F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0020/CFA pubblicata il 18 Agosto 2025 (motivazioni) – PFI-Sig. Aureljan Mitrushi- A.S.D. Fegino 1973
Decisione/0020/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0008/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Marco Mancini - Componente
Ida Raiola - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 8/CFA/2025-2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Liguria n.3 del 10/07/2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza, in data 7 agosto 2025, il Presidente Ida Raiola e udito l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura federale interregionale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto prot. 29912/484pfi24-25/PM/fl del 10 giugno 2025, il Procuratore federale interregionale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria il sig Aureljan Mitrushi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Fegino 1973, e quest’ultima società sportiva per rispondere, il primo, della violazione degli articoli 4, comma 1, e 28, comma 1; del Codice della giustizia sportiva della FIGC (d’ora in poi anche C.G.S.), per avere il predetto calciatore “in occasione della gara A.S.D. Fegino 1973 – A.S.D. Zeneixi del 20.10.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, a seguito di un contrasto di gioco col calciatore avversario sig. Seck Babacar, rivolto a quest’ultimo l’espressione del seguente testuale tenore: “ti faccio diventare bianco””, e, la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 2 C.G.S. per gli anzidetti atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato.
1.1. Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n.3 del 10/07/2025 del Comitato regionale della Liguria, il Tribunale federale territoriale presso l’anzidetto Comitato regionale irrogava alla A.S.D. Fegino 1973 la sanzione dell’ammenda nella misura di €.100,00# (euro cento/00) e al sig. Aureljan Mitrushi 5 (cinque) giornate di squalifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026.
1.2. Con atto notificato via pec in data 18/07/2025, la Procura federale interregionale proponeva reclamo avverso detta decisione, articolando le seguenti doglianze: incongruità delle sanzioni irrogate al sig. Aureljan Mitrushi, violazione ed erronea applicazione del disposto di cui agli articoli 28, comma 2, e 12 C.G.S. e del disposto di cui all’art.13 C.G.S.
1.2.1. La Procura federale interregionale chiedeva, pertanto, che, in riforma della decisione impugnata, fosse irrogata al sig. Aureljan Mitrushi la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate e alla A.S.D. Fergino 1973 la sanzione dell’ammenda nella misura di €.800,00# (euro ottocento/00#).
1.3. Non si costituivano in sede di reclamo né il sig. Aureljan Mitrushi né la A.S.D. Fegino 1973.
1.4. All’udienza del giorno 7 agosto 2025, tenutasi con la modalità della videoconferenza, l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura federale, insisteva nelle conclusioni di cui al reclamo.
1.5. All’esito della discussione, il reclamo passava in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il reclamo è fondato e va accolto.
2.1. La Procura federale interregionale ha gravato la decisione assunta dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Liguria, meglio indicata in epigrafe, lamentando l’erroneità della stessa nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto applicabile una diminuzione della sanzione, in misura della metà rispetto al minimo edittale previsto dall’art.28, comma 2, C.G.S. per i comportamenti discriminatori (articolo 28, comma 2, C.G.S.: “il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara[…]) riconoscendo applicabile in favore dell’incolpato una circostanza attenuante “per essersi il calciatore Mitrushi Aureljan scusato con il calciatore avversario e quindi ritenuta la sincera resipiscenza mostrata[…]” (cfr. ultimo capoverso della motivazione della decisione impugnata).
2.3. La Corte federale osserva preliminarmente che non pare revocabile in dubbio che nella vicenda in esame il calciatore Aureljan Mitrushi, all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Fegino 1973, nel profferire - in occasione della gara tra la A.S.D. Fegino 1973 e la A.S.D. Zeneixi in data 20/10/2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria - all’indirizzo dell’avversario Seck Babacar, subito dopo uno scontro con quest’ultimo, l’espressione: “Ti faccio diventare bianco” abbia tenuto una condotta idonea ad integrare un comportamento discriminatorio ai sensi dell’art.28, comma 1, C.G.S. (“Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione, insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnea, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”).
2.3.1. La circostanza è stata confermata, in particolare, per quanto riguarda la testualità delle parole pronunciate dal Sig. Mitrushi all’indirizzo del sig. Babacar, da diverse persone presenti ai fatti (v. verbali delle audizioni dei Sigg.ri Alessio La Fortezza, Fabio Pretelli, Andrea Barabino, Valerio Barabino, Giampietro Cevasco, Paolo Podrecca e Bramanaha Galkitan, depositati tra i documenti relativi al primo grado di giudizio).
2.4. Ciò posto, coglie nel segno, ad avviso della Corte, la doglianza formulata dalla reclamante Procura federale nel gravare la decisione del giudice di prime cure, secondo la quale non si rinviene nella condotta tenuta, successivamente all’episodio contestato, dal Sig. Mitrushi – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale federale territoriale – alcuna “seria resipiscenza” rilevante ai fini dell’attenuazione (e, addirittura, fino alla decurtazione in ragione della metà del minimo edittale) del trattamento sanzionatorio irrogabile all’incolpato.
2.4.1. Invero, in sede di audizione il sig. Mitrushi ha, in primo luogo, negato di aver pronunciato l’espressione contestatagli e, in secondo luogo, non ha affatto riferito di essersi scusato con il sig. Seck Babacar, avendo dichiarato: “[…] a questo punto ho rincorso il Babacar per un chiarimento, appena sono arrivato vicino a lui, prima che avessi il tempo di parlare, il Babacar ha fatto il gesto di sferrare un pugno contro di me, io ho tempestivamente indietreggiato e ho evitato di essere colpito. Il Babacar ha, altresì, tentato di aggredirmi, ma i suoi compagni lo hanno trattenuto. Non è più successo altro” (v. verbale di audizione dell’incolpato del giorno 03/02/2025).
2.5. Ora, in assenza sia di elementi fattuali oggettivamente riscontrabili denotativi di un genuino pentimento da parte dell’autore del comportamento discriminatorio sia di iniziative concrete assunte dalla società sportiva, presso la quale il predetto è tesserato, finalizzate ad elidere le conseguenze dell’accaduto e a manifestare pubblicamente la propria dissociazione da comportamenti violenti e, come nel caso di specie, discriminatori, non vi è luogo – in maniera assoluta, ad avviso della Corte – per l’applicazione di alcuna circostanza attenuante, sia di quelle specificamente enumerate dall’articolo 13 C.G.S. (a nessuna delle quali, peraltro, la condotta tenuta dall’incolpato nella vicenda in esame è neppure astrattamente riconducibile) sia di quella a contenuto generico di cui al comma 2 del predetto articolo 13, secondo il quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della pena”.
2.5.1. In ogni caso, nella delineata prospettiva, nemmeno può assegnarsi un qualche rilievo, ai fini della diminuzione della sanzione in concreto irrogabile, alla eventuale richiesta di scuse, non accompagnata da una genuina e riscontrabile resipiscenza, ma verosimilmente finalizzata solo ad evitare le conseguenze sanzionatorie previste dall’ordinamento sportivo con riguardo ad atti e comportamenti in contrasto con le proprie prescrizioni.
2.6. Le considerazioni appena svolte sono coerenti con la giurisprudenza di questa Corte federale d’appello la quale, nell’affermare la titolarità in capo al Giudice sportivo del compito di valutare l’effettiva natura e gravità dei fatti commessi e, conseguentemente, del potere di commisurare una ragionevole sanzione disciplinare anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria (CFA, Sez. I, n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022), ha evidenziato, in particolare, che il potere di cui all’art.13, comma 2, C.G.S. va inteso come uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 8/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 6/2023/2024) e che, in tale prospettiva, non si possono ignorare gli elementi che emergono dalla decisione del Giudice sportivo e dallo svolgimento dei fatti come descritti nella documentazione in atti (CFA, Sez. I, n. 117/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 89/2023-2024).
2.7. Il reclamo va, dunque, accolto e, in riforma della decisione impugnata, attesa la congruità delle richieste formulate in sede di conclusioni dalla Procura federale, in quanto correttamente commisurate alla gravità del fatto, vanno irrogate, rispettivamente, alla A.S.D Fergino 1973, la sanzione dell’ammenda nella misura di €.800,00# (ottocento/00#) e, al sig. Aureljan Mitrushi, la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate, da scontarsi nella corrente stagione sportiva (2025/2026).
P.Q.M.
accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al Sig. Aureljan Mitrushi: la squalifica di 10 (dieci) giornate;
- - alla società A.S.D. Fegino 1973: l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ida Raiola Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce