F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31/TFN – SD del 8 Agosto 2025 (motivazioni) – Silvano Pasinetti, Maurizio Franzini, Gianfranco Ricca, ASD Villaclarense – Reg. Prot. 10/TFN-SD

Decisione/0031/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0010/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Serena Callipari – Componente

Claudio Croce - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 agosto 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2127/901pf2425/GC/DP/ff depositato il 23 luglio 2025 nei confronti dei sigg.ri Silvano Pasinetti, Maurizio Franzini, Gianfranco Ricca, nonché nei confronti della società ASD Villaclarense, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

È posto in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 2127/901pf24-25/GC/DP/ff, depositato il 23 luglio 2025, nei confronti di:

“1) Sig. PASINETTI Silvano, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra Villaclarense A.s.d. iscritta al Campionato Regionale Under 18 girone “D” LND Regione Lombardia nel corso della intera stagione sportiva 2024-25, pur essendo non abilitato e privo di qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto non iscritto all’Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, partecipando sistematicamente, con funzioni di allenatore, sia agli allenamenti che alle gare del Campionato Under 18 girone “D” LND Regione Lombardia per l’intera stagione sportiva 2024/25;

2) Sig. FRANZINI Maurizio, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 33 comma 1, 35 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. nonché dal C.U. N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C., per aver svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra Villaclarense A.s.d. iscritta al Campionato Regionale Under 18 girone “D” LND Regione Lombardia in assenza di tesseramento come allenatore, partecipando sistematicamente, con funzioni di allenatore, sia agli allenamenti che alle gare del Campionato Regionale Under 18 girone “D” LND Regione Lombardia per l’intera stagione sportiva 2024-25 e per non aver richiesto la sospensione volontaria dai ruoli del settore tecnico al fine di tesserarsi in qualità di dirigente;

3) Sig. RICCA Gianfranco:

A) per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle NOIF, nonché dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 29 2024–2025, per avere affidato nella stagione sportiva 2024/2025 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel Campionato Regionale Under 18 girone “D” LND Regione Lombardia al sig. PASINETTI Silvano, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

B) per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. nonché dal C.U. N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico, per avere affidato, senza tesserarlo, per l’intera stagione sportiva 2024/25, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Regionale Under 18 girone “D” LND Regione Lombardia, al Sig. FRANZINI Maurizio, in possesso della qualifica Uefa B, consentendo a quest’ultimo di partecipare sistematicamente, con funzioni di allenatore, sia agli allenamenti che alle gare del Campionato Regionale Under 18 girone “D” LND Regione Lombardia per l’ intera stagione sportiva 2024/25;

4) società VILLACLARENSE A.S.D. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente, sig. RICCA Gianfranco, e dai propri dirigenti, sigg. PASINETTI Silvano e FRANZINI Maurizio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.”.

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine da una comunicazione inviata alla Procura Federale a mezzo mail il 28 febbraio 2025 dalla Segreteria del Settore Tecnico di Coverciano della FIGC, con la quale veniva segnalata una “presunta violazione di norme federali”; la predetta comunicazione conteneva la  segnalazione da parte della Associazione Italiana Allenatori di Calcio (e più precisamente da parte del Gruppo Regionale Lombardia dell’AIAC con lettera datata 27/02/2025) secondo la quale la società Villaclarense A.s.d., partecipante al campionato Regionale Under 18 (girone D) si avvaleva del sig. Silvano Pasinetti quale allenatore della squadra, ruolo in relazione al quale il sig. Pasinetti, tesserato come dirigente, era privo dell’abilitazione necessaria. Nella stessa si evidenziava inoltre che sempre la Villaclarense A.s.d. – durante il periodo di squalifica durata circa 3 mesi comminata al predetto Silvano Pasinetti – abbia utilizzato in sua sostituzione quale allenatore il sig. Maurizio Franzini (munito di tessera n. 81818), a sua volta tesserato come dirigente e non già quale allenatore, sebbene iscritto all’albo come allenatore nei ruoli del Settore Tecnico, munito di qualifica UEFA B.

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti gli atti e i documenti specificatamente indicati nell’atto di deferimento del 24 giugno 2025.

Ai fini delle indagini, la procura Federale ha proceduto:

- all’acquisizione dei Fogli di censimento della società Villaclarense A.s.d. relativi all’anno 2023/2024 e 2024/2025 e relativi aggiornamenti;

- all’acquisizione di n. 27 distinte gara relative a tutte le partite della Villaclarense A.s.d. nella stagione sportiva 2024/2025 (dal 22/09/2024 al 03/05/2025);

- all’acquisizione degli status di abilitazione/tesseramento da parte della Segreteria di Coverciano del Settore Tecnico della FIGC relativamente ad ambedue i soggetti coinvolti (Pasinetti e Franzini);

- alle audizioni, quali persone informate sui fatti, dei calciatori della Villaclarense A.s.d. sig.ri Steven Hushi e Simone Boldini; - alle audizioni, quali persone sottoposte ad indagini, del Presidente della Villaclarense A.s.d. sig. Gianfranco Ricca e dei tesserati Dirigenti della predetta società sig. Silvano Pasinetti e sig. Maurizio Franzini.

Agli atti risultano acquisite anche le tabelle degli allenamenti svolti nella stagione sportiva oggetto di indagine della squadra Under 18 della Villaclarense e 2 foto che ritraggono il deferito Pasinetti durante una gara ufficiale.

Al termine dell’attività istruttoria, la Procura ha sostenuto un’ipotesi di responsabilità a carico degli odierni deferiti e notificato loro la Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

Preso atto dell’attività istruttoria effettuata, la Procura Federale proponeva in data 22 luglio 2025 il deferimento dei sig.ri Pasinetti Silvano, Franzini Maurizio, Ricca Gianfranco e della società A.s.d. Villaclarense.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 5 agosto 2025; nessun deferito depositava memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 5 agosto 2025, svolta in videoconferenza, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Alessandro D'Oria e il sig. Gianfranco Ricca, Presidente della società A.s.d. Villaclarense; nessuno per le restanti parti deferite.

L'Avv. Alessandro D'Oria si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha concluso chiedendo l’irrogazione, nei confronti del sig. Silvano Pasinetti della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, nei confronti del sig. Maurizio Franzini della sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica, nei confronti del sig. Gianfranco Ricca della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e nei confronti della società A.s.d. Villaclarense dell’ammenda di . 800,00 (ottocento/00).

Successivamente ha preso la parola il sig. Gianfranco Ricca che, nell’ammettere i fatti contestati, ha dichiarato di aver agito in buona fede ed ha concluso rimettendosi alla decisione del Tribunale Federale.

La decisione

All’esito della discussione, il Tribunale ritiene che dall’esame della documentazione già presente nel fascicolo processuale con particolare riferimento alle 27 distinte di gara consegnate ai direttori di gara dall’A.s.d. Villaclarense nella stagione sportiva 2024/25, alla comunicazione del 10 aprile 2025 inviata dalla Segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed alle audizioni del 15 maggio 2025 dei calciatori Steven Hushi e Simone Boldini e dei dirigenti Silvano Pasinetti e Maurizio Franzini, nonché del 17 maggio 2025 del Presidente Gianfranco Ricca, i fatti contestati abbiano trovato oggettivo riscontro.

Come meglio si dirà in seguito, le dichiarazioni rese dai suddetti tesserati dell’A.s.d. Villaclarense sono lineari e tali da confermare le prove documentali già in atti dalle quali è emerso che i deferiti Pasinetti e Franzini hanno, nel corso della stagione sportiva 2024/25, rivestito la qualifica formale di allenatori della squadra under 18 (si vedano le distinte di gara) senza avere il Pasinetti la qualifica di allenatore (si veda la Comunicazione del Settore Tecnico della FIGC) ed il Franzini senza essere tesserato come allenatore (si vedano i Fogli di censimento della società Villaclarense A.s.d.).

Con le distinte di gara è stato oggettivamente provato che il sig. PASINETTI Silvano, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente per la Società Villaclarense A.s.d., nella Stagione Sportiva 2024-25, ha rivestito per n. 19 gare (su un totale di 27) la qualifica formale e il ruolo sostanziale di allenatore della squadra Under 18 partecipante al Campionato Regionale di categoria, pur essendo non abilitato e privo di qualifica di Allenatore; dalle audizioni dei calciatori Hushi e Boldini, così come dalle dichiarazioni rese dallo stesso Pasinetti e dal Presidente Ricca anche nel corso dell’odierna udienza, è emerso anche che il deferito, nel corso dell’intera stagione sportiva 2024/25, ha partecipato sistematicamente, con funzioni di allenatore della squadra Villaclarense A.s.d. anche agli allenamenti settimanali.

Nello specifico, va detto che il deferito Pasinetti ha dichiarato di aver “ fatto le veci” dell’allenatore “titolare”, sig. Franzini Maurizio, ogni qualvolta quest’ultimo non era presente e ciò anche in riferimento alla conduzione delle sessioni di allenamento, così come la conduzione tecnica delle gare ufficiali, facendo la formazione e le sostituzioni e dando indicazioni tattiche; lo stesso ha anche confermato la tabella degli allenamenti affissa nella bacheca dell’impianto di gara di Borgo San Giacomo (BS), dove il suo nome è riportato testualmente come “mister” della squadra Under 18.

Va, infine, detto che le suddette circostanze hanno trovato conferma anche dalla dichiarazione resa dal calciatore Boldini, il quale, con riferimento alla gara del 12 aprile 2025 (Villaclarense vs Oratorio San Michele), ha riconosciuto nelle due fotografie in atti il sig. Silvano Pasinetti nell’atto di dare indicazioni tecnico/tattiche alla squadra schierata in campo.

Con riferimento alla posizione del sig. Maurizio FRANZINI, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente per la Società Villaclarense A.s.d., è emerso che, pur essendo iscritto all’albo come allenatore nei ruoli del Settore Tecnico e munito di qualifica UEFA B, nella stagione sportiva 2024/25, non è stato tesserato come allenatore dalla Società Villaclarense A.s.d. iscritta al Campionato Regionale Under 18 girone D della LND Regione Lombardia, nonostante avesse assunto il ruolo di allenatore “ufficiale” della detta squadra Under 18.

Quest’ultima circostanza, provata documentalmente dalle distinte di gara in atti, ha trovato ulteriore riscontro sia nelle suddette audizioni dei tesserati dell’A.s.d. Villaclarense che nelle dichiarazioni rese dallo stesso Franzini nel corso dell’audizione del 15 maggio 2025; dalle stesse è, infatti, emerso che il sig. Silvano Pasinetti ha svolto effettivamente il ruolo di “allenatore in seconda” e che quando il Franzini non era “in condizione di condurre personalmente gli allenamenti per ragioni familiari vi provvedeva il sig. Pasinetti”.

Il Franzini ha anche confermato sia che, quando nelle distinte di gara compariva il nome del Pasinetti, era dovuto al fatto che non poteva essere presente alla gara e sia che la responsabilità della conduzione della squadra era condivisa tra lo stesso ed il sig. Pasinetti Silvano “in funzione dei rispettivi impegni lavorativi e familiari”.

La responsabilità del Franzini risulta, pertanto, ampiamente provata anche grazie alle distinte di gara in atti che, tra l’altro, non sono state oggetto di contestazione.

Anche i fatti contestati al Presidente della società, sig. Gianfranco Ricca, hanno avuto oggettivo riscontro; difatti, sia nel corso della sua audizione del 17 maggio 2025 che nel corso dell’odierna udienza, il deferito ha, sostanzialmente, confermato di aver affidato la conduzione tecnica della squadra Under 18 al Sig. Franzini in assenza di tesseramento come allenatore e sia che, rispetto alle aspettative iniziali, la situazione si è oltremodo complicata per problemi personali che hanno impedito al sig. Maurizio Franzini di svolgere regolarmente le funzioni di allenatore come era nelle previsioni di avvio di stagione, tanto che il sig. Silvano Pasinetti “supportava il sig. Franzini nell’attività e lo sostituiva quando era assente”. Ha confermato, inoltre, che “… si è reso necessario affiancare la figura del Pasinetti Silvano” al Franzini.

Il Presidente ha, infine, confermato la tabella riepilogativa delle partite della stagione sportiva 2024/2025 in atti con l’indicazione largamente prevalente del sig. Silvano Pasinetti quale allenatore sulle distinte ufficiali di gara.

Nel corso dell’odierna udienza, il sig. Ricca, nel confermare i fatti contestati dalla Procura Federale, ha cercato di giustificarsi riferendo che nel piccolo paese in provincia di Brescia è difficile trovare un allenatore regolarmente abilitato. Trattasi, tuttavia, di circostanza che non può essere assunta a scriminante, in quanto nessuna norma impone che l’allenatore debba essere necessariamente del luogo sede del sodalizio.

Per tutto quanto detto, all’esito dell’odierna discussione, il Tribunale ritiene che i comportamenti posti in essere dai deferiti ed oggetto di accertamento abbiano trovato conferma sia nelle dichiarazioni rese dai vari tesserati che nella documentazione acquisita agli atti e che, di conseguenza, i fatti contestati siano stati oggettivamente provati.

Accertata la responsabilità dei 2 dirigenti e del Presidente Ricca che rappresenta la società ai sensi delle norme federali, consegue anche la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, della società A.s.d. Villaclarense per la quale, all’epoca dei fatti, erano tesserati i sigg. Pasinetti e Franzini.

Sulla misura delle sanzioni, questo Tribunale ritiene di aderire alle richieste della Procura Federale così come formulate all’odierna udienza per i deferiti Pasinetti, Franzini e Ricca. Per la società, tenuto conto dell’effettiva consistenza delle violazioni ascritte ed in minus rispetto alla richiesta, sanzione congrua è quella di 600,00 (seicento/00) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Silvano Pasinetti, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Maurizio Franzini, mesi 6 (sei) di squalifica;

- al sig. Gianfranco Ricca, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società ASD Villaclarense, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 agosto 2025.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Claudio Croce                                               Amedeo Citarella

 

Depositato in data 8 agosto 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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