F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0023/CFA pubblicata il 28 Agosto 2025 (motivazioni) – PFI – Sig. Mirko UVA – Cabassi Union Carpi A.S.D.
Decisione/0023/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0009/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Domenico Giordano – Presidente
Antonio Maria Marzocco - Componente
Roberta Landi - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0009/CFA/2025-2026 proposto dalla Procura federale Interregionale in data 21.07.2025
per la riforma
della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 4 del 9 luglio 2025, comunicata in data 15 luglio 2025 e relativa al deferimento a carico del sig. Mirko Uva e della A.S.D. Cabassi Union Carpi, là dove infligge “Al calciatore Mirko Uva la squalifica di anni uno e alla società A.S.D. Cabassi Union Carpi l’ammenda di Euro 1.000,00”. V
isto il reclamo e i relativi allegati;
viste le costituzioni delle Parti reclamate;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore all’udienza del 18.08.2025, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Roberta Landi e uditi l’avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale, l’avv. Davide Stefani per l’A.S.D. Cabassi Union Carpi e l’avv. Giovanna Frisella per il sig. Mirko Uva.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 3 giugno 2025 il sig. Mirko Uva e l’A.S.D. Cabassi Union Carpi sono stati deferiti innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia-Romagna per rispondere:
i. il sig. Mirko Uva, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’A.S.D. Cabassi Union Carpi, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 CGS FIGC «per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Cabassi Union Carpi – Crevalcore F.C. del 2 febbraio 2025 valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, nel parcheggio dell’impianto sportivo dove si era svolta la gara, proferito le seguenti espressioni all’indirizzo di alcuni sostenitori della squadra della società F.C. Crevalcore A.S.D. brandendo una pistola a salve sprovvista del tappo rosso: “Ti sparo, ti sparo in bocca, che cazzo scappi”; nonché per avere lo stesso, nel medesimo lasso spazio temporale, inseguito e raggiunto con la propria autovettura i predetti sostenitori della squadra della società F.C. Crevalcore A.S.D., che si erano allontanati dall’impianto sportivo unitamente a due minori a bordo di un’autovettura, impugnando la pistola a salve ed esplodendo all’indirizzo degli stessi tre colpi»;
ii. la A.S.D. Cabassi Union Carpi: «a) a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore, al termine della gara A.S.D. Cabassi Union Carpi – Crevalcore F.C. del 2 febbraio 2025 valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, consegnato nel parcheggio dell’impianto sportivo al sig. Mirko Uva, calciatore tesserato per tale società, una pistola a salve sprovvista di tappo rosso allo scopo di intimidire alcuni sostenitori della squadra della F.C. Crevalcore A.S.D. ivi presenti; b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mirko Uva, così come descritti nel precedente capo di incolpazione».
Espletata l’istruttoria e svolta la discussione, la Procura federale ha chiesto l’irrogazione della sanzione della squalifica di 5 (cinque) anni, per il sig. Mirko Uva, e dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila), per l’A.S.D. Cabassi Union Carpi. I difensori degli incolpati, da parte loro, hanno chiesto, per entrambi, il proscioglimento o, in subordine, l’irrogazione di una sanzione attenuata.
2. Il Giudice di primo grado, in ordine alle responsabilità per i fatti oggetto di contestazione, ha anzitutto ritenuto di dover considerare il comportamento del sig. Mirko Uva – così come delineato nella fase delle indagini e precisato in sede di audizione dello stesso Calciatore – «in stretta correlazione alla gara del 2 febbraio 2025 indipendentemente dall’effettiva distanza dall’impianto sportivo» dei luoghi nei quali era avvenuta l’appropriazione della pistola scacciacani e poi l’esplosione degli spari a scopo intimidatorio. Ne ha così riconosciuto comprovata la responsabilità ai sensi sia dell’art. 4, comma 1, CGS FIGC «per non aver osservato i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva»; sia dell’art. 38 CGS FIGC, ritenendone il comportamento «assimilabile a una condotta violenta» ai sensi e per gli effetti della citata disposizione, oltre che foriera di «un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica».
Quanto all’A.S.D. Cabassi Union Carpi, il Tribunale territoriale ha ritenuto che il sodalizio sportivo dovesse rispondere sia del comportamento del proprio tesserato, sig. Mirko Uva, che del fratello di costui, da intendere «a tutti gli effetti come un sostenitore della società ospitante Cabassi Union Carpi», per averne «agevolato il compimento del fatto» fornendo l’arma poi utilizzata dal Calciatore a scopo intimidatorio.
Nel determinare il trattamento sanzionatorio, il Giudice di prime cure:
i. considerato che nel comportamento tenuto prima e dopo il deferimento dal sig. Mirko Uva fosse «ravvisabile la sussistenza di un concorso di circostanze attenuanti per aver egli agito sotto l’influenza di un fatto ingiusto altrui, per avere nella fase delle indagini ammesso il fatto così agevolando l’attività dell’organo inquirente, per essersi presentato personalmente all’odierna udienza ammettendo con franchezza le proprie colpe, rispondendo senza reticenza a tutte le domande postegli e manifestando un rincrescimento per quanto fatto» che il Tribunale ha ritenuto credibile;
ii. valutato che anche a favore della Cabassi Union Carpi fossero ravvisabili circostanze attenuanti «per aver fattivamente agito al fine di attenuare le conseguenze dell’illecito commesso dal proprio tesserato e dal proprio sostenitore» ha deliberato di infliggere «al calciatore Mirko Uva la squalifica di anni uno e alla società A.S.D. Cabassi Union Carpi l’ammenda di Euro 1.000» .
3. Avverso la decisione di primo grado ha proposto reclamo la Procura federale limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio degli incolpati. Più nello specifico, Parte reclamante ha contestato la misura sia della pena inflitta al sig. Mirko Uva che di quella irrogata all’A.S.D. Cabassi Union Carpi, ritenendola viziata – anche in punto di motivazione – perché assunta in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, 6, comma 2, 12, comma 1, 13, 26, 38, 44, comma 5, e 128 CGS FIGC.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti del sig. Mirko Uva, il Tribunale avrebbe anzitutto errato nel ritenere configurata la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a, CGS FIGC. Ad avviso della Procura federale, il sig. Mirko Uva non sarebbe stato vittima di un fatto ingiusto altrui, dal momento che agli atti del procedimento non vi sarebbero elementi che comproverebbero che sostenitori della società Crevalcore F.C. abbiano proferito al suo indirizzo espressioni dal contenuto offensivo o irriguardoso, ma anzi essendo piuttosto emerso dal referto di gara che lo stesso Calciatore era stato espulso dal campo gioco al quarantaquattresimo minuto del primo tempo per aver rivolto urla ingiuriose verso la Tribuna, a gioco fermo, mentre alcuni spettatori lo incitavano ad impegnarsi maggiormente. Ad escludere l’applicazione della richiamata attenuante sarebbe, in ogni caso, l’oggettiva sproporzione della reazione del sig. Mirko Uva, che a bordo di un’autovettura ha inseguito i tifosi della Crevalcore F.C. e, una volta raggiunti, ha esploso tre colpi nella loro direzione con la pistola a salve, che però era sprovvista del tappo rosso e dunque percepibile come una vera e propria arma da fuoco. Con specifico riguardo, poi, alla possibilità di valorizzare il fatto che il sig. Uva «nella fase delle indagini» ha «ammesso il fatto così agevolando l’attività dell’organo inquirente» nonché che lo stesso ha partecipato personalmente all’udienza celebratasi dinanzi al Tribunale federale territoriale «ammettendo con franchezza le proprie colpe, rispondendo senza reticenza a tutte le domande postegli e manifestando un rincrescimento per quanto fatto che è apparso sincero» al Giudice di prime cure, la Reclamante ha eccepito la genericità del richiamo alle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, CGS FIGC, le quali, seppur atipiche, sono soggette a una espressa motivazione da parte del Collegio, e dunque, se prospettate dalla parte, ad una specifica e puntuale verifica e rigorosa allegazione degli elementi eventualmente valorizzati come attenuanti; ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 128 CGS FIGC, posto che non risulterebbe dagli atti una diversa ed ulteriore collaborazione da parte degli incolpati rispetto alla mera ammissione delle proprie responsabilità né la Procura federale ha proposto alcuna riduzione della sanzione. Da ultimo, sempre secondo la Reclamante, il Tribunale di primo grado non avrebbe valutato ulteriori emergenze processuali che invece evidenzierebbero in maniera chiara ed inequivocabile la gravità di atti e comportamenti posti in essere dal sig. Mirko Uva, e in special modo il DASPO adottato nei confronti del Calciatore dal Questore della Provincia di Modena in relazione ai medesimi fatti oggetto del deferimento e che, nel comminare il divieto per anni cinque di accedere «all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico od amichevole, calendarizzarti e pubblicizzati», determinerebbe per un calciatore non professionista, qual è il sig. Uva, il divieto di svolgere la stessa attività sportiva.
Quanto alla sanzione irrogata all’A.S.D. Cabassi Union Carpi, la Reclamante ne ha censurato la determinazione, oltre che per le medesime ragioni già illustrate in relazione al capo della decisione afferente al trattamento sanzionatorio riservato al sig. Uva, anche in considerazione del fatto che non vi sarebbe in atti la prova della circostanza – valorizzata invece dal Giudice di primo grado – che il Club si sarebbe adoperato «spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio», così come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c, CGS FIGC. Ad avviso della Procura federale, a tal fine non rileverebbe né l’allegazione del comunicato con il quale la Cabassi Union Carpi si è dissociata dalla condotta posta in essere dal sig. Mirko Uva, giacché pubblicato in data 5 febbraio 2025, e dunque a distanza di tre giorni dai fatti e comunque in concomitanza con la pubblicazione sul quotidiano “Il Resto del Carlino” di un articolo con il quale veniva data la notizia di quanto accaduto al termine della gara ASD Cabassi Union Carpi – Crevalcore F.C. del 2 febbraio 2025; né il deposito da parte della stessa società dell’estratto dello stato di tesseramento del Calciatore, riportante l’intervenuta risoluzione del contratto di collaborazione sportiva in data 13 marzo 2025, e dunque a distanza di quasi un mese dai fatti nonostante il clamore mediatico che ne era derivato e l’adozione del DASPO.
In ragione di ciò e in riforma della decisione gravata, la Procura federale ha chiesto a questa Corte di rideterminare il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado, disponendo la squalifica del sig. Mirko Uva per anni 5 e l’ammenda a carico dell’A.S.D. Cabassi Union Carpi per € 2.000,00, così come richiesto già al Tribunale territoriale per i capi di incolpazione contestati con l’atto di deferimento. In subordine, ha richiesto l’applicazione, per entrambe le Parti resistenti, delle sanzioni ritenute di giustizia.
4. Il sig. Uva si è costituito nel presente giudizio con comparsa depositata in data 14.8.2025. Pur continuando ad eccepire che il sig. Mirko Uva non sarebbe mai stato visto nei pressi del campo sportivo con la contestata arma, come comproverebbe non soltanto l’assenza di qualsivoglia provvedimento del Direttore di gara al riguardo ma lo stesso provvedimento DASPO che descrive il fatto in contestazione come un episodio avvenuto «a margine» della partita, la difesa del Calciatore ha comunque concluso in sede di gravame, in via principale, per il rigetto del reclamo e la conferma della decisone assunta nei confronti del sig. Uva; in subordine, ha richiesto la rideterminazione della sanzione in senso più favorevole al tesserato, tenuto conto delle circostanze attenuanti, già valorizzate dal Tribunale territoriale nel caso di specie, e del principio di proporzionalità.
5. L’ASD Cabassi Union Carpi si è costituita nel presente giudizio il giorno prima dell’udienza di trattazione, e precisamente in data 17.8.2025, depositando “memoria difensiva e contestuale reclamo incidentale”, con cui ha censurato:
i. il capo della decisione impugnata là dove statuisce che la società ASD Cabassi Union Carpi deve rispondere del comportamento del proprio tesserato Mirko Uva perché risultato, all’esito dell’istruttoria, «in stretta correlazione alla gara del 2 febbraio 2025 indipendentemente dall’effettiva distanza dall’impianto sportivo dei luoghi nei quali è avvenuta l’appropriazione della pistola scacciacani e poi l’esplosione degli spari a scopo intimidatorio»: così disponendo, il Tribunale di primo grado avrebbe violato l’art. 6, comma 2, CGS FIGC, essendo emerso in istruttoria che il fatto era avvenuto a distanza di ben due chilometri dal campo di gioco e ad evento sportivo da tempo terminato, elidendo così ogni connessione diretta e/o indiretta con quest’ultimo;
ii. il capo della decisione impugnata là dove il Tribunale territoriale afferma che, ai fini disciplinari, la società A.S.D. Abassi Union Carpi deve rispondere del comportamento sia del proprio tesserato, Mirko Uva, sia del fratello di questi «che ne ha agevolato il compimento del fatto»: così ritenendo, il Giudice di primo grado avrebbe ignorato che non vi è stato alcun passaggio dell’arma nel campo sportivo, sì che non v’è possibilità di attribuire all’Ente la verificazione di un evento del tutto avulsa dal suo potere di controllo, compresa l’eventuale detenzione di un’arma all’interno di un parcheggio distante e non contiguo all’impianto sportivo; né vi sarebbe prova della riconducibilità del fratello del calciatore Mirko Uva alla categoria dei «sostenitori»;
iii. il capo della decisione impugnata là dove il Tribunale federale territoriale avrebbe violato gli artt. 7 e 29 CGS FIGC per omessa applicazione delle esimenti legate all’adozione del modello di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2021 e del regolamento Safeguarding, alla condotta collaborativa e di stemperamento dei cori e delle condotte della tifoseria nonché all’attività propositiva posta in essere dal Club per prevenire eventi similari;
iv. il capo della decisione nella quale il Giudice di primo grado ha determinato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’A.S.D. Cabassi Union Carpi facendo erronea applicazione degli artt. 13 e 15 CGS FIGC, per non aver adeguatamente valorizzato il concorso, nel caso di specie, di più circostanze attenuanti, individuate nel fatto che l’Ente dilettantistico: a) avrebbe dato prova di essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente, oltre che pubblicamente, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio; b) avrebbe medio tempore provveduto alla nomina di un Responsabile Safeguarding nonché all’adozione di un modello di prevenzione exlgs. n. 39 del 2021; c) avrebbe prestato collaborazione fattiva per la scoperta degli illeciti disciplinari, mettendo a disposizione per l’audizione un suo dirigente; d) avrebbe chiesto, prima della gara in questione, l’intervento della Forza pubblica.
Per ulteriormente comprovare tutto quanto eccepito, la difesa della A.S.D. Cabassi Union Carpi, in via istruttoria, ha versato in atti nuovi documenti e articolato richiesta di prova testimoniale. Ha infine concluso, in via principale, per l’assoluzione e/o proscioglimento dell’A.S.D. Cabassi Union Carpi da ogni addebito disciplinare e richiesto, in via subordinata, di tener conto, nella determinazione della pena, del concorso di tutte le circostanze attenuanti innanzi descritte.
6. All’udienza del 18 agosto 2025, udite le parti, la causa è stata discussa e posta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del reclamo incidentale proposto dall’A.S.D. Cabassi Union Carpi con le memorie difensive depositate il giorno prima dell’udienza di trattazione, e precisamente in data 17.8.2025.
Dal tenore dell’atto di costituzione si evince la richiesta, in via principale, di «assoluzione e/o proscioglimento» del Club dilettantistico sulla scorta di eccezioni già spiegate nel primo grado di giudizio, disattese dal Tribunale territoriale con la decisione oggetto di gravame e riconducibili – in via di estrema sintesi – all’irrilevanza disciplinare dei fatti per i quali è causa, giacché occorsi in circostanze spazio-temporali lontane dal campo di gioco, alla non riferibilità del fratello del calciatore Uva alla categoria dei «sostenitori» e, in ogni caso, ad un generale travisamento del quadro probatorio, il quale non sarebbe in realtà idoneo a suffragare l’accertamento di una responsabilità della Cabassi tanto ai sensi dell’art. 6, comma 2, quanto ai sensi dell’art. 26, comma 1, CGS FIGC.
Tali eccezioni, e le domande che ne conseguono, sono inammissibili in questa sede perché tardivamente e irritualmente formulate, sì che non potranno essere tenute in considerazione ai fini della decisione.
È orientamento di questa Corte, infatti, che nei giudizi che si svolgono innanzi agli organi federali trova applicazione la regola generale di cui agli artt. 346 c.p.c. e 101, comma 2, c.p.a. Ne deriva che, allorquando una domanda o eccezione sollevata in primo grado è stata respinta dal Tribunale, è necessario proporre autonomo e tempestivo reclamo contro tale capo della decisione sfavorevole, non essendo consentito riproporre l’eccezione con la memoria difensiva (in tal senso, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026). Del resto, l’art. 49, comma 11, CGS FIGC dispone espressamente che «la parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti» (CFA, Sez. IV, n. 16/2020-2021; CFA, Sez. IV. n. 50/2020-2021; CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021; CFA, n. 5/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 109/2023-2024).
Peraltro, sempre questa Corte ha rilevato che ciascuna parte, «qualora abbia un interesse immediato ed autonomo all’impugnazione della stessa decisione, può procedere alla proposizione di un proprio reclamo principale, che sarà considerato incidentale, se cronologicamente successivo a quello dell’altra parte reclamante; in difetto di proposizione di tale reclamo, conserva soltanto la facoltà di proporre mere difese, o direttamente nell’udienza di discussione o a mezzo di apposite memorie da depositare fino a tre giorni prima dell’udienza di discussione (art. 103, comma 1, Codice di giustizia sportiva)» (CFA, SS.UU., n. 73/2021-2022)
A ciò va aggiunto che la disposizione di cui all’art. 103, comma 1, CGS FIGC – secondo la quale, fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza, le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti – «deve essere ragionevolmente intesa nel senso che lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui può chiedersi l’ammissione. Ciò in omaggio al diritto di difesa, al principio della parità delle armi e del contraddittorio, al fine di realizzare il giusto processo sportivo e assicurare la ragionevole durata del procedimento nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito dai commi 1 e 2 dell’art. 44 del Codice di giustizia sportiva)» (CFA, n. 109/2023-2024). La scadenza di tale termine non può certo precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, costituzione che può avvenire finanche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo; ma in tal caso, in detta udienza, «potranno essere svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere» (CFA, Sez. I, n. 49/20212022; CFA, Sez. I, 59/2021- 2022; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022).
Venendo al caso di specie, pur essendo da considerare regolare la costituzione nel presente gravame dell’A.S.D. Cabassi Union Carpi, perfezionata mediante il deposito di memoria difensiva il giorno prima (17.8.25) dell’udienza di trattazione (18.8.2025), nondimeno le relative difese non possono ampliare l’oggetto della cognizione portata all’esame del giudice di appello con il tempestivo reclamo della Procura federale né possono allargare il quadro probatorio con il deposito di nuovi documenti o l’articolazione di nuove richieste istruttorie, perché attività tardive. Le eccezioni e le conseguenti domande spiegate in via principale dall’A.S.D. Union Carpi, infatti, non riguardano il quantum (la dosimetria della sanzione inflitta al sodalizio sportivo), e quindi non sono riferite al capo della decisione gravato dalla Parte reclamante; ma riguardano l’an (l’affermazione di responsabilità della società stessa), e dunque si riferiscono ad un capo della decisione non impugnato dalla Procura federale e rispetto al quale vi è stata soccombenza in capo all’A.S.D. Cabassi Union Carpi. Detto in altre parole, si tratta di eccezioni e domande non genericamente riproponibili mediante la memoria difensiva, ma di doglianze che, per evitare la formazione del giudicato sul punto, dovevano essere fatte valere con specifici motivi di gravame avverso la decisione del Giudice di prime cure per mezzo di un autonomo reclamo in termini.
Stante l’inammissibilità di tali eccezioni, questa Corte può esimersi dall’affrontare nel merito ogni questione relativa all’affermazione di responsabilità della società A.S.D. Cabassi Union Carpi da parte della decisione impugnata, riguardo alla quale deve ritenersi formato in parte qua il giudicato. Al contempo, essendo avvenuta la costituzione dell’A.S.D. Cabassi Union Carpi allorquando era già spirato il termine di cui all’art. 103, comma 1, CGS FIGC, devono ritenersi altresì inammissibili le richieste istruttorie articolate in questa sede, come pure irrilevanti al fine del decidere i documenti prodotti per la prima volta dal club nel presente grado di giudizio.
8. Venendo al merito del gravame, se da un lato deve considerarsi pacifica ed incontestata in questa sede la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure e le conseguenti responsabilità del sig. Mirko Uva, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 38 CGS FIGC, nonché della A.S.D. Cabassi Union Carpi, ai sensi degli artt. art. 6, comma 2, e 26, comma 1, CGS FIGC, resta sub iudice la congruità del trattamento sanzionatorio conseguentemente irrogato tanto al Calciatore quanto al Club dilettantistico perché oggetto di rituale impugnazione da parte della Procura federale.
A tal riguardo, il reclamo è parzialmente fondato.
L’art. 12 del Codice di giustizia della Federcalcio accorda ai giudici sportivi il potere discrezionale di stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto anzitutto della natura e della gravità dei fatti nonché valutando le circostanze aggravanti ed attenuanti, come pure l’eventuale recidiva.
È principio pacifico di questa Corte che, una volta accertato un illecito sportivo, la misura della relativa sanzione deve essere commisurata anzitutto alla gravità dell’illecito, la quale non può che essere accertata in concreto. In vero, l’efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, per poter svolgere la sua funzione propria, di prevenzione – tanto generale, quanto speciale – in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere proporzionale alla reale portata del suo disvalore sociale. Valutazione, questa, che deve passare per un’adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto nelle quali l’illecito si è verificato e nel ragionevole bilanciamento di ogni interesse da queste inciso (in tal senso, da ultimo, CAF, SS.UU., 17/2025-2026; ma v. anche, ex multis, CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; sez. I, n. 70/2022-2023).
9. Con riferimento alla posizione del sig. Mirko Uva, dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado e in particolare da quella relativa al DASPO, come pure dalla ricostruzione dei fatti riportata nella decisione impugnata, emerge la ragguardevole gravità dei fatti per i quali è causa, amplificata oltremodo dalla risonanza mediatica che questi hanno ricevuto.
Nella decisione oggetto del presente reclamo i fatti sono così descritti: «Mirko Uva, al termine della gara A.S.D. Cabassi Union Carpi – Crevalcore F.C. del 2 febbraio 2025 e valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria del C.R.E.R., ha inseguito e minacciato alcuni sostenitori della società F.C. Crevalcore A.S.D. esplodendo nei loro confronti alcuni colpi con una pistola risultata successivamente una scacciacani. Dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione da parte della Procura Federale è emerso che alla fine della gara sopra menzionata, il calciatore Mirko Uva, nel parcheggio dell’impianto sportivo dove si è svolta la gara, ha proferito le seguenti espressioni all’indirizzo di alcuni sostenitori del Crevalcore A.S.D., brandendo la pistola a salve sprovvista del tappo rosso: “Ti sparo, ti sparo in bocca, che cazzo scappi?”. Gli esiti dell’attività inquirente, poi, hanno consentito di accertare anche che il sig. A.U., sostenitore della società A.S.D. Cabassi Union Carpi, al termine della gara ha consegnato nel parcheggio dell’impianto sportivo al fratello sig. Mirko Uva, una pistola a salve sprovvista di tappo rosso allo scopo di intimidire alcuni sostenitori della squadra del Crevalcore presenti in quei momenti». In tale direzione anche le dichiarazioni rilasciate dallo stesso del sig. Mirko Uva in occasione dell’audizione da parte della Procura federale del 10.3.2025.
Emblematico, altresì, il provvedimento DASPO adottato nei confronti del sig. Mirko Uva, nel quale, con riferimento ai fatti di causa, si legge: «Grazie all’attività info-investigativa svolta nell’immediatezza dal personale intervenuto, veniva ricostruito quanto accaduto al termine dell’incontro di calcio tra le squadre del “Cabassi Union Carpi” e “Crevalcore FC” valevole per il Campionato di Seconda Categoria Dilettanti stagione 2024/2025, con inizio gara previsto alle ore 14:30, allorquando un tesserato nelle file della squadra Cabassi Union Carpi che aveva preso parte all’incontro e durante il quale era stato destinatario del provvedimento di espulsione da parte dell’arbitro, tale UVA Mirko […] in concorso con il fratello si rendeva autore di gravi minacce di morte espressi nei confronti di alcuni supporters della squadra del Crevalcore FC mediante l’utilizzo di una pistola che, successivamente, verrà accertato trattarsi del tipo scacciacani, priva del previsto tappo rosso. Tali minacce avvenivano in un primo momento nell’area del parcheggio dello stadio quando UVA Mirko brandendo la pistola inveiva contro i malcapitati e poi si ripetevano lungo la strada dove le vittime venivano raggiunte dallo stesso dopo un breve inseguimento. Per tali gesti UVA Mirko veniva deferito all’A.G. competente per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 612 c.p. (minacce aggravate in concorso)».
Nonostante l’indiscutibile gravità dei fatti acclarati, pacificamente riconosciuti anche nella loro dinamica da parte dello stesso Calciatore che se ne è reso protagonista, il Tribunale di prime cure ha ritenuto congruo irrogare al sig. Mirko Uva la sanzione della squalifica di 1 anno. E ciò nonostante la Procura federale avesse richiesto la durata quinquennale della misura interdittiva, in linea con quanto disposto dal Questore di Modena con l’adozione del DASPO in atti.
Ad avviso di questo Collegio, la limitazione a 1 anno della sanzione della squalifica del sig. Uva è frutto di un’erronea applicazione delle circostanze attenuanti richiamate dal Giudice di primo grado nella decisione oggetto di gravame.
Il riferimento è, anzitutto, all’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a, CGS FIGC, ovverosia l’«aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui», la quale riecheggia – sebbene con alcune indiscutibili specificità – l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, c.p., ovverosia l’«aver reagito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui».
A tal riguardo, questa Corte ha in più occasioni ribadito che le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza penale in ordine alla valorizzazione della circostanza di cui all’art. 62, n. 2, c.p. sono riferibili, con i necessari adeguamenti, anche all’azione disciplinare sportiva (v., in tal senso, su tutte, CFA, n. 117/2023-2024). Ciò vale, in primo luogo, per il carattere «ingiusto» del comportamento o fatto altrui, il quale «deve essere considerato in base a parametri oggettivi» (v. Cass. pen., Sez. I, 21409/2019; Sez. V, n. 23031/2021); inoltre, non deve trattarsi di un mero pretesto, ma dalle circostanze del caso concreto deve emergere che solo perché indotto dal fatto ingiusto altrui il soggetto ha commesso l’illecito (Cass. pen., Sez. I, n. 21409/2019). In secondo luogo, anche quanto posto in evidenza dalla giurisprudenza penale per lo stato d’ira («un’emozione che genera impulsi aggressivi non contenibili con i normali freni inibitori» : ex multis, Cass. pen., Sez. V, n. 49569/2014) può essere agevolmente riferito all’attenuante del CGS, per la quale rileva l’immediatezza della reazione. In terzo luogo, è essenziale il rapporto di «causalità psichica» tra la reazione immediata e la commissione dell’illecito. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, e sempre attingendo alla giurisprudenza penale, si è altresì osservato che «La sussistenza di un rapporto di adeguatezza o proporzionalità tra fatto ingiusto e reazione costituisce significativo indicatore di una relazione di causalità psicologica fra di essi, imprescindibile ai fini della distinzione fra i casi in cui il fatto ingiusto altrui sia solo occasione o pretesto per l’azione violenta dai casi in cui il fatto ingiusto altrui sia stato effettivamente la causa dello stato d’ira e della reazione violenta» (in tal senso, da ultimo, Cass. pen., Sez. V, n. 15235/2025).
Da altro punto di vista, che qui pur rileva, si è osservato che l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a, CGS FIGC presuppone che chi commette l’offesa riconosca lealmente la propria colpevolezza, sia pure adducendo tutte le giustificazioni che accompagnano la richiesta di mitigazione della sanzione, e dunque non è applicabile a chi invece neghi in giudizio di aver commesso i fatti contestati e invochi, contraddittoriamente, l’esimente della provocazione (CFA, n. 75/2024-2025).
Nel caso di specie non risulta provata la circostanza che il sig. Uva sia stato vittima di un fatto ingiusto ad opera dei sostenitori della società Crevalcore F.C. Dagli atti emerge piuttosto che, nel corso della partita del 2 febbraio 2025 tra la Cabassi Union Carpi e la Crevalcore, è stato lo stesso calciatore Uva ad essere destinatario di un’espulsione al quarantaquattresimo del primo tempo, allorquando – come si evince dal referto del Direttore di gara – è stato invitato a lasciare il campo di gioco perché a gioco fermo, mentre alcuni spettatori lo incitavano «ad impegnarsi maggiormente», urlava verso la Tribuna frasi ingiuriose. Né le risultanze istruttorie consegnano elementi che comprovano che, al termine della gara, sostenitori della squadra avversaria hanno proferito all’indirizzo del sig. Mirko Uva espressioni dal tono offensivo o irriguardoso. A tanto, come correttamente osservato dalla Procura federale, deve in ogni caso aggiungersi l’oggettiva sproporzione della reazione posta in essere dal sig. Mirko Uva, che a bordo di un’autovettura si è lanciato all’inseguimento dei tifosi del Club avversario e, una volta raggiunti, ha esploso nella loro direzione tre colpi con una pistola che, benché a salve, era nell’occasione sprovvista del tappo rosso, sì da apparire come una vera e propria arma da fuoco. Da ultimo, va osservato che, nel giudizio di primo grado, il sig. Uva ha concluso, in via principale, per il suo proscioglimento, invocando anche l’esimente della provocazione, elemento che mette in discussione quel leale riconoscimento della propria colpevolezza che è condizione di operatività dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a, CGS FIGC.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, questo Collegio non ritiene nel caso di specie valorizzabile nemmeno il fatto che il Calciatore nella fase delle indagini ha «ammesso il fatto così agevolando l’attività dell’organo inquirente». Come pure il fatto di «essersi presentato personalmente all’[…] udienza ammettendo con franchezza le proprie colpe, rispondendo senza reticenza a tutte le domande postegli e manifestando un rincrescimento per quanto fatto che [sarebbe] apparso sincero». Di là dalla contraddittorietà della condotta processuale dell’Uva che – come già osservato e riportato nella stessa pronuncia qui gravata – ha comunque concluso in primo grado, in via principale, per il suo proscioglimento, va dato atto che la giurisprudenza della Corte federale segue da tempo un’impostazione restrittiva in tema di collaborazione degli incolpati, richiedendo la congiunta ricorrenza dei requisiti dell’«ammissione di responsabilità» e della «collaborazione» perché possa operare la riduzione della sanzione o la sua commutazione in prescrizioni alternative ovvero la sua determinazione in via equitativa (CFA, SS.UU., n. 91/2022-2023). Per di più si è precisato che «la “collaborazione” dell’incolpato può essere riconosciuta solo quando all’ammissione delle proprie responsabilità si aggiunga una collaborazione che implica quantomeno un aiuto agli organi inquirenti nell’accertamento delle responsabilità» (CFA n. 34/2024-2025; v. anche CFA n. 101/2024-2025); circostanza, quest’ultima, non verificata nel caso di specie, là dove non emerge alcun un contributo del sig. Uva diverso ed ulteriore dalla semplice ammissione delle sue responsabilità, di cui si è invece sforzato di mitigare il più possibile l’oggettiva gravità invocando a suo favore l’attenuante – non verificata – della provocazione.
Sempre al fine di individuare il “giusto” trattamento sanzionatorio da irrogare al calciatore Uva per le responsabilità a lui ascritte, deve aggiungersi, da ultimo e in via risolutiva sul punto, che «l’irrogazione del DASPO nei confronti degli atleti non professionisti comporta il divieto, oltre che di accesso agli impianti, anche di partecipazione alle attività sportive» (Cass. pen., 27.9.2021, n. 35481, richiamata da ultimo da CFA, Sez. I, n. 18/2025-2026).
In ragione di tutto quanto innanzi, il Collegio ritiene congrua per il sig. Uva la sanzione della squalifica di anni 5 (cinque), acclarata la natura dei fatti (la partecipazione attiva ad un indiscutibile episodio di violenza contro persone), nonché la loro considerevole gravità, amplificata oltremisura dal risalto mediatico che il comportamento del Calciatore ha ricevuto, nonché in considerazione del quinquennale effetto interdittivo della partecipazione alle attività sportive riveniente dal DASPO, peraltro non impugnato.
10. Il gravame è invece infondato per quel che concerne il trattamento sanzionatorio inflitto dal Giudice di primo grado all’A.S.D. Cabassi Union Carpi per l’accertata responsabilità ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 26, comma 1, CGS FIGC.
A tal riguardo questa Corte ritiene che il Tribunale federale territoriale, nel determinare natura e misura della pena da irrogare nei confronti del Club dilettantistico, ha correttamente valorizzato i comportamenti tenuti dal sodalizio sia prima degli eventi, in ottica preventiva, sia nella loro immediatezza, allo scopo di contenerne il più possibile la carica lesiva.
In tal senso rileva certamente, quantomeno ai sensi dell’art. 13, comma 2, CGS FIGC, la scelta dell’ASD Cabassi Union Carpi di fare richiesta dell’intervento della Forza Pubblica in vista della disputa della competizione che si è poi resa occasione degli incresciosi eventi dei quali si controverte. Come pure vanno valorizzati gli sforzi posti in essere dalla dirigenza del Club nell’immediatezza dei fatti, come emerge ad esempio dalle dichiarazioni rese dal Vicepresidente del Crevalcore F.C., sig. Emanuele Balboni, il quale, nel corso della sua audizione da parte della Procura federale in data 20.3.2025, ha riferito di aver assistito al loro ripetuto tentativo di allontanare il Calciatore Uva dall’impianto sportivo. Va altresì tenuto in conto il comportamento post factum tenuto dalla Cabassi. Il sodalizio dilettantistico, infatti, in più occasioni si è pubblicamente dissociato dagli eventi: in tal senso sia il comunicato ufficiale diramato a seguito degli eventi, sia le dichiarazioni rilasciate in tal senso dal suo legale rappresentante non appena raggiunto dagli organi di stampa e che hanno trovato spazio nell’articolo di giornale comparso su “Il resto del Carlino” il 5.2.2025. Nella stessa direzione si colloca la risoluzione del contratto di collaborazione sportiva col Calciatore, pure in atti. Da ultimo, non può non essere adeguatamente valorizzato lo sforzo – di non poco momento per un Club dilettantistico militante in un campionato di Seconda categoria – di dotarsi di misure volte a prevenire il verificarsi pro futuro di fatti di tale gravità, testimoniato dal conferimento dell’incarico ad un professionista terzo per la progettazione e realizzazione di un sistema di organizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 5, dello statuto FIGC, come pure emerge dalla documentazione agli atti del fascicolo di primo grado.
Conclusivamente, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 disposta nel presente procedimento nei confronti dell’A.S.D. Cabassi Union Carpi appare a questo Collegio idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio come conseguenza delle responsabilità accertate in capo al Club dilettantistico.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo incidentale proposto dalla società A.S.D. Cabassi Union Carpi.
Accoglie in parte il reclamo principale e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga al signor Mirko Uva la sanzione della squalifica di anni 5 (cinque).
Conferma nel resto.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Landi Domenico Giordano
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce