Foto

CORTE DI APPELLO DI MILANO – SENTENZA N. 195/2021 DEL 21/01/2021

 

LA CORTE DAPPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

 

nelle persone dei seguenti magistrati:

 

 

Domenico Bonaretti                                   Presidente

 

Serena Baccolini                                         Consigliere

 

Rossella Milone                                          Consigliere rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa iscritta al n. r.g. 191/2019, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. r.g. 192/2019, promosse in grado d’appello rispettivamente

 

DA


 

Parte_1


(C.F.


P.IVA_1


), elettivamente


 

domiciliato    presso     lo     studio    dell’avv.    DI    OMISSIS 

 


(               C.F._1


), che lo rappresenta e difende come da delega in


 


atti, unitamente all’avv. OMISSIS 

 

e DA


C.F._2                          )


 


 

Parte_2


C.F.


P.IVA_2


), elettivamente domiciliata


 

presso lo studio dell’avv. OMISSIS, che la rappresenta e difende come    da    delega    in    atti,    unitamente   all’avv.   OMISSIS


(              C.F._3


)

 

 

 

 

CONTRO


 

 

APPELLANTI



 

Controparte_1


(C.F.


P.IVA_3           ),


 

elettivamente   domiciliata   presso   lo   studio   dell’avv.   OMISSIS, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATA

 

 

 

 

 

sulle seguenti conclusioni

 


Per


Parte_1


 

Piaccia all'Ill.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:

 


in via preliminare: accertata l’inapplicabilità al


Parte_3


 

appellante  delle  norme  sportive  a  causa  della  revoca  del  vincolo  di

 


affiliazione con la


Organizzazione_1


, dichiarare la


 

giurisdizione del giudice ordinario e per l’effetto, ai sensi dell’art. 353 c.p.c., in riforma della sentenza impugnata disporre la rimessione della causa al giudice di primo grado;

ancora in via preliminare: accertata l’erronea applicazione delle norme sportive per quanto dedotto in narrativa, ritenuta sussistente la giurisdizione del  giudice  ordinario  nella  presente  controversia,  dichiarare  la  propria


 

giurisdizione e per l’effetto, ai sensi dell’art. 353 c.p.c., in riforma della sentenza impugnata, disporre la rimessione della causa al Tribunale di Milano affinché decida nel merito;

in via principale e nel merito: nel caso in cui non si ravvisassero gli estremi di applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c. di rimessione al primo giudice, in accoglimento del presente appello e di riforma della sentenza appellata, si insiste per l’accoglimento di tutti i motivi dedotti nella narrativa dell’atto di citazione i appello e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 6615/2018, emessa dal Tribunale di Milano l’11 giugno 2018 e pubblicata il 12 giugno 2018   nell’ambito   del   procedimento   n.   23574/201 R.G./2016   R.G.,,


accogliere tutte le conclusioni avanzate dalla società


Parte_4


 


in   primo   grado,   ora


Parte_1


da   intendersi   qui


 

integralmente richiamate e trascritte, e quindi:

 

  • rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione e/o di competenza formulata da parte convenuta per tutti i motivi dispiegati in atti;

  • accertato  il  diritto  di

Parte_2


e              Parte_1                       di


 

percepire il contributo economico denominato “Paracadute” di cui all’art. 19 Regolamento--Statuto di Lega, in qualità di club retrocessi all’esito del Campionato  nazionale  di  Serie  A  nella  stagione  sportiva  2011/2012,


condannare la


Controparte_1


, in persona del legale


 

rappresentante pro tempore al pagamento in favore delle società retrocesse

 


Parte_3              e


Parte_2


, nella misura di metà ciascuna, della somma


 

di € 7.500.000,00, o della diversa somma, residuata a seguito della mancata


 

partecipazione al campionato di Serie B nella stagione sportiva 2012/2013 di

 

Controparte_2

  • in caso di mancato accoglimento della domanda avanzata in via principale, dato atto della mancata distribuzione delle somme destinate a “Paracadute” residuate all’esito della stagione sportiva 2011/2012 nell’ammontare che verrà riconosciuto in corso di causa, accertare e dichiarare che le somme distribuite alle società che costituivano l’organico di Lega di serie A nella stagione sportiva 2011/2012 secondo le percentuali del 40% in parti uguali, del 30% in base al risultato sportivo e del 30% in base al bacino di utenza di utenza o, in estremo subordine, mediante delibera assembleare da assumere secondo i criteri che verranno stabiliti dal Giudice e a cui l’assemblea dovrà uniformarsi,   con conseguente condanna della

Controparte_1


, in persona del legale rappresentante


 

pro tempore, a procedere al pagamento delle relative somme;

 

in ogni caso: condannare la Lega Serie A al pagamento delle spese, delle competenze e onorari del presente giudizio di appello a favore dell’appellante e di quelle di primo grado oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali ex lege;

in via istruttoria: si chiede vengano ammesse tutte le istanze istruttorie e tutti i mezzi di prova formulati nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1, 2 e n. 3,

c.p.c. di primo grado depositate nell’interesse di parte attrice (testimoni, prova contraria, controprova, ctu, ordine di esibizione e produzione documentazione   da   acquisirsi,   etc.)   da   intendersi   qui   integralmente


 

richiamate e trascritte, comprese anche le istanze di esibizione/produzione documentale nonché la richiesta di ctu nei modi e nelle forme articolate in atti.

Si contestano le deduzioni svolte dalla parte convenuta nelle memorie ex articolo 183, 6° comma, n. 2 e 3 c.p.c., da dichiararsi inammissibili e/o comunque la controparte decaduta in quanto tardive come esposto in atti.

 

 

 


Per


Parte_2


 

Piaccia alla Corte d’Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l’impugnata sentenza e per l’effetto:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 6615/2015 del 12/06/2018 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Nicola Di Plotti, nell’ambito del giudizio N.R.G. 23574/2016, depositata in cancelleria in data 12/06/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:

in via preliminare / pregiudiziale: rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione e/o di competenza formulata da parte convenuta per tutti i motivi dispiegati in atti;


in via principale e nel merito: accertato il diritto di


Parte_2                       di


 

percepire il contributo economico denominato “Paracadute” di cui all’art. 19 Regolamento-Statuto di Lega, in qualità di club retrocesso all’esito del Campionato  nazionale  di  Serie  A  nella  stagione  sportiva  2011/2012,


 


condannare la


Controparte_1


, in persona del legale


 

rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle società attrici, nella misura di metà ciascuna, della somma di € 7.500.000,00 residuata a seguito della mancata partecipazione al campionato di Serie B nella stagione


sportiva 2012/2013 di


Controparte_2


 

in subordine: in caso di mancato accoglimento della domanda avanzata in via principale, dato atto della mancata distribuzione delle somme destinate a “Paracadute” residuate all’esito della stagione sportiva 2011/2012 nell’ammontare che verrà riconosciuto in corso di causa, accertare e dichiarare che le somme vanno distribuite alle società che costituivano l’organico di Lega di serie A nella stagione sportiva 2011/2012 o secondo le percentuali del 40% in parti uguali, del 30% in base al risultato sportivo e del 30% in base al bacino di utenza o, in estremo subordine, mediante delibera assembleare da assumere secondo i criteri che verranno stabiliti dal Giudice e a cui l’assemblea dovrà uniformarsi, con conseguente condanna


della


Controparte_1


,   in   persona  del   legale


 

rappresentante pro tempore, a procedere al pagamento delle relative somme; in ogni caso: condannare parte convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali ex lege;

in via istruttoria: si chiede vengano ammesse tutte le istanze istruttorie e tutti i mezzi di prova formulati nel giudizio di primo grado nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1, 2 e n. 3, c.p.c. e depositate nell’interesse di parte attrice


 

(testimoni,  prova  contraria,  controprova,  ctu,   ordine  di   esibizione  e produzione documentazione da acquisirsi, etc.), di seguito integralmente richiamati e trascritti, comprese anche le istanze di esibizione/produzione documentale nonché la richiesta di ctu nei modi e nelle forme articolate in atti. Si contestano le deduzioni svolte dalla parte convenuta nelle memorie ex articolo 183, 6° comma, n. 2 e 3 c.p.c., da dichiararsi inammissibili e/o comunque la controparte decaduta in quanto tardive come esposto in atti. ISTANZE ISTRUTTORIE:

i chiede che venga ordinata l’esibizione dei verbali delle assemblee di Lega Serie A delle stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

i chiede la prova per testi sui seguenti capitoli di prova premessa la locuzione “vero che”:
  1. i bilanci della Lega di Serie A e della Lega Serie B vengono redatti secondo i principi contabili previsti da codice civile per le società di capitali;
  2. la citata normativa prevede che un costo probabile con impatto di cassa futuro ma di competenza economica riferita all’esercizio in cui viene redatta la situazione economico-patrimoniale venga disposto come accontamento ad apposito fondo rischi;

  1. CP_3

ha provveduto a stanziare nei bilanci di esercizio ss 12/13 e 13/14 il


 

costo connesso al contributo straordinario destinato alle società retrocesse al termine della stagione sportiva 11/12 - in particolare con riferimento a


 


 

CP_2


avente manifestazione finanziaria futura (a causa del contenzioso in


 

essere) ma di competenza relativa agli esercizi indicati. Si indicano quali testi:


  1. dottor

Testimone_1


responsabile dell’Area Finanza e Controllo di


 


Gestione della


Pt_5


c/o Lega Serie B;


 


  1. dottor Ezio

Testimone_2


Presidente Collegio dei Revisori della lega


 

Serie A e della Lega Serie B;

 


  1. Testimone_3

Direttore Amministrativo


CP_3     e


Pt_5


 

 

prova eventualmente ammessi di controparte con i testi già indicati e con riserva di altri indicarne nella memoria ex articolo 183, 6° comma, n. 3 c.p.c.

 

versione integrale) delle stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;

 

stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.

 

  • Nel caso in cui il Giudice ritenesse che le somme residuate a titolo di Paracadute al termine della stagione sportiva 2011/2012 debbano essere ripartite secondo le percentuali 40-30-30 di cui alla Legge Melandri e al Regolamento LNPA, si chiede disporsi CTU volta a calcolare le quote spettanti ai singoli club facenti parte dell’organico di Lega Serie A nella stagione sportiva 2011/2012.

 

 

 

 


Per


Controparte_1                                                   A


 


- quanto al giudizio RG 191/19


Parte_6                     )


 

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, contrariis reiectis e per i motivi esposti in narrativa:


in via principale: respingere integralmente l’appello proposto dal

[...]


 


 

Parte_1


per  la  riforma  della  Sentenza  n. 6615/2018  resa  dal


 

Tribunale di Milano – Prima Sezione Civile, in quanto improponibile e/o inammissibile e/o infondato e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata;


in   ogni   caso:   condannare  l’appellante eventualmente anche in solido con il


 

 

Parte_2


Parte_1

, al pagamento delle


spese processuali del presente grado di giudizio, comprensive di compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

in via istruttoria: si contesta la richiesta avanzata da parte appellante circa l'ammissione, in secondo grado, di tutte le istanze istruttorie e di tutti i mezzi di prova formulati nelle memorie ex art. 183, VI comma, n.1,2 3 cpc (testimoni, prova contraria, controprova, ctu, ordine di esibizione e produzione documentazione da acquisirsi) in quanto generica, immotivata, inammissibile e, comunque, infondata. Si contesta, infine, l’eccezione dell’appellante  circa  l’inammissibilità  delle  deduzioni  formulate  dalla


 

scrivente difesa nelle memorie ex art. 183, VI comma, n.2 e 3 cpc in quanto anch’essa generica, immotivata, inammissibile e, comunque, infondata.


-   quanto al giudizio RG 192/19


Parte_2                  )


 

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, contrariis reiectis e per i motivi esposti in narrativa:


In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal

[...]


 


 

Parte_2

impugnata;


ex  art.  342  c.p.c.  e,  per  l’effetto,  confermare  la  sentenza


 


in via principale: respingere integralmente l’appello proposto dal

[...]


 


 

Parte_2


per la riforma della Sentenza n.6615/2018 resa dal Tribunale di


 

Milano – Prima Sezione Civile, in quanto improponibile e/o inammissibile e/o infondato e, per leffetto, confermare la sentenza impugnata;


in ogni caso: condannare l’appellante


Parte_2


, eventualmente


 


anche in solido con il


Parte_1


, al pagamento delle spese


 

processuali del presente grado di giudizio, comprensive di compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

in via istruttoria: si contesta la richiesta avanzata da parte appellante circa l'ammissione, in secondo grado, di tutte le istanze istruttorie e di tutti i mezzi di prova formulati nelle memorie ex art. 183, VI comma, n.1,2 3 cpc (testimoni, prova contraria, controprova, ctu, ordine di esibizione e produzione documentazione da acquisirsi) in quanto generica, immotivata, inammissibile e, comunque, infondata. In particolare, per le ragioni già


 

spiegate in primo grado (e tutte condivise dal Tribunale di Milano che, infatti, ha correttamente rigettato le avverse istanze istruttorie):


  1. La

CP_3


si oppone all’ammissione della prova per testi ex adverso


 

articolata  tenuto  conto  che  i  tre  capitoli  di prova  risultano  essere  tutti inammissibili:

  • in quanto formulati in maniera assolutamente generica e valutativa;
  • nonché irrilevanti per il thema decidendum, vertendo su circostanze già provate documentalmente dalla scrivente difesa.

  1. La

CP_3


si  oppone,  altresì,  alla  richiesta  di  esibizione  dei  verbali


 

assembleari delle stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, nonché alla richiesta di produzione e esibizione in versione integrale dei verbali assembleari delle stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, entrambe inammissibili (oltre che pressoché identiche!) tenuto conto che esse risultano essere:

  • generiche ed indeterminate, trattandosi rispettivamente di più di 40 verbali (né d’altronde si riesce a comprendere la ragione – anche per ragioni di

economia  processuale  –   per  la   quale  la


CP_3


dovrebbe  portare  a


 

conoscenza delle attrici fatti e delibere totalmente estranei alla odierna controversia);

  • esplorative, volte ad accertare lesistenza di circostanze il cui onere di allegazione era, fin dal primo grado di giudizio, a carico delle attrici;

e comunque irrilevanti ai fini del presente giudizio, tenuto conto che la


CP_3


 

non solo ha prodotto i verbali rilevanti per la controversia in delibazione


 

(cfr. docc/2-6 allegati alla comparsa di costituzione e risposta fascicolo del primo grado), ma ha addirittura dato atto che la somma di euro 5.000.000,00 non è stata, ad oggi, distribuita.

  1. Quanto alla richiesta di esibizione dei bilanci delle stagioni sportive

 


2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, si evidenzia come la


CP_3


 

abbia già versato in atti gli estratti dei bilanci al 30 giugno 2011, al 30 giugno 2012 ed al 30 giugno 2013 (relativi, appunto, alle stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014), selezionando – anche in ossequio al principio di economia processuale – le parti d’interesse ai fini del presente giudizio (cfr. docc/8-10 allegati alla memoria ex art. 183, VI comma, n.2 cpc depositata nel primo grado di giudizio) e che il Tribunale, pur in presenza


della  dichiarata  disponibilità della


CP_3


non  ha  ritenuto  necessario


 

acquisire agli atti gli interi fascicoli dei bilanci de quibus.

 


  1. La

CP_3


si oppone, infine, alla richiesta di CTU “volta a calcolare le


 

quote spettanti ai singoli club facenti parte dell’organico di Lega Serie A nella stagione sportiva 2011/2012” che risulta essere assolutamente inammissibile poiché ultronea (atteso che è lo stesso Regolamento-Statuto


della


CP_3


sub  art.  19.2.2,  a  prevedere  i  rigidi e  precisi  criteri  di


 

ripartizione e assegnazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi) e comunque articolata sulla base dell’assunto per il quale  “il  calcolo  delle  somme  spettanti  alle  singole  società  appare


complesso” (sic!), laddove la


CP_3


– fin dalla sua costituzione – ha sempre


 

provveduto a distribuire le risorse disponibili sulla scorta di una chiara e


 

precisa norma statutaria che, peraltro, si conforma ai limiti sanciti dal D.Lgs 9/2008.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Alla fine della stagione sportiva 2011/2012 la classifica del Campionato di

 


calcio di Serie A ha visto agli ultimi tre posti


Parte_1                               [...]


 


Parte_2            e


Controparte_2


 


In base alle Norme Organizzative Interne (NOIF) della


Organizzazione_2


 


 

[...]


le tre squadre sono state retrocesse alla serie B.


 

A favore delle squadre retrocesse è previsto un contributo economico per fronteggiare gli impegni assunti, a fronte della contrazione dei ricavi per la riduzione degli introiti derivanti da sponsorizzazioni e diritti audiovisivi a cui le squadre vanno incontro con la retrocessione: il contributo è denominato Paracadute” ed è erogato dalla Lega di Serie A, che effettua nel corso dell’anno appositi accantonamenti.


Parte_1                    e


Parte_2


hanno disputato i campionati dei


 

due anni successivi in serie B ed hanno ricevuto il contributo.

 


 

Controparte_2


invece, il 22.8.2012 è stata retrocessa, per effetto di una


 

sanzione disciplinare, in Lega Pro.

 


 

CP_2               CP_2


ha richiesto il Paracadute” per la retrocessione dalla Serie


 

A alla Serie B, ma la Lega non ha accolto la richiesta ed è iniziato un lungo contenzioso in sede di giustizia sportiva e poi amministrativa che ha visto


Controparte_2


soccombente in via definitiva a seguito della pronuncia del


 

Consiglio di Stato 27.3.2015.


 


Dopo tale pronuncia


Parte_1                       e


Parte_2


hanno


 

richiesto alla Lega di Serie A l’erogazione in loro favore, in ragione della metà per ciascuna, del contributo che avrebbe dovuto essere accantonato in


favore di


Controparte_2


 

La Lega non ha accolto la richiesta e le due Società Sportive hanno introdotto un giudizio davanti al Tribunale di Milano, ritenendo che la giurisdizione e la competenza a decidere sulla loro domanda, avente ad oggetto un diritto patrimoniale, spettasse al giudice ordinario.

La Lega di Serie A si è costituita davanti al Tribunale ed ha eccepito il difetto di giurisdizione e/o di competenza per effetto del vincolo di giustizia sportiva


e della clausola compromissoria (art. 30) contenuta nello Statuto della


Org_1  ,


 

che devolve tali controversie al Collegio di Garanzia dello Sport presso il

 


 

CP_4


nel merito ha contestato che il contributo da redistribuire spettasse alle


 

sole due squadre retrocesse.

 

Il Tribunale ha definito il giudizio con la sentenza n. 6615/18, con la quale è stata dichiarata limproponibilità della domanda.

In sintesi il Tribunale, richiamando lart. 3 l. 280/03 per la regolamentazione dei rapporti fra ordinamento sportivo e ordinamento statale, nonché l’art. 30


dello  Statuto  della


Org_1


,   ha   ritenuto  che,  per   effetto  della  clausola


 

compromissoria  per  arbitrato  irrituale  contenuta  nell’art.  30  cit.,  la  cui operatività non era impedita dalla previsione di cui all’art. 54 del Codice


Giustizia Sportiva


CP_4


la controversia dovesse essere devoluta al Collegio


 


di Garanzia dello Sport presso il


CP_4


e che, pertanto, la domanda non fosse


 

proponibile davanti allautorità giudiziaria.


Con separati appelli proposti da


Parte_1


(essendo


 


stata sottoposta la società nelle more alla procedura concorsuale) e da


[...]


 


 

Parte_2


la sentenza è stata impugnata davanti a questa Corte.


 

In entrambi i procedimenti, che sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c., si è costituita la Lega per resistere al gravame.

La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

Con articolati motivi in diritto, che possono essere esaminati congiuntamente, le parti appellanti censurano la sentenza per aver erroneamente interpretato e applicato la disciplina legislativa e  statutaria ed in particolare  l’art. 3 l. 280/03, che attribuisce alla giurisdizione statale (e non all’arbitrato) le controversie, come quella di specie, relative a rapporti patrimoniali, nonché l’art.  30  dello  Statuto, che devolve all’arbitrato irrituale del Collegio  di


Garanzia del


CP_4


soltanto le controversie attinenti alla sfera sportiva o


 

strettamente annessa e trova applicazione solo nel caso, non ricorrente nella fattispecie, di impugnazione di pronunce di organi della giustizia sportiva.


Il                       Parte_1


ha premesso all’esposizione dei motivi


 


comuni alla socie


Parte_2


una ragione, sopravvenuta alla


 

pronuncia della sentenza impugnata, e consistente nella revoca del vincolo di


 


affiliazione alla


Org_1


determinata dalla dichiarazione di fallimento della


 

società, che, secondo la prospettazione, escluderebbe l’obbligo di rispettare le norme sportive ed in particolare la clausola compromissoria.

 

Ritiene la Corte che i motivi siano infondati.

 

 

Preliminarmente si deve rilevare che la revoca del vincolo di affiliazione

 


disposta nei confronti della società fallita

Parte_1


non può avere


 

riflessi sull’applicazione delle norme che vengono in rilievo nel presente giudizio, nel quale la società fallita continua ad invocare in proprio favore l’applicazione di disposizioni (Paracadute”) che trovano fondamento nel vincolo di affiliazione: la società fallita, a mezzo del Curatore subentrato alla società in bonis, rivendica provvidenze economiche che sono previste dalla disciplina sportiva in favore delle società affiliate e, pertanto, la disciplina sportiva, che quelle provvidenze prevede, deve trovare applicazione anche nella parte in cui sia previsto il deferimento ad arbitri della risoluzione di una controversia attinente alle disposizioni invocate.

 

Nel merito degli altri motivi di impugnazione va osservato in diritto quanto segue.

Il principio di autonomia che regola i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, secondo la previsione di cui all’art. 1 d.l. 220/03 conv. in l. 280/03, deve essere inteso nel senso che La "giustizia sportiva" si riferisce, … alle ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano  una  rilevanza  per  l'ordinamento  generale,  concernendo  la


 

violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi” (Cass. 5775/04, in motivazione).

Il legislatore ha, cioè, dato attuazione all’autonomia dell’ordinamento sportivo, ritenuta meritevole di tutela a garanzia dei principi costituzionali della libera esplicazione della personalità e del diritto di associazione, individuando un ambito (quello delle regole tecniche) la cui disciplina è riservata alla giustizia sportiva e che costituisce un’area considerata di “non rilevanza” o giuridicamente neutra o indifferente”, ferma, tuttavia, la tutela davanti ai giudici statali delle situazioni che sono considerate rilevanti, poiché coinvolgenti diritti soggettivi o interessi legittimi.

Nella legge richiamata, la giustizia statale è così ripartita: Il primo comma dell'art. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta "ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2" (Cass. cit.).

Lo stesso art. 3 cit., dopo aver indicato il suddetto riparto, stabilisce che In ogni  caso  è  fatto  salvo  quanto  eventualmente  stabilito  dalle  clausole


compromissorie  previste  dagli  statuti  e   dai  regolamenti  del


[...]


 


 

Organizzazione_3


e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2,


 

comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di       cui               all'articolo                                                                               4     della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Lattribuzione al giudice ordinario delle controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali non esclude, quindi, in base alla norma di legge contenuta nel citato art. 3, l’operatività delle clausole compromissorie contenute negli Statuti, come ha ritenuto anche il S.C. che, sempre in relazione all’interpretazione delle norme contenute nel citato d.l. 220/03 conv. in l. 280/03, ha concluso affermando che le controversie concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario esaurito… l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie…” (Cass. cit.).

I    suddetti                   principi,     compreso         quello      della   salvezza     delle     clausole compromissorie, sono stati riaffermati nella sentenza Cass. S.U. 18052/10: “… in base ai criteri di riparto di giurisdizione stabiliti dal D.L. 19 agosto 2003, n. 220, art. 3, convertito nella L. 17 ottobre 2003, n. 280, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, mentre spettano alla giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  (una  volta  esaurito  il rispetto di eventuali clausole compromissorie) le controversie che hanno per oggetto  l'impugnativa  di  atti  del  C.O.N.I.  o  delle  Federazioni  sportive nazionali, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale, sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (sempre  previo  il  rispetto  delle  clausole  compromissorie)  le controversie concernenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed


 

atleti aderenti alle singole Federazioni” (sottolineature del sottoscritto estensore).

Si può per completezza chiarire che la previsione di clausole compromissorie, che devono essere osservate prima di adire la giustizia statale nelle materie a questa riservata, contribuisce a realizzare lautonomia dell’ordinamento sportivo, seppure su un piano diverso dall’area di c.d. non rilevanza” riservata alla giustizia sportiva: nell’area tecnica di non rilevanza non è ammesso il ricorso alla giurisdizione statale, mentre in presenza di situazioni rilevanti” viene riconosciuto il diritto di adire i giudici statali, nel rispetto, come per ogni altro settore in cui vengano in rilievo diritti disponibili, di eventuali clausole compromissorie che prevedano la devoluzione delle controversie in via preventiva ad arbitri.

La suddetta ricostruzione del sistema normativo consente, altresì, di escludere che la giurisdizione statale venga svuotata dall’attribuzione di tutte le controversie patrimoniali alla decisione arbitrale, posto che la c.d. rinuncia alla giurisdizione nel caso di arbitrato irrituale è solo temporanea, potendo le decisioni degli arbitri irrituali essere sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria, ove risultino viziate.

 

Risulta, pertanto, corretta la decisione del Tribunale che, dopo aver ricostruito il sistema dei rapporti tra giustizia sportiva e statale, ha ritenuto di


applicare la clausola 30, co. 3, dello Statuto della


Org_1


, in base alla quale:


 


“Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la


Org_1  ,


 

per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia


 


federale secondo quanto previsto dallo Statuto del


CP_4


sono devolute, su


 

istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di

 


Garanzia dello Sport presso il


CP_4


in conformità con quanto disposto


 

dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali”.

Risulta altresì corretto il rilievo che l’attribuzione al Collegio di Garanzia dei ricorsi contro le decisioni emesse dagli organi di giustizia sportiva, prevista


dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva


CP_4


non esclude la concorrente


 

devoluzione al medesimo Collegio di Garanzia delle controversie di cui al più volte citato art. 3 d.l. 220/03 conv. in l. 280/03, trattandosi di procedimenti e ambiti distinti.

 

Lappello deve, pertanto, essere rigettato con la condanna delle appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

 

 

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

 

  1. rigetta lappello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 6615/18;
  2. condanna le appellanti indicate in epigrafe al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 8.066,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
  3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 co. 1 quater D.P.R.

 

115/02 per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.


 

Così deciso in Milano, il 15.10.2020

 

 

Il Consigliere est.                                            Il Presidente Rossella Milone                                          Domenico Bonaretti

pp-1754840270-5208.png pp-1754840270-8293.png pp-1754840270-884.png pp-1754840270-9484.png pp-1754840270-9661.png pp-1754840271-1204.png pp-1754840271-1955.png pp-1754840271-2011.png pp-1754840271-532.png pp-1754840272-1362.png pp-1754840280-6965.png pp-1754840280-732.png pp-1754840280-8281.png pp-1754840280-8583.png pp-1754840280-8645.png pp-1754840291-522.png pp-1754840291-5215.png pp-1754840291-6309.png pp-1754840291-6614.png pp-1754840291-6842.png pp-1754840308-812.png pp-1754840308-8523.png pp-1754840308-8504.png pp-1754840308-8874.png pp-1754840308-9075.png pp-1754840320-1202.png pp-1754840320-4931.png pp-1754840320-5432.png pp-1754840320-5504.png pp-1754840320-5719.png pp-1754840333-8361.png pp-1754840333-8483.png pp-1754840333-9182.png pp-1754840333-9735.png pp-1754840334-0078.png pp-1754840503-3746.png pp-1754840503-4248.png pp-1754840503-4838.png pp-1754840503-4844.png
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it