F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0016/CFA pubblicata il 5 Agosto 2025 (motivazioni) – Frosinone Calcio S.r.l.-S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l.

Decisione/0016/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0003/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0004/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0005/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Domenico Luca Scordino - Presidente

Alfredo Vitale - Componente

Ivo Correale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami di cui ai numeri di registro 003/2025-2026, 004/2025-2026 e 005/2025-2026, proposti dalla società Frosinone Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, elettivamente domiciliato nel suo studio, in detta città, Via De’ Marchi, n. 4/2;

contro

la società S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Torriero, con domicilio eletto nel suo studio in Frosinone, Via Tommaso Landolfi, n. 167;

per la riforma

delle Decisioni del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Vertenze Economiche, n. n. 0027/TFNSVE-2024-2025 del 27.6.2025, n. 0028/TFNSVE-2024-2025 del 27.6.2025, e n. 0029/TFNSVE2024-2025 del 30.6.2025,

Visti i tre reclami e i relativi allegati;

Viste le memorie di costituzione della società S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l., con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle tre cause;

Relatore nell'udienza del 31 luglio 2025, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Ivo Correale e uditi l’Avv. Mattia Grassani - con la presenza del Sig. Alessandro Frara, responsabile del settore giovanile del Frosinone - per la società reclamante e l’Avv. Marco Torriero, per la società S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con tre distinti reclami, la società Frosinone Calcio s.r.l. (d’ora in avanti “Frosinone”) chiedeva la riforma delle tre decisioni in epigrafe con le quali il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche (d’ora in avanti “TFN”), aveva respinto tre reclami da lei proposti avverso le decisioni con le quali la Commissione Premi F.I.G.C., in accoglimento della richiesta della SSD Accademia Frosinone SC S.r.l. (d’ora in avanti “Accademia”), aveva certificato il premio richiesto, dichiarando inadempiente la società Frosinone, in quanto tenuta a corrispondere le somme ivi indicate quale premio di formazione tecnica previsto dall’art. 99 delle N.O.I.F. (nuova formulazione), in relazione al trasferimento di tre giovani calciatori, distintamente indicati nelle tre decisioni.

2. In sintesi, la vicenda prende spunto dalla stipula, tra le parti, di una scrittura privata, in data 22 settembre 2023, avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra la suddetta reclamante e l’Accademia per la gestione dell’attività sportiva-agonistica di giovani calciatori, tra i 5 e i 17 anni di età, per la stagione 2023-2024.

In particolare – per quel che rileva in questa sede – la fattispecie si incentra sull’interpretazione dell’art. 10 di tale scrittura privata (“Tesseramento calciatori e relativi corrispettivi”), ove era stabilito che l’Accademia prestava il consenso al tesseramento per il Frosinone “…purchè ciò avvenga nel rispetto della normativa federale vigente, rinunciando a promuovere qualsiasi richiesta di premi alla carriera e di premi di preparazione”.

Erano, quindi, indicate specifiche somme che il Frosinone avrebbe versato ad Accademia, come contributo per lo sviluppo dell’attività di “Scuola Calcio” nell’ipotesi di esordio nella prima squadra del Frosinone, differenti se in serie A o in Serie B, ovvero specifiche percentuali, qualora fosse avvenuto un trasferimento definitivo ad altre società professionistiche, dal 30% al 7,5% in relazione al crescere delle somme relative al trasferimento.

Accademia, a sua volta, si impegnava a corrispondere al Frosinone il 25% di ogni somma ricevuta in caso di trasferimento di propri tesserati ad altre società professionistiche.

Per quanto altro che possa rilevare in questa sede, ai sensi dell’art. 6, il Frosinone conferiva ad Accademia, per l’intera durata del contratto, la gestione dei propri corsi di calcio nell’ambito dell’intero territorio nazionale. Ai sensi dell’art. 5, Accademia si impegnava a non instaurare rapporti di affiliazione, “partnership”, accademia di calcio o collaborazioni di qualsivoglia natura con altre società professionistiche e a organizzare “provini” e raduni solo per il Frosinone (salvo consenso scritto in caso contrario da parte di tale società professionistica firmataria).

L’art. 2 indicava la durata dell’accordo, limitandolo alla stagione calcistica 2023-2024.

3. Verificatasi la fattispecie che vedeva tre giovani calciatori tesserati con il Frosinone con vincolo biennale, nella stagione sportiva 2024/2025, nel dicembre 2024 Accademia ricorreva innanzi alla Commissione Premi presso la F.I.G.C. avverso il mancato pagamento, da parte del Frosinone, del “premio di formazione tecnica” ex art. 99 N.O.I.F.

La Commissione deliberava la certificazione del singolo premio richiesto in favore di Accademia per i tre calciatori e il Frosinone, avverso tali decisioni, adiva il TFN, ritenendo che il suddetto importo non fosse dovuto, in quanto Accademia aveva rinunciato a tutti i premi previsti per la formazione dei calciatori, in virtù del suddetto art. 10, nell’ambito del più ampio rapporto di collaborazione di cui alla scrittura privata suddetta, che prevedeva già la corresponsione di cospicue somme in favore di Accademia.

Con le tre sentenze indicate in epigrafe – ciascuna relativa al premio per singolo calciatore – il TFN rigettava i reclami con il seguente nucleo di motivazione, comune alle tre decisioni:

“Al di là, infatti, della portata dell’art. 10 della scrittura privata stipulata dalle odierne contendenti in data 22.09.2023 e segnatamente se l’intento comune delle parti fosse quello di circoscrivere la rinuncia al solo premio alla carriera ed al premio di preparazione per tutti i calciatori che sarebbero transitati dalla Accademia Frosinone al Frosinone Calcio, ovvero fosse riferita (la rinuncia) a tutte le possibili forme premiali (compreso il premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F.), va da sé che come rettamente eccepito dalla Società resistente, il contratto del 22.9.2023 aveva durata di un anno, non rinnovabile, e quindi validità ed operatività per la sola stagione sportiva 2023/2024.

Tale circostanza è di per sé assorbente, in quanto il tesseramento biennale del calciatore…ad opera del Frosinone Calcio è, invece, intervenuto nel corso della stagione sportiva successiva del 2024/2025 quando tra le odierne contendenti non era più operativa alcuna rinuncia ai premi, ragione per la quale la pretesa al premio di formazione tecnica rivendicata dalla Accademia Frosinone e maturata all’atto del tesseramento del calciatore da parte della Frosinone Calcio, è pienamente legittima ed il deliberato della Commissione Premi risulta ineccepibile.

Del resto la Frosinone Calcio nulla ha contestato in ordine alla entità del premio così come certificato, limitando la propria contestazione alla sola operatività della rinuncia contenuta nell’accordo del 22.09.2023 e che, come detto, non era più vigente all’atto del tesseramento del calciatore da parte della Frosinone Calcio.

Da qui la corretta motivazione contenuta nella decisione della Commissione Premi innanzi alla quale erano state già prospettate le argomentazioni riproposte in questa sede”.

4. Con tre rituali ricorsi a questa Corte Federale d’Appello, il Frosinone chiedeva la riforma di tali decisioni, per i seguenti motivi, comuni ai tre atti introduttivi e che si riassumono.

“ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA RINUNCIA AI PREMI DI CUI ALL’ART. 10 DELLA SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA TRA FROSINONE CALCIO E ACCADEMIA FROSINONE IN DATA 22 SETTEMBRE 2023.”

Il Tribunale aveva deciso la controversia omettendo di considerare le svariate argomentazioni, di fatto e di diritto, offerte nei propri ricorsi, considerando, invece, assorbente rispetto alle predette, la mera circostanza per cui il contratto del 22.9.2023 aveva durata di un anno, non rinnovabile, e quindi validità ed operatività per la sola stagione sportiva 2023/2024, laddove il tesseramento biennale dei tre calciatori era intervenuto nel corso della stagione sportiva successiva, 2024/2025.

Per la società reclamante la conclusione del TFN era frutto di un’interpretazione del tutto distorta della clausola di rinuncia contenuta nella ricordata scrittura privata, nonché contrastante con la reale volontà perseguita delle parti con tale pattuizione.

La comune volontà delle parti era, anzitutto, quella di disciplinare tutti i reciproci rapporti – includendovi anche la rinuncia a “qualsiasi” premio legato alla formazione dei calciatori – a fronte dei corrispettivi, fissi e variabili, contrattualmente riconosciuti.

Riportando il contenuto di detto articolo, il Frosinone evidenziava che l’utilizzo dell’aggettivo indefinito “qualsiasi”, voleva porre in evidenza come l’intenzione delle parti fosse quella di includere nella rinuncia qualsivoglia eventuale futura richiesta “a titolo premiale” da parte dell’Accademia nei confronti del Frosinone, alla luce dei corrispettivi fissi da quest’ultima garantiti con il contratto, da considerarsi comprensivi anche di ogni voce legata alla formazione dei giovani calciatori, nonché di quelli ‘variabili’, riconosciuti ad Accademia in caso di esordio in prima squadra di un giocatore dalla stessa formato e in caso di trasferimento a titolo definitivo di un ex tesserato di quest’ultima, dalla reclamante ad altra società professionistica (premi non previsti dalla normativa federale e che, quindi, avrebbero rappresentato un ulteriore riconoscimento per la formazione impartita ai giovani calciatori anche in sostituzione ai premi, codificati dalle N.O.I.F., rinunciati da Accademia).

La logica sinallagmaticità dell’accordo contrattuale, con vantaggi reciproci, escludeva la conclusione per la quale il Frosinone avrebbe dovuto obbligarsi contrattualmente ad una serie di corpose prestazioni di natura patrimoniale - anche in materia di premi, con una previsione negoziale più favorevole rispetto ai requisiti richiesti dalle N.O.I.F. per la loro maturazione - accettando di rimanere, allo stesso tempo, vincolata anche alle stesse disposizioni federali.

Per la reclamante appariva evidente come la rinuncia di cui all’art. 10 del contratto non potesse assolutamente considerarsi limitata al solo periodo di durata del contratto (e, quindi, riferita soltanto ai premi maturati nel corso della stagione sportiva 2023/2024), “…dovendo necessariamente esplicare la propria efficacia con riferimento a tutte le stagioni sportive per cui il Calciatore è stato tesserato per l’Accademia Frosinone. in relazione alle quali quest’ultima avrebbe avuto diritto ai premi riconosciuti per la formazione.

In altre parole, “…tale clausola deve intendersi riferita non già al momento in cui il premio richiesto è maturato a seguito del tesseramento del giovane intervenuto in capo al Club ricorrente (nel caso di specie, s.s. 2024/2025), bensì all’intero periodo in relazione al quale tale premio si riferisce, ovvero alle stagioni sportive in cui il Calciatore è stato tesserato per l’Accademia Frosinone e per le quali la stessa avrebbe avuto diritto - laddove non vi avesse esplicitamente rinunciato - ai premi relativi alla sua formazione, tra cui, appunto, quello previsto dall’art. 99 N.O.I.F.

Inoltre, muovendo dal presupposto che il premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. può essere richiesto entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato, non v’è chi non veda come la relativa rinuncia pattuita con l’Accademia Frosinone non potrà che estendersi sino allo spirare del termine ultimo entro cui il premio avrebbe potuto essere richiesto e non, come erroneamente ritenuto dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, soltanto fino al termine di scadenza del contratto de quo.”

Inoltre – precisava la reclamante - la clausola di rinuncia non poteva che riferirsi all’intero periodo in cui il calciatore è stato formato da Accademia, anche anteriore alla stagione 2023-2024, e non soltanto alla stagione sportiva in cui, per effetto del tesseramento biennale del calciatore per il Frosinone, era maturato il relativo premio.

Ciò perché Accademia aveva rinunciato al riconoscimento economico previsto dalla normativa federale per la formazione impartita al calciatore, parametrato esclusivamente al periodo in cui quest’ultimo era legato da un rapporto di tesseramento con il “Club formatore”.

Da ultimo, la reclamante poneva in evidenza che l’interpretazione fornita dal TFN si poneva in assoluto contrasto anche con la costante giurisprudenza consolidatasi in seno agli organi di giustizia della F.I.F.A. e al TAS/CAS in tema di training compensation, istituto sovrapponibile a quello odiernamente controverso, disciplinata dall’art. 20 delle Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), come da decisione n. 4294 del 23 settembre 2014 (CAS 2014/A/3500 FC Hradec Kralove v. Genoa Cricket and Football Club) che era riportata in larga parte, in lingua originale.

Alla luce di tale pronuncia, posto che la training compensation è parametrata al periodo di formazione del calciatore, ai fini della quantificazione del relativo importo dovuto al “Club formatore” trova applicazione la normativa, così come la regolamentazione pattizia, vigente nel periodo in cui l’atleta era tesserato per quel “Club”, e non quella vigente al momento in cui si verifica l’evento generativo del diritto di ricevere il corrispettivo previsto a titolo di training compensation.

Ne conseguiva che la clausola di rinuncia pattuita tra Frosinone e Accademia doveva essere riferita a tutte le stagioni sportive in cui il calciatore era stato tesserato ed era stato formato dall’Accademia stessa e non esclusivamente alla stagione sportiva in cui il relativo premio era maturato.

“CIRCA LA CONDANNA DEL FROSINONE CALCIO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI ACCADEMIA FROSINONE - ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 55 CGS E OMESSA/CARENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO”.

La reclamante contestava anche il capo delle decisioni, ove era accolta la domanda di condanna alla refusione delle spese di lite, non chiarendo il TFN, con adeguata e necessaria motivazione, anche alla luce delle tesi del Frosinone, se si versasse in un’ipotesi di manifesta infondatezza o temerarietà della lite, uniche ipotesi in cui l’art. 55, comma 1, C.G.S. prevede la possibilità di “condanna alle spese”.

5. Si costituiva nei tre giudizi la società Accademia, rilevando l’infondatezza dei reclami.

In particolare, parte reclamata ribadiva le tesi del TFN, insistendo sul fatto che il contratto aveva durata pari ad un anno, non rinnovabile, e, pertanto sarebbe stato valido solo per la stagione sportiva 2023/2024, mentre il diritto di Accademia alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i tre calciatori era, comunque, maturato al momento del tesseramento da parte del Frosinone, avvenuto nella stagione successiva 2024/2025.

Sempre per parte reclamata, non corrispondeva al vero la circostanza secondo la quale fosse nella comune intenzione delle parti la rinuncia a “qualsivoglia eventuale futura richiesta a titolo premiale” da parte di Accademia nei confronti del Frosinone, dato che nella scrittura privata erano, in primo luogo, dettagliatamente specificati i premi ai quali Accademia avrebbe rinunciato, che erano i premi alla carriera e i premi alla preparazione, tra i cui, quindi, non era fatta menzione del “premio di formazione tecnica”.

Inoltre, per quanto concerneva l'operatività della convenzione, la durata era esplicitamente limitata alla sola stagione 2023/2024, senza alcun riferimento a quelle future. Ciò logicamente evitava di dare luogo a situazioni paradossali, per le quali Accademia non potrebbe reclamare dal Frosinone il pagamento di alcun premio per tutti i calciatori formati prima della stagione 2023/2024 e potrebbe chiedere al Frosinone il pagamento delle indennità di cui all'art. 10 (esordio del calciatore nella prima squadra ovvero in caso di trasferimento a titolo definitivo ad altra società professionistica) nel caso in cui tali eventi si fossero verificati nella stagione 2024-25, ovvero si verificassero in quelle future, per tutti i calciatori formati anche negli anni precedenti all'accordo del 22 settembre 2023.

Né il richiamo giurisprudenziale contenuto negli atti di reclamo in questa sede poteva essere rilevante, in quanto non arrivava a sostenere che un accordo valido possa sprigionare i propri effetti oltre ai rigidi limiti temporali concordati, e precisati per iscritto, dai contraenti, come nel caso di specie.

Accademia, poi, eccepiva, anche in questa sede, l'inefficacia e la conseguente inopponibilità della richiamata scrittura privata del 22 settembre 2023 con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'art. 10, titolato “tesseramento dei calciatori e relativi corrispettivi” e, in particolare, con riferimento alla riduzione/rinuncia dei premi previsti dalle norme federali, richiamando sul punto l'art. 99, comma 2, N.O.I.F., che richiede l’invio di copia del relativo accordo, per conoscenza, alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

Infine, Accademia evidenziava che il premio alla carriera ed il premio di preparazione, ai quali, effettivamente, avrebbe rinunciato (nel caso di trasmissione dell'accordo) erano relativi a fattispecie diverse e, in dettaglio, disciplinate rispettivamente dall'art 99 bis (esordio in serie A) e dall'art. 99 quater (trasferimento ad una società di categoria superiore) delle N.O.I.F., come tali ben distinte dal premio di formazione tecnica, di cui è causa.

Sulla questione relativa alla condanna alle spese, Accademia rilevava che il TFN aveva – evidentemente – ritenuto manifestamente infondata la pretesa del Frosinone.

In prossimità della trattazione, il Frosinone depositava una memoria in cui confutava le tesi di Accademia, sostenendo: a) se l’interruzione della collaborazione tra i due club al momento dell’instaurazione del rapporto tra calciatore e società professionistica facesse venire meno la rinuncia formalizzata durante il periodo di formazione, con conseguente riconoscimento del diritto al premio del sodalizio dilettantistico, l’investimento pluriennale sarebbe completamente vanificato e perderebbe di qualsiasi ratio; b) nella sostanza, il Frosinone si era impegnato a riconoscere somme rilevantissime all’Accademia perché investisse nella formazione di giovani calciatori che avrebbero contribuito a migliorare il settore giovanile del Frosinone, senza ulteriori costi.

Appare evidente che la rinuncia non poteva riferirsi ai calciatori vincolati in quella determinata stagione dal Frosinone, bensì a quelli formati dall’Accademia: altrimenti, non avrebbe avuto senso logico sottoscrivere tale pattuizione, ed attribuirvi piena efficacia, sin dal primo anno di attività, quando nessun investimento sulla formazione era ancora intervenuto da parte del club professionistico e, al contempo, nessun frutto della collaborazione poteva essere raccolto.

Né – per la reclamante – la rinuncia ex art. 10 poteva essere limitata ai soli contributi premiali indicati, quando, invece, la “ratio” della pattuizione atteneva alla rinuncia, da parte di Accademia, ad ogni e qualsivoglia indennità federale derivante dalla formazione di un atleta, a fronte di un corrispettivo forfettario previamente pattuito. Tale principio, peraltro, si porrebbe in perfetta conformità rispetto a quanto statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con decisione n. 9/2020.

Sul richiamo all’art. 99, comma 2, N.O.I.F. era poi rilevato che: a) il tenore letterale della norma in commento contempla ipotesi di riduzione della premialità e non di rinuncia, sicché la scrittura de qua non era soggetta all’inoltro alla Commissione Premi FIGC; b) l’art. 99, comma 2, cit., pur imponendo un onere di trasmissione, non sanziona l’eventuale inottemperanza con l’inefficacia della relativa pattuizione (Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit); c) la disposizione parla di “trasmissione” senza individuare quale delle due società contraenti ne sia effettivamente onerata, trattandosi quindi di un onere comune ad entrambe, giusta reciproco interesse ad informare la Commissione Premi delle intese di riduzione raggiunte; d) il deposito dell’accordo presso la Commissione Premi è previsto “per conoscenza”, e non come requisito di validità della liberatoria; e) in ogni caso, anche laddove si volesse ritenere che sussistesse un onere di trasmissione in capo al Frosinone, questo risulta effettivamente assolto mediante il rituale deposito della scrittura privata presso la FIGC.

Da ultimo, parte reclamante insisteva sulla corretta interpretazione dell’accordo, diversa da quella proposta da Accademia, e sulla carenza di motivazione in ordine al capo sulle spese delle tre decisioni del TFN.

6. Nel corso dell’udienza tenutasi in videoconferenza il 31 luglio 2025 i difensori delle parti illustravano le loro argomentazioni e la causa era trattenuta in decisione, con pubblicazione del dispositivo in pari data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I.1. Il Collegio, avvalendosi della previsione di cui all’art. 103, comma 3, C.G.S. e in virtù della circostanza per la quale la controversia di cui ai tre reclami riguarda un medesimo fatto, dispone la riunione dei tre reclami in epigrafe.

I.2 Passando all’esame del relativo contenuto, si rileva che esso verte – essenzialmente – nell’interpretazione dell’art. 10 della scrittura privata sottoscritta il 23 settembre 2023 tra le parti, in particolare nella parte riguardante la clausola secondo la quale Accademia prestava il consenso al tesseramento dei giovani calciatori per il Frosinone “…purchè ciò avvenga nel rispetto della normativa federale vigente, rinunciando a promuovere qualsiasi richiesta di premi alla carriera e di premi di preparazione”.

Secondo parte reclamante, la relativa interpretazione del TFN non era condivisibile, perché rilevava il momento della formazione e non quello del tesseramento, incontestatamente avvenuto per i tre giovani calciatori nella stagione successiva a quella dell’accordo.

Secondo parte reclamata, invece, in aderenza alle conclusioni del TFN, gli impegni di Accademia riguardavano i soli “fatti”, compresi il tesseramento per il Frosinone, verificantisi nel periodo di validità dell’accordo, per la stagione 2023-2024.

II.1 Premesso ciò, in primo luogo, valga richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il primo criterio di interpretazione del contratto è quello della ricostruzione della volontà delle parti come emerge dal tenore letterale della scrittura, ai sensi dell’art. 1362, comma 1, c.c.; in particolare, i criteri ermeneutici “soggettivi”, previsti dalle norme cosiddette “strettamente interpretative” dagli artt. 1362-1365 c.c., devono trovare preliminarmente applicazione rispetto ai criteri ermeneutici “oggettivi”, previsti nelle norme cosiddette “interpretative-integrative” degli artt. 1366-1371 c.c. (per tutte: CFA, SSUU, n. 114/CFA 2023-2024 e n. 52/CFA/2023-2024; Cass. Civ., Sez. II, 8.9.21, n. 24180).

Ancora, valga richiamare la statuizione giurisprudenziale per la quale, ai fini dell'applicazione dei criteri interpretativi di un contratto (o di una sua specifica clausola), necessita partire dall'esame del suo elemento letterale, che ha funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, per poi confrontarlo con l'intero contesto contrattuale. Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano concordato di realizzare con la stipulazione del contratto. Quest'indagine, quindi, può investire, oltre al contesto negoziale integrale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt. 1369 e 1366, rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e altresì a escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni “cavillose” che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (CFA, SSUU, n. 114/CFA 2023-2024; Cass. Civ., Sez. I, 2.8.23, n. 23519 e Cons. Stato, Sez. V, 8.9.23, n. 8210).

In definitiva, ai sensi dell'art. 1363 c.c., le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, secondo la regola di una interpretazione “globale”; tale criterio interpretativo non è sussidiario rispetto al canone dell'interpretazione letterale, poiché una interpretazione analitica, che non tenga conto del senso complessivo dell'atto, comporta il rischio di fraintendere il significato delle singole clausole, le quali trovano spiegazione nella coerente regolamentazione dell'affare. Il richiamo, nell'art. 1362, comma 1, c.c., alla comune intenzione delle parti, impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche nel caso in cui il testo appaia chiaro, ma in apparenza incoerente; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti deve essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume rilevanza anche il criterio logico - sistematico, di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole attinenti alla materia in contesa (Cass civ., Sez. II, 25.6.20, n. 12664).

Chiarito quanto sopra, questa Corte ritiene che le conclusioni del TFN possano essere condivise nella sostanza, laddove hanno portato alla reiezione dei ricorsi, ma necessitino di integrazione motivazionale.

II.3. Partendo proprio dal dato letterale, si rileva che il primo comma dell’art 3 della scrittura privata in questione specifica che il Frosinone avrebbe conferito ad Accademia “…il diritto di denominare con la dicitura e di contrassegnare con il marchio i corsi di calcio per bambini di età compresa tra i 5 e i 17 anni…che saranno organizzati dall’ACCADEMIA nel corso delle stagioni sportive di durata del presente contratto”.

Qui già la Corte non può fare a meno di osservare che in tale clausola si fa riferimento a “stagioni sportive di durata del presente contratto”, laddove, però, il precedente art. 2, comma 1, fa perentorio richiamo alla durata del contratto stesso, che non è prevista per più stagioni sportive ma è definita con espressioni che non lasciano adito a dubbio: “Il presente contratto ha la durata di n. 1 stagione sportiva ed, esattamente, per la stagione calcistica 2023-2024”.

Secondo il canone di primaria interpretazione letterale, quindi, il contratto aveva validità solo per la stagione sportiva in questione, dovendosi dare prevalenza alla clausola che esplicitamente se ne occupava.

II.4. Rimanendo sul canone primario dell’interpretazione letterale e passando all’esame della più volte ricordata clausola dell’art. 10, si legge: “L’ACCADEMIA è tenuta a prestare il consenso al tesseramento dei propri calciatori nel FROSINONE purché ciò avvenga nel rispetto della normativa federale vigente, rinunciando a promuovere qualsiasi richiesta di premi alla carriera e di premi di preparazione”.

Ebbene, non vi è chi non veda che le indicazioni di cui a tale clausola sono ben precise e non richiedono alcuna integrazione interpretativa: ciò a cui Accademia rinunciava erano i soli “premi alla carriera” e “premi di preparazione”. Non vi è alcun accenno al “premio di formazione”, né un richiamo generico ai premi di cui all’art. 99 N.O.I.F.

Questo aspetto – evidentemente sfuggito all’attenzione del TFN – appare a questa Corte dirimente e assorbente su ogni altra questione prospettata, suggestivamente, da entrambe le parti.

E’ noto, infatti, che all’epoca della sottoscrizione del contratto – il 23 settembre 2023 – era vigente la precedente formulazione delle N.O.I.F. (essendo entrata in vigore la nuova solo di recente, dal 1 luglio 2025), secondo la quale coesistevano il “premio di formazione tecnica” di cui all’art. 99, il “premio alla carriera”, di cui all’art. 99 bis, e il premio di preparazione (rectius, “Indennità di preparazione”), di cui all’art. 99 quater.

Ne consegue, ad avviso di questa Corte, che l’interpretazione letterale della clausola in questione non dia adito a dubbi e – come d’altronde sostenuto da Accademia nelle sue difese in questa sede – porti a ritenere che ciò a cui avrebbe rinunciato Accademia era la richiesta dei due premi suddetti ma non quella del premio ex art. 99 N.O.I.F.

Né convince la tesi della reclamante, secondo la quale l’espressione “qualsiasi richiesta”, di cui alla suddetta clausola, debba essere riferita a ogni tipo di premio. In realtà, l’interpretazione letterale più immediata e logica vede l’espressione, “qualsiasi”, immediatamente legata a quella successiva, “richiesta”, e suona più come rafforzativo di quest’ultima che estensiva sulle tipologie di premio. D’altro canto, si concorda con quanto pure evidenziato nelle sue difese da Accademia, nel senso che sarebbe stato ben più logico, per riferirsi alla volontà di non pretendere alcunché, usare l’espressione “qualsiasi” legata alla parola “premio” e non richiamare esplicitamente solo quelli di cui agli artt. 99 bis e 99 quater N.O.I.F. allora vigenti.

III.1. Chiarito ciò, appare ultroneo, ma comunque rilevante per quanto si specificherà in prosieguo, il mero richiamo alla durata del contratto limitata alla stagione 2023-2024 come operato dal TFN, perché “a monte” era lo stesso oggetto dell’accordo a non prevedere la rinuncia allo specifico premio poi richiesto da Accademia.

Applicato il primario canone dell’interpretazione letterale, però, può continuarsi l’interpretazione ermeneutica – secondo l’analisi giurisprudenziale sopra riportata – per verificare se tale interpretazione scaturente dalla mera lettura delle intenzioni delle parti come rappresentate non sia illogica, sproporzionata o irrazionale. Come detto, per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano concordato di realizzare con la stipulazione del contratto. Quest'indagine, quindi, può investire, oltre al contesto negoziale integrale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt. 1369 e 1366, rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e altresì a escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni “cavillose” che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale.

Ebbene la società reclamante incentra la sua disamina richiamando il cospicuo impegno economico che essa si sarebbe assunta, che, se escludente la rinuncia per cui è causa, comporterebbe uno sbilanciamento sinallagmatico eccessivamente penalizzante per il Frosinone.

Sostiene la società reclamante che l’avere assunto il riconoscimento di un cospicuo corrispettivo per Accademia, di euro 229.000,00 oltre i.v.a., avrebbe dovuto logicamente comportare, di converso, la rinuncia a “qualsiasi altra pretesa” nei confronti della reclamante da parte di Accademia.

III.2. Osserva però questa Corte che la somma di euro 229.000,00 (oltre i.v.a.) è formata da 44.000 euro netti, ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’accordo, a copertura di tutte le spese eventualmente sostenute da Accademia per la partecipazione, per conto del Frosinone Calcio, a campionati “Esordienti” e “Pulcini”, nonché ad altri eventuali campionati organizzati nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., oltre alla somma di euro 185.000,00 (oltre i.v.a.) che il Frosinone avrebbe versato ad Accademia per l’effettuazione dei servizi di cui agli artt. 5 e 6 dell’accordo (rispettivamente denominati “Affiliazioni” ed “Esclusiva”), come previsto dal relativo art. 7.

Si rileva, però, che – oltre alla non cristallina funzione della pattuizione di cui al richiamato art. 7, che prevede una sorta di “compensazione”, in quanto anche Accademia si impegnava a versare al Frosinone la medesima somma di euro 185.000,00 (oltre i.v.a.) per la concessione del diritto al marchio e altri (generici) diritti di cui alla scrittura privata in questione - non risulta la prova di alcun pagamento dei 185.000,00 euro da parte del Frosinone ad Accademia (e viceversa), per cui – allo stato – risulta che residuava solo l’effettiva somma di euro 44.000,00, che peraltro Accademia rileva come non versata, pur se tale eventuale inadempimento non fa parte del presente contenzioso.

La sola somma di euro 44.000,00 appare, quindi, congrua in considerazione della copiosa attività a carico di Accademia, per cui la mancata rinuncia al “premio di formazione” scaturente dall’interpretazione letterale dell’accordo non appare illogica o sproporzionata.

III.4 Un’ultima considerazione – questa a sostegno della conclusione sul limite temporale dell’accordo alla sola stagione 20232024 valorizzata dal TFN nelle decisioni impugnate – riguarda la possibilità che gli impegni di cui alla scrittura privata possano riguardare la sola stagione in questione.

Anche sotto tale profilo, questa Corte rileva che la clausola di cui all’art. 10 in questione ha un senso logico e proporzionato.

Come detto, l’art. 3, comma 1, dell’accordo specificava che i calciatori in formazione erano tutti tra i 5 e i 17 anni. L’art. 10, comma 1, cit. precisava che Accademia prestava il consenso al tesseramento dei propri calciatori nel Frosinone “…purché ciò avvenga nel rispetto della normativa federale vigente”.

Deve, pertanto, verificarsi se già nella stagione 2023-2024 fosse stato possibile tesserare calciatori di Accademia per il Frosinone. Ebbene, come emerso anche nella discussione tra le parti nell’udienza del 31 luglio 2025, le norme federali consentono il tesseramento in società professionistica anche di ragazzi di 16 anni di età. Ne consegue che, in tesi, era ben possibile per quella stagione tesserare calciatori sedicenni per il Frosinone. Che questo non sia concretamente avvenuto, perché i tre calciatori sono poi stati tesserati in seguito, non inficia la portata della clausola in questione, astrattamente applicabile.

A ciò deve aggiungersi la considerazione per la quale, come confermato dalle parti, l’accordo in questione era stato già sottoscritto negli anni precedenti in un testo corrispondente nella sostanza a quello del 23 settembre 2023 e ciò non avrebbe avuto senso logico se, come sostenuto dal Frosinone, quel che rilevava era l’intero periodo in cui il calciatore era stato formato da Accademia, anche anteriore alla stagione 2023-2024, e non soltanto alla stagione sportiva in cui, per effetto del tesseramento biennale del calciatore per il Frosinone, era maturato il relativo premio.

Così come non rilevanti appaiono i principi generali di cui alla sentenza del CAS riportata nei reclami, in quanto nel caso di specie prevale l’interpretazione letterale e logica della volontà delle parti di cui all’accordo del 23 settembre 2023. D’altro lato, la sentenza del CAS valorizza proprio il momento di maturazione del premio come fondamentale ai fini del relativo riconoscimento, risultando invece gli anni di formazione utili al calcolo del premio ma non alla relativa efficacia. Ed un simile arresto è coerente con il tenore letterale della scrittura privata qui in commento.

III.5 Da ultimo, per mero tuziorismo, questa Corte rileva che l’ulteriore tesi difensiva di Accademia, secondo cui la scrittura privata non era stata inviata dal Frosinone alla Commissione Premi della F.I.G.C., ai sensi dell’art. 99, comma 2, N.O.I.F., per cui non poteva essere invocata, non è condivisibile.

Infatti, come correttamente osservato nei suoi scritti difensivi dal Frosinone: a) il tenore letterale della norma in commento contemplava l’ipotesi di riduzione della premialità e non di rinuncia, sicché la scrittura privata in questione non era soggetta all’inoltro alla Commissione Premi; b) l’art. 99, comma 2, cit., pur imponendo un onere di trasmissione, non sanziona l’eventuale inottemperanza con l’inefficacia della relativa pattuizione, c) la norma in parola richiama la “trasmissione” senza individuare quale delle due società contraenti ne sia effettivamente onerata, trattandosi quindi di un onere comune ad entrambe.

IV.1. Le tesi della società reclamante possono invece trovare condivisione nella parte in cui censurano il capo delle tre sentenze, ove è stata disposta la condanna del Frosinone al pagamento delle spese di lite.

L’art. 55, comma 1, C.G.S. prevede che “…il giudice, se il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può…condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte…”.

Ebbene, ad avviso di questa Corte, ciò richiede che comunque il giudice motivi – usando la norma l’espressione “può” – le ragioni della sua decisione di condanna.

Non rilevando nelle decisioni del TFN alcuna pronuncia di inammissibilità o di qualificazione della lite come “temeraria”, in esse il giudice di prime cure avrebbe dovuto motivare sulle ragioni della residua ritenuta “manifesta infondatezza”.

Nessuna argomentazione a riguarda si rileva nelle tre sentenze. Anzi, questa Corte esclude decisamente che si verta in un’ipotesi di “manifesta infondatezza”, comportando la peculiare struttura dell’accordo una complessa attività interpretativa, come illustrata nei punti che precedono, che portano a ritenere i reclami, già in primo grado, meramente infondati e non manifestamente infondati.

V. Alla luce di quanto illustrato, pertanto, i tre reclami devono essere accolti in parte, nella sola parte che riguardano il capo delle tre sentenze relativo alla condanna alle spese, con reiezione per il resto.

Le spese di questo grado possono compensarsi per la peculiarità e originalità della fattispecie.

P.Q.M.

Dispone la riunione dei reclami in epigrafe, ai sensi dell'art. 103, comma 3, C.G.S..

Accoglie in parte i reclami, limitatamente a quanto specificato in motivazione sui capi delle decisioni impugnate relative alle spese di lite.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Ivo Correale                                                     Domenico Luca Scordino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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