F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/TFN – SD del 7 Agosto 2025 (motivazioni) – Federico Gionni – Reg. Prot. 9/TFN-SD

Decisione/0029/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0009/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Serena Callipari - Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 agosto 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1868/981pf24-25/GC/PM/ep del 18 luglio 2025, depositato il 22 luglio 2025, nei confronti del sig. Federico Gionni, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 18 luglio 2025, depositato il 22 luglio 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Federico Gionni, all’epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Ascoli Piceno, per rispondere:

- della violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e 4 lett. a) I capoverso, del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, in data 16.3.2025, arbitrato gare di un torneo amatoriale avente finalità sociali disputato nella frazione di Monticelli in Ascoli Piceno, non rientrante nell’attività calcistica organizzata dalla F.I.G.C. ed in assenza di espressa deroga concessa dal presidente della sezione AIA di appartenenza; con l’aggravante di cui all’art. 64, comma 1 lett. c), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri dell’esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica, comminate con il Comunicato Ufficiale n. 475/AA del 26 maggio 2025 e corrette con il Comunicato Ufficiale n. 476/AA del 27 maggio 2025 della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La fase istruttoria

Il procedimento disciplinare n. 981pf24-25, avente ad oggetto: “Direzione di una partita, non rientrante nell'attività calcistica organizzata dalla FIGC, da parte dell'Arbitro Effettivo Federico Gionni, indossando una divisa ufficiale dell'Associazione Italiana Arbitri” veniva avviato a seguito di segnalazione del Presidente della sezione AIA di Ascoli Piceno del 17.3.2025, con allegati: un “post” pubblicato dal Sindaco di Ascoli Piceno sul social network “Instagram”; n. 2 fotografie riproducenti il sig. Federico Gionni in occasione del torneo disputatosi in data 16.3.2025 e la scheda tecnica dell’arbitro sig. Federico Gionni.

Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti i suddetti documenti ed il verbale di audizione del sig. Federico Gionni, arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Ascoli Piceno, del 10.4.2025.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava la Comunicazione di Conclusione Indagini all’odierno deferito che non faceva pervenire memorie e, pertanto, la Procura Federale, procedeva a notificare l’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 5 agosto 2025 con abbreviazione dei termini a giorni 13 (tredici). Il deferito non depositava memoria.

Il dibattimento

All’udienza 5 agosto 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi al sig. Federico Gionni la sanzione di giorni 40 (quaranta) di sospensione di cui giorni 10 (dieci) per la contestata aggravante. Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Dall’analisi del compendio istruttorio risulta comprovata, con evidenza documentale e riscontro dichiarativo, la responsabilità disciplinare del sig. Federico Gionni in ordine alla condotta oggetto di deferimento.

L’art. 42 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri – rubricato “Doveri degli arbitri” – impone un complesso di obblighi e divieti strettamente connessi al ruolo arbitrale nell’ambito dell’ordinamento sportivo. In particolare, il comma 4, lett. a), vieta agli arbitri di dirigere, o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale, in gare che non rientrano nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salvo che per manifestazioni a carattere meramente sociale o per sviluppare relazioni istituzionali con Enti ed Amministrazioni pubbliche e, comunque, previa concessione di espressa deroga da parte dei competenti organi associativi. Nel caso di specie, la partecipazione del sig. Gionni, in qualità di direttore di gara, a un torneo amatoriale svoltosi il 16 marzo 2025 nella frazione di Monticelli di Ascoli Piceno, risulta documentalmente accertata. L’iniziativa, pur connotata da finalità sociali, non era riconducibile all’attività federale, né risulta previamente autorizzata mediante la necessaria deroga da parte del Presidente della sezione AIA di appartenenza.

I fatti hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso sig. Gionni, il quale – sentito dalla Procura Federale in sede d’indagine – ha dichiarato: “Confermo di aver partecipato all’iniziativa di cui mi chiede. Vorrei precisare che nell’occasione il sindaco di Ascoli, sapendo che sono cresciuto in quel quartiere, mi chiese di collaborare all’iniziativa per cui sapendo che si trattava di una manifestazione a scopo sociale in quanto restituiva al quartiere un piccolo campo di gioco destinato ai ragazzi aderii con piacere. Preciso che le partite di cui mi chiede non erano vere e proprie gare, ma semplici ‘esibizioni’ di giovani del luogo che giocavano al calcio davanti a tutti i propri cari. La divisa che indossavo mi fu consegnata prima dell’inizio della manifestazione, ma non so a chi sia appartenuta”. Egli ha altresì dichiarato di non essere a conoscenza della necessità di acquisire una preventiva autorizzazione da parte dell’organo competente.

Tali dichiarazioni non risultano idonee a scriminare la condotta. La qualità di arbitro effettivo rivestita dal sig. Gionni comporta, infatti, la piena consapevolezza dei doveri derivanti dall’appartenenza all’AIA, nonché della necessità di ottenere specifica autorizzazione per partecipare ad attività esterne non riconducibili all’ambito federale.

La segnalazione del Presidente della sezione AIA di Ascoli Piceno del 17 marzo 2025 conferma, peraltro, che nessuna deroga risulta rilasciata. La violazione deve pertanto ritenersi pienamente integrata.

Quanto alla determinazione della sanzione, il Collegio rileva che il sig. Gionni è stato già destinatario, in epoca recente, di un provvedimento disciplinare (cfr. C.U. n. 475/AA del 26 maggio 2025, corretto dal C.U. n. 476/AA del 27 maggio 2025), sebbene per fatti non coincidenti. Si configura, dunque, una recidiva non specifica, che tuttavia assume rilievo, anche in considerazione della stretta vicinanza temporale tra i procedimenti e della tendenza del deferito a trascurare le regole etiche e disciplinari poste a presidio della funzione arbitrale.

La sanzione da comminare deve risultare adeguata, afflittiva e proporzionata, così da assolvere a una concreta funzione dissuasiva e prevenire comportamenti analoghi, sia da parte del deferito, sia da parte della generalità degli associati.

Alla luce della gravità della condotta, della recidiva – ancorché generica – e dell’assenza di circostanze attenuanti rilevanti, il Collegio ritiene congrua l’irrogazione della sanzione di giorni 60 (sessanta) di sospensione, determinata nella misura base di giorni 50 (cinquanta), aumentata di giorni 10 (dieci) per effetto della contestata aggravante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Federico Gionni la sanzione di giorni 60 (sessanta) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 agosto 2025.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                                Amedeo Citarella

 

Depositato in data 7 agosto 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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