F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30/TFN – SD del 7 Agosto 2025 (motivazioni) – Michele Bitetto e Calcio Foggia 1920 Srl – Reg. Prot. 198-199/TFN-SD
Decisione/0030/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0198/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Claudio Croce – Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 31 luglio 2025, sui deferimenti riuniti proposti dal Procuratore Federale n. 26338/1074pf2425/GC/blp e n. 26339/1075pf24-25/GC/blp del 4 maggio 2025 nei confronti del sig. Michele Bitetto e della società Calcio Foggia 1920 Srl, la seguente
DECISIONE
I deferimenti
Con atti del 4 maggio 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Bitetto Michele, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Calcio Foggia 1920 s.r.l., contestando la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025.
Segnatamente per non aver versato:
- le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;
- le ritenute Irpef relative alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025, del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, della L. 197 del 29.12.2022;
- i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;
- i contributi dovuti al Fondo di fine carriera per la mensilità di febbraio 2025,
- nonché per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025.
- la società Calcio Foggia 1920 S.r.l.
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Michele Bitetto, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;
b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) quarto capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
La fase istruttoria
Nel corso dell’attività istruttoria, venivano sostanzialmente acquisite le segnalazioni della Co.Vi.So.C. di cui alle note prot. n. 890/2025 e n. 891/2025 del 24 aprile 2025 in ordine al mancato versamento da parte della società Calcio Foggia 1920 S.r.l., entro il termine del 16 aprile 2025, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps, e del fondo di fine carriera relativi alla mensilità di febbraio 2025, nonché del mancato pagamento degli emolumenti netti dovuti tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025, comportamenti tutti in violazione dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2) delle N.O.I.F.
La fase predibattimentale
Fissata la convocazione delle parti per l’udienza del 29.5.2025 veniva in primo luogo disposta la riunione dei deferimenti e poi concesso rinvio dapprima all’udienza del 19 giugno 2025, e successivamente a quella del 31 luglio 2025 e ciò su motivata istanza dei deferiti, non opposta dalla Procura Federale, in cui si dava atto sia del recente provvedimento di Amministrazione Giudiziaria della società Calcio Foggia 1920, adottato dal Tribunale di Bari in funzione di Tribunale della Prevenzione in data 8 maggio 2025, sia dell’impossibilità di produrre atti segretati nella vicenda penale riguardante comportamenti intimidatori tendenti ad una infiltrazione di tipo mafioso nella proprietà del sodalizio sportivo.
Nelle memorie difensive, prodotte dai deferiti, si riportava invero il clima di intimidazione vissuto dal Presidente Nicola Canonico ed anche da altri tesserati del Foggia Calcio finiti nel mirino di pericolosi criminali che avevano lo scopo di costringere il massimo dirigente foggiano a cedere la proprietà del club ad un gruppo acquirente di gradimento dei malavitosi ed a prezzo irrisorio e comunque nettamente inferiore al reale valore del Calcio Foggia.
Secondo la difesa dei deferiti sia il clima intimidatorio e minaccioso del sodalizio criminale, sia le direttive delle competenti Autorità Inquirenti costituirebbe causa di forza maggiore che avrebbe impedito l’assolvimento degli obblighi di pagamento contestati.
Il dibattimento
All’udienza del 31 luglio 2025 in sede di discussione erano presenti l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, nonché per i deferiti l’Avv. Edoardo Chiacchio ed il Commissario Giudiziario, Prof. Avv. Vincenzo Vito Chionna, delegato all’uopo dal Tribunale di Bari per la società Calcio Foggia 1920.
La Procura Federale sulla base delle difese e dei documenti prodotti dai deferiti, ritenendo sussistente la causa di forza maggiore da individuarsi nella fattispecie del tutto particolare ed assai grave legata alle intimidazioni mafiose tese ad acquisire la proprietà del club sportivo, concludeva per il proscioglimento dei deferiti.
L’Avv. Chiacchio ed il Commissario Giudiziario, Prof. Avv. Vincenzo Vito Chionna, si riportavano al contenuto delle memorie difensive sottolineando la particolare gravità degli atti criminali compiuti in danno dei deferiti culminati con la collocazione, in data 9.1.2024, di un ordigno esplosivo artigianale sull’autovettura in uso ad Emanuele Canonico, consigliere di amministrazione della società Calcio Foggia 1920 e figlio del proprietario e Presidente Nicola Canonico. In virtù della sussistenza della causa di forza maggiore chiedevano il proscioglimento dei deferiti.
La decisione
La vicenda riguarda il mancato pagamento della contribuzione obbligatoria (INPS e Fondo di fine carriera calciatori); delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dei tesserati; nonché del mancato pagamento degli emolumenti medesimi dovuti dalla società deferita a tesserati, dipendenti e collaboratori.
Deve subito premettersi che il mancato pagamento delle scadenze federali di aprile 2025 risulta pacifico e non contestato; secondo la prospettazione difensiva tale mancato pagamento troverebbe però una scriminante negli eventi delittuosi legati ad una grave e prolungata attività criminale, oggetto di altrettanto articolata attività d’indagine da parte della Polizia Giudiziaria, tesa al tentativo di infiltrazione mafiosa nei vertici del Calcio Foggia 1920. In particolare le investigazioni di polizia hanno ricostruito una serie di delitti che hanno interessato i vertici del Foggia Calcio da parte di uno dei sodalizi mafiosi più violenti e pericolosi operanti nel territorio; obiettivo di tale condotta criminale era quello di raggiungere una «sorta di “cessione coatta” del pacchetto di maggioranza delle quote societarie in favore di soggetti in qualche modo graditi ad ambienti gravitanti nel complesso ed articolato aggregato mafioso riconducibile alla Società Foggiana ed alle sua batterie operative» (pag. 111 provvedimento di Amministrazione Giudiziaria).
Tali fatti hanno condotto al recente provvedimento di Amministrazione Giudiziaria della società Calcio Foggia 1920, adottato dal Tribunale di Bari in funzione di Tribunale della Prevenzione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 159/2011, in data 8 maggio 2025, Orbene con la detta finalità di acquisire la proprietà del Calcio Foggia già dagli ultimi mesi del 2021 e sino ai più gravi atti criminali del 9.1.2024 (apposizione di un rudimentale ordigno esplosivo sull’automobile del sig. Emanuele Canonico) si assiste a tutta una serie di reati e intimidazioni nei confronti di tesserati e dirigenti della Società deferita, da parte del gruppo mafioso della c.d. "Società Foggiana".
La gravità dei fatti sopra rapidamente descritti è pacifica e non in discussione, così, come detto, non è in discussione il mancato pagamento delle somme indicate dalla CoViSoC. La soluzione della vicenda passa pertanto per il riconoscimento o meno della sussistenza della causa di forza maggiore, per come paventata nelle difese avversarie, ossia nella situazione di fatto, imprevedibile ed inevitabile, che avrebbe impedito il comportamento obbligatorio e doveroso oggetto dell’odierna contestazione.
In particolare, occorre stabilire se i fatti come descritti nelle memorie difensive e desumibili dagli atti (i.e. in particolare il provvedimento di provvedimento di Amministrazione Giudiziaria della società Calcio Foggia 1920, adottato dal Tribunale di Bari in funzione di Tribunale della Prevenzione in data 8 maggio 2025) abbiano giustificato il mancato pagamento della scadenza del 16 aprile 2025 relativa ai contributi INPS, ritenute Irpef ed emolumenti ai tesserati relativi all’unica mensilità di febbraio 2025. Ritiene il Tribunale che pur nei gravissimi fatti per come descritti e desumibili in atti non possa ravvisarsi la scriminante della causa di forza maggiore.
In primo luogo, osta alla configurazione della forza maggiore la dichiarata e riconosciuta finalità degli atti criminali posti in essere; ed invero i diversi tentativi di infiltrazione mafiosa avevano come riconosciuto obbiettivo quello di “costringere il massimo dirigente foggiano a cedere la proprietà del club ad un gruppo acquirente di gradimento dei malavitosi ed a prezzo irrisorio e comunque nettamente inferiore al reale valore del Calcio Foggia”.
La minaccia criminale condotta nell’arco di diversi anni non aveva dunque come obiettivo diretto quello di condurre ad una malagestio societaria, ovvero di indurre l’inadempimento delle obbligazioni sociali, ma – come riconosciuto dagli stessi deferiti e dall’Autorità Giudiziaria - quello di raggiungere il controllo e la proprietà del club.
Le pressioni criminali erano dunque tese non tanto ad impedire la corrente ed ordinaria gestione del club, con il mancato rispetto delle innumerevoli obbligazioni anche di pagamento che una società quotidianamente deve affrontare, quanto piuttosto ad ottenere, forzatamente e quasi gratuitamente, la cessione della proprietà del club.
Ciò è tanto vero che nell’arco dei diversi anni in cui l’attività intimidatoria è stata purtroppo azionata, la società deferita ha comunque sempre rispettato le scadenze federali, con l’unica eccezione della mensilità oggi in contestazione (febbraio 2025). Inoltre, la descritta vicenda criminale, il cui accertamento è tutt’oggi in corso, è stata purtroppo condotta in un lasso di tempo molto ampio ed inoltre verso molteplici soggetti offesi, anche se tutti certamente riconducibili all’entourage del Calcio Foggia. Nel corso degli anni anche il compimento di reati gravissimi, come lo sventato attentato dinamitardo del 9.1.2024 ai danni del consigliere Emanuele Canonico, non ha però impedito – seppur certo in un clima estremamente difficile - una corretta ed ordinaria gestione sociale da parte della società deferita.
Le azioni criminali hanno poi riguardato diverse persone offese (dal Vice Presidente Onorario Masi Bellisario, al calciatore Alessio Curcio, dal calciatore Davide Di Pasquale al calciatore Alessandro Garattoni) e solo l’approfondita attività d’indagine della polizia giudiziaria ha ricondotto tali azioni ad un quadro unitario di pressioni sulla società deferita e sulla famiglia Canonico per la cessione del club. In un quado così ampio ed articolato non si riesce pertanto ad individuare una piena ed esatta corrispondenza, anche temporale, tra i molteplici reati perpetrati ed il mancato pagamento delle somme relative alla sola mensilità di febbraio 2025. In altre parole, non si rinviene alla scadenza contestata (16 aprile 2025) quale sia lo specifico atto o comportamento illecito che abbia impedito l’assolvimento dell’obbligazione di pagamento dovuta, anche considerando che l’episodio forse più grave si era realizzato molto tempo prima (attentato dinamitardo del 9 gennaio 2024).
In secondo luogo poi ancora in contrasto con la sussistenza della forza maggiore sono i movimenti finanziari tra la controllante al 100% la CN Holding Srl, e la controllata Calcio Foggia 1920 descritti e prodotti in atti dagli stessi deferiti; ed invero nell’arco di un anno, tra il giugno 2024 e il luglio 2025, vi sono stati tutta una serie di importanti versamenti di denaro dalla proprietà, per il tramite della CN Holding, a favore della controllata tra cui ad esempio: i) l’aumento di capitale del giugno 2024; ii) i versamenti da 200 e 300 mila euro del febbraio 2025; iii) nonché i due versamenti da 500 mila euro del giugno 2025. Tutte tali operazioni finanziarie risultano effettuate per la regolare gestione sociale del Calcio Foggia 1920, senza soluzione di continuità, sia prima che dopo l’inadempimento in contestazione. Il mancato pagamento in questione, denunciato dalla COVISOC, non sembra dunque dipendere dalla necessità di manifestare all’esterno il “disimpegno” dalla gestione del club e la “decisione di cedere il club alle condizioni imposte dai delinquenti”.
Gli ingenti versamenti effettuati dalla proprietà Canonico tra il giugno 2024 e il luglio 2025 a favore della società deferita, durante il periodo in cui le intimidazioni o vi erano già state o erano comunque ancora in essere paiono escludere la sussistenza di una causa di forza maggiore che impedisse l’ordinaria gestione del Calcio Foggia da parte degli organi sociali.
Non risulta infine un valido argomento difensivo nemmeno quello per cui il mancato pagamento in esame deriverebbe dalle direttive e dalle indicazioni date al Calcio Foggia dalle competenti Autorità Inquirenti. Di tali direttive in verità non v’è traccia in atti e le stesse poi risulterebbero certamente in contrasto con i precetti normativi di cui al D.lgs n. 159/2011. D’altra parte, la citata normativa antimafia tende, soprattutto nella misura preventiva attuata nell’odierna vicenda, a conservare gli asset ed i beni aziendali, evitando che l’infiltrazione mafiosa possa deteriorare e disperdere il valore aziendale sano ed economicamente profittevole oggetto delle mire criminali.
In altre parole, obiettivo della normativa e dell’intervento dell’Autorità Giudiziaria è proprio quello di preservare e salvare l’attività imprenditoriale sana e legittima, sottraendola agli interessi mafiosi, e non certo quella di portarla al dissesto o all’insolvenza suggerendo di non adempiere alle proprie obbligazioni o di assecondare i ricatti criminali. Semmai è proprio la (evitata) gestione predatoria e criminale dell’organizzazione mafiosa che avrebbe sicuramente condotto ad una gestione scorretta con l’inosservanza degli adempimenti di pagamento e con conseguente probabile aumento della debitoria sino al dissesto economico.
In definitiva nella fattispecie in esame, che vede certamente il Calcio Foggia come complessivamente vittima di gravi illeciti, non si rinviene però una causa di forza maggiore che possa direttamente operare, riferendosi ed imputandosi inequivocabilmente al mancato pagamento delle scadenze federali del 16 aprile 2025.
Non riuscendosi ad identificare pienamente l’operatività della forza maggiore nel caso in esame, devono quindi applicarsi i pacifici e noti principi dettati in materia dalla giustizia sportiva secondo cui i termini e gli adempimenti federali sono inderogabili. In materia di versamenti e pagamenti contributivi la giustizia sportiva ha infatti precisato che “l’ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione. A tal fine, il giudizio circa la regolarità dei versamenti è operato dagli organi federali, prima, e dai giudici sportivi, poi, in modo autonomo senza risentire delle diverse valutazioni eventualmente operate in sede amministrativa” ovvero in altre sedi (Corte Federale d’Appello n. 108/CFA/20222023/D - 2022-2023).
D’altra parte è noto che l’Ordinamento statale e quello sportivo sono del tutto autonomi, le valutazioni sulla grave vicenda penale troveranno in altra sede eventuali compensazioni o risarcimenti; la giustizia sportiva e quella statale, restano ciascuna autonoma e su piani diversi, per cui “in relazione al perseguimento della propria pretesa punitiva nei confronti di propri appartenenti che si sottraggono ai precetti dell'ordinamento settoriale, l'ordinamento sportivo rimane legittimamente impermeabile ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie, sicché la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in altre sedi giudiziarie, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari (cfr. CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020)” (Corte Federale d’Appello. n. 105/CFA/2023-2024/C).
Il mancato rispetto dei termini federali, di cui all’art. 85, lett. A, paragrafo VI, punto 2) quarto capoverso delle NOIF per la sola mensilità di febbraio 2025 (delle ritenute IRPEF, contributi INPS, contributi al Fondo di fine carriera ed emolumenti netti dovuti) costituisce pertanto una violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva.
Sulla base della complessiva vicenda come descritta in atti, che vede in ogni caso i deferiti vittime di gravi azioni illecite, che saranno accertate nelle competenti sedi, si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo con la sola precisazione che il minimo edittale della norma violate prevede una sanzione di due punti di penalizzazione per ogni violazione riferita al bimestre; nel caso in esame pare però corretto applicare un solo punto di penalizzazione per violazione in quanto l’omissione di pagamento è riferita al solo mese di febbraio e non al bimestre.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Michele Bitetto, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Calcio Foggia 1920 Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 31 luglio 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Carlo Sica
Luca Voglino
Depositato in data 7 agosto 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai