F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I- 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0002/CSA pubblicata del 18 Luglio 2025 –calciatore Petar Stojanovic

Decisione/0002/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0341/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Michele Messina - Vice Presidente (relatore)

Leonardo Salvemini - Componente

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0341/CSA/2024-2025, proposto dal Sig.r  Petar Stojanoivc per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 227 del 16.06.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07 Luglio 2025, l’Avv. Michele Messina;

RITENUTO IN FATTO

Il Sig.r Petar Stojanoivc ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, Com. Uff. n. 227 del 16.06.2025, in relazione alla gara Play-Out andata Sampdoria/Salernitana del 15.06.2025, il cui provvedimento è così motivato: “per avere, al 53° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore della squadra avversaria, dopo averlo afferrato per il collo”.

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, una volta illustrati i fatti occorsi durante la gara e proceduto alla ricognizione degli eventi sanzionati dal Giudice di prima istanza, ha diffusamente dedotto in ordine all’eccessiva severità della pena per errata valutazione del gesto e della dinamica degli eventi, alla necessità di derubricazione della condotta ai sensi dell’art. 39 comma I C.G.S. come gravemente antisportiva e non violenta, alla mancata applicazione dell’istituto della continuazione, nonché dei principi di proporzionalità e gradualità della pena.

Il Sig. Petar Stojanoivc ha, quindi, chiesto, previo riconoscimento delle attenuanti ex art. 13 C.G.S., in via principale, la riforma della sanzione da 3 (tre) a 2 (due giornate effettive di gara e in via subordinata, la riduzione della squalifica da 3 (tre) a 2 (due) giornate di gara con commutazione di una in ammenda di 5.000,00 (cinquemila/00).

Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 7 Luglio 2025, è comparso per la Società ricorrente l'Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento per i motivi che seguono.

Il Collegio considera, in premessa, come la condotta ascritta al calciatore Sig.r Petar Stojanoivc risulti documentalmente comprovata dal referto dell’Arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61, Comma 1 C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati.

Il Direttore di gara nel referto scrive testualmente: “Condotta violenta - A gioco fermo colpiva con una manata al volto, dopo averlo preso per il collo, un avversario”.

In punto di qualificazione giuridica, la materia relativa alla condotta violenta è disciplinata, nello specifico, dall’articolo 38 C.G.S. che stabilisce “ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.

Più in dettaglio, la condotta violenta si qualifica, per costante giurisprudenza di questa Corte, come comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri», alla quale è certamente riconducibile il gesto del ricorrente Sig. Petar Stojanoivc.

Tale comportamento si distingue dalla meno grave condotta antisportiva regolata dall’art. 39 C.G.S. che testualmente recita “ Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”, dando così risalto a un’azione meramente negligente e/o imprudente nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco.

La sanzione inflitta al reclamante dal Giudice Sportivo risulta, quindi, a questa Corte conforme al dettato normativo e alla ricostruzione del fatto così come narrato nel referto arbitrale.

La manata al volto, dopo averlo preso per il collo, con la quale il Sig. Petar Stojanoivc ha, a gioco fermo (circostanza neppure contestata), colpito un avversario, pur senza conseguenze lesive, risolvendosi nell’aggressivo impiego di forza fisica, assorbe di per sé il predicato della condotta tipizzata dall’art. 38 C.G.S.

A parere di questo Collegio, la valutazione della gravità dell’azione nel caso specifico, non può essere effettuata solo ex post, in riferimento, cioè, ai suoi esiti, ma deve necessariamente essere operata ex ante e quindi considerando la potenziale pericolosità dell’intervento, ponderate tutte le circostanze concrete.

In ragione di quanto sopra dedotto, nessun dubbio può sussistere, quindi, riguardo alla natura violenta del gesto, perpetrato a gioco fermo e non nel corso di una azione, che deve, a parere di questa Corte, essere considerato quale indice di maggiore gravità, perché connotata da più elevata potenzialità dannosa.

La difesa del reclamante deduce in ordine all’assenza di esiti lesivi del doppio contatto, alla quale in ultima analisi potrebbero aver concorso addirittura elementi meramente accidentali e/o fortuiti, e nessun contributo offre alla Corte al fine di figurare una dinamica degli eventi diversa rispetto a quella dettagliatamente refertata e ipoteticamente funzionale all’attenuazione della responsabilità ascritta e al collocamento del fatto nel perimetro della disciplina regolata dall’evocato art. 39, comma I, C.G.S.

In realtà, la condotta del Sig. Petar Stojanoivc risulta esaustivamente ricostruita con l'effetto di escludere, in apice e per le ragioni sopra evidenziate, il costrutto difensivo su cui poggia il ricorso che, ad avviso del Collegio, non può essere apprezzato neppure sotto il profilo del mancato riconoscimento dell’istituto della continuazione ex art. 81 c.p. che, sebbene non espressamente contemplato dall’art. 9 C.G.S., troverebbe, a dire del ricorrente, applicazione nell’ordinamento federale in virtù di pacifica e consolidata giurisprudenza, trattandosi di un unicum fenomenico ispirato dal principio del favor rei.

Al riguardo, deve, in realtà, considerarsi come alle censurate condotte, indipendentemente della loro unicità o meno e in ragione della loro accertata natura, non possa applicarsi l’invocato istituto della continuazione ex art. 81 c.p.

Osservato come i precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa, non siano, secondo la Corte, parametrabili alla vicenda in parola perché afferenti a fatti maturati in diversi contesti agonistici, è necessario, a questo punto, dedurre come non sia possibile, sotto nessun profilo, mitigare il rigore sanzionatorio della imputazione in addebito neanche ai sensi dell’art. 13,comma 2, del Codice, a mente del quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.

E’ opportuno considerare, in aggiunta, come lo stato di tensione conseguente alla natura e all’evoluzione agonistica dell’incontro, denunciato dal reclamante, non valga, a parere del Collegio, a configurare una diversa e più tenue ipotesi disciplinare dal momento che le pressioni di ordine emotivo, piuttosto che fattori fortuiti imprevedibili ed inevitabili, costituiscono un dato ordinario e costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicché il loro controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni giocatore.

In conclusione, il contesto in cui è maturato l'addebito non può trovare temperamento neppure nell’uscita in silenzio del reclamante dal terreno di gioco all’esito della comminata espulsione e sulla base, pertanto, di quanto precede, il reclamo proposto dal Sig.r Petar Stojanoivc deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Michele Messina                                               Antonio SAVO AMODIO

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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