F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0024/CFA pubblicata il 30 Agosto 2025 (motivazioni) – Procura federale interregionale/A.S.D. Pol. Cagli Associati

Decisione/0024/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0011/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Domenico Giordano - Componente

Oliviero Drigani - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0011/CFA/2025-2026 proposto dalla Procura federale interregionale in data 22.07.2025;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 7 del 15.07.2025 e comunicata in data 16.07.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 19.08.2025, tenutasi in videoconferenza, il dott. Oliviero Drigani e udito l’Avv. Luca Zennaro per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento del 18 giugno 2025 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito la società A.S.D. Pol. Cagli Sport Associati per rispondere: " a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un gruppo di circa un centinaio di propri sostenitori, posizionati nel settore occupato dalla tifoseria ospitante dell'impianto sportivo "Palestra Comunale C5" di  Cagli (PU) nel quale si è disputato l'incontro Cagli Sport Associati - Bayer Cappuccini del 24.1.2025, proferito ripetutamente all'indirizzo dei calciatori sigg.ri Silmi Hamza e Nazareno Thomas Renki, rispettivamente schierati nelle fila della squadra ospite con le maglie numero 8 e 5, le seguenti testuali espressioni: " marocchino figlio di puttana", " scimmia", "nero di merda", "tornatene a casa con il barcone con cui sei arrivato in Italia" ed 'Argentino bastardo"; tali espressioni sono state rivolte dal citato gruppo di sostenitori della società ospitante nei confronti dei già indicati calciatori tesserati per la società A.S.D. Bayer Cappuccini dal decimo minuto del primo tempo sino al termine della gara."

All'esito dell'udienza dibattimentale del 7 luglio 2025 il Tribunale federale territoriale delle Marche ha ritenuto che il deferimento debba essere respinto, in quanto non è stato provato dalla Procura che i sostenitori del Cagli abbiano pronunciato le frasi razziste imputate.

I Giudicanti di prime cure hanno così motivato la loro decisione:

" In merito al presente procedimento ed alla relativa decisione di questo Tribunale vanno ricordati alcuni principi che governano il procedimento sportivo in tema di onere della prova: va infatti precisato che non esiste una "presunzione di colpevolezza" dell'incolpato per cui sarebbe egli a dover provare la propria innocenza e che non esiste una norma che preveda tale onere a carico del soggetto deferito. Al contrario, l'art. 44, comma 2, del codice del CONI prevede che il Procuratore federale debba adottare un provvedimento di archiviazione ogni qualvolta gli elementi acquisiti non siano "idonei a sostenere l'accusa in giudizio": in base a ciò, deve ritenersi operante - similmente a quanto avviene per il processo penale - una presunzione di innocenza dell'incolpato e l'onere per l’organo inquirente di provare quanto imputato all'incolpato.

La giurisprudenza sportiva (vedi Corte federale d'appello, SS. UU. 11  maggio 2021 n. 105) ha precisato che per affermare la responsabilità del soggetto deferito non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di  indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

Nella fattispecie in  esame il Tribunale ritiene che non siano stati acquisite agli atti del procedimento né prove dirette della commissione del fatto oggetto di imputazione né indizi gravi, precisi e concordanti tali da poter giungere all'accoglimento del deferimento.

Infatti, rilevato preliminarmente che l'imputazione è  del tutto generica, in quanto indica che gli insulti razzisti sarebbero stati pronunciati in maniera continua dal 10' del primo tempo fino alla fine della gara, il che sembra inverosimile; l'unica attestazione che ciò sia effettivamente avvenuto è data dalla denuncia e dalle dichiarazioni rese alla Procura dal Presidente, dal Dirigente Accompagnatore, dall'Allenatore, dal Direttore Sportivo della società ASD Bayer Cappuccini, compagine dei giocatori ai quali sarebbero stati rivolti gli insulti razzisti.

Tali dichiarazioni contrastano in maniera evidente con il referto arbitrale e con le dichiarazioni rese alla Procura dagli arbitri e dal cronometrista, nonché con le dichiarazioni dei tesserati della società deferita, inviate dal Cagli alla Procura ed acquisite agli atti del fascicolo del deferimento. In particolare va evidenziato che:

a) nel referto arbitrale - che ai sensi dell'articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva fa "..piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"- sotto la voce PUBBLICO ED INCIDENTI è riportata la nota NIENTE DA SEGNALARE, mentre sotto la vocе SEGNALAZIONE ARBITRO n. 2: MATTEO MALVESTITI si legge: "

Note: Per tutta la durata della gara notavo distinti insulti a tutta la terna arbitrale e ai giocatori della squadra ospite": quindi non risulta in alcun modo che siano stati sentiti dagli arbitri e dal cronometrista insulti razzisti; b) nella audizione del direttore di gara OLIVI OMAR egli, alla domanda se avesse sentito insulti razzisti nei confronti dei calciatori della società ASD BAYER CAPPUCCINI ha risposto: "Ho sentito il pubblico urlare e inveire....Se avessi sentito tali frasi le avrei sicuramente riportate nel referto"; c) nella audizione dell'arbitro effettivo ECO GIOVANNI egli ha confermato di aver sottoscritto il referto anche in relazione alla dicitura NIENTE DA SEGNALARE in relazione alla condotta del pubblico ed ha precisato di trovarsi dalla parte opposta rispetto alla tribuna e comunque di non aver sentito frasi razziste; d) nella audizione del cronometrista MALVESTITI MATTEO lo stesso ha dichiarato che ha svolto la sua funzione sotto la tribuna del Cagli, che ha sottoscritto il referto con la dicitura NIENTE DA SEGNALARE e che dal 10' del primo tempo "... dopo un presunto episodio di condotta violenta (sputo del n. 5 ospite al n. 6 locale) che non è stato rilevato dagli Arbitri, da quel momento fino alla fine della gara il n. 5 degli ospiti è stato bersagliato da insulti pesanti, ma non ho sentito insulti razzisti".

Le dichiarazioni degli arbitri ed in particolare quelle del cronometrista - che si trovava vicino alla tribuna ove erano posti i sostenitori del Cagli e quindi in posizione utile per poter percepire quanto veniva pronunciato in tribuna dai sostenitori del Cagli indicano che gli stessi hanno sicuramente pronunciato insulti anche pesanti nei confronti dei giocatori della squadra avversaria, ma con esclusione di aver pronunciato frasi razziste; a ciò si aggiunge il fatto che le dichiarazioni dei tesserati della società ASD BAYER CAPPUCCINI C 5 di sussistenza dell'illecito sono contrastate da quelle rilasciate dai tesserati del CAGLI SPORT ASSOCIATI, acquisite agli atti del fascicolo della Procura.

Alla luce di  tali risultanze istruttorie, il Tribunale ritiene che non sussistano né prove né indizi gravi, precisi e concordanti che possano far acquisire al giudicante una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito, per cui il deferimento va respinto."

Avverso tale decisione il Procuratore federale interregionale ha proposto rituale reclamo, dolendosi della erronea valutazione delle evidenze probatorie acquisite agli atti del procedimento in ordine alla sussistenza della violazione di cui all'art. 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva e rilevando come il Tribunale federale territoriale abbia ingiustamente prosciolto la società A.S.D. Pol. Cagli Sport Associati dagli addebiti contestati con l’atto di deferimento, ritenendo erroneamente che non sia stato provato l’assunto accusatorio.

In particolare, il Tribunale federale territoriale ha posto in dubbio, senza alcuna ragione, l’attendibilità delle circostanze riferite dal presidente della A.S.D. Bayer Cappuccini, sig. Fabrizio Fattori, da entrambi i dirigenti sigg.ri Gianluca Pennesi e Manolo Picchio e dall’allenatore sig. Emanuele Salvi, i quali hanno reso dichiarazioni tra loro conformi ed intrinsecamente coerenti sia in merito ai comportamenti oggetto di accertamento posti in essere in occasione della gara Cagli Sport Associati – Bayer Cappuccini del 24.1.2025, sia in ordine alla loro riconducibilità ai sostenitori della società A.S.D. Pol. Cagli Sport Associati; tali dichiarazioni, poi, oltre ad essere ciascuna intrinsecamente coerente, sono anche tra loro assolutamente coerenti, con la conseguenza che per affermarne l’inattendibilità dovrebbe ipotizzarsi che tutti e quattro i tesserati abbiano volontariamente costruito una realtà alterata al solo fine di procurare nocumento alla società deferita, ma di tale possibilità non vi è il minimo elemento che possa trarsi dagli atti del procedimento.

Tale decisione si pone in aperto contrasto anche con i criteri più volte affermati dalla giurisprudenza endofederale ed esofederale, secondo la quale per l’affermazione della responsabilità disciplinare il valore probatorio si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio.

Nel caso di specie, tale livello probatorio è stato certamente raggiunto alla luce delle risultanze delle dichiarazioni dei tesserati ascoltati nel corso dell’attività inquirente svolta, che danno conto con chiarezza sia delle ripetute espressioni a sfondo razziale proferite nel corso della gara all’indirizzo dei calciatori sigg.ri Silmi Hamza e Nazareno Thomas Renki, schierati nelle fila della squadra ospite con le maglie numero 8 e 5, sia degli autori del gesto, chiaramente identificati in un gruppo di circa un centinaio di sostenitori posizionati nel settore occupato dalla tifoseria ospitante, nonché ancora delle circostanze di tempo e di luogo in cui gli eventi si sono verificati.

Del resto, nella segnalazione del 25.1.2025, dalla quale ha tratto origine il presente procedimento, il presidente della A.S.D. Bayer Cappuccini sig. Fabrizio Fattori ha fornito una descrizione dettagliata dell’episodio e dell’esatto tenore delle espressioni proferite all’indirizzo dei calciatori tesserati per la società da lui rappresentata in occasione della gara, confermando poi integralmente, in sede di audizione da parte della Procura federale del 18.3.2025, il contenuto della propria segnalazione.

Preciso e dettagliato riscontro di un tanto si rinviene appunto nelle deposizioni dei tesserati Gianluca Pennesi, Manolo Picchio ed Emanuele Salvi, la cui attendibilità non può essere messa in discussione per il sol fatto che essi fanno parte della società denunziante, risultando in realtà che esse presentano un connotato di intrinseca e correlata coerenza.

Quanto poi alla considerazione espressa nella decisione impugnata volta ad avvalorare il proscioglimento della società deferita sulla scorta del rilievo che “tali dichiarazioni contrastano in maniera evidente con il referto arbitrale e con le dichiarazioni rese alla Procura dagli arbitri e dal cronometrista”, non può non evidenziarsi che l’orientamento espresso dalla costante giurisprudenza endofederale è concorde nel ritenere che il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro non sta a significare che lo stesso non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta dagli altri atti di indagine compiuti.

A tale riguardo, del resto, non si può non sottolineare quanto riferito dall’arbitro sig. Omar Olivi in sede di audizione da parte della Procura federale del 13.3.2025, in occasione della quale egli ha fornito una precisazione di particolare rilevanza in quanto utile a delineare il contesto nel quale si sono svolti i fatti. L’arbitro, infatti, ha dichiarato quanto segue: “ho sentito il pubblico urlare e inveire, ma non sono in grado di riferire le frasi così distinte perché il palazzetto di Cagli è rumoroso e rimbomba”, dichiarazione che fornisce concreto riscontro in merito al fatto che il pubblico inveiva rumorosamente e che consente di pervenire alla sola e semplice considerazione che l’arbitro non ha potuto comprendere il contenuto delle espressioni proferite dal pubblico, senza potersi ravvisare dunque alcun contrasto rispetto alle deposizioni sulle quali i giudicanti di prime cure hanno fondato la loro errata decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo é fondato e, come tale, merita dunque integrale accoglimento, nei termini argomentativi ben evidenziati dalla Procura federale, al cui contenuto può farsi integrale e dettagliato riferimento.

Ed invero - nella più volte ribadita premessa che per poter dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (ex multis: CFA, SS.UU., n. 34/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, n. 13/2016, nonché, tra le ultime, cfr. massima n. 0018/CFA/2025-2026/C) - la vicenda in esame presenta un quadro probatorio all'interno del quale le dichiarazioni rese dal sig. Fabrizio Fattori (Presidente dell'ASD Bayer Cappuccini di Macerata) e dai tesserati di essa ascoltati dalla Procura Federale (Gianluca Pennesi, Manolo Picchio ed Emanuele Salvi) risultano coerenti e lineari nel far affermare che nel corso di quella gara del 24 gennaio 2025 un nutrito gruppo di sostenitori della A.S.D. POL. Cagli Sport Associati (società ospitante) abbia dato luogo ad una ininterrotta sequela di insulti di inequivoca portata di discriminazione razziale, tale da configurare - sia sotto il profilo materiale che sotto quello psicologico - l'illecito di cui all'art. 28 CGS ascritto a carico della società deferita.

A diverse conclusioni non può certo pervenirsi (quasi che si volesse adottare un'inappropriata logica dell'1 a 1 e palla al centro) evocando il fatto che alle dichiarazioni dei tesserati dell'ASD Bayer Cappuccini di Macerata si contrappongono quelle raccolte tra i calciatori tesserati per la A.S.D. Pol. Cagli Sport Associati ed allegate alla memoria difensiva di quest'ultima depositata in data 11.6.2025, in quanto a tale pretesa "equivalenza" osta ineludibilmente il fatto che tali assunti difensivi sono stati veicolati appunto attraverso una memoria di parte e non sono stati dunque sottoposti al necessario e diretto vaglio dell'Organo inquirente.

Del resto, la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte denunciante - quale, nel caso di specie, la ASD Bayer Cappuccini di Macerata attraverso i suoi tesserati - dev'essere riconosciuta, proprio in termini di "prevalenza", all'esito di una attenta verifica della loro intrinseca attendibilità, ulteriormente riscontrata attraverso l'esame di altri e correlati elementi quand'anche soltanto indiziari (si può richiamare, in proposito, Cassazione penale, sez. 3^, 5.6.2015 n. 19495), nel senso cioè che il giudice può assumere come prova della responsabilità dell'imputato (id est: dell'incolpato) la sola testimonianza della persona offesa, anche quando questa si riferisce ad unico episodio, a condizione che proceda, in tal caso, ad effettuare una valutazione unitaria e non frazionata delle dichiarazioni: valutazione questa che, nella presente fattispecie, trova conforto nella corale e "sintonica" e coerente omogeneità delle dichiarazioni di quei tesserati.

In questa prospettiva, del resto, nessun elemento che possa indurre motivi di dubbio nell'organo giudicante può trarsi dal fatto che l'arbitro della gara - il sig. Omar Olivi - non abbia fatto menzione nel suo referto della natura discriminatoria degli insulti indirizzati ai due calciatori della squadra ospite, attesa l'ormai consolidata operatività del principio secondo cui "il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, sicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale" (CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; n. 77/CFA/2022-2023/E ; Sez. I, decisione n. 0058/CFA/2023-2024).

Ed anzi: come ben evidenziato dalla reclamante Procura federale, un significativo avallo probatorio alla tesi d'accusa deriva proprio da quanto riferito dall’arbitro sig. Omar Olivi in sede di audizione da parte della Procura federale del 13.3.2025, in occasione della quale lo stesso ha fornito una precisazione di particolare rilevanza in quanto utile a delineare il contesto nel quale si è sviluppato l'episodio oggetto di deferimento. L’arbitro, infatti, ha dichiarato sul punto: “ho sentito il pubblico urlare e inveire, ma non sono in grado di riferire le frasi così distinte perché il palazzetto di Cagli è rumoroso e rimbomba”. Trattasi di dichiarazioni che forniscono pieno riscontro in merito al fatto che il pubblico inveiva e spiegano che l’arbitro non ha potuto comprendere l'esatto contenuto delle espressioni pronunciate solo perché la loro intelligibilità lessicale gli era impedita dalla corale rumorosità delle urla e dal rimbombo dell'arena. In termini di prova logica, dunque, è facile desumere che quelle espressioni abbiano avuto le specifiche connotazioni razziali denunziate dalla dirigenza della ASD Bayer Cappuccini di Macerata, tanto più ove si consideri che esse si sono sviluppate con particolare virulenza anche a seguito dell'espulsione del calciatore sig. Silmi Hamza, di origini marocchine, coinvolto in un prolungato battibecco con quella parte del pubblico che - prima e dopo tale provvedimento disciplinare di espulsione - lo andava appunto apostrofando in quel modo.

Un'ultima notazione, sempre in termini di prova logica: a rendere vieppiù credibile il contenuto della segnalazione del sig. Fabrizio Fattori incide il fatto che egli, nella mail di protesta inviata alle ore 12.48 di sabato 25 gennaio 2025 al Comitato regionale Marche della FIGC, abbia precisato - riferendosi alla gara del giorno prima disputata a Cagli - che "..anche quest'anno come l'anno scorso siamo stati bersagliati da insulti pesanti e soprattutto razzisti nei confronti di due nostri tesserati (uno è argentino e l'altro ascolano ma di origini marocchine)": un particolare questo ("anche quest'anno") che ben lumeggia il rapporto creatosi con parte di quella tifoseria e che certamente non può essere inteso quale callida preordinazione di una doglianza accusatoria nei confronti del pubblico locale, bensì quale sdegnata quanto comprensibile reazione di fronte al comportamento di quella parte del pubblico.

A conforto della presente decisione, con particolare riguardo ai profili concernenti i criteri di valutazione della prova, si richiamano altresì CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021 e 0059/CFA-2023/2024. 

La così affermata responsabilità della società deferita comporta l'irrogazione ad essa della sanzione pecuniaria richiesta dalla Procura federale.  

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. Pol. Cagli Sport Associati la sanzione dell’ammenda di 2.000,00 (duemila/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Oliviero Drigani                                                 Mario Luigi Torsello

 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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