TRIBUNALE DI BOLOGNA – SENTENZA N. 1018/2025 DEL 24/04/2025
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, viste le note scritte in sostituzione di udienza, de- positate dai procuratori delle parti ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. in previsione dell’udienza cartolare del 15 aprile 2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5106/2023 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
(c.f.:
P.IVA_1
), rappresentata e difesa, in forza della
procura allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore del 10 febbraio 2025, dagli Avv.ti omissis (C.F.:
CodiceFiscale_1
EC:
Email_1
e Omissis (C.F.:
C.F._2
, presso il cui studio, in Torre del Greco, (NA) alla
Via Mazzini, 4, è elettivamente domicilia
Parte_2
E
(c.f.:
P.IVA_2
ATTRICE
), elett.te dom.to alla VIA XX SET-
TEMBRE 1/5 GENOVA presso lo studio dell’Avv. Omissis (c.f.:
[...]
C.F._3
) dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costi tuzione e risposta
CONCLUSIONI:
L’opponente così conclude:
“ In via principale e nel merito:
-CONVENUTA
- dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 570/2023 del 01.02.2023 emesso dal Tribunale di Bolo-
gna, in persona del Dott.
Controparte_1
, in relazione al ricorso promosso dalla
Parte_3
[...]
poiché illegittimo ed infondato in fatto e diritto per tutto quanto dedotto e conseguen-
temente revocarlo;
In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata e dichiarata la nullità ed inefficacia della do- cumentazione sulla quale si basa la pretesa avversaria, dichiarare non dovuta la somma richiesta, poiché viola le disposizioni che regolamentano gli accordi tra Società calcistiche ed Agenti dei cal-
ciatori e, nel caso specifico del contratto relativo al calciatore
Pt_4
poiché nulla è dovuto in
forza della clausola di cui al punto 4.1; -per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via gradata:
- dichiarare l’intervenuta prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c. delle somme richieste per prestazione professionale e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertata a dichiarata la sussistenza della fattispecie di pagamento di indebito da parte della
[...]
Parte_1
, per tutto quanto dedotto, condannare la
Parte_2
alla
corresponsione, in favore dell’attrice in opposizione, della somma complessiva di € 32.000,00 (trentaduemila/00), oltre accessori di legge.
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria:
- si chiede ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
- Vero che la documentazione fiscale consegnata all’atto dell’acquisizione societaria della
[...]
Parte_1
[...]
era priva di contratti con la
?
Parte_2
(già
Controparte_2
- Vero che all’atto dell’acquisizione societaria della
Parte_1
i debiti di quest’ultima
verso agenti ed avvocati nella veste di consulenti sportivi, erano relativi esclusivamente a contratti regolarmente registrati presso la FIGC, inseriti nelle note integrative dei bilanci?
Si indica a teste:
- Testimone_1
residente a Borgosesia (VC)”.
L’opposta così conclude:
“ Voglia il Tribunale di Bologna adito, contrariis reiectis:
- nel merito:
respingere l’opposizione avversaria per le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto e per l’effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 570/2023 rg 1272/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 1.2.2023 con ogni consequenziale pronuncia, con vittoria dei compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- La società
Parte_1
opponeva il decreto ingiuntivo n. 570/2023 emesso dal
Tribunale di Bologna in data 01.02.2023, nell’ambito del proc. R.G. n. 1272/2023 promosso dalla
società
Parte_2
con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore
dell’opposta, della somma di € 25.000,00 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione) quale compenso spettante per l’esecuzione di due contratti aventi ad oggetto l’opera di assistenza e consulenza relativamente alla negoziazione e alla stipula di contratto di prestazione sportiva ex l.
91/1981 con i calciatori
Persona_1 e
Persona_2
1.1. L’opponente, in particolare, eccepiva:
- la nullità dei due contratti prodotti dall’opposta in quanto privi della sua sottoscrizione;
- in ogni caso, l’inefficacia degli stessi ai sensi dell’art. 5.5 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo in ragione del mancato rispetto dell’obbligo di deposito del contratto presso la FIGC entro i successivi venti giorni dalla sua sottoscrizione;
- l’inefficacia degli stessi per violazione dell’art. 6.3. del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo in quanto aventi ad oggetto una richiesta di compensi di gran lunga superiore a quanto de- finito dalla disciplina federale sportiva;
- l’intervenuta prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c. dei crediti azionati dall’opposta.
1.2. L’opponente concludeva, quindi, chiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposta alla restituzione della somma di € 32.000,00, ad essa indebitamente versata, oltre IVA, o di quella diversa somma accertata nel corso del giudizio.
- Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società
Parte_5
[...]
la quale eccepiva l’infondatezza delle avverse deduzioni.
2.1. In particolare, esponeva:
- che la società opponente aveva sottoscritto i contratti e vi aveva dato esecuzione corrispondendo, per ciascuno, la rata del corrispettivo relativa alla prima stagione sportiva del tesseramento dei calciatori
Per_1
e Pt_4
- che, così come chiarito dal Commentario al Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, l’unico onere di deposito del mandato di rappresentanza, necessario per ragioni di censimento, gravava sull’opponente, ovverosia la società che avrebbe beneficiato dell’intermediazione;
- che, l’art. 6.3 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo richiamato da controparte non prevede alcuna tassatività rispetto ai criteri da seguire per la determinazione del compenso, sicché le parti legittimamente avevano determinato il quantum adottando criteri differenti;
- che, comunque, la determinazione del compenso era stata condivisa da controparte, tanto che essa aveva provveduto a pagare le prime rate;
- che alcuna prescrizione triennale era intervenuta considerato che i contratti riguardanti il caso di specie erano stati sottoscritti con una società e che, pertanto, doveva trovare applicazione il termine di prescrizione decennale;
- che, in conseguenza di tutto quanto eccepito, doveva ritenersi infondata anche la domanda riconvenzionale avanzata dall’opponente.
2.2. L’opposta ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell’opposizione con conseguente conferma dello stesso.
3. Con ordinanza del 29.9.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, ve- niva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Istruita la causa documentalmente e mediante l’assunzione di prova orale, veniva fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l’ udienza del 15.4.2025, svoltasi nelle forme di cui all’art. 127 ter c.p.c.
***
Tanto premesso in fatto, il Tribunale osserva quanto segue.
4. In primo luogo, non è fondata l’eccezione con cui l’opponente deduce la nullità dei contratti ex art. 1418 comma 2 c.c. per mancanza di sottoscrizione e, quindi, del requisito essenziale dell’accordo.
4.1. La materiale esistenza dei documenti contrattuali, unita all’incontestata corresponsione della
complessiva somma di € 32.000,00 da parte dell’opponente, ed all’ altrettanto incontestata stipula-
zione dei contratti di prestazione professionistica tra quest’ultima e i giocatori
Per_1
e Per_
[...]
hanno rappresentato “principio di prova” idoneo a far “apparire verosimile il fatto allegato” ai
sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c., che ha permesso di superare il limite alla prova testimoniale previsto dall’art. 2721 c.c. ed ammettere le prove orali richieste dall’opposta.
4.2. Ebbene, i testimoni citati dalla convenuta opposta – tutti soggetti, peraltro, che al tempo della presunta sottoscrizione dei contratti rivestivano ruoli apicali all’interno della società opponente –
hanno confermato che la
Parte_1
aveva conferito incarico all’avv.
CP_2
affinché questi
prestasse opera di assistenza e consulenza relativamente alla negoziazione e alla stipula dei contratti
di prestazione sportiva con i calciatori
Persona_2
e Persona_1
così come da do-
cumenti contrattuali prodotti dall’opposta ed esibiti agli stessi testimoni (doc. 1 e doc. 5 parte oppo- sta).
Questi ultimi, quindi, non hanno genericamente confermato l’esistenza di un rapporto contrattuale tra l’opposta e l’opponente, ma hanno riconosciuto la specifica regolamentazione di interessi conte-
nuta in quei documenti. Si richiamano, in particolare, le dichiarazioni rese dai testi
Testimone_2
e Testimone_3
che hanno riferito di essersi occupati personalmente delle pratiche relative a
Pt_4 e
Per_1
e hanno aggiunto che la sottoscrizione, da parte di detti calcatori, dei rispettivi contratti di prestazione sportiva con la società
Parte_1
era avvenuta proprio grazie alla assi-
stenza e consulenza dell’avv.
CP_2
dando prova, così, anche del collegamento causale tra la
corretta esecuzione della prestazione cui era tenuta l’opposta ed il soddisfacimento dell’interesse della opponente.
4.3. La prova in ordine all’esistenza dell’accordo tra le parti, raggiunta con le due richiamate dichiarazioni testimoniali, rende irrilevante l’eccezione relativa all’incapacità a testimoniare dell’altro teste di parte opposta,
Testimone_4
, sollevata dall’opponente all’udienza del 20.11.2024 e, inol tre, non è inficiata dall’audizione del teste citato dall’opponete,
Testimone_1
la quale, sentita a
prova contraria sul capitolato dell’opposta ha dichiarato di nulla sapere circa i fatti ivi dedotti.
5. Infondata si reputa, poi, l’ eccezione di prescrizione triennale ex art. 2956 n. 2 c.c., sollevata dall’opponente.
5.1. Al riguardo, occorre rammentare che la prescrizione presuntiva, di cui rappresenta una ipotesi quella contemplata dall’art. 2956, n. 2 c.c., è un istituto che trova il suo fondamento nell’ambito di quei rapporti professionali e d’opera intellettuale tipici della vita quotidiana che si svolgono senza formalità, e in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazioni né rilascio di quietanza, sicché non opera quando il credito del quale è richiesto il pagamento deriva da contratto stipulato in forma scritta (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10379 del 2018; Cass. civ., n. 9930 del 2014; Cass. civ., n. 11145 del 2012; Cass. civ., n. 1304 del 1995).
Peraltro, proprio dalla natura dei rapporti su cui si fonda la prescrizione presuntiva discende la diversità dei presupposti applicativi di quest’ultima rispetto a quelli della prescrizione ordinaria. Infatti, seppur l’effetto sia comunque quello estintivo del diritto, la prescrizione ordinaria consegue alla condotta inerte del titolare che per un determinato periodo di tempo non eserciti il diritto di cui è titolare, mentre la prescrizione presuntiva muove dalla presunzione, appunto, che il diritto sia già stato soddisfatto per effetto dell’intervenuto pagamento o di altra causa comunque riconducibile alla non formalità del rapporto sottostante. Da ciò consegue che la prescrizione ordinaria può operare sia qualora il debitore contesti l’esistenza del credito, sia qualora ammetta di non aver adempiuto l’obbligazione; al contrario, come disposto dall’art. 2959 c.c., la prescrizione presuntiva opera solo quando il credito non sia contestato ed il debitore non abbia ammesso, anche implicitamente, di non aver pagato, o di aver pagato parzialmente, venendo meno in tali ipotesi lo stesso presupposto applicativo dell’istituto (cfr. Cass. civ., n. 23751 del 2018; sull’ammissione di pagamento parziale cfr. Cass. civ., n. 11195 del 2007, Cass. civ., n. 7527 del 2012 secondo cui “L’eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore. Ne consegue che di essa non può avvalersi il debitore che sostenga di aver estinto l’obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l’originaria esistenza del credito”).
5.2. Ciò posto, nel caso di specie emerge come l’opponente non abbia allegato di aver eseguito il pagamento del credito azionato in via monitoria dall’opposta, ma anzi abbia impostato l’intera dife-a nel senso di contestare l’esistenza stessa di detto diritto e domandare, in via riconvenzionale, la ripetizione di quanto già parzialmente corrisposto.
L’incompatibilità della posizione difensiva della
Parte_1
rispetto alla presunzione di pagamento impedisce, quindi, l’operatività della prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c.
6. È, invece, fondata l’eccezione sollevata dall’opponente di inefficacia del contratto ex art. 5.5. del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, determinandosi così l’assorbimento di quella relativa alla violazione dell’art. 6.3.
6.1. Al riguardo, è indispensabile evidenziare che, come recentemente rammentato dalla Corte Federale d’Appello della giustizia sportiva, lo scopo del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo è quello di evitare che la liberalizzazione (c.d. deregulation) cha ha caratterizzato la professione del procuratore sportivo “possa comportare, per la Federazione, la perdita del controllo dell’attività, e questo sia al fine di monitorare i compensi nel rispetto dei limiti posti dall’art. 6 del Regolamento, sia di evitare i conflitti di interessi di cui all’art. 7, e, in generale, per consentire il rispetto di garanzie minime per l’attività del calciatore, che dalla liberalizzazione dell’attività procuratoria non deve subire alcun tipo di danno (significativo al proposito è l’art. 5.1.)”; conseguentemente, la Corte Federale ha aggiunto che “il deposito dei contratti di rappresentanza presso la FIGC ai sensi dell’art. 5.5. del Regolamento non può, dunque, che rispondere a questo tipo di obiettivi, nell’ottica della trasparenza di cui all’art. 8 del Regolamento SPS” (Corte federale d’appello, sez. III, decisione n. 34/CFA/2021-2022/A).
6.2. Quanto riportato consente di fare luce sulla ratio sottesa alla inefficacia sancita dall’art. 5.5. del Regolamento, il quale, a ben vedere, opera alla stregua di una condizione sospensiva: la subordina- zione degli effetti del contratto di rappresentanza al deposito dello stesso è prevista a presidio di una forma di pubblicità tesa a consentire alla Federazione di operare le verifiche sull’attività del procuratore funzionali ad assicurare tutela sia ai calciatori, sia alle società rappresentate, ed evitare, così, che quella trasparenza che permea l’intero Regolamento risulti frustrata.
6.3. Tanto chiarito, occorre ora verificare se, come eccepito dall’attrice, il contratto di prestazione professionale debba rispettare la disciplina posta dal Regolamento solo qualora la stipulazione coinvolga il professionista sportivo (società o calciatore) ed un agente iscritto al relativo albo, oppure, come allegato dall’opponente, anche se detto contratto sia concluso tra professionista sportivo e un avvocato.
6.3.1. Orbene, risulta di tutta evidenza come le finalità che ispirano il Regolamento verrebbero compromesse qualora si ammettesse l’inapplicabilità delle sue disposizioni in ragione del fatto che una parte dell’accordo è un avvocato non iscritto all’albo degli agenti sportivi. Invero, in simile fattispecie, le esigenze di trasparenza che sottendono le norme del Regolamento risultano ancora più pregnanti e, conseguentemente, l’osservanza delle relative regole ancora più essenziale, in quanto il contratto di assistenza sportiva non è stipulato da un soggetto appartenente all’ordinamento sportivo federale – come invece accade quando a contrarre è l’agente iscritto al relativo albo – bensì da un soggetto esterno che, tuttavia, assumendo la posizione sostanziale di procuratore, vi interagisce. Tale conclusione trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “nell’ambito del contratto di prestazione professionale per assistenza sportiva, il rapporto soggiace al regolamento FIGC […] non solo quando esso sia stipulato tra il professionista sportivo ed un agente iscritto nel relativo albo, ma quand’anche esso sia stipulato tra il professionista medesimo ed un avvocato iscritto all’albo professionale ordinario” (Cass. civ., n. 18807/2015, la quale riprende quanto argomentato in Cass. civ., n. 5216/2015).
6.4. Quanto affermato, tuttavia, non è sufficiente per riconoscere immediata operatività dell’art. 5.5. del Regolamento nel caso di specie. La Suprema Corte, infatti, ha altresì chiarito che il Regolamento agenti FIGC e le altre carte federali delle federazioni sportive nazionali, aventi natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, si configurano come “atti di autonomia organizza- tiva contrattuale” che, come tali, non assumono “il rango di “norma di diritto”” (Cass. civ., n. 835/2021; cfr., Cass. civ., Sez. L., n. 17067/2007). Essi, pertanto, anche in ragione della loro riconducibilità ad un ordinamento, quello sportivo, differente rispetto a quello statale, non possono esse- re assunti, nell’ambito di un giudizio civile, come parametro unico per valutare l’efficacia o la validità del contratto di prestazione professionale per assistenza sportiva.
6.5. Ad ogni buon conto, però, nel caso di specie risulta dirimente osservare come le parti, in entrambi i contratti, avessero previsto che gli stessi sarebbero stati regolati, oltre che dalla legge italiana, anche “dai Regolamenti dell’ordinamento sportivo FIGC” (clausola n. 8.1. di entrambi i con- tratti).
Sono state le stesse parti, quindi, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, a prevedere, e dunque a volere, l’operatività del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo e, così, anche della condizione prevista dall’art. 5.5., che è divenuta parte integrante della disciplina contrattuale.
6.6. Ebbene, potendosi ora indagare l’effettiva applicabilità di tale condizione al caso di specie, dal- la ricostruzione delle difese delle parti emerge la natura non controversa del mancato deposito dei contratti de quibus, essendosi limitata, l’opposta, a confutazione dell’operatività dell’art. 5.5, ad eccepire l’inoperatività del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, e ad asserire come fos- se onere della opponente depositare i contratti presso la FIGC (in questo senso, quindi, il mancato deposito, non solo non è stato contestato, ma è stato anche implicitamente riconosciuto).
A tale proposito, peraltro, si evidenzia che la disciplina posta dall’art. 5.5. del Regolamento non specifica quale sia la parte contrattuale gravata dell’onere di depositare il contratto, il che, a ben ve- dere, pare essere una scelta non casuale: da un lato, infatti, ciò che ispira tale disciplina, come si è già avuto modo di precisare, è l’esigenza di garantire la trasparenza dei rapporti sportivi, sicché ciò che interessa non è tanto individuare un soggetto deputato al deposito, quanto qualificare in sé il
deposito come adempimento funzionale a garantire i controlli della
CP_3
; dall’altro, e in
conseguenza di ciò, il deposito è qualificato come evento alla cui verificazione è subordinata la produzione degli effetti contrattuali, motivo per cui è (uguale) interesse di entrambe le parti provvedere al deposito del contratto, sì che possano effettivamente realizzarsi gli scopi che hanno spinto ciascuna di esse alla stipulazione.
6.6.1. In tale contesto, alcun rilievo può essere attribuito al Commentario al Regolamento per i Ser- vizi di Procuratore Sportivo richiamato dall’opposta, il quale si configura, al più, come un documento avente contenuto meramente orientativo delle disposizioni in esso contenute e quindi privo di qualsivoglia forza cogente.
7. Alla luce di quanto sopra detto, deve dichiararsi l’inefficacia dei contratti di prestazione sportiva stipulati dalle parti e, dunque, la fondatezza dell’opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
8. Dalla inefficacia dei contratti discende l’assenza di una qualsivoglia causa giustificatrice delle prestazioni rispettivamente eseguite, le quali, quindi, dovranno essere restituite. In proposito, si osserva che, mentre l’opponente ha espressamente formulato domanda riconvenzionale ai sensi dell’art. 2033 c.c. per ottenere la restituzione della somma di € 32.000,00, pacificamente versata alla controparte, l’opposta, invece, che era obbligata ad eseguire una prestazione di fare, e come tale non ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c., non ha formulato alcuna domanda di indebito arricchimento per soddisfare il suo diritto.
La società
Parte_2
quindi, dovrà essere condannata a restituire alla
[...]
Parte_1
la somma di € 32.000,00. Sulla somma oggetto di restituzione sono altresì dovuti
gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, e nel valore minimo per la fase decisionale in ragione della non complessità dell’ attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contradittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 570/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 01.02.2023, nell’ambito del proc. R.G. n. 1272/2023;
- condanna la società
Parte_2
a restituire alla società
Parte_1
[...]
la somma di € 32.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la società
Parte_2
a pagare, in favore della società
Pt_1 Parte_1
[...]
le spese di lite che liquida in € 6.164,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie,
C.P.A. e I.V.A., oltre € 545,00 per spese. Bologna, 24 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Pierangela Congiu