F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0022/CFA pubblicata il 27 Agosto 2025 (motivazioni) – PFI-Sig. Luca Paganetto-Sig. Davide Agostini

Decisione/0022/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0012/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0013/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Marco Mancini - Componente

Renato Grillo - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami n. 012/CFA/2025-2026 e n. 013/CFA/2025-2026 rispettivamente proposti dal Sig. Luca Paganetto e dal Sig. Davide Agostini in data 24 luglio 2025 contro la Procura federale interregionale per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o il comitato regionale Liguria pronunciata in data 4 luglio 2025 in relazione al procedimento disciplinare n. 351/PF/2024-2025 e pubblicata sul C.U. del C.R. Liguria n. 05 del 18 luglio 2025 con la quale i suddetti sono stati ritenuti responsabili delle violazioni loro ascritte e per l’effetto sanzionati con l’inibizione della durata di un anno;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 20.07.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Renato Grillo e uditi gli Avv.ti Anna Cerbara per i Sigg. Luca Paganetto e Davide Agostini e Luca Zennaro per la Procura federale interregionale;

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 12 maggio 2025 nell’ambito del proc. n. 351/PFI/2024-2025, il Procuratore federale interregionale deferiva davanti al Tribunale federale territoriale presso il C.R. Liguria, tra gli altri e per quanto qui di interesse, i signori Luca Paganetto e Davide Agostini – tesserati all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Sampierdarenese – per rispondere dei seguenti fatti:

Paganetto Luca

1. A) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Sampierdarenese militante nella categoria Pulcini nelle stagioni sportive 2021 – 2022 e 2022 – 2023, nonché della squadra militante nella categoria Esordienti nella stagione sportiva 2023 – 2024, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

2. B) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal paragrafo 1, lett. n), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere organizzato senza autorizzazione del Comitato Regionale Liguria, unitamente ai sigg.ri Davide Agostini, Filippo Cicala e Giovanni Colamasto ed all’insaputa della società per la quale era tesserato, un provino consistente in una gara amichevole disputata in data 12.2.2024 tra le squadre della società A.S.D. Sampierdarenese e della società A.C. Internazionale Genova militanti nel campionato Esordienti, convocando per tale incontro i calciatori minori sigg.ri A.A., N. A., L. C., A. C., S. D., T. F., N. P., M. P., F. P., F.T., E. T. e P. L., tutti tesserati per la società A.S.D. Sampierdarenese, che prendevano parte alla stessa; la quasi totalità di tali calciatori ed i sigg.ri Luca Paganetto, Davide Agostini, Filippo Cicala e Giovanni Colamasto, poi, nella successiva stagione sportiva 2024 - 2025 sono stati tesserati per la società A.C. Internazionale Genova”.

Agostini Davide

1. C) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Sampierdarenese militante nella categoria Pulcini nelle stagioni sportive 2021 – 2022 e 2022 – 2023, nonché della squadra militante nella categoria Esordienti nella stagione sportiva 2023 – 2024, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

2.D) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal paragrafo 1, lett. n), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere organizzato senza autorizzazione del Comitato Regionale Liguria, unitamente ai sigg.ri Luca Paganetto, Filippo Cicala e Giovanni Colamasto ed all’insaputa della società per la quale era tesserato, un provino consistente in una gara amichevole disputata in data 12.2.2024 tra le squadre della società A.S.D. Sampierdarenese e della società A.C. Internazionale Genova militanti nel campionato Esordienti, convocando per tale incontro i calciatori minori sigg.ri A.A., N. A., L. C., A. C., S. D., T. F., N. P., M. P., F. P., F.T., E. T. e P. L., tutti tesserati per la società A.S.D. Sampierdarenese, che prendevano parte alla stessa; la quasi totalità di tali calciatori ed i sigg.ri Luca Paganetto, Davide Agostini, Filippo Cicala e Giovanni Colamasto, poi, nella successiva stagione sportiva 2024 - 2025 sono stati tesserati per la società A.C. Internazionale Genova.

Tale deferimento era scaturito a seguito delle articolate indagini promosse ed espletate dalla Procura federale interregionale in conseguenza di una segnalazione inviata in data 17 ottobre 2024 alla Procura federale dal Dott. Roberto Pittaluga, Presidente della A.S.D. Sampierdarenese, nella quale si faceva cenno al comportamento illecito tenuto dai detti Luca Paganetto e Davide Agostini (nonché dai sigg. Filippo Cicala e Gianni Colamasto anch’essi tesserati per la predetta società ASD. Sampierdarenese, non reclamanti) consistente, da un lato, nello svolgimento dell’attività di allenatore pur in assenza del titolo abilitativo, dall’altro nella organizzazione da parte dei due incolpati di un “provino” nell’ambito di una gara amichevole tra la ASD Sampierdarenese e l’ASD Internazionale Genova disputata il 12 febbraio 2024 all’insaputa della Sampierdarenese, finalizzato al trasferimento di un gruppo di giovanissimi calciatori della Sampierdarenese alla società Internazionale Genova nella successiva stagione sportiva 2024-2025.

Espletata l’attività istruttoria e sentite le parti, il Tribunale, con la decisione in epigrafe indicata, riteneva i detti Paganetto e Agostini responsabili degli illeciti contestati, irrogando nei loro confronti la sanzione di un anno di inibizione e nei confronti dei signori Filippo Cicala e Gianni Colamasto, oggi non reclamanti, la sanzione di mesi tre di inibizione perché ritenuti anch’essi responsabili degli illeciti loro rispettivamente ascritti.

I Signori Luca Paganetto e Davide Agostini proponevano reclamo avverso la suddetta decisione nella parte di propria soccombenza. La Procura federale, che non presentava memoria, si costituiva in giudizio, depositando il giorno prima dell’udienza il documento mancante (dichiarazioni rese da Pittaluga Roberto al collaboratore della Procura federale il 22 aprile 2025), oggetto di specifica eccezione preliminare di nullità per violazione del diritto di difesa sollevata dal difensore degli incolpati nel reclamo e reiterata nella memoria autorizzata in quanto atto ritenuto decisivo ai fini del giudizio.

Nel corso dell’udienza del 20 agosto 2025 il difensore dei due incolpati insisteva nell’eccezione preliminare, cui si opponeva il rappresentante della Procura federale ritenendola comunque infondata in quanto del tutto irrilevante per il giudizio, consentendo in subordine ad una eventuale concessione di un termine a difesa per l’esame.

Il difensore, in replica alle difese della Procura, deduceva che là dove tale documento fosse stato depositato davanti al Tribunale i suoi assistiti sarebbero stati prosciolti e concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, mentre il rappresentante della Procura concludeva per il rigetto dei reclami e la conferma della decisione di primo grado.

All’esito della discussione il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio, disposta la riunione dei reclami ai sensi dell’art. 103, comma 3, C.G.S., ritiene che, per evidenti ragioni di priorità logica e processuale, vada esaminata l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa degli incolpati in sede di reclamo (e reiterata nella memoria autorizzata, oltre che in sede di udienza) riguardante una asserita violazione del diritto di difesa derivante dal mancato deposito, all’interno dell’atto di deferimento, di un documento (dichiarazioni di Pittaluga Roberto rese alla Procura federale in data 22 aprile 2025) che, a giudizio della difesa, sarebbe stato favorevolmente risolutivo – ove depositato in Tribunale – per la posizione di entrambi gli incolpati.

2. Osservato, sempre in via preliminare, che l’atto in questione risulta essere stato depositato dalla Procura federale soltanto in data 19 agosto 2025, il giorno prima della celebrazione del procedimento dinnanzi a questa Corte, va comunque rilevata l’infondatezza della eccezione suddetta.

3. In disparte la sostanziale genericità della eccezione nella misura in cui la parte non indica in modo puntuale in cosa si sarebbe risolta la lesione del diritto di difesa, limitandosi ad evocare la regola generale enunciata all’art. 44, comma 1, del predetto CGS (mutuata dall’art. 2, commi 1 e 2 del CGS CONI), vale richiamare anzitutto – in coerenza con i principi del processo sportivo fissati dall’art. 2, comma 6, CGS CONI – il principio ricavabile dal testo dell’art. 157 c.p.c. secondo il quale “affinché sussista l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità relativa di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga, oltre che tempestivamente, con la specificazione delle ragioni dell'invalidità” (Cass. Civ. Sez. 1^ 14.1.2003 n. 365; conformi Sez. 3^ 4.6.2007 n. 12952 e Sez. 1^ 22.1.2010 n. 1098).

4. Nel caso di specie, ferma la tempestività dell’eccezione desumibile dal fatto che, solo in seguito alla trasmissione al difensore degli incolpati – su sua richiesta – da parte del Tribunale federale territoriale dell’intero fascicolo (avvenuta in data 22 luglio 2025), la difesa è venuta a conoscenza del mancato deposito di un documento all’interno dell’atto di deferimento, deve darsi atto della sostanziale genericità dell’eccezione in quanto la parte si è limitata ad evocare la violazione del diritto di difesa senza tuttavia spiegare in concreto le ragioni di tale violazione e in particolare in cosa si sarebbe concretizzata la compressione del suo diritto.

5. Al riguardo, non appare sufficiente affermare – come ha fatto la difesa – che se l’atto fosse stato depositato ciò avrebbe comportato il proscioglimento degli incolpati, anche perché l’atto in questione, pur depositato tardivamente, non sembra affatto avere alcuna rilevanza nella vicenda all’esame del Collegio. Senza dire poi che la difesa è stata costantemente in grado di difendersi dalle accuse mosse dalla Procura federale.

6. Non appare poi superfluo il richiamo a regole interpretative di natura processualpenalistica come quelle applicabili in materia di richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p, tanto più che in diverse occasioni il Collegio di Garanzia dello Sport ha fatto applicazione di principi penalistici o processualpenalistici al processo sportivo come, ad esempio in tema di favor rei (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. 1^ 21.2.2017 n. 15; conformi Sez. 1^ 16.5.2022 n. 34 e 23.11.2022 n. 74), oppure in materia di ne bis in idem, o ancora in ordine al divieto di reformatio in pejus (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. 4^ 21 ottobre 2019 n. 84) o, ancora, in tema di valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti e del relativo criterio di bilanciamento di circostanze di segno opposto.

7. Orbene, con riferimento alla questione preliminare oggetto di esame, il raffronto con la norma processuale penale di cui agli artt. 178 e 416 c.p.p. appare tanto più opportuno posto che l’atto di deferimento presenta significative similitudini con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico ministero nel processo penale cui può quindi essere equiparato.

8. La giurisprudenza penale di legittimità formatasi sul punto ha avuto modo di affermare che “ Non è causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio il mancato deposito da parte del P.M., unitamente all'atto di impulso processuale, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate, se l'incompleta allegazione degli atti non si traduce in una effettiva e concreta lesione delle prerogative difensive, derivando da tale omissione solo l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, degli atti non trasmessi” (Cass. Pen. Sez. 6^ 17.6.2015 n. 39114).

9. Nel caso in esame il documento riguarda una dichiarazione resa dal Presidente della ASD Sampierdarenese nell’ambito del medesimo procedimento che vede incolpati i signori Paganetto e Agostini in cui anche il detto dirigente era incolpato per le stesse violazioni ascritte a questi ultimi (art. 4, comma 1, CGS FIGC in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. e 39, lett. Ga e Gb del Regolamento S.T. per avere nel corso delle stazioni sportive 2021-22; 2022-23 e 2023-24, nella sua specifica qualità, omesso di tesserare e di affidare i compiti di allenatore delle squadre della società ASD Sampierdarenese militanti nelle categorie “Pulcini” ed “Esordienti” ad un tecnico in possesso della specifica abilitazione ed ancora, per avere, nella medesima qualità, affidato agli odierni incolpati i compiti di allenatore delle dette squadre).

10. La dichiarazione di cui sopra è stata resa in vista della applicazione al Pittaluga della sanzione su richiesta ex art. 128 CGS FIGC (poi avvenuta) e in tale sede il Presidente si è limitato a dire che, in riferimento alle tre stagioni sportive, erano stati tesserati quali allenatori nelle rispettive categorie “pulcini” ed “esordienti” soggetti aventi il prescritto titolo abilitativo. Ma tali dichiarazioni, oltre a contrastare con quanto a suo tempo dichiarato dallo stesso Pittaluga in data 10 febbraio 2025 là dove aveva testualmente affermato che “Paganetto e Agostini sono tesserati con noi dalla s.s. 2019-2020. Hanno iniziato da tale data ad allenare la leva 2011, in pratica dall’inizio dell’attività di base (piccoli amici, ecc.) di detta leva. In tale leva vi erano i loro figli. Preciso comunque che coincidendo il loro inizio di tecnici con il periodo del COVID fino alla fine della s.s. 2020-21 hanno allenato in modo discontinuo, come del resto avveniva in tutte le squadre. Hanno allenato con regolarità dalla fine del Covid ossia dalla s.s. 2021-2022.”, sono state smentite da tutti i calciatori tesserati per la ASD Sampierdarenese, ivi compresi quelli poi trasferitisi, dopo l’amichevole, alla Internazionale Genova e dal sig. Marco Micheletto, responsabile del settore tecnico della detta società.

11. L’irrilevanza di tale dichiarazione in relazione alla posizione dei due odierni reclamanti è oltretutto ancor più evidente in considerazione del fatto che, anche laddove la società avesse previsto per le due categorie “pulcini” ed “esordienti” allenatori abilitati, di fatto l’attività di allenamento era stata svolta continuativamente – quanto meno a decorrere dalla stagione sportiva 2021-22 – dai menzionati Paganetto e Agostini.

12. In conclusione l’eccezione preliminare è infondata e va quindi disattesa.

13. Passando adesso al merito delle accuse formulate nei confronti degli odierni incolpati, con il secondo dei tre motivi di appello articolati nel reclamo, la difesa lamenta che dagli atti non emerge affatto la prova della responsabilità del Paganetto e dell’Agostini in relazione al primo capo di incolpazione (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere gli stessi svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società).

14. Dalle convergenti prove acquisite sia nella fase delle indagini che nel corso del dibattimento è infatti emerso che entrambi gli incolpati, quanto meno a partire dalla stagione sportiva 2021-2022, svolgevano di fatto l’attività di allenatore dei giovanissimi calciatori della società genovese militante nelle categorie “pulcini” ed “esordienti”: come dianzi precisato, tutti i giocatori tesserati per l’ASD Sampierdarenese, interrogati sul punto, hanno confermato la circostanza, peraltro già esposta dal Presidente della società in sede di denuncia, in modo inequivoco e senza che siano insorte contraddizioni nelle singole dichiarazioni. Di ciò dà atto il Tribunale a pag. 4 dell’impugnata decisione in termini condivisibili senza che possa valere a difesa degli incolpati la circostanza che costoro fossero iscritti come dirigenti accompagnatori (circostanza anche questa riferita concordemente da tutti i calciatori tesserati per l’ASD Sampierdarenese).

15. La tesi difensiva fa leva sul fatto che entrambi fossero inseriti nell’organigramma societario come dirigenti accompagnatori (come del resto dichiarato dai due incolpati in sede di indagini), mentre il ruolo di allenatori era svolto da altri soggetti in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 39 del Regolamento S.T. lett. Ga e Gb che prevede per le società che svolgono attività nel settore giovanile e scolastico il tesseramento di un responsabile tecnico dell’attività di base con qualifica di allenatore rilasciata dal settore Tecnico. Il fatto che altri dirigenti fossero stati formalmente incaricati di condurre gli allenamenti dei “pulcini” e degli “esordienti” alla data del 12 febbraio 2025 (giorno della disputa del cd. “provino” o “amichevole” tra le due squadre della ASD Sampierdarenese e della Internazionale Genova (si tratta dei dirigenti Bensi Patrizio ed Eterno Emanuele) non rileva in quanto anche in quella circostanza l’attività di allenatore, per una parte dei giovanissimi calciatori della ASD Sampierdarenese è stata svolta di fatto dai due incolpati.

16. In conclusione, quello che conta ai fini dell’accertamento della responsabilità dei due incolpati è l’esercizio in concreto di tale attività che deve essere indispensabilmente collegato al possesso del relativo titolo abilitativo.

17. Così come non rileva il tenore delle menzionate dichiarazioni rese dal Pittaluga il 22 aprile 2025 al collaboratore della Procura federale di cui si è prima fatto cenno per le ragioni a suo tempo esposte.

18. Ne consegue allora che un soggetto il quale sia iscritto nei quadri societari come dirigente accompagnatore e di fatto svolga nel corso dell’attività infrasettimanale e in occasione delle singole gare, la funzione di allenatore senza il possesso del titolo vale ad integrare l’illecito oggi contestato.

19. Né può assumere rilevanza il fatto che entrambi gli incolpati avessero chiesto, senza esito, di essere iscritti al corso per conseguire l’abilitazione allenatori (il cd. “patentino”) perché è esclusivo interesse dell’aspirante allenatore iscriversi al corso.

20. In ogni caso il mancato adempimento alla richiesta da parte del Presidente si è risolto nella tolleranza da parte del Presidente dell’attività del tutto irregolare svolta dagli incolpati che non li esime certo dalla responsabilità, oltre a comportare una specifica responsabilità a carico dello stesso Presidente.

21. Anche questo motivo va quindi rigettato perché privo di fondamento e smentito da tutte le dichiarazioni testimoniali acquisite dal Tribunale.

22. Resta da esaminare il terzo – ed ultimo – motivo di censura consistente nella asserita insussistenza della violazione ascritta ad entrambi gli incolpati rispettivamente ai capi b) e d).

23. Si tratta della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal paragrafo 1, lett. n), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico.

24. In proposito occorre comunque fare alcune puntualizzazioni con specifico riguardo alle argomentazioni svolte dal Tribunale nell’incipit della sua motivazione in diritto.

25. Il primo giudice, muovendo dal presupposto (erroneo dal punto di vista formale) dell’avvenuto deferimento di entrambi i tesserati per violazione dell’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico (precetto il quale prescrive che “Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica”), ha ritenuto i due incolpati responsabili dei fatti loro ascritti.

26. In effetti nel testo dell’atto di deferimento non si fa cenno nella parte “dispositiva” di tale violazione, bensì di quella prevista dalla lettera n) del C.U. n. 1 del 7 luglio 2023 del Settore giovanile e scolastico della FIGC secondo la quale “In considerazione delle specifiche fasi pre-adolescenziali dell’età evolutiva nelle quali vengono svolte le attività di base non è consentita l’organizzazione di “provini” (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici – Primi Calci – Pulcini – Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compito il dodicesimo anno di età (fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 2.6) così come non è consentito per queste fasce di età dare luogo a selezioni per attività di rappresentativa”.

27. Secondo la prospettazione difensiva non solo da parte della Procura federale non sarebbe stata contestata la violazione dell’art. 40/3 Regolamento S.T., ma non sarebbe stato organizzato dai due incolpati alcun “provino” per come inteso il termine al paragrafo 2.6 del C.U. n. 1 del 7.7.2023 (pag. 22), bensì una gara amichevole tra alcuni giocatori della ASD Sampierdarenese e della Internazionale Genova della quale la prima sarebbe stata preventivamente informata.

28. Da qui, per un verso, l’errata qualificazione del fatto da parte del Tribunale in violazione del principio della corrispondenza tra la contestazione e la decisione, con conseguente nullità di quest’ultima e, per altro verso, comunque l’insussistenza della violazione nei termini in cui la stessa risulta formalmente essere stata contestata.

29. Ciò doverosamente precisato, il primo giudice è certamente incorso in un lapsus calami là dove riferisce nelle premesse in fatto che la Procura federale deferiva gli odierni incolpati dinnanzi al Tribunale federale per violazione dell’art. 40, comma 3, del Regolamento del settore tecnico.

30. Ma al di là di tale proposizione certamente errata, quanto meno sotto il profilo lessicale, il Tribunale ha poi proseguito nella parte motiva ricordando il fenomeno del “proselitismo illecito” di cui all’art. 40, comma 3, Regolamento S.T. e collegandolo alla vicenda oggi all’esame del Collegio, affermando la veridicità dei fatti denunciati dal Presidente della ASDF Sampierdarenese in stretta correlazione con la vicenda del proselitismo attraverso il richiamo delle varie deposizioni rese nel corso delle indagini dal sig. Marco Micheletto (responsabile del settore tecnico della società) e dai giovanissimi calciatori (tutti minorenni ed infratredicenni) Pietro Laverneda; Francesco Tulino; Emanuele Bensi; Christian Eterno; Andrea Bosio; Leonardo Durante Belleri e Gabriele Burgio Sardella).

31. Costoro sul punto hanno concordemente riferito di non essere a conoscenza della disputa della amichevole; che nessuna notizia era stata affissa nella bacheca della società la quale era vuota (circostanza per vero smentita da altri tesserati oggi inseriti nella A.C. Internazionale Genova) e di aver sentito della intenzione di alcuni loro compagni di squadra (Nicolò Abrescia; Samuele Delfino; Thomas Ferrari e Mattia Parisi) di trasferirsi alla società A.C. Internazionale Genova su iniziativa e sollecitazione dei due allenatori Paganetto e Agostini.

32. Emblematiche le dichiarazioni rese dal calciatore Francesco Tulino il 2 gennaio 2025 menzionate dal Tribunale a pag. 3 della decisione gravata in cui il minore dichiara tra l’altro, “Il sig. Paganetto ha portato via una decina di ragazzi, presumo convinti dal sig. Paganetto; non è possibile che tutti questi ragazzi si siano decisi tutti autonomamente. Hanno sicuramente concertato tutti assieme, presumo sotto la guida di Paganetto”.

33. In effetti dallo screenshot della leva 2011 (vds. pag. 53 degli atti istruttori acquisiti dalla Procura federale dopo la prima proroga) risulta che i minori Nicolò Abrescia, Samuele Delfino, Thomas Ferrari, Mattia Parisi, Alessandro Agostini, Nicolò Pesce, Nicolò Paganetto, Andrea Colamasto e Luciano Cicala, in blocco sono usciti dalla società ASD Sampierdarenese per passare nelle file della Internazionale Genova nell’arco di appena due giorni (15 e 16 giugno 2024, prima quindi della fine della stagione sportiva 2023-2024). Sembrerebbe quindi che la responsabilità dei due incolpati, a giudizio del Tribunale, abbia integrato la violazione del menzionato art. 40/3 Regolamento S.T..

34. Se così fosse, nel caso in esame si sarebbe in presenza di una violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione, più volte all’esame della giurisprudenza penale di legittimità (Cass. Pen. SS.UU. 15.7.2010 n. 36551; più di recente Sez. 3^ 4.2.2021 n. 7146 secondo il quale tale violazione si configura “quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi.” Deve quindi trattarsi di una lesione in concreto del diritto di difesa la quale si verifica solo quando il fatto in contestazione subisca una modifica tale da configurare incertezza sull'oggetto dell'addebito, con conseguente ricaduta sui diritti della difesa che vengono per ciò pregiudicati.

35. Secondo il costante indirizzo della S.C. “L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'incolpato, attraverso l'iter del procedimento, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi”.

36. Le suddette regole ermeneutiche, certamente applicabili nel processo disciplinare sportivo, sono state ripetutamente richiamate dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. SS.UU. n. 103/CFA/2020-2021; idem 71/CFA/2021-2022C), posto che nel processo sportivo disciplinare, la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione si verifica quando l'organo di giustizia si pronuncia su una questione o su un fatto diverso rispetto a quello effettivamente contestato, ovvero procede ad una diversa qualificazione giuridica, ledendo il diritto di difesa dell'incolpato. In tanto potrà parlarsi di rilevanza della violazione in quanto questa determini un effettivo pregiudizio alla possibilità di difendersi del soggetto incolpato. La sussistenza di tale vizio finisce quindi per integrare il vizio di motivazione il quale presuppone per sua natura l’esistenza di un decisum(tra le tante CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020) sia pure difforme dalla contestazione mossa, ed assurge a vizio della decisione soltanto quando abbia arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa (cfr. CFA, SS.UU. n. 103/2020-2021).

37. Così come potrebbe anche profilarsi il rischio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) il quale si configura “quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. Civ. Sez. 5^ 10.1.2025 n. 644; conforme Sez. 2^ 21.3.2019 n. 8048).

38. Anche in ambito processuale sportivo si è fatta applicazione del suddetto principio (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. 4^ Decisione n. 12/2024 del 20.2.2024; CFA FIGC Sez. 1^ n. 58/CFA/2020-2021).

39. Ritiene tuttavia il Collegio che nessuno di tali principi processualpenalistici e processualcivilistici sia stato in concreto violato per due fondamentali ragioni qui di seguito indicate.

40. Se è vero che nella parte dispositiva dell’atto di deferimento non viene menzionata espressamente la trasgressione del disposto di cui all’art. 40, comma 3, del regolamento del Settore tecnico, poi evocata dal Tribunale, è del pari innegabile che l’atto suddetto nelle sue premesse fa ampio cenno della segnalazione di condotte di proselitismo da parte del Presidente della ASD Sampierdarenese (pag. 6) e nella parte conclusiva fa cenno dell’avvenuto trasferimento alla A.C. Internazionale Genova dopo l’espletamento della “amichevole” il 12 febbraio 2024, pressochè in blocco nella stagione sportiva 2024-2025 di una parte dei calciatori della categorie “esordienti” in forza alla ASD Sampierdarenese nel corso della stagione sportiva 2023-2024 su iniziativa dei sigg. Paganetto e Agostini (pagg. 7-8).

41. Deve quindi concludersi che, sebbene non formalmente contestata, la violazione della disposizione antiproselitismo è stata di fatto ascritta ad entrambi gli incolpati.

42. Sul punto si ritiene allora di dover far richiamo alla copiosa giurisprudenza di questa Corte in punto di interpretazione del significato dell’art. 125, comma 4, CGS FIGC che regolamenta i contenuti imprescindibili dell’atto di deferimento ed in particolare, la descrizione dei fatti che si assumono accaduti e l’enunciazione delle norme che si assumono violate.

43. Come precisato ripetutamente da questa Corte, l’art. 125 CGS descrive il contenuto essenziale dell’atto di deferimento stabilendo che “nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”. La descrizione dei fatti contestati, in particolare, è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta (SS.UU. 71/2021-2022).

44. Secondo altra pronuncia di questa Corte, la chiara indicazione – nel suo nucleo materiale – della condotta addebitata, in uno con la formale manifestazione della volontà di far derivare da essa l'eventuale responsabilità disciplinare dell’incolpato, costituiscono elementi necessari e sufficienti ai fini della contestazione dell’accusa; ciò che rileva, infatti, è la compiuta descrizione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non l'indicazione degli articoli che si assumono violati, a meno che, dalla mancata o inesatta indicazione della norma, derivi incertezza sul contenuto dell’addebito, tale da compromettere il diritto di difesa (SS.UU. 55/2019-2020).

45. Ora, se è vero che la conoscenza della norma sostanziale che si assume violata è assolutamente fondamentale per evitare il pregiudizio del diritto di difesa e che il deferimento ex art. 125 CGS FIGC non può considerarsi alla stregua di una formula aperta cui ricollegare ogni possibile violazione di norme, sulla base del principio iura novit curia (così SS.UU. 71/2021-2022), è del pari vero che la contestazione deve porre l’incolpato in grado di conoscere di cosa viene accusato e soprattutto che la decisione adottata dal giudice disciplinare sia corrispondente alle accuse formulate.

46. Ciò è quello che è avvenuto nel caso in esame in quanto il Tribunale a pag. 4 della decisione indica i due addebiti ascritti agli incolpati quali fatti per i quali è stata accertata la loro responsabilità e irroga loro la sanzione in riferimento ai detti addebiti richiamando i principi generali di lealtà probità e correttezza sportiva enunciati dall’art. 4, comma 1, del CGS FIGC che nel caso di specie sono stati trasgrediti sotto numerosi profili.

47. Una corretta ricostruzione del fatto impone allora di inquadrare l’organizzazione del “provino” come contestato nell’atto di deferimento sotto le mentite spoglie di una “amichevole” surrettiziamente intesa quale mezzo per indurre alcuni giovanissimi calciatori della ASD Sampierdarenese verosimilmente perché più avanti nella preparazione o più promettenti, a trasferirsi in blocco alla società A.C. Internazionale Genova dove avevano già deciso di accasarsi i due allenatori odierni incolpati.

48. Se tale fatto in termini sostanziali può essere ricondotto al deprecabile fenomeno del “proselitismo calcistico” sul quale sovente si è pronunciata questa Corte (tra le tante SS.UU. 101//CFA/23023-2024 secondo cui “Il cd. “proselitismo” si sostanzia in comportamenti che, anche senza assurgere al livello di “pressione” (se tale espressione sia intesa come esercizio di forza o di autorità), siano specificamente diretti ad influire sull’altrui volontà e consistenti nel trasmettere all’interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata, ovvero di condotte strumentali al trasferimento degli atleti sia mediante atti di persuasione rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione alla nuova società sportiva, sia prodigandosi in un’opera di promozione finalizzata ad ottenere il favore dei soggetti cui è diretta, che sia sorretta, per attirare il consenso, dalla promessa di vantaggi materiali o professionali, da prospettive di miglioramento della situazione personale e professionale del calciatore fatto oggetto di attenzione, come anche, al contrario, che si avvalga di espressioni denigratorie sull’organizzazione o sulle qualità tecniche della società di provenienza”; ancora SS.UU. 0083/CFA 2022-2023, in cui viene spiegata la ratio della norma consistente “nell’esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e, soprattutto, conflitti di interessi fra tesserati o, comunque, tra soggetti che operano nell’ordinamento federale, così come la finalità di protezione della libertà dei calciatori, specie se minori e più facilmente influenzabili ed esposti a subire suggestioni da parte del personale tecnico in ragione della relazione di fiducia che, normalmente, caratterizza il rapporto tra atleta e allenatore”), deve anche riconoscersi che le condotte di “proselitismo” possono essere modulate in modo variegato secondo le diverse circostanze fattuali, temporali e logistiche e vanno tutte comunque sussunte sotto lo schema punitivo dell’art. 4, comma 1, CGS FIGC.

49. Ne consegue che la condotta formalmente contestata ai due incolpati può ben essere ricondotta al fenomeno del proselitismo calcistico nei termini in cui è stata in concreto posta in essere, salvo poi ad essere inquadrata formalmente nella violazione delle disposizioni contenute nella lettera n) del C.U. n. 1 del 7 luglio 2023 del Settore giovanile e scolastico.

50. In altri termini, nel caso in esame sia la Procura federale, sia il Tribunale hanno inteso circoscrivere e sanzionare le condotte dei due allenatori nell’ambito della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS FIGC sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dalla lettera n) del C.U. n. 1 del 7.7.2023 del Settore giovanile e scolastico, senza quindi incorrere né nella violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione, né nella violazione del divieto di ultrapetizione. In ogni caso il “provino”, contrabbandato come amichevole, non poteva essere organizzato per esplicito divieto del Settore tecnico in relazione alla categoria in cui erano inquadrati i giovanissimi calciatori della A.S. Sampierdarenese.

51. E quand’anche si fosse trattato di amichevole senza altri scopi reconditi, anche il suo svolgimento avrebbe dovuto essere autorizzato dal competente Comitato regionale di intesa con il Settore giovanile e scolastico: dagli atti risulta pacificamente che questa amichevole non era stata autorizzata (vds. comunicazione indirizzata da parte del segretario del C.R. Liguria L.N.D. al collaboratore della Procura federale in data 10 marzo 2025 – fg. 25 degli atti acquisiti dopo la concessione della 2^ proroga). Peraltro, diversi tra i giovanissimi tesserati interrogati hanno negato che la società ASD Sampierdarenese ne fosse preventivamente a conoscenza o l’avesse concordata.

52. La condotta posta in essere dai due incolpati va quindi correttamente inquadrata nel capo di accusa rispettivamente formulato.

53. Quanto poi alla congruità della sanzione, la stessa appare commisurata alla gravità dei fatti oltre che per la pluralità delle violazioni commesse, per le modalità con le quali queste condotte sono state poste in essere e che hanno visto coinvolti calciatori in erba in età preadolescenziale e per ciò solo maggiormente bisognosi di specifiche tutele proprio per la fragilità dal punto di vista emotivo tale da incidere sui comportamenti anche futuri.

54. Innegabile, infatti, che tra i compiti e doveri dei soggetti deputati alla loro formazione tecnica (e di fatto a tanto erano addetti gli odierni incolpati) rientra quello di costituire per i minori esempio di correttezza e lealtà indispensabile per una corretta formazione tecnico sportiva anche sul piano etico e comportamentale.

55. Per tali ragioni anche il terzo motivo di appello va rigettato e per l’effetto confermata la decisione impugnata.

P.Q.M.

Riuniti i reclami in epigrafe, li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Renato Grillo                                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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