F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III- 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0005/CSA pubblicata del 21 Luglio 2025 –A.S.D. Puteoli Real Normanna

Decisione/0005/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0340/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente

Massimo Vasquez Giuliano - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0340/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Puteoli Real Normanna in data 24.06.2025;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 546 del 17.06.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.07.2025, l’Avv. Massimo Vasquez - Giuliano e uditi l’Avv. Monica Fiorillo e il Presidente Vincenzo Del Villano per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società ASD Puteoli Real Normanna ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per tre gare effettive da disputarsi in campo neutro a porte chiuse e la sanzione dell’ammenda di 6.000,00, inflitte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti in relazione alla gara Puteoli Real Normanna/Modica Calcio, disputata in data 15.06.2025 allo Stadio comunale “A. Bisceglia” di Aversa e valevole quale gara spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza – Secondo Turno – Ritorno, S.S. 2024 – 2025 (cfr. Com. Uff. n. 546 del 17.06.2025).

Il Giudice Sportivo ha così motivato:

“Per avere propri sostenitori (circa 30):

- prima dell’inizio della gara accolto il pullman della squadra avversaria con ripetuti calci e pugni che danneggiavano il finestrino posto alla destra dell’autista e l’adiacente specchietto retrovisore. Inoltre, i medesimi sostenitori rivolgevano frasi offensive e sputi all’indirizzo degli avversari, che si accingevano (con l’ausilio delle Forze dell’Ordine) ad entrare nello spogliatoio loro riservato, due dei quali colpivano un dirigente ed un calciatore ospite. Nella circostanza persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società, sostavano indebitamente nell’area degli spogliatoi;

- nel corso della gara lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere pieno di urina che attingeva calciatori e dirigenti del sodalizio avversario, nonché a più riprese acqua che colpiva anche un Commissario di Campo. Inoltre, introdotto materiale pirotecnico che veniva utilizzato nel settore loro riservato (1 bomba carta e 40 fumogeni), nonché lanciato nel settore occupato dai sostenitori avversari 5 bombe carta, di cui una esplodeva a ridosso degli astanti ferendo una persona, la quale veniva colpita da una scheggia alle gambe e successivamente trasportata al Pronto Soccorso”;

- al termine della gara, scavalcato la rete di recinzione e fatto indebito ingresso sul terreno di gioco nonché, complice l'apertura dei cancelli, nell'area degli spogliatoi, reiterando gli insulti e le espressioni minacciose nei confronti degli avversari che potevano abbandonare l'impianto di gioco solo dopo le 19.00 e sotto scorta delle Forze dell'Ordine.

In riforma dell’impugnata delibera, la società reclamante chiede, in via principale, la riduzione della squalifica del campo di giuoco per tre gare effettive da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse, nonché, in via gradata, la revoca e/o l’annullamento della disputa della gara in campo neutro, oltre alla riduzione dell’ammenda di . 6.000,00.

Nel dolersi di tale decisione, la reclamante deduce essenzialmente l’eccessiva gravosità della sanzione irrogata rispetto ai fatti in concreto verificatisi, con particolare riferimento all’obbligo della disputa delle tre gare in campo neutro.

Nello specifico, la reclamante contesta la genericità del supplemento del rapporto di gara dei Commissari di Campo, nella parte in cui viene attribuita una qualche responsabilità anche ai dirigenti della società R. Normanna, in assenza di elementi esteriori (tute, magliette, bandiere) utili alla loro identificazione e riconducibilità.

Stesse perplessità, poi, con riferimento al liquido lanciato sul terreno di giuoco, troppo velocemente qualificato come “urina umana”, in mancanza, pure nella detta ipotesi, di una descrizione (colore, odore, etc.) capace di fugarne il dubbio.

Ancora, la società reclamante contesta il fatto che gli stessi Commissari di Campo indichino un certo numero di petardi esplosi, salvo poi, in un secondo momento, rettificarlo (prima 40, poi solo 5). E tutto questo, malgrado il “nulla da segnalare” riportato in referto da parte degli Ufficiali di Gara.

In conclusione, l’odierna reclamante chiede che la Corte Sportiva d’Appello rimoduli la sanzione, nella specie invocando anche il favore dei benefici di cui all’attenuante prevista dall’art. 29 commi 1, lett. B) e 2 del CGS, valorizzando all’uopo due specifiche circostanze: in primis, la prontezza dell’ASD Puteoli Real Normanna nel richiedere alle Forze dell’Ordine un supplemento di unità rispetto all’ordinario servizio, e ciò a causa della delicatezza e pericolosità della gara; in secondo luogo, il meritorio comportamento del Presidente del sodalizio campano, sig. Vincenzo Del Villano, sollecito nel denunciare i fatti e chiedere la punizione dei responsabili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo possa essere solo parzialmente accolto, per quanto di ragione.

Preliminarmente, occorre chiarire che gli Ufficiali di Gara segnalano e riferiscono i fatti che avvengono in campo,: raramente quelli che avvengono e che si sviluppano al di fuori di esso e che, di norma, ben possono sfuggire alla loro diretta percezione. Di conseguenza, risulta del tutto irrilevante che nella circostanza sia stato dichiarato in referto “nulla da segnalare”, affermazione che non risulta in contraddizione con quanto riportato dai Commissari di campo i quali, con riferimento al deprecabile comportamento dei sostenitori e dirigenti della ASD Puteoli Real Normanna, hanno al contrario evidenziato quanto segue:

- all’arrivo della squadra ospite, “colpivano il pullman del Modica, con calci e pugni ripetutamente”, danneggiandolo;

- la squadra ospite è stata aggredita “con frasi offensive e sputi”;

- “a inizio gara introducevano e esplodevano 1 (una) bomba carta …….. nel mentre durante tutta la gara ………… introducevano e accendevano circa 40 (quaranta) fumogeni”;

- durante il primo tempo, veniva lanciata verso la panchina del Modica “dell’urina umana con un bicchiere di plastica, colpendo alcuni giocatori e dirigenti presenti in panchina del Modica; durante il secondo tempo invece, venivano lanciate delle bottigliette d’acqua che bagnavano alcuni dirigenti del Modica e 1 (uno) dei Commissari di Campo”;

- a fine gara, “scavalcavano la rete di recinzione e si introducevano arbitrariamente sul terreno di giuoco”. E sempre a fine gara, “mentre i tifosi ospiti si incamminavano verso l’uscita dello stadio, venivano fatte esplodere, nella loro vicinanza 5 (cinque) bombe carta – a ripetizione una dietro l’altra – di grosse potenzialità: una scheggia …….., colpiva alle gambe una signora ospite, tanto da dover essere portata al Pronto Soccorso per i dovuti accertamenti sanitari”;

- “alcuni dirigenti della società R. Normanna, prima della gara di calcio, sostavano negli spazi riservati - area spogliatoi – senza le dovute autorizzazioni e durante lo svolgimento …………….. facevano entrare, in aree riservate, persone non autorizzate”;

- “a fine gara venivano aperti i cancelli, area spogliatoi e entravano persone estranee riconducibili alla R. Normanna ……..”.

Ebbene, come noto, i rapporti dei Commissari di Campo fanno piena prova circa i fatti accaduti (cfr. art. 61 comma 1 CGS), di talché, sulla scorta di quanto da essi riferito, risultano nella specie incontestabili le violazioni sia dell’art. 25 C.G.S. che dell'art. 26 C.G.S.. Rispetto alla prima, appare pacifica l’introduzione e l’utilizzazione nello stadio di fumogeni, petardi e bombe carta da parte dei sostenitori della R. Normanna: materiale pirotecnico in gran parte utilizzato nel settore loro riservato e in parte, invece, lanciato nel settore ospite, ovvero ben 5 bombe carta, di cui una esplosa a ridosso di una tifosa avversaria, costretta a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Per la detta violazione il suddetto art. 25 prevede la sanzione dell’ammenda, salvo i casi più gravi che, in aggiunta, legittimano l’irrogazione di sanzioni ulteriori, quali appunto quelle di cui all’art. 8, co. 1, lett. d), e), f). E che, nella circostanza, il fatto debba essere valutato più grave, è desumibile dalla puntuale e non generica descrizione operata dai Commissari di Campo relativamente ai comportamenti sopra evidenziati.

Nella specie, risultano altresì provati i fatti violenti, sia all’interno che all’esterno dello stadio: fatti dai quali ne è derivato non solo un danno materiale al pullman ospite, ma anche pericolo per l’incolumità dei presenti, oltre a conseguenze fisiche per la malcapitata tifosa colpita dalla scheggia della bomba carta. Dunque, risulta accertata la violazione anche dell’art. 26, co. 1, C.G.S., punibile anch’essa con la sanzione dell’ammenda, fermo restando che anche in tal caso, l’accertata gravità dei fatti legittima l’irrogazione delle sanzioni aggiuntive di cui all'art. 8, co. 1, lett. d), e), f).

In ordine alle attenuanti invocate dalla società reclamante ex art. 29 C.G.S., questa Corte ritiene che la mera richiesta della Forza Pubblica, costituendo un preciso dovere delle società e non già una forma di spontanea cooperazione con le Autorità, non integra di per sè sola l'attenuante di cui alla lett. b): d’altra parte, lo stesso art. 6, comma 4 C.G.S. prevede, in assenza di tale richiesta, un aggravamento delle sanzioni in danno della società obbligata.

Parimenti, neppure sembra sufficiente la pur meritoria denuncia sporta la mattina del 22 giugno 2025, in assenza di altre e concorrenti circostanze tali da poter integrare l'attenuante di cui alla lett. c).

Malgrado tutto ciò il Collegio, valutato il complesso di tutte le anzidette circostanze e, in particolare, il sensibile ridimensionamento del numero dei petardi effettivamente esplosi (5, a fronte dei 40 indicati dal Giudice Sportivo) e la tenuità delle conseguenze dannose che ne sono derivate, ferma restando la gravità dei fatti, ritiene di poter contenere la sanzione, rimodulandola nella squalifica del campo per due gare effettive, confermando l'obbligo di disputa a porte chiuse e l’ammenda nella misura comminata dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco a 2 gare effettive da disputarsi a porte chiuse.

Conferma nel resto.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Massimo Vasquez Giuliano                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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