F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFN – SD del 6 Agosto 2025 (motivazioni) – Andrea Cirillo e ASD Eur Calcio a 5 – Reg. Prot. 14/TFN-SD

Decisione/0027/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0014/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Monica Coscia - Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 agosto 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2636 /37pf25-26/GC/blp depositato in data 25 luglio 2025 nei confronti del sig. Andrea Cirillo e della ASD Eur Calcio a 5,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto notificato in data 25 luglio 2025, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

- il sig. CIRILLO Andrea all’epoca dei fatti Presidente con poteri di firma e rappresentanza della società A.S.D. Eur Calcio a 5, per rispondere della violazione dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S per aver, in data 04.07.25, successivamente all’avvenuto annuncio sulla propria pagina Facebook ufficiale da parte della società ASD Roma 1927 Futsal del tesseramento del giocatore Simone Turrisi (svincolatosi alla precedente data del 30.06.2025 dalla società A.S.D. Eur Calcio A5), recato offesa al prestigio, alla reputazione e alla onorabilità propri della società ASD Roma 1927 Futsal e della sua dirigenza tutta postando in calce al predetto annuncio, ovvero alla fotografia ritraente in primo piano l’effigie del calciatore Simone Turrisi con indosso la maglia della Roma 1927 Futsal e a corredo la scritta Welcome To Roma 1927 Futsal, un commento (proveniente dal profilo Facebook Andy CI ad esso direttamente riconducibile) dal contenuto denigratorio, provocatorio e financo offensivo;

- la società A.S.D. EUR CALCIO A 5 , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, del sopra descritto comportamento posto in essere dal sig. Andrea Cirillo.

La fase istruttoria

In data 11 luglio 2025, il Procuratore Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, iscritto nel registro della Procura Federale in data 10 luglio 2025, rubricato al n. 37pf25-26, avente ad oggetto: “Dichiarazioni disciplinarmente rilevanti rese a mezzo social dal Presidente della società A.S.D. Eur Calcio A5, sig. Andrea Cirillo, in danno della società A.S.D. Roma 1927 Futsal”, comunicava la conclusione delle indagini, mediante notifica a mezzo pec agli incolpati (prot. 1082 /37pf2526/GC/blp).

L’attività istruttoria è consistita nell’esame dei vari atti acquisiti, tra i quali ha assunto particolare valenza dimostrativa dell’illecito l’esposto con relativi allegati trasmesso all’Ufficio, in data 9 luglio 2025, nonché la sua integrazione, trasmessa in pari data, dalla società ASD ROMA FUTSAL 1927.

In particolare, il deferito Cirillo postava in calce all’annuncio della società ASD Roma 1927 Futsal sulla propria pagina Facebook ufficiale del tesseramento del giocatore Simone Turrisi, già giocatore della A.S.D. Eur Calcio A5, un commento (proveniente dal profilo Facebook Andy CI ad esso direttamente riconducibile) dal seguente tenore testuale: “Ho sempre pensato e voluto che Simone approdasse in una squadra di A1 e non posso che essere felice ed orgoglioso per questo passaggio. La passione e la serietà di Simone sono qualità rare in questo calcetto a 5 e spero che la Rometta5 possa farlo crescere come deve. Piccola nota a contorno: Non esiste Lanterna, non esiste accordo, non esiste fairplay in questo "passaggio" ma solo un errore burocratico mio e dei miei dirigenti che hanno reso il giocatore svincolato. Al resto ha pensato l'allegra brigata, mercanti di ragazzi. In bocca al lupo Simo, è la tua occasione e mai la ostacolerei nonostante come siano andate le cose. Il presidente A.C.”;

A seguito della notifica della Comunicazione di Conclusione Indagini il sig. Cirillo richiedeva di essere ascoltato ed in data 22 luglio 2025 così dichiarava: “Non considero lesive le mie dichiarazioni, in quanto il termine “Rometta 5” è un vezzeggiativo rispetto alla Roma a 11. Per quanto riguarda la parte finale della dichiarazione “al resto hanno provveduto i mercanti” non fa altro che confermare quanto riportato nel post della Roma che l’accordo è stato gestito e finalizzato da OPERATORI DI MERCATO. Mi dispiace se la controparte si sia sentita offesa, ma reputo il mio commento assolutamente privo di insulti o dichiarazioni lesive soprattutto se riferite a realtà dilettantistiche che interessano il calcio a 5 di cui sono un profondo conoscitore.”

Successivamente, in data 4 giugno 2025, la Procura Federale notificava al sig. Andrea Cirillo e alla società A.S.D. EUR CALCIO A 5 l’atto di deferimento (prot. 29367/1188pf24-25/GC).

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 5 agosto 2025.

Il dibattimento

All’udienza del 5 agosto 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso, mediante collegamento da remoto, l’avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi agli atti, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione al sig. Andrea Cirillo di due (2) mesi di inibizione e alla società dell’ammenda pari ad euro 800 (ottocento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti né sono state depositate memorie difensive.

La decisione

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità dei deferiti giacché la violazione contestata risulta fondata, in quanto provata documentalmente.

In particolare, dagli atti del procedimento risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4 del C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione all’art. 23 del C.G.S, ascrivibile al sig. Andrea Cirillo in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo.

Ritiene l’Autorità chiamata a decidere che il “post” inviato debba considerarsi travalicante il legittimo utilizzo dei mezzi espressivi, a maggior ragione, in un contesto sportivo, e dunque nel caso di specie, tale da recare offesa al prestigio e alla onorabilità della società ASD ROMA FUTSAL 1927 ed alla sua dirigenza.

Prive di pregio devono ritenersi le giustificazioni assunte dal deferito in sede di audizione, il quale proprio perché appartenente all’ordinamento federale deve presumersi non solo conoscitore dei principi posti a fondamento dell’ordinamento sportivo ma anche suo precipuo osservante.

Invero, le parole utilizzate dal deferito Cirillo “Rometta”, “allegra brigata, mercanti di ragazzi”, “non esiste accordo, non esiste fairplay in questo “passaggio” anche solo singolarmente considerate assumono valenza per una riconducibilità della condotta posta in essere come disciplinarmente rilevante.

Non solo, nella valutazione della gravità della condotta assunta, deve necessariamente esaminarsi anche la modalità di diffusione estesa ed immediata del “post” del deferito, che ha utilizzato il social media Facebook rivolto ad una pluralità di utenti e rispetto al quale il diretto interessato non ha provveduto a pubblicare rettifiche o smentite.

Il comportamento ascrivibile al predetto deferito, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di firma della società A.S.D. EUR CALCIO A 5, risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare diretta, ex artt. 6, comma 1 e 23 comma 5 del C.G.S., a carico della società rappresentata, la quale non si è in alcun modo dissociata pubblicamente.

In esito a quanto rappresentato, il Tribunale ritiene congruo doversi irrogare le sanzioni, per le violazioni poste in essere, conformemente a quelle richieste dalla Procura, quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Andrea Cirillo, mesi 2 (due) di inibizione;

- alla società ASD Eur Calcio a 5, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 agosto 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Monica Coscia                                                        Amedeo Citarella

 

Depositato in data 6 agosto 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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