(essendo
stata sottoposta la società nelle more alla procedura concorsuale) e da
[...]
Parte_2
la sentenza è stata impugnata davanti a questa Corte.
In entrambi i procedimenti, che sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c., si è costituita la Lega per resistere al gravame.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con articolati motivi in diritto, che possono essere esaminati congiuntamente, le parti appellanti censurano la sentenza per aver erroneamente interpretato e applicato la disciplina legislativa e statutaria ed in particolare l’art. 3 l. 280/03, che attribuisce alla giurisdizione statale (e non all’arbitrato) le controversie, come quella di specie, relative a rapporti patrimoniali, nonché l’art. 30 dello Statuto, che devolve all’arbitrato irrituale del Collegio di
Garanzia del
CP_4
soltanto le controversie attinenti alla sfera sportiva o
strettamente annessa e trova applicazione solo nel caso, non ricorrente nella fattispecie, di impugnazione di pronunce di organi della giustizia sportiva.
Il Parte_1
ha premesso all’esposizione dei motivi
comuni alla società
Parte_2
una ragione, sopravvenuta alla
pronuncia della sentenza impugnata, e consistente nella revoca del vincolo di
affiliazione alla
Org_1
determinata dalla dichiarazione di fallimento della
società, che, secondo la prospettazione, escluderebbe l’obbligo di rispettare le norme sportive ed in particolare la clausola compromissoria.
Ritiene la Corte che i motivi siano infondati.
Preliminarmente si deve rilevare che la revoca del vincolo di affiliazione
disposta nei confronti della società fallita
Parte_1
non può avere
riflessi sull’applicazione delle norme che vengono in rilievo nel presente giudizio, nel quale la società fallita continua ad invocare in proprio favore l’applicazione di disposizioni (“Paracadute”) che trovano fondamento nel vincolo di affiliazione: la società fallita, a mezzo del Curatore subentrato alla società in bonis, rivendica provvidenze economiche che sono previste dalla disciplina sportiva in favore delle società affiliate e, pertanto, la disciplina sportiva, che quelle provvidenze prevede, deve trovare applicazione anche nella parte in cui sia previsto il deferimento ad arbitri della risoluzione di una controversia attinente alle disposizioni invocate.
Nel merito degli altri motivi di impugnazione va osservato in diritto quanto segue.
Il principio di autonomia che regola i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, secondo la previsione di cui all’art. 1 d.l. 220/03 conv. in l. 280/03, deve essere inteso nel senso che “La "giustizia sportiva" si riferisce, … alle ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la
violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi” (Cass. 5775/04, in motivazione).
Il legislatore ha, cioè, dato attuazione all’autonomia dell’ordinamento sportivo, ritenuta meritevole di tutela a garanzia dei principi costituzionali della libera esplicazione della personalità e del diritto di associazione, individuando un ambito (quello delle regole tecniche) la cui disciplina è riservata alla giustizia sportiva e che costituisce un’area considerata di “non rilevanza” o “giuridicamente neutra o indifferente”, ferma, tuttavia, la tutela davanti ai giudici statali delle situazioni che sono considerate rilevanti, poiché coinvolgenti diritti soggettivi o interessi legittimi.
Nella legge richiamata, la giustizia statale è così ripartita: “Il primo comma dell'art. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta "ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2" (Cass. cit.).
Lo stesso art. 3 cit., dopo aver indicato il suddetto riparto, stabilisce che “In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole
compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del
[...]
Organizzazione_3
e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2,
comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.
L’attribuzione al giudice ordinario delle controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali non esclude, quindi, in base alla norma di legge contenuta nel citato art. 3, l’operatività delle clausole compromissorie contenute negli Statuti, come ha ritenuto anche il S.C. che, sempre in relazione all’interpretazione delle norme contenute nel citato d.l. 220/03 conv. in l. 280/03, ha concluso affermando che le controversie concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario “…esaurito… l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie…” (Cass. cit.).
I suddetti principi, compreso quello della salvezza delle clausole compromissorie, sono stati riaffermati nella sentenza Cass. S.U. 18052/10: “… in base ai criteri di riparto di giurisdizione stabiliti dal D.L. 19 agosto 2003, n. 220, art. 3, convertito nella L. 17 ottobre 2003, n. 280, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, mentre spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie) le controversie che hanno per oggetto l'impugnativa di atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale, sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (sempre previo il rispetto delle clausole compromissorie) le controversie concernenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed
atleti aderenti alle singole Federazioni” (sottolineature del sottoscritto estensore).
Si può per completezza chiarire che la previsione di clausole compromissorie, che devono essere osservate prima di adire la giustizia statale nelle materie a questa riservata, contribuisce a realizzare l’autonomia dell’ordinamento sportivo, seppure su un piano diverso dall’area di c.d. “non rilevanza” riservata alla giustizia sportiva: nell’area tecnica di non rilevanza non è ammesso il ricorso alla giurisdizione statale, mentre in presenza di situazioni “rilevanti” viene riconosciuto il diritto di adire i giudici statali, nel rispetto, come per ogni altro settore in cui vengano in rilievo diritti disponibili, di eventuali clausole compromissorie che prevedano la devoluzione delle controversie in via preventiva ad arbitri.
La suddetta ricostruzione del sistema normativo consente, altresì, di escludere che la giurisdizione statale venga svuotata dall’attribuzione di tutte le controversie patrimoniali alla decisione arbitrale, posto che la c.d. rinuncia alla giurisdizione nel caso di arbitrato irrituale è solo temporanea, potendo le decisioni degli arbitri irrituali essere sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria, ove risultino viziate.
Risulta, pertanto, corretta la decisione del Tribunale che, dopo aver ricostruito il sistema dei rapporti tra giustizia sportiva e statale, ha ritenuto di
applicare la clausola 30, co. 3, dello Statuto della
Org_1
, in base alla quale:
“Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la
Org_1 ,
per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia
federale secondo quanto previsto dallo Statuto del
CP_4
sono devolute, su
istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di
Garanzia dello Sport presso il
CP_4
in conformità con quanto disposto
dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali”.
Risulta altresì corretto il rilievo che l’attribuzione al Collegio di Garanzia dei ricorsi contro le decisioni emesse dagli organi di giustizia sportiva, prevista
dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva
CP_4
non esclude la concorrente
devoluzione al medesimo Collegio di Garanzia delle controversie di cui al più volte citato art. 3 d.l. 220/03 conv. in l. 280/03, trattandosi di procedimenti e ambiti distinti.
L’appello deve, pertanto, essere rigettato con la condanna delle appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l’appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 6615/18;
- condanna le appellanti indicate in epigrafe al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 8.066,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 15.10.2020
Il Consigliere est. Il Presidente Rossella Milone Domenico Bonaretti