F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33/TFN – SD del 28 Agosto 2025 (motivazioni) – Carmelo Sapone, Giacomo Chiecchio, ACD Giavenocoazze, – Reg. Prot. 24/TFN-SD
Decisione/0033/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0024/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Antonella Arpini – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 agosto 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3004/972bispf2425/GC/DP/ff del 30 luglio 2025, depositato il 1° agosto 2025, nei confronti del sig. Carmelo Sapone, Giacomo Chiecchio, nonché nei confronti della società ACD Giavenocoazze, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto datato 30 luglio 2025, ha deferito a questo Tribunale i sig.ri Carmelo Sapone e Giacomo Chiecchio, ai quali ha contestato la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33 comma 1 e 19 lettera G del Regolamento del Settore Tecnico, nonché del disposto dei CU n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico e 29 del Settore Tecnico, entrambi relativi alla stagione sportiva 2024-2025, per avere Carmelo Sapone, all’epoca del fatto presidente con poteri di rappresentanza della società ACD Giavenocoazze, omesso di provvedere nel corso di detta stagione sportiva, quanto meno con decorrenza gennaio 2025, al regolare tesseramento di Giacomo Chiecchio, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con abilitazione UEFA C, già tesserato per la società da lui presieduta come calciatore, anche quale tecnico, benchè venissero allo stesso affidati il ruolo ed il compito di responsabile dell’attività di base della società e Giacomo Chiecchio per aver volto nello stesso periodo di tempo il ruolo ed i compiti di responsabile dell’attività di base della società Giavenocoazze pur non essendo tesserato per la stessa società quale tecnico, ma solo come calciatore.
È stata altresì deferita la società Giavenocoazze a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS per le violazioni ascritte ai due deferiti.
Il caso di che trattasi era sorto in seguito alla trasmissione alla Procura Federale da parte del Procuratore Federale Interregionale, avvenuta il 15 giugno 2025, degli atti del procedimento n. 972pf24-25, avente ad oggetto la condotta della menzionata società di affidamento di ruolo e compiti di allenatori dell’attività di base a persone prive della necessaria abilitazione.
Tale procedimento aveva tratto le mosse da una segnalazione di violazione delle norme federali, siglata dalla Segreteria dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio – Gruppo Regionale Piemonte, risalente al 10 aprile 2025, la quale si riferiva ad una denuncia del sig. Christian Cogno del 6 aprile 2025, allenatore UEFA B, tesserato nella stagione sportiva 2024 – 2025 per la società Giavenocoazze e vicepresidente della stessa, che, dopo essersi dimesso da tutte le cariche ricoperte, aveva riferito che le rappresentative giovanili della società erano allenate da persone prive dei necessari titoli e pertanto non tesserate né tesserabili come tecnici.
La fase predibattimentale
Nel corso delle indagini della Procura Federale emergeva il ruolo svolto dai sig.ri Carmelo Sapone e Giacomo Chiecchio nei fatti oggetto del procedimento; costoro, notificati della Comunicazione di conclusioni delle indagini, avvenuta il 20 giugno 2025, non si avvalevano della facoltà prevista dall’art. 123 comma 1 CGS, sicchè la Procura Federale, con l’atto richiamato in epigrafe, procedeva al deferimento degli indagati ai sensi dell’art. 125 comma 1 CGS.
Il dibattimento
All’udienza del 21 agosto 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Giorgio Ricciardi, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: a Carmelo Sapone inibizione di mesi 4 (quattro), a Giacomo Chiecchio squalifica di mesi 4 (quattro), a società Giavenocoazze ammenda di € 400,00 (quattrocento//00).
Si sono altresì collegati per la società deferita il presidente Carmelo Sapone ed il segretario Pierluigi Germano.
Il Presidente, ripercorrendo i termini di una memoria che egli in data 27 maggio 2025 aveva inoltrato al collaboratore della Procura Federale delegato all’attività inquirente, ha dichiarato che in seguito alle dimissioni del Cogno da responsabile del settore giovanile della società, si era visto costretto ad affidare il compito di supervisione di tale settore al Chiecchio, che, in quanto laureato in Scienze Motorie, aveva la competenza per poterlo fare. Siffatta scelta interna alla società era stata indotta dalle difficoltà economiche della società stessa, che egli aveva rilevato dalla precedente gestione fortemente indebitata e che non poteva sostenere altri costi; ha precisato che non era a conoscenza del fatto che il Chiecchio doveva essere tesserato anche quale tecnico, essendo convinto che bastasse il suo tesseramento come calciatore in forza alla società. Si è dichiarato rammaricato per la sanzione chiesta per il Chiecchio, che ha definito persona competente e generosa, che aveva svolto l’incarico a titolo totalmente gratuito.
Il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
Escusso dalla Procura Federale (audizione del 29 maggio 2025) Carmelo Sapone ha dichiarato che nell’ambito della scuola calcio della società, dopo le dimissioni del Cogno, avvenute il 30.12.2024, che ne era il responsabile, dal mese di gennaio 2025 era subentrato nell’incarico il Chiecchio, calciatore tesserato per la società, che era divenuto responsabile dell’attività di tutto il settore giovanile; il Chiecchio era in possesso della laurea in Scienze Motorie e del patentino UEFA C e le squadre a cui si faceva riferimento erano i pulcini 2° anno, i pulcini misti, i primi calci 1° e 2° anno, gli esordienti 1° anno.
Giacomo Chiecchio, anch’egli escusso dalla Procura Federale (audizione del 22 maggio 2025), ha dichiarato di essere tesserato per la società Giavenocoazze come calciatore e di far parte della prima squadra partecipante al campionato di prima categoria; ha precisato di essere in possesso della laurea in Scienze Motorie e del patentino UEFA C e di aver sostituito l’allenatore Chistian Cogno a partire dal gennaio 2025, ma solo come supervisore dell’attività svolta dagli allenatori delle varie rappresentative, nel senso che ne controllava gli aspetti tecnici che gli allenatori di volta in volta gli fornivano attraverso la consegna di schede contenenti i criteri di allenamento. Ha aggiunto che non aveva accettato di svolgere altri ruoli, essendo cosciente di non averne i requisiti, essendo in possesso del patentino UEFA B.
In questo preciso contesto, rimane del tutto accertato che il Chiecchio, per sua stessa ammissione, ha avuto in seno alla società un ruolo di natura tecnica, verosimilmente legato alla sua laurea ed alla esperienza che ne derivava, che tuttavia per essere svolto necessitava del tesseramento anche come tecnico, che non era avvenuto.
Siffatta mancanza rende sussistenti le violazioni che gli sono state ascritte, al pari di quelle riguardanti il Sapone, che, in relazione quanto meno alla carica apicale ricoperta nella società, non poteva né doveva ignorare che l’attività del Chiecchio, seppur limitata alla supervisione del lavoro svolto dai responsabili delle squadre giovanili, necessitava del suo tesseramento anche come tecnico, in applicazione della normativa del relativo Settore, richiamata nell’atto di deferimento, che appare violata.
La effettiva limitata portata dei fatti in una alla buona fede che traspare dalle dichiarazioni dei deferiti inducono questo Tribunale ad applicare sanzioni equitativamente inferiori al chiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Carmelo Sapone, mesi 1 (uno) di inibizione;
- al sig. Giacomo Chiecchio, mesi 1 (uno) di squalifica;
- alla società ACD Giavenocoazze, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 agosto 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 28 agosto 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai