F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0015/CFA pubblicata il 4 Agosto 2025 (motivazioni) –Società A.S.D. Jonia Calcio FC et alios – Procura Federale

Decisione/0015/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0138/CFA/2024-2025

Registro procedimenti n. 0139/CFA/2024-2025

Registro procedimenti n. 0140/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Augusto La Morgia – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Tommaso Mauceri – Componente

Oliviero Drigani - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami numero 0138/CFA/2024-2025 proposto dai sig.ri Domenico Calì e Alessio Tomasello in data 30.06.2025; numero 0139/CFA/2024-2025 in data 30.06.2025 proposto dai sig.ri Gaetano Palermo ed Olimpia Musumeci in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Dario Palermo; numero 0140/CFA/2024-2025 proposto dalla società A.S.D. Jonia Calcio FC in data 30.06.2025,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n.0233/TFNSD dd. 19/23 giugno 2025;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 23.07.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Oliviero Drigani e uditi l’Avv. Igor Costa per i Sig.ri Domenico Calì e Alessio Tomasello; gli Avv.ti Monica Fiorillo e Isidoro Musumeci per i Sig.ri Gaetano Palermo ed Olimpia Musumeci in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Dario Palermo; l’Avv. Giovanni Villari per la società A.S.D. Jonia Calcio FC; gli Avv.ti Giorgio Ricciardi e Alessandro Avagliano per la Procura federale; sono presenti altresì il Sig. Dario Palermo e il Sig. Giuseppe Leotta;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 13 giugno 2025 il Procuratore federale ha proposto rituale deferimento al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare – nei confronti dei soggetti di seguito riportati, all’esito delle indagini svolte in relazione alla denuncia di illecito presentata dal sig. Antonio Lo Presti, Vice Presidente dell’ASD Alkantara, il quale aveva segnalato gravi irregolarità verificatesi nel corso della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. - U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C”, concretizzatesi allorquando, nel corso del secondo tempo, mentre il Messana conduceva la gara con il punteggio di 2 a 1, l’allenatore di tale società - Calì Domenico - cominciava a far uscire alcuni giocatori dal campo con l’evidente intento di rimanere in sette e far vincere la Jonia, che si sarebbe così aggiudicata il Campionato, senza però riuscire nel suo intento in quanto otto suoi calciatori si rifiutavano di uscire dal campo, tanto che poi, durante il tempo di recupero, uno dei giuocatori precedentemente usciti – Tomasello Alessio - rientrava in campo ed atterrava platealmente un avversario in area, procurando il rigore che portava la Jonia ad appaiare l’Alkantara in testa alla classifica e dunque a guadagnare il diritto allo spareggio.

In quest’ottica, il denunciante allegava altresì un file audio, una chat di sfogo della mamma di un calciatore del Messana e una serie di video dai quali si poteva rilevare che la predetta Società aveva giocato in otto per alcune frazioni della gara e che in occasione del rigore, scaturito da un fallo su un calcio d’angolo ripetuto, il portiere (Palermo Dario) aveva presuntivamente indicato all’attaccante avversario dove calciare il rigore stesso.

Nel corso dell’attività istruttoria veniva poi acquisita una chat - composta di messaggi sia scritti che vocali - sviluppatasi sul social network Instagram il giorno 5.4.2025 tra il calciatore della società USD Messana 1966 Alessio Cariddi (che ha partecipato alla gara in questione) e il calciatore della società ASD Alkantara Samuele Greco, nonché altra chat dell’11.04.2025, sempre tra il Cariddi e il Greco. Veniva quindi acquisito anche uno screenshot del profilo Instagram dello stesso Cariddi, riconosciuto come suo dal calciatore. L’Ufficio inquirente acquisiva inoltre un messaggio inviato tramite l’applicazione whatsapp dall’allenatore della USD Messana 1966, Domenico Calì, alla madre del calciatore Jordan Miloro della USD Messana 1966, sig.ra Gerti Fontana, del seguente tenore: “Buonasera signora, con tutto il rispetto non mi è piaciuto il suo comportamento, chi ha giocato a calcio e chi vorrà continuare a farlo, imparerà che ci sono dinamiche oltre la partita” e  “IO non mi vergogno di nulla ..”

Sono stati pertanto deferiti:

- Domenico Calì, tesserato quale tecnico della società U.S.D. Messana 1966 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del C.G.S., nonché degli artt. 19, comma 1, lett. c) e d), e 37, comma 2, del Regolamento del Settore tecnico per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva in quanto poneva in essere in data 22 marzo 2025, in concorso con i Sig.ri Alessio Tomasello e Dario Palermo, tutti calciatori tesserati per la società U.S.D. Messana 1966, nonché con altri soggetti allo stato non individuati, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C”, organizzato dal CR Sicilia, terminata con il risultato di 2-2. Il tutto come meglio descritto nella parte motiva;

- Alessio Tomasello, tesserato quale calciatore della società U.S.D. Messana 1966 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del C.G.S. per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver posto in essere in data 22 marzo 2025 in concorso con i Sig.ri Domenico Calì e Dario Palermo, tesserati per la società  U.S.D. Messana 1966, nonché con altri soggetti allo stato non individuati, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C” organizzato dal CR Sicilia terminata con il risultato di 2-2. Il tutto come meglio descritto nella parte motiva;

- Dario Palermo, tesserato quale calciatore della società U.S.D. Messana 1966 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del C.G.S. per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver posto in essere in data 22 marzo 2025 in concorso con i Sig.ri Domenico Calì e Alessio Tomasello, tesserati per la società U.S.D. Messana 1966, nonché con altri soggetti allo stato non individuati, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C” organizzato dal CR Sicilia terminata con il risultato di 2-2. Il tutto come meglio descritto nella parte motiva;

- società U.S.D. Messana 1966 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi tesserati Domenico Calì, Alessio Tomasello, Dario Palermo e Alessio Cariddi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- società A.S.D. Jonia Calcio FC a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025, per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C” organizzato dal CR Sicilia terminata con il risultato di 22, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione e, in particolare, per aver beneficiato del comportamento dei tesserati della U.S.D. Messana 1966 che ha permesso alla A.S.D. Jonia Calcio F.C. di guadagnare illecitamente un punto in classifica che gli permettesse di raggiungere la A.S.D. Alkantara al primo posto in classifica della regular season e, di conseguenza, la possibilità di giocare con la stessa una gara di spareggio che potesse determinare la effettiva vincitrice del girone.

2. Con decisione n. /0233/TFNSD, depositata il 23 giugno 2025, il Tribunale federale nazionale ha riconosciuto la responsabilità dei deferiti, irrogando loro le seguenti sanzioni:

- per il sig. Domenico Calì, anni 5 (cinque) di squalifica;

- per il sig. Alessio Tomasello, anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Dario Palermo, anni 4 (quattro) di squalifica;

- per la società USD Messana 1966, punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica, di cui 3 (tre) da scontare nella corrente stagione sportiva e 6 (sei) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026;

- per la società ASD Jonia Calcio FC, punti 23 (ventitré) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Nel motivare tale decisione, i Giudicanti di prime cure hanno così ricostruito la vicenda in esame, puntualizzando le seguenti risultanze fattuali - qui da riportarsi nei loro tratti essenziali – che, nella loro intrinseca quanto sinergica valutazione probatoria, hanno condotto il Tribunale ad affermare la responsabilità disciplinare di tutti i soggetti deferiti.

Per offrire un quadro completo della vicenda, occorre contestualizzare la gara in esame che si svolge all’ultima giornata della cosiddetta “regular season” allorquando la Jonia Calcio FC, con 50 punti, conduce la classifica del girone “C” con due punti di vantaggio sull’ASD Alkantara, ferma a quota 48. Chi si aggiudica il girone verrà promosso al Campionato regionale under 17 Elite unitamente alle due (2) vincenti gli “Spareggi-Promozione” Play-Off. La Jonia, forte del vantaggio in classifica, gioca in casa contro il Messana che non ha più nulla da chiedere al Campionato, non potendo accedere ai Play-Off né rischiando di essere coinvolta nei Play-Out, mentre l’Alkantara è impegnata anch’essa nell’ultima gara del Campionato, fuori casa, contro l’ASD Giovanile Rocca oramai condannata a disputare i Play-Out per evitare di retrocedere negli allievi provinciali under 17. Le due gare si disputano in contemporanea e il primo tempo si conclude con il punteggio di 2-1 in favore del Messana nel confronto con la Jonia e con il punteggio di 1-1 sull’altro campo. La Jonia è quindi ferma a 50 punti mentre l’Alkantara sale a 49.

Tuttavia, al 7’ del secondo tempo, l’Alkantara passa in vantaggio e a quel punto è prima nel girone, scavalcando la Jonia con 51 punti. È di tutta evidenza che alla Jonia serva quanto meno il pareggio al fine di disputare lo spareggio.

Il giudice di primo grado osserva come sia possibile ricostruire quello che accade successivamente al vantaggio dell’Alkantara sul campo della Giovanile Rocca e raggiungere, quindi, lo standard probatorio necessario, attingendo a varie fonti di prova quali il referto arbitrale, il filmato integrale della gara, le contraddittorie deposizioni rese dai calciatori del Messana innanzi alla Procura federale e le testimonianze della sig.ra Gerti Fontana, del Sig. Samuele Greco e ultimo, ma non ultimo per importanza e contributo all’accertamento della verità, del sig. Alessio Cariddi.

Proprio con riferimento a quest’ultimo, il Tribunale, anche alla luce dei dubbi avanzati dai deferiti pure in sede dibattimentale sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso, ritiene di doverne affermare la piena attendibilità. Il Cariddi, infatti, nella chat del 5.04.2025 intrattenuta tramite il social network Instagram con il sig. Samuele Greco, tesserato dell’Alkantara, e anche in quelle dei giorni successivi, offre una ricostruzione assolutamente verosimile di quanto accaduto durante la gara in esame, fornendo particolari che trovano pieno riscontro nello sviluppo della stessa, così come rappresentato dai video in atti e nelle testimonianze raccolte. La genuinità di quanto affermato in chat discende anche dal fatto che, quanto meno quella del 5.04.2025, è stata postata sul ridetto social in “epoca non sospetta”, cioè prima che la Procura federale cominciasse, in data 14.04.2025, ad audire i tesserati del Messana, e dalla ulteriore circostanza che nelle chat successive, sempre intrattenute con il Greco, il Cariddi più volte si raccomanda con il suo interlocutore affinché questi non divulghi a terzi il contenuto della chat stessa.

Inoltre, particolarmente incisivo ed emblematico, per la conferma dell’alterazione del risultato della gara, risulta essere lo scambio di battute, sempre tramite social, il giorno 23.03.2025 ossia il giorno dopo la gara, tra il Cariddi e il compagno di squadra Antonio Minutoli, entrato in campo al 22’ della ripresa in sostituzione di altro giocatore: “Anto ti volevo ringraziare per ieri, grazie per avermi appoggiato e non aver mollato” esordisce il Cariddi, cui replica il Minutoli come segue: “ei ale figurati è giusto supportare sempre i propri compagni e poi sentirsi dire di perdere anche dopo averci messo l’anima ti posso assicurare che ha infastidito molto pure me” (allegato n. 1 all’allegato A prot. N. 25 fascicolo).

Chiarito ciò, il Tribunale osserva ancora come la società U.S.D. Messana 1966 sia chiamata a rispondere, nel presente procedimento, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi tesserati Domenico Calì, Alessio Tomasello, Dario Palermo e Alessio Cariddi, e ciò indipendentemente dalla partecipazione o meno della Società all’intento di alterare il risultato della gara da parte dei propri tesserati. Dunque, dall’accertamento della responsabilità dei tesserati dipende e discende la responsabilità della Società.

Il Tribunale ha poi proceduto a valutare il comportamento dei soggetti coinvolti partendo dall’esame della posizione del sig. Domenico Calì, allenatore della formazione peloritana che, ad avviso della Procura Federale, è colui che decide di consentire alla Jonia di vincere la partita o, quantomeno, di pareggiarla.

Il sig. Calì, che durante l’intervallo fra il primo e il secondo tempo della gara trattiene i suoi calciatori in campo e sembra motivarli in vista della seconda frazione di gioco (tanto appare potersi dedurre dal filmato identificato con il prot. 8 nel fascicolo del procedimento), improvvisamente si rende autore di un comportamento davvero inspiegabile, se non piuttosto chiaro per quanto infra, in quanto, come risulta dal referto arbitrale, fra il minuto 6’ e il minuto 25’ della ripresa, quindi in solo 19 minuti, sostituisce ben sette calciatori della sua formazione titolare con altrettanti calciatori della panchina, facendo uscire, fra gl altri, il portiere titolare, il capitano e il vice capitano.

Il Messana quindi, al 25’ del secondo tempo, non ha più sostituzioni da fare.

Non sfugge al Tribunale che la girandola di sostituzioni operata dall’allenatore del Messana ha inizio proprio contemporaneamente, o immediatamente dopo, il vantaggio dell’Alkantara sul campo della Giovanile Rocca. Infatti, le gare si disputano allo stesso orario ma certamente, fra le stesse, esiste uno sfasamento determinato dai tempi di recupero del primo tempo e dalla durata dell’intervallo. L’Alkantara sigla il vantaggio al 7’ e le sostituzioni cominciano al 6’.

Esaurite, quindi, le sostituzioni, il Calì, che per non far vincere il girone all’Alkantara, decide di favorire la Jonia, come risulta da quanto riferito dal Cariddi che interpella il mister sul perché della sua decisione e si sente rispondere “preferisci che vinca il campionato l’Alkantara?”, è libero di far uscire dal campo i propri giocatori nell’intento di consentire alla squadra di casa di vincere la gara a tavolino o di consentirle almeno il pareggio.

Sull’uscita di tre giocatori depone con assoluta precisione il Sig. Alessio Cariddi nella dichiarazione spontanea rilasciata alla Procura federale dopo la notifica della CCI che lo vedeva incolpato di illecito sportivo ex art. 30 del CGS. Depone altresì la Sig.ra Gerti Fontana, madre del calciatore Jordan Miloro, con la dichiarazione rilasciata il 23.04.2025 alla Procura federale, e depongono ancora le affermazioni, contraddittorie, rilasciate sul punto dai tesserati della Messana. Si consideri che l’allenatore Calì, sentito dalla Procura federale il 13.05.2025, ha negato di aver fatto uscire i propri calciatori dal campo sostenendo di aver trattenuto brevemente presso la panchina, ma sempre in campo, Alessio Tomasello, che a sua volta il 14.04.2025, contraddicendolo, ha ammesso di essere uscito dal campo perché molto nervoso e di essere successivamente rientrato con il permesso dell’arbitro. In pari data Andrea La Rosa ammette che alcuni compagni di squadra sono dovuti uscire per problemi fisici ma non ne indica il numero mentre il Capitano della squadra, Manuel La Mantia, riferisce dell’uscita di un solo compagno poi rientrato. Gli altri calciatori negano che i compagni siano usciti dal campo e altrettanto fa Francesco Viscuso, audito il 14.04.2025, che viene indicato tanto dalla sig.ra Fontana quanto dal Cariddi come uno dei tre usciti dal campo.

Già quanto sin qui evidenziato sarebbe sufficiente – secondo il Tribunale - a dimostrare l’intento del Calì, ma la prova regina sul fatto che il Messana abbia giocato alcuni minuti della gara in otto è fornita dal filmato distinto con il prot. 28 nel fascicolo d’Ufficio. Dalla visione emerge che in occasione di un calcio d’angolo in favore della Jonia, i calciatori di movimento del Messana, rimasti in campo, sono solo sette oltre al portiere.

Riferisce il Cariddi, nelle dichiarazioni spontanee rilasciate dopo la notifica della CCI, che il mister, visto il fallimento del suo intento di far uscire altri giocatori al fine di far sospendere la gara per l’opposizione degli otto rimasti in campo, ha chiesto ai fratelli Giuseppe e Alessio Tomasello, peraltro figli di un dirigente del Messana, di procurare un rigore o di fare un autogol. Nel filmato prot. 27 del fascicolo, dal secondo 40 e seguenti, si vede distintamente il Cariddi che, proveniente da oltre il centro campo, corre verso la propria area e qui giunto redarguisce il compagno di squadra Giuseppe Tomasello, ponendosi davanti a lui a breve distanza dal viso e prendendolo per un braccio, nel tentativo di evitare che lo stesso assecondi i voleri del Calì. Nel filmato prot. 30, dal secondo 17 in poi, e anche nel filmato prot. 4, dal secondo 3 in poi, si vede il Cariddi che, appostato sulla linea di porta, devia in calcio d’angolo un tiro avversario. In tale occasione si vede il calciatore del Messana che indossa la maglia n. 11, Francesco Viscuso, che, sconsolato, si gira verso la propria panchina allargando le braccia in segno di sconforto, da collegare logicamente all’occasione del pareggio mancata dagli avversari. L’intervento provvidenziale del Cariddi sulla linea di porta genera, però, il calcio d’angolo da cui scaturisce il rigore che consentirà alla Jonia di raggiungere il pareggio al 95’. In tale occasione vengono in esame i comportamenti inequivoci dei calciatori Alessio Tomasello e Dario Palermo.

La visione delle ultime immagini del filmato integrale della gara (link al prot. 10) o gli altri filmati più specifici rinvenibili ai prott. 4, 5 e 29, fanno raggiungere la piena contezza dell’alterazione del risultato della gara e della consumazione dell’illecito sportivo.

Evidenzia il Tribunale che il calcio d’angolo viene ripetuto due volte perché, probabilmente, antecedentemente alla prima esecuzione l’arbitro fischia un fallo di confusione in area. In tale prima occasione si vede distintamente che Alessio Tomasello, che secondo il Cariddi sarebbe rientrato in campo ”a tradimento” poco prima del calcio d’angolo, peraltro sotto gli occhi dell’arbitro che è posizionato alle sue spalle, dalla parte opposta del campo rispetto all’angolo di battuta, abbraccia e trascina a terra, con mossa da karateca, un calciatore avversario. La stessa identica azione si ripropone in occasione della ripetizione del calcio di rigore: il Tomasello, posto alle spalle del giocatore avversario (come nessun giocatore, per quanto poco capace, farebbe mai) e sempre con l’arbitro a distanza di un paio di metri da lui, si aggrappa vistosamente al giocatore avversario, abbracciandolo e trascinandolo nuovamente a terra mentre il pallone è diretto da tutt’altra parte. Il sig. Di Bella, arbitro della gara, nella sua deposizione davanti alla Procura federale, dichiara: “Il calciatore che ebbe a fare il fallo da rigore era stato da me poco prima redarguito per aver commesso lo stesso fallo in area di rigore; infatti lo stesso calciatore, non seguendo le mie indicazioni sul ravvedimento del suo precedente scorretto comportamento, riproduceva lo stesso fallo e pertanto, a questo punto assegnavo il calcio di rigore”.

Come se non bastasse, a questo punto entra in gioco Dario Palermo, portiere di riserva del Messana, subentrato al titolare al 17’ del secondo tempo, il quale, come facilmente rilevabile dai filmati richiamati, corre con incredibile tempestività da un calciatore avvers rio a quale, con evidenza di movimenti e logica, chiede chi sia il compagno incaricato di battere l rigore, con la conseguenza che questi, alzando il braccio, indica altro calciatore. Il portiere allora corre verso l’altro calciatore, che ha già il pallone in mano, e scambia con lo stesso alcune veloci battute comunicando, anche qui in via conseguenziale e logica, da quale lato egli si getterà.

In occasione dell’esecuzione del calcio di rigore il Palermo si butta in anticipo sulla sua sinistra e l’avversario segna con un tiro rasoterra centrale di scarsa potenza. Da notare che in tale circostanza, per quello che si vede nel filmato, solo cinque calciatori del Messana sono sulla linea, tutti accanto e dalla stessa parte dell’area e chiacchierano fra loro e con gli avversari disinteressandosi completamente di una possibile respinta del portiere.

Il marcatore della segnatura, dopo l’esultanza fuori dal campo verso la rete di recinzione, rientra in campo dove incrocia Francesco Viscuso, già autore di comportamenti equivoci come evidenziato, il quale dapprima gli dà il “5” e poi lo abbraccia rallegrandosi. Né, sul punto, può avere credibilità la giustificazione data dal Viscuso (essere sua abitudine a fine partita complimentarsi con gli avversari e scambiarsi il “5”), poiché, nel caso di specie, il fatto si è verificato (pur avendo l’arbitro fischiato “a palla in rete” la fine della gara) quando il calciatore della Jonia era ancora nell’area del Messana. Del resto, al riguardo, è sufficiente vedere la chiara immagine in atti per avere contezza della evidente anomalia del comportamento.

A corollario di tutta la vicenda, non si deve dimenticare che la sig.ra Fontana, visto il vergognoso comportamento tenuto da alcuni componenti della compagine peloritana, protesta con un messaggio con il mister Calì il quale Le risponde con lo stesso mezzo con il seguente messaggio: ”Buonasera signora, con tutto il rispetto non mi è piaciuto il suo di comportamento, chi ha giocato a calcio e chi vorrà continuare a farlo, imparerà che ci sono dinamiche oltre la partita …IO non mi vergogno di nulla …”.

Su tale episodio vi è anche uno scambio di battute fra il Cariddi e il Greco nella chat del 6.04.2025, dove il primo invia al secondo una foto di donna dicendo che è “la mamma”. Il Greco risponde: “… si è sciariata pesante con il mister ha commentato pure su You Tube la partita con vari insulti alle società e ai mister”. Replica il Cariddi: ”ha mandato un messaggio al nostro dirigente dove si scusava e ci ha detto cosa ha fatto”.

3. Avverso la decisione in esame sono stati proposti rituali reclami da tutti i soggetti deferiti, eccezion fatta per la società U.S.D. Messana 1996, nei cui confronti quindi la decisione stessa è divenuta definitiva.

In particolare, la difesa di Calì Domenico e di Tomasello Alessio deduce: 1) nullità della decisione e di tutti gli atti conseguenti per violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa, essendo state immotivatamente respinte – in violazione del disposto dell’art. 60 CGS – le istanze istruttorie da essa formulate, in particolare quella avente ad oggetto l’audizione del sig. Davide Manzo (direttore generale della U.S.D. Messana 1996), volta a smentire l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal tesserato Alessio Cariddi; 2) erronea valutazione del materiale probatorio utilizzato nei confronti dei due incolpati, la cui responsabilità “..è sostenuta da mere dichiarazioni rese da un ragazzino di sedici anni, sicuramente mal consigliato”. In quest’ottica, si lamenta la mancata valorizzazione del contenuto del referto arbitrale e dell’audizione dello stesso direttore di gara sig. Matteo Di Bella, avendo costui escluso l’esistenza – durante l’intero svolgimento della partita - di comportamenti tali da attirare la sua attenzione o comunque non conformi alle regole; 3) in via subordinata, eccessività delle pene inflitte; 4) in via ulteriormente gradata, mancata concessione a Tomasello Alessio delle circostanze attenuanti ex 13 CGS, il cui riconoscimento ben può trovare giustificazione nella sua giovane età e nel fatto che la condotta illecita ascrittagli sarebbe stata pur sempre dettata da pressioni esercitate nei suoi confronti da terzi; 5) analogamente, ed in via del tutto subordinata, mancata concessione a Domenico Calì delle circostanze attenuanti ex 13, comma 1, lett. a), CGS, dovendosi pur sempre tenere conto del clima di accesa tensione creatosi sugli spalti ed in campo.

Anche la difesa di Palermo Dario (che ha agito per il tramite dei suoi esercenti la potestà genitoriale sigg.ri Palermo Gaetano e Musumeci Olimpia) rileva: 1) l’insussistenza di idonea prova a suo carico, stante in particolare che l’assunto riguardante il contenuto del brevissimo contatto verbale intercorso tra lui ed il giocatore avversario incaricato di calciare il penalty muove da presupposti del tutto evanescenti e privi di idoneo riscontro probatorio, tanto più ove si consideri la brillante condotta di gara da lui espressa sino a quel momento della sua presenza in campo; 2) in via subordinata, comunque, la necessità di inquadrare la responsabilità disciplinare del tesserato nella derubricata violazione del solo art. 4, comma 1, CGS, con conseguente irrogazione di una sanzione ben più lieve rispetto a quella inflittagli dal Tribunale.

Quanto poi alla A.S.D. Jonia Calcio F.C., i motivi di reclamo da essa avanzati investono: 1) l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva della decisione; 2) la nullità dell’atto di deferimento, atteso il mancato accoglimento della pur ritualmente proposta istanza di audizione del proprio legale rappresentante e delle altre prove orali richieste; 3) la mancata riqualificazione del fatto contestato nei soli termini di cui all’art. 4, comma 1, CGS; 4) l’insussistenza dell’elemento costitutivo della fattispecie ex art. 6, comma 5, CGS ascritta a carico della società, ovvero la sua consapevolezza che fosse in atto il tentativo o comunque la volontà di favorirl ; 5) a carenza dei presupposti soggettivi dell’illecito prescritti dall’art. 6, comma 5, CGS in combinato d sposto con l’art. 2 dello stesso CGS; 6) l’eccessività della sanzione, soprattutto in considerazione delle conseguenze sportive e di “status” societario che ne deriverebbero (profilo, questo, sottolineato e poi meglio illustrato dal Presidente della società nel corso dell’udienza dinnanzi a questa Corte).

Il contraddittorio processuale si è ritualmente incardinato nei confronti della Procura federale, che ha depositato le proprie controdeduzioni, confutando partitamente i singoli motivi delle impugnazioni proposte dai tesserati e dalla società A.S.D. Jonia Calcio F.C. e chiedendo, quindi, la piena conferma della reclamata decisione. In particolare, la Procura ha evidenziato l’assoluta attendibilità delle dichiarazioni rese dal sig. Alessio Cariddi, in quanto probatoriamente riscontrate da risultanze istruttorie sia di carattere documentale (i video della partita e la messaggistica acquisiti agli atti) che testimoniale, tanto più in considerazione del fatto che tra le conversazioni private da valutarsi quale inequivoca fonte di prova dell’illecito vanno annoverate quelle intercorse tra il Cariddi con un tesserato della A.S.D. Alkantara, società vittima del risultato alterato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I reclami devono essere riuniti ai sensi dell’art. 103, comma 3, CGS.

5. I reclami dei tesserati Domenico Calì, Alessio Tomasello e Dario Palermo sono infondati e, come tali, debbono dunque essere respinti, alla stregua delle puntuali motivazioni sviluppate nell’impugnata decisione del Tribunale federale nazionale, i cui contenuti argomentativi ben possono essere qui richiamati e recepiti nella loro intrinseca quanto sinergica valutazione probatoria già ricordata in premessa.

Giova infatti sottolineare che il coacervo delle risultanze istruttorie – singolarmente così come complessivamente considerate - non lascia dubbi nel far affermare che, in effetti, il regolare andamento della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025 fu irreversibilmente condizionato, onde determinare il “pilotato” esito della gara stessa, a seguito dell’iniziativa manipolatoria posta in essere dal tecnico della Messana 1966, iniziativa che ha trovato adesiva risposta da parte di almeno tre calciatori della squadra (quelli allontanatisi dal campo di gioco durante la disputa del secondo tempo) e comunque – a tutta evidenza - da parte del Tomasello Alessio e del Palermo Dario, artefici delle condotte rivelatesi decisive nella manipolazione del risultato (già peraltro illecitamente “orientato” attraverso la massiccia e progressiva sostituzione dei propri giocatori operata dal Calì), ovverossia: il plateale e reiterato atterramento, nelle ultimissime fasi della gara, di un calciatore della Jonia Calcio all’interno dell’area di rigore ad opera del Tomasello Alessio; l’intervento del Palermo Dario nella gestione delle fasi prodromiche all’esecuzione del conseguente calcio di rigore (cioè il “disegno” dell’intesa con il rigorista avversario) e, soprattutto, l’altrettanto plateale sua condotta di giuoco elusiva dei più elementari dettami cui un portiere deve attenersi in simili situazioni (cioè l’essersi anticipatamente tuffato su un lato della porta onde consentire una agevole realizzazione del goal da parte del tiratore).

In presenza di tale quadro probatorio, pertanto, il giudice di primo grado, correttamente, ha rigettato, le istanze istruttorie formulate dalla difesa.

Occorre al riguardo rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ( ex multis: CFA. SS.UU., n. 8/20242025) i principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. In questo senso, i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato.

Ribadita dunque la validità della capillare ricostruzione della fattispecie effettuata dai giudicanti di prime cure, il ruolo di istigatore e di “regista” dell’illecito che è stato assunto dal Calì trova icastica conferma – da un lato - nelle parole da lui rivolte al Cariddi Alessio in risposta allo sconcerto che questi gli stava manifestando di fronte alle incomprensibili e sistematiche sostituzioni di giocatori in campo (“preferisci che vinca il campionato l’Alkantara?”) e – dall’altro – nell’allusivo quanto sintomatico messaggio di risposta indirizzato alla sig.ra Gerti Fontana (madre del calciatore Jordan Miloro) a fronte della indignazione manifestata da costei per il deplorevole comportamento tenuto da alcuni componenti della squadra (“Buonasera signora, con tutto il rispetto non mi è piaciuto il suo di comportamento, chi ha giocato a calcio e chi vorrà continuare a farlo, imparerà che ci sono dinamiche oltre la partita …IO non mi vergogno di nulla”): frase questa che, oltre alla sua inequivoca valenza probatoria rispetto alla consumazione dell’illecito, fornisce insuperabile conferma dell’assoluta adeguatezza della sanzione irrogata al tesserato Calì, in quanto la condott da ui tenuta in campo e le successive considerazioni espresse a fronte di essa condensano una logica “sportiva” che non può e non deve trovare nessuna giustificazione.

Quale ulteriore corollario della solidità delle argomentazioni adottate dal Tribunale nella affermazione di responsabilità degli incolpati (in relazione alla quale non sussiste nessuna lacuna istruttoria di cui i deferiti possano concretamente dolersi) può farsi confermativo cenno alla posizione del tesserato Cariddi Alessio, le cui dichiarazioni – ben lungi dal poter essere criticamente licenziate come provenienti da un “collaboratore di giustizia” – hanno trovato positivo e plurimo riscontro di piena attendibilità alla luce delle confluenti risultanze istruttorie evidenziate nella decisione.

A tale proposito, in particolare, si condividono anche le osservazioni svolte dalla Procura federale, che ha sottolineato, appunto, il fatto che quanto riferito nelle conversazioni successivamente intercorse tra il Cariddi con un tesserato dell’Alkantara (Samuele Greco) appare assolutamente genuino e veritiero, perché combacia con le circostanze oggetto della segnalazione che ha dato avvio al presente procedimento e, soprattutto, perché enunciate prima che si avesse notizia dell’indagine avviata dalla stessa Procura federale.

Ad ulteriore comprova del genuino atteggiamento del Cariddi e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni, ben può ricordarsi il contenuto del colloquio intercorso il 23 marzo 2025 (cioè il giorno successivo a quello della gara) tra lui e il compagno di squadra Minutoli Antonio: alle parole del Cariddi – “Anto ti volevo ringraziare per ieri, grazie per avermi appoggiato e non aver mollato” – così replicava il Minutoli: “ei ale figurati, è giusto supportare sempre i propri compagni e poi sentirsi dire di perdere anche dopo averci messo l’anima; ti posso assicurare che ha infastidito molto pure me”.

In ogni caso, poi, non può trarsi nessun supporto argomentativo a favore della tesi difensiva che vorrebbe valorizzare l’assenza di rilievi (sia scritti a referto che espressi in sede di audizione) da parte dell’arbitro della gara rispetto ai fatti in cui si è tradotta la consumazione dell’illecito, posto che il comportamento e le correlate affermazioni di inconsapevolezza espresse dal direttore di gara non possono costituire prova positiva della insussistenza dell’illecito: ben può ritenersi, infatti, che l’ampiezza degli spazi del campo nei quali si è consumata la condotta dei deferiti ed il comprensibile atteggiamento di vigilanza che l’arbitro sig. Di Bella doveva necessariamente rivolgere anche al contesto ambientale in cui si andava svolgendo la partita, lo abbiano indotto a concentrare la propria attenzione sui più pregnanti eventi di gioco rispetto ai quali egli era tenuto a esercitare il proprio controllo arbitrale (falli, proteste, condotte violente ..).

In ogni caso, secondo la costante giurisprudenza in materia (da ultimo: CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025), il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale.

In tale ottica processuale, dunque, merita di essere ricordato il profilo giuridico che investe la corretta applicazione dei criteri che debbono connotare gli indizi posti alla base di un’affermazione di responsabilità (anche) disciplinare, nel senso cioè che essi devono essere gravi - ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum" – precisi - ossia specifici, univoci e non suscettibili di una diversa interpretazione altrettanto o maggiormente verosimile - nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con altri dati ed elementi certi: connotati questi che caratterizzano senz’altro l’insieme degli elementi posti a base della decisione qui reclamata.

Del resto, la motivazione adottata nella predetta decisione ha correttamente ricordato il peculiare criterio valutativo che caratterizza il processo sportivo e l’affermazione della responsabilità disciplinare, atteso che “..lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016). È invece sufficiente un “confortevole convincimento” della violazione, a sua volta sostenuto da un “grado di prova […] che superi la semplice valutazione della probabilità [pur potendo restare] comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, SS.UU., n. 93/2017; Sez. I, n. 23/2021; Sezioni unite, n. 71/2021)” (CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024 e Corte federale d’appello, SS.UU., n. 15/2023-2024). Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare, insomma, si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, SS.UU., n. 2/2023-24)” (per tutte CFA n. 91/2024-2025).

Ciò posto, e fermo restando il corretto inquadramento della fattispecie in esame nell’ambito della previsione di cui all’art. 30 CGS (dovendosi cioè escludere che essa possa trovare sanzione alla stregua della mera applicazione del disposto dell’art. 4 CGS), le sanzioni irrogate ai tesserati Domenico Calì, Alessio Tomasello e Dario Palermo risultano del tutto proporzionate alla gravità del fatto e coerenti rispetto alla condotta posta in essere dagli incolpati.

Già si è detto sopra sulla posizione del Calì, dovendosi quindi ribadire l’inaccettabilità dei presupposti ispiratori della sua iniziativa manipolativa del regolare esito della gara, così come non può farsi luogo ad un più mite trattamento sanzionatorio nei confronti del Tomasello e del Palermo ispirato alla loro giovane età.

Da parte loro, infatti, non è emerso nessun atteggiamento di resipiscenza o di rimeditazione della gravità della loro condotta, né a favore di costoro può incidere appunto il riferimento al loro profilo anagrafico, in quanto, altrimenti opinando, dovrebbe ritenersi che rispetto a tutte le sanzioni da applicarsi ai tesserati di giovane età debba - ex se – trovare comunque ingresso una qualche mitigazione della loro entità. Anzi, i valori della lealtà, correttezza e probità a cui si ispira lo svolgimento dell’attività sportiva impongono che a questa venga data adeguata tutela – anche di carattere sanzionatorio - sin dai primi momenti della esperienza agonistica dei tesserati.

In tal senso, secondo la costante giurisprudenza in materia (da ultimo: CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025), la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è attenuante atipica (cfr. Collegio di garanzia dello sport CONI, Sez. IV, n. 35/2019) in quanto la giovane età è, semmai, sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva e rappresenta, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un disvalore aggiunto. La pena concretamente inflitta ai giovani calciatori – che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità – svolge una funzione “educatrice”, in quanto essi si affacciano al mondo professionistico e nei loro confronti deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza. Diversamente opinando verrebbe meno non solo la funzione rieducativa della sanzione, ma anche quella di prevenzione speciale e generale, particolarmente rilevante nell’ambito sportivo per i valori di probità, lealtà ed onestà cui esso è improntato e che la pratica sportiva in linea generale deve aiutare a perseguire e conseguire. Se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole.

6. Peculiari problematiche emergono invece nell’esame della posizione della società Jonia Calcio FC, deferita e sanzionata a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.

A tale riguardo questo Collegio, all’esito di una approfondita disamina dei profili fattuali e processuali che investono la posizione di essa, ritiene di dover annullare la decisione impugnata nonché la conseguente penalizzazione in classifica disposta a carico della Jonia Calcio e di disporre la (ri)trasmissione degli atti alla Procura federale.

E’ emersa infatti, alla luce di tutte le risultanze processuali e della natura delle iniziative investigative che la stessa Procura federale ha prefigurato già nei capi di incolpazione formulati a carico dei tesserati deferiti (“..in concorso con altri soggetti allo stato non individuati”) e poi, da ultimo, esplicitate nel corpo delle proprie controdeduzioni quali attività di indagine per procedere sulla posizione di altri tesserati coinvolti nell’illecito sportivo o colpevoli di omessa denuncia (pag. 4: “Stralcio dal proc. 946 pf 24-25 per accertamenti in ordine ai comportamenti omissivi posti in essere da alcuni tesserati e volti ad alterare il regolare svolgimento della gara Jonia Calcio F.C. - Messana 1966 valevole per il Campionato Under 17 - Girone “C” organizzato dal Comitato Regionale Sicilia e svoltasi il 22 marzo 2025” - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 08.07.2025 al n. 24 pf 25-26), la configurabilità – quanto meno in termini di concreta ipotesi di accusa a carico di Jonia Calcio – di una forma di responsabilità diversa e più grave di quella ascrivibile ai sensi all’art. 6, comma 5, CGS.

In particolare, alla stregua dell’assunto dantesco della “contraddizion che nol consente”, non può radicarsi la responsabilità del Palermo Dario, positivamente accertata nei termini di cui si è detto, senza correlare la sua condotta – in particolare quella tenuta in occasione del calcio di rigore – a quella dei calciatori della squadra avversaria, in primis al tesserato della Jonia Calcio che ebbe ad effettuare il tiro previa intesa con lui in ordine alle modalità di esecuzione del rigore stesso.

Sul punto la Corte ha preso in esame l’ipotesi di rubricare già in questa sede la più grave fattispecie di illecito estensibile anche a carico di Jonia Calcio (come appunto sin dall’inizio avvenuto nei confronti della U.S.D. Messana), ma si è ritenuto che a tale conclusione osti (quantomeno) il fatto che così operando si andrebbe ad affermare una diversa tipologia di responsabilità della società senza il previo coinvolgimento disciplinare di almeno uno dei suoi tesserati, formalmente individuato e deferito.

Si pone allora l’esigenza di analizzare quale sia, in concreto, lo strumento normativo che consente di dare un corretto sfogo processuale alla situazione così venuta ad emergere.

Preso atto che sussiste, sul punto, una lacuna normativa, il Collegio ritiene che per colmare tale lacuna si debba fare ricorso – ai sensi dell’art. 3, comma 4, CGS - ai principi del codice di procedura penale.

Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 88/2022-2023), il richiamo a norme e principi del processo penale al fine di colmare eventuali lacune della giustizia sportiva non è eccezionale, in conseguenza della natura afflittiva delle sanzioni disciplinari e alla conseguente impossibilità di applicare ai giudizi sportivi disciplinari il diritto processuale civile, come previsto dall'art. 6, comma 2, CGS CONI. Il procedimento disciplinare sportivo è caratterizzato da una finalità tipicamente punitiva, in quanto ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell’associazione. Tale finalità si traduce in una giurisdizione di carattere oggettivo, affine alla giurisdizione del giudice penale, tesa all’accertamento della colpevolezza del soggetto. Tale giurisdizione si distingue profondamente da quella carattere soggettivo, che invece informa l’ordinario processo sportivo da ricorso, attivabile dai tesserati o dalle società interessate (art. 49 CGS), più affine alla giurisdizione del giudice civile e amministrativo. Pertanto, per i giudizi disciplinari sportivi avanti gli organi di giustizia sportiva, sembrano più pertinenti, in caso di lacuna normativa del Codice di giustizia, i principi e le disposizioni del codice di procedura penale in relazione alla struttura del relativo procedimento (CFA, Sezione consultiva, 18 febbraio 2020).

Di conseguenza - ai sensi dell’art. 521, comma 1, c.p.p. – il giudice d’appello “può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.” Diversamente – ai sensi del comma 2 dello stesso articolo – “dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio …”.

In quest’ottica, la Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa, affermando cioè che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Cass.Pen., sez. 4^, sentenza n. 18366 dd. 10.05.2024). Analogamente, si è precisato che il giudice può pervenire ad una diversa qualificazione della fattispecie nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, che l'imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata una modifica “in peius” del trattamento sanzionatorio (Cass.Pen., sez. 6^, sentenza n. 11670 dd. 24.03.2025).

Risulta dunque ineludibile – e coerente con i principi processuali cui deve fare riferimento anche il giudizio disciplinare – disporre la trasmissione degli atti alla Procura federale affinché questa possa compiutamente inquadrare la posizione di Jonia Calcio FC, tanto più che la Procura federale stessa si è già posta nelle condizioni per poter approfondire anche le condotte di gioco poste in essere dai tesserati della stessa Jonia Calcio.

P.Q.M.

riuniti i reclami in epigrafe:

- respinge il reclamo numero 0138/CFA/2024-2025;

- respinge il reclamo numero 0139/CFA/2024-2025;

- quanto al reclamo numero 0140/CFA/2024-2025, annulla la decisione impugnata relativamente alla società A.S.D. Jonia Calcio FC, nonché la conseguente penalizzazione in classifica, e trasmette gli atti alla Procura federale per le ragioni di cui in motivazione.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva a favore della società A.S.D. Jonia Calcio FC.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Oliviero Drigani                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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