F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0019/CFA pubblicata il 12 Agosto 2025 (motivazioni) – Sig. Riccardo Mitta

Decisione/0019/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0007/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Roberta Landi – Componente

Stefano Toschei - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0007/CFA/2025-2026 proposto in data 9 luglio 2025 dai signori Andrea Mitta ed Elisabetta Negri, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Riccardo Mitta,

per la revocazione della decisione del Giudice sportivo LND Comitato regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 32 del 5 giugno 2025;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 4 agosto2025 tenutasi in videoconferenza, il Cons. Stefano Toschei e udito l’Avv. Matteo Pozzi per i ricorrenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 9 luglio 2025, i signori Andrea Mitta e Elisabetta Negri, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Riccardo Mitta, hanno proposto revocazione nei confronti della decisione del Giudice sportivo territoriale, pubblicata con comunicato ufficiale della LND Comitato regionale Lombardia n. 32 del 5 giugno 2025, con cui è stata irrogata al predetto minore (Riccardo Mitta, calciatore tesserato per la Folgore Caratese A.s.d.) la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2025, con la seguente motivazione: “Riconosciuto dall’arbitro mediante la tessera federale, a fine gara entrando indebitamente sul terreno di gioco colpiva un avversario con una manata al volto indi in seguito alla reazione lo ricolpiva con una borraccia metallica sulla testa facendolo cadere a terra stordito, tanto da dovere essere trasportato in ospedale”.

Dalla documentazione presente nel fascicolo digitale posto a disposizione del Giudice sportivo nonché da quello del giudizio per revocazione qui in esame emerge che:

- in data 1° giugno 2025 si è svolta, in Verano Brianza (MB) la gara valida per i play off allievi regionali “B” tra A.s.d. Folgore Caratese e Pozzuolo Calcio. Al termine dell’incontro, conclusosi con il punteggio di 5 a 4 in favore della squadra ospite dopo i tiri di rigore, si accendeva una rissa tra i giocatori delle due squadre;

- nel referto arbitrale del signor Alessandro Nocera si legge, nella Sezione “varie e eventuali”, testualmente che: “ Seguito la fine della gara, il numero 7 Magnifico Gabriele (Pozzuolo) e il numero 1 Riva Lorenzo (Folgore Caratese) iniziano un alterco che sfocia in una rissa a seguito di un colpo inferto da un giocatore non in distinta, Mitta Mario di chiara parte Folgore Caratese, riconosciuto dagli indumenti citanti logo Folgore, in seguito grazie alla collaborazione del dirigente locale Pastore Paolo, tramite esibizione del cartellino con foto annessa, riconosciuto come Mitta Mario. Questo colpiva al volto il numero 10 Gjoka Amarildo prima con una manata sul viso e successivamente, dopo una manata ricevuta in risposta da parte del 10, lo colpiva con una borraccia di metallo a forte intensità alla testa, facendolo nei primi momenti cadere per terra stordito. In seguito la società poi mi riferisce in un secondo momento che ilnumero 10andrà in ospedale tramite mezzi propriper accertamenti.In questa rissasi uniscono il calciatore numero 8 Corona Riccardo e il numero 11 Copari Pietro (entrambi Folgore Caratese) che colpiscono un avversario. I dirigenti di entrambe le società intervengono subito evitando una escalation maggiore. Si comunica inoltre che il signore Mitta Mario ad inizio gara si trovava nella zona spogliatoi, è stato allontanato prima della gara ma è riuscito a rientrare nella zona spogliatoi a fine gara ed inoltre sul terreno di gioco”;

- identica refertazione (sovrapponibile integralmente nel testo a quella dell’arbitro) si ritrova sia nella Sezione “Segnalazione dell’assistente dell’arbitro n. 1”, signor Gabriele Fundaro che nella Sezione “Segnalazione dell’assistente dell’arbitro n. 2”, signor Reda Assab;

- successivamente alla stesura del referto, con comunicazione trasmessa in posta elettronica in data 4 giugno 2025, il direttore di gara Alessandro Nocera precisava testualmente che “Con la presente correggo il rapporto di gara, identificando il calciatore non in distinta come Mitta Riccardo e non Mario”;

- sulla scorta di tali atti ufficiali il Giudice sportivo, quindi, irrogava al calciatore Riccardo Mitta la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2025.

Nei confronti di tale decisione non emerge, agli atti, la proposizione di alcuno strumento di ordinaria impugnazione da parte dei legittimati.

Con il ricorso qui in esame i signori Andrea Mitta e Elisabetta Negri, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Riccardo Mitta, ritengono di poter proporre ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S. a questa Corte federale d’appello perché:

- in data 11 giugno 2025 il signor Alessandro Porro, della testata giornalistica “Sprint & Sport”, aveva inviato al signor Andrea Mitta, padre del calciatore Riccardo Mitta, tesserato per la Folgore Caratese A.s.d., a mezzo di messaggio whatsup, delle immagini contenute in un video che, “ictu oculi, fanno emergere uno svolgimento dei fatti completamente differente da quelli che, invece, sono stati erroneamente riportati nel referto arbitrale a fine gara e nel successivo provvedimento disciplinare del Giudice di prime cure” (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso per revocazione);

- in particolare i ricorrenti evidenziano come, in primo luogo, dal filmato può facilmente evincersi che il tesserato Riccardo Mitta, al momento in cui sono avvenuti i fatti di rilievo disciplinare per la sanzione inflittagli, non indossava la divisa da gara della Folgore Caratese (blu con manica bianca) o la pettorina verde delle riserve, bensì una polo interamente blu e pantaloncini del medesimo colore, quindi non poteva essere facilmente identificabile quale tesserato della predetta società sportiva;

- in secondo luogo, dal filmato e dalla scomposizione dello stesso in plurimi frame, si palesa evidente che il gesto violento compiuto con la borraccia nei confronti del giocatore n. 10 del Pozzuolo Calcio al termine della gara è opera di altro calciatore della Folgore Caratese e non del tesserato Riccardo Mitta;

- costituendo il video in questione un nuovo elemento probatorio, non conosciuto dal giudice sportivo al momento dell’assunzione della decisione sanzionatoria in data 5 giugno 2025, esso assume rilievo decisivo al fine di escludere qualsivoglia responsabilità del signor Riccardo Mitta nella realizzazione dei fatti a lui erroneamente ascritti, perché dal video: a) anzitutto emerge una evidente difficoltà di individuare il nome del tesserato, dapprima erroneamente indicato come Mario Mitta e solo successivamente come Riccardo Mitta, manifestandosi come inverosimile che detto tesserato potesse essere stato realmente identificato e riconosciuto dal direttore di gara “mediante tessera federale” e che, peraltro, in quel momento non indossava indumenti che potevano ricondurlo alla Folgore Caratese; b) in secondo luogo la ripresa dimostra come l’azione nei confronti dell’avversario è stata posta in essere e realizzata da altro calciatore tesserato con la Folgore Caratese.

Da qui, premesso che il ricorso è da considerarsi tempestivo perché viene presentato entro il termine, previsto dall’art. 63, comma 1, C.G.S., di trenta giorni dalla conoscenza dei “nuovi documenti” (in ragione della conoscenza del “fatto nuovo”, di assoluto rilievo probatorio, acquisito dai ricorrenti tramite messaggio whatsapp dell’11 giugno 2025 con il quale è stato inviato il video), i ricorrenti chiedevano di revocare il provvedimento inserito nel Comunicato Ufficiale n. 32 VB del 5 giugno 2025 della LND – CR Lombardia ovvero, in subordine, “in ogni caso riformulare e/o demandare la decisione al competente Organo di Giustizia circa il provvedimento disciplinare nei confronti del tesserato Riccardo Mitta nel minimo edittale o nella misura ritenuta di giustizia meno afflittiva, tenendo conto di tutte le circostanze attenuanti del caso” (così, testualmente, a pag. 7 del ricorso per revocazione proposto).

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. – Come si è già riferito, i ricorrenti chiedono, ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S., la revocazione della decisione del Giudice sportivo territoriale, assumendo la sopravvenienza, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, “di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Detti “fatti nuovi” allegati a sostegno del ricorso consistono in un filmato della partita trasmesso ad uno dei ricorrenti (il padre del tesserato sanzionato) da un giornalista in data 11 giugno 2025, via whatsapp, e dal quale emergerebbe, in maniera inequivoca, tenuto conto anche della frammentazione in frame delle immagini del filmato, l’assoluta estraneità del tesserato Riccardo Mitta rispetto alle condotte a lui ascritte dal Giudice sportivo e lo scambio di persona che ha indotto in errore il direttore di gara, dal momento che l’azione doveva essere imputata ad altro tesserato della Folgore Caratese, che l’aveva effettivamente posta in essere e realizzata.

2.- In punto di diritto è utile, in via preliminare, rammentare alcuni principi che sottendono alla proposizione del ricorso per revocazione nei confronti delle decisioni del Giudice sportivo ormai passate in cosa giudicata perché non oggetto di ordinario rimedio impugnatorio, tornando anche a puntualizzare quali sono i presupposti per l’esercizio dell’azione per revocazione nei confronti delle decisioni degli organi della giustizia sportiva.

3. – Orbene, come è noto, per la costante interpretazione delle Sezioni unite (cfr., tra le molte, Corte federale d’appello, Sez. un, n. 13/2023-2024) alla quale il Collegio ritiene, convintamente, di dare continuità, non palesandosi considerazioni di diverso tenore da valorizzare e facendo così richiamo ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza federale:

- la revocazione e la revisione costituiscono un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale e straordinario, che risponde alle esigenze di porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da patologie che ne hanno turbato il percorso e l’esito e in cui, in assenza di tali turbative, la decisione avrebbe potuto essere diversa (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 5/CFA/2025-2026). In questi casi, eccezionalmente, l’ordinamento può considerare che il bisogno di giustizia prevalga su quello della stabilità della decisione (Corte federale d’appello, Sez. un, n. 29/2023-2024). I due istituti sono modellati sull’analogo istituto del Codice di procedura civile per la revocazione e su quello di procedura penale per la revisione. Secondo i principi generali, anche l’art. 63 C.G.S. prevede per la revocazione e per la revisione una valutazione preliminare di verifica sulla ammissibilità (fase rescindente) e, in caso positivo, una nuova richiesta del merito (fase rescissoria) (Corte federale d’appello, Sez. un, n. 102/2023-2024);

- recita l’art. 63, comma 1, C.G.S.: “Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”;

- come è noto, con riferimento al giudizio per revocazione di cui all’art. 63, comma 1, C.G.S., esso si articola in due distinte fasi: A) una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda; B) una fase rescissoria successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo quando il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. Lo scrutinio positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. Solo se in esito a tale esame preliminare si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene “revocata” e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente. Il giudizio preliminare di ammissibilità costituisce, dunque, un filtro funzionale a non consentire la celebrazione del giudizio di revocazione qualora questo già risulti all’evidenza inutile perché i nuovi elementi, per come prospettati, appaiono inconferenti o inidonei, per il loro contenuto, ad intaccare la tenuta del compendio probatorio originario;

- sul piano della prova, il soggetto che ricorre per revocazione, invocando l’applicazione dell’art. 63 C.G.S., deve dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti per cause di “forza maggiore” solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l’ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere portata all’attenzione dell’organo decidente l’oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine “ordinario” suddetto. Pertanto, l’omesso esame di fatto decisivo acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall’inerzia della parte incolpata;

- in particolare va ricordato che sia nel giudizio di revisione che in quello di revocazione il relativo ricorso può ritenersi ammissibile solo se la “nuova prova” posta a suo fondamento sopraggiunga o venga scoperta in un momento successivo al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, poiché, se così non fosse, il giudizio ex art. 63 C.G.S. sostanzialmente si trasformerebbe in un’inammissibile e non prevista possibilità di appello sine die, in violazione dei termini processuali (e perentori) di decadenza, e, in ultima analisi, del principio di certezza e definitività delle pronunce giurisdizionali. Pertanto, le decisioni per le quali è scaduto il termine per l’impugnazione ordinaria possono essere impugnate per revisione o per revocazione soltanto se i presupposti che giustificano il ricorso a detti rimedi siano sopravvenuti o divenuti conoscibili e conosciuti dopo la scadenza del termine medesimo;

- una diversa interpretazione in merito alla “rigidità” dei presupposti del giudizio “rescindente”, determinerebbe altrimenti il rischio che il semplice rinvenimento di nuove opportunità istruttorie travolga la certezza e definitività delle decisioni federali. Pertanto la revocazione ai sensi dell’art. 63 cit. deve dichiararsi inammissibile, allorché il “nuovo” documento sia stato richiesto dopo il deposito della decisione impugnata, senza che vi sia stata alcuna precedente attivazione della parte onerata, in base a canoni di ordinaria diligenza e in assenza di “forza maggiore” o “fatto altrui” incontrollabili dall’interessato ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 39/CFA/2020-2021);

- resta fermo, infatti, che i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare sportive e la regola è espressamente ribadita dall’art. 61 C.G.S. anche con riguardo ai mezzi di prova audiovisivi, dei quali il giudice può avvalersi qualora dalle riprese acquisite agli atti emergano elementi probatori chiari e attendibili, dai quali possa evincersi con assoluta certezza che i fatti controversi siano stati erroneamente percepiti e refertati dagli ufficiali di gara Al riguardo va ribadito (nel solco delle molte altre decisioni che si sono espresse in tal senso; cfr., ex plurimis, Corte sportiva d’appello, Sez. III, n. 24/2022-2023) che lo strumento della prova televisiva – ancorché naturaliter destinato ad operare nell’ambito del giudizio sportivo in senso stretto – può trovare applicazione anche nel giudizio di revocazione o di revisione, atteso che l’intangibilità del giudicato recede a fronte della necessità dell’eliminazione dell’errore giudiziario a tutela dell’innocente. E ciò seppure – occorre ribadire in questa sede – le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova siano state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei referti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

4. – Tenuto conto dei suddetti principi il ricorso per revocazione qui in scrutinio non può che essere dichiarato inammissibile.

Ed infatti:

- i reclamanti intendono affermare che il minore sul quale esercitano la potestà genitoriale, Riccardo Mitta, non ha mai tenuto la condotta che gli viene ascritta dal Giudice sportivo, vale a dire di avere colpito al volto e alla testa un calciatore della squadra ospite, “prima con una manata sul viso e successivamente, dopo una manata ricevuta in risposta da parte del 10, (…) con una borraccia di metallo a forte intensità alla testa, facendolo nei primi momenti cadere per terra stordito”, atteso che non solo tale condotta è stata posta in essere da altro tesserato della squadra ospitante, ma che comunque l’identificazione è avvenuta attraverso un evidente errore di persona, circostanze entrambe facilmente evincibili dall’esame di un video, che costituirebbe il “nuovo fatto sopravvenuto”, che neppure il Giudice sportivo poteva conoscere al momento della predisposizione del provvedimento sanzionatorio, in data 5 giugno 2025 essendo stato reso noto solo in data 11 giugno 2025;

- appare però fortemente inverosimile che il signor Riccardo Mitta abbia acquisito la consapevolezza di non essere l’autore del comportamento violento e antisportivo solo in seguito del disvelamento del filmato, non essendo obiettivamente credibile che egli non avesse coscienza della propria condotta sin dal momento in cui la stessa si è (o non si è) consumata. Difetta, quindi, il requisito della mancata conoscenza originaria del fatto, che integra il presupposto per la proponibilità del rimedio straordinario in presenza di fatti nuovi sopravvenuti al passaggio in giudicato della decisione, la cui conoscenza avrebbe comportato una pronuncia diversa. Non a caso il ricorso per revocazione non può offrire alcun elemento volto a dimostrare l’inconsapevolezza del comportamento tenuto dall’esponente e neppure prospetta nuovi “fatti” la cui conoscenza sia sopravvenuta in un tempo successivo alla pronuncia, ma si basa sull’affermazione della condotta incolpevole tenuta dal ricorrente anteriormente alla pronuncia e che ben poteva essere dedotta nel termine ordinario quale motivo di impugnazione della pronuncia medesima. Il che per quanto si è già detto e per quel che emerge in atti non è avvenuto;

- il Collegio intende significativamente rilevare che - come costantemente affermato dalla giurisprudenza civile e da quella amministrativa - la revocazione non costituisce un ulteriore grado di giudizio, ma un rimedio a carattere eccezionale e a critica vincolata, nel senso che non è ammesso rimettere in discussione decisioni inappellabili, se non per ragioni tassative indicate dalla norma. Ne consegue che, là dove ben poteva farsi ricorso ad un ordinario rimedio impugnatorio contro la decisione (poi) oggetto del ricorso per revocazione, all’indomani del passaggio in giudicato di tale decisione la revocazione non può più essere ammissibile. E’ evidente, infatti, che in tal caso (e diversamente opinando) la revocazione da rimedio straordinario si trasformerebbe in un rimedio ordinario la cui proponibilità non può però essere ammessa fuori dai termini entro i quali l’ordinamento ne consente la proposizione;

- sotto un diverso versante prospettico, va evidenziato come un filmato non costituisce un “fatto”, bensì una fonte di una diversa rappresentazione di una verità fenomenica che, secondo l’assunto del reclamante, sarebbe stata resa manifesta solo da tali nuove emergenze. Dunque, se è vero che il soggetto ricorrente ex art. 63 C.G.S. deve dimostrare inequivocabilmente che i nuovi mezzi di prova posti a sostegno della impugnazione siano stati acquisiti per cause di “forza maggiore” solo in momento successivo rispetto al termine per proporre ordinaria impugnazione, ciò vuol dire che egli dovrà portare all’attenzione del giudicante l’oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico del soggetto sanzionato dalla decisione in contestazione, nel termine “ordinario” di impugnazione. Appare dunque evidente che la scoperta o la sopravvenienza delle nuove prove in un termine successivo a quello ordinario devono essere determinate da ragioni oggettive e non già all’inerzia del soggetto sanzionato;

- nel caso di specie tali elementi oggettivi sono assenti in quanto: a) i ricorrenti non hanno allegato ragioni concrete idonee a dimostrare l’assoluta impossibilità di acquisire gli elementi di prova in termini utili alla presentazione dell’impugnazione ordinaria, visto che il filmato trasmesso dal giornalista, là dove avrebbe voluto essere (realmente) utilizzato per impugnare la decisione del Giudice sportivo attraverso un rimedio ordinario, sarebbe stato ricercato prontamente e quindi acquisito, per consentire l’esperimento del rimedio ordinario nei termini previsti per la proposizione dello stesso. Ma di tale ricerca non si fa cenno, né si dà prova di non essere i ricorrenti riusciti ad acquisirlo in epoca antecedente rispetto all’11 giugno 2025. Quindi non vengono offerti elementi idonei a giustificare tale ritardo, tenuto conto che non è posto in dubbio che il signor Riccardo Mitta fosse in campo il giorno della partita, sicché egli, i suoi genitori o la società, avrebbero ben potuto, esercitando l’ordinaria diligenza, ricercare, scoprirne l’esistenza, prenderne visione e acquisire il filmato nell’immediatezza dell’evento sportivo, senza rimanere inerti in attesa di un ausilio esterno;

- sotto un ulteriore versante prospettico, ai fini rescindenti, l’esito delle nuove prove prospettate deve essere idoneo a scardinare la valenza degli elementi probatori che avevano dimostrato e determinato la colpevolezza del condannato. Il Giudice della revocazione è tenuto, preliminarmente, a verificare l’attitudine dimostrativa dei nuovi fatti o documenti, congiuntamente alla decisione del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della invocata revisione dello stesso. Nella specie gli elementi probatori dedotti in giudizio dai ricorrenti non hanno valore sufficiente a disarticolare il compendio posto a fondamento della pregressa condanna. In particolare, i referti ufficiali del direttore di gara e dei due assistenti coincidono puntualmente e non lasciano spazio a dubbi sul verificarsi dei fatti e sull’ascrivibilità della condotta a carico del sanzionato, essendo stato puntualmente chiarito sia lo strumento attraverso il quale egli è stato individuato sia l’errore (esclusivamente) materiale nel quale essi sono incorsi nella indicazione del primo nome del tesserato (Mario anziché Riccardo);

- da ultimo non vi è prova che il filmato in questione e prodotto nel presente giudizio sia stato eseguito da un operatore autorizzato alla ritrasmissione dell’evento da parte della Lega nazionale dilettanti Comitato regionale Lombardia. Infatti, viene riferito nel ricorso per revocazione che, con messaggio whatsapp, “inviato dal Sig. Alessandro Porro della testata giornalistica “Sprint & Sport” al padre del tesserato Sig. Andrea Mitta”, è stato trasmesso il video della “rissa”. In effetti, il documento-video non presenta i caratteri propri di un filmato professionale, ma sembra piuttosto riprodurre una ripresa eseguita in modo amatoriale, apparentemente con la telecamera di un cellulare, da persona presente sugli spalti. Sembra quindi lecito dubitare che il filmato offra la “piena garanzia tecnica e documentale” postulata dall’art. 61, comma 2, C.G.S. per ammetterne l’utilizzo in giudizio. Deve quindi escludersi che il direttore di gara non avesse chiara percezione dei fatti, fermo restando che i fatti stessi sono descritti nei medesimi termini anche dai due assistenti la cui vicinanza al luogo della “rissa” non è contestata.

5. – In ragione di quanto sopra il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Stefano Toschei                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 
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