F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0007/CSA pubblicata del 6 Agosto 2025 – Collegio di Garanzia dello Sport C.O.N.I. – U.S. Folgore Caratese A.S.D.
Decisione/0007/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0003/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Antonino Savo Amodio – Presidente
Paolo Tartaglia – Componente
Lorenzo Attolico – Componente
Andrea Lepore - Componente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I., disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Prima Sezione - con la decisione n.25/2025 depositata in data 14 aprile 2025 (ricorso proposto dalla U.S. Folgore Caratese ASD in data 19.03.2025), concernente la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale della FIGC, Sezione III, n. 0156/CSA2024-2025 depositata in data 18.03.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Vista la decisione resa dalla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale della FIGC, Sezione III, n.0156/CSA-2024-2025, resa nel proc. n. RG 0129/CSA/2024-2025, con la quale, in riforma della decisione resa a mezzo del Comunicato Ufficiale n.62 del 03.12.2024 dal Giudice Sportivo Lnd Figc, veniva parzialmente accolto il reclamo proposto dalla società U.S. Folgore Caratese ASD;
Vista altresì la decisione resa dal Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, n.25/2025, con la quale è stato disposto l’accoglimento del ricorso R.G. n. 20/2025 presentato dalla U.S. Folgore Caratese ASD, con rinvio a questa Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, in diversa composizione;
Posta pertanto la necessità di procedere, come statuito dal Collegio di Garanzia, ad una nuova decisione sul reclamo interposto dalla società U.S. Folgore Caratese ASD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in modalità mista il giorno 25 luglio 2025, l’Avv. Andrea Galli e udita l'Avv. Federica Ferrari per la società U.S. Folgore Caratese ASD;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La vicenda in fatto, in sintesi, può essere così riassunta.
1. Premessa.
Con reclamo n. 0129/CSA/2024-2025, proposto in data 09.12.2024 alla Corte Sportiva di Appello Nazionale FIGC, la U.S. Folgore Caratese ASD chiedeva l’annullamento della sanzione della squalifica del campo di giuoco per due giornate, con obbligo di disputare le partite in campo neutro ed a porte chiuse, dell’ammenda di euro 4.000,00, inflitta dal Giudice Sportivo LND FIGC, con decisione resa a mezzo del Com. Uff. n. 62 del 3 dicembre 2024, in relazione alla gara Folgore Caratese - Club Milano, disputata in data 1 dicembre 2024 allo stadio comunale di Verano Brianza (16° giornata del Campionato di Serie D).
2. Il Comunicato Ufficiale n.62 del 03.12.2024 del Giudice Sportivo Lnd Figc.
Il Giudice Sportivo aveva così motivato la decisione impugnata:
Posizione Sig. OMISSIS: “Per avere: - al termine del primo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco rivolgendo al Direttore di gara espressione offensiva ed implicante denigrazione e discriminazione per motivi di razza. Il medesimo inseguiva l'ufficiale di gara fino all'ingresso nello spogliatoio arbitrale cercando di farlo cadere e rivolgendogli espressioni e gesti (3 pugni sulla porta) intimidatori; - nel corso del secondo tempo, reiterato a più riprese le espressioni implicanti discriminazione razziale nei confronti dell'arbitro e di due calciatori avversari; - al termine della gara, attinto con sputi alcuni calciatori avversari mentre abbandonavano il terreno di gioco ed in seguito rivolto espressioni offensive e discriminatorie nei confronti dei medesimi calciatori, innescando una violenta rissa tra i tesserati delle due società, durante la quale il medesimo rivolgeva gesto intimidatorio all'indirizzo del Direttore di gara. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine. Infine, reiterava ulteriormente la condotta minacciosa, offensiva e discriminatoria nei confronti dell'arbitro per di più millantando indebite influenze e corruttela degli organi di giustizia sportiva. Sanzione così determinata anche in ragione della pervicace e manifesta violazione dei principi fondamentali dello Statuto FIGC come determinati ai sensi dell'art. 2”.
Posizione U.S. Folgore Caratese ASD: “Per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società rivolto espressioni offensive ed implicanti discriminazione per motivi di razza nei confronti del Direttore di gara. Inoltre, propri dirigenti tolleravano ripetuti atteggiamenti intimidatori nei confronti degli ufficiali di gara ed insieme ad altre persone prendevano parte ad una violenta rissa nel corso della quale venivano sferrati calci e pugni all'indirizzo di tesserati avversari. Inoltre, propri sostenitori rivolgevano grida ed espressioni implicanti discriminazione razziale all'indirizzo di un calciatore avversario. Infine, per mancanza di acqua calda, volontariamente tolta, dallo spogliatoio arbitrale”.
3. Gli atti ufficiali di gara.
Dagli Atti Ufficiali di gara emergeva quanto segue:
- Referto di gara a firma del Sig. Wael Abu Ruqa: “Per tutta la durata della gara, nel gabbiotto sopra gli spogliatoi, dirigenti riconducibili alla società di casa Folgore Caratese proferivano offese razziste nei miei confronti come: sei un marocchino di merda, viscido, devi tornare al paese tuo a mangiare le banane. Insultavano anche l'assistente numero 1 proferendo offese di ogni tipo, su di lui e la sua famiglia. Un soggetto non identificato che si presentava come OMISSIS entrava nel TDG a fine primo tempo dicendo: sei un negro di merda, sono in grado di farti scomparire dalla faccia della terra a te e tua madre, accorrevano in campo tutta una serie di dirigenti non identificati, lo stesso mi seguiva fin davanti gli spogliatoi, provando a farmi uno sgambetto. I dirigenti della società di casa assistevano alla scena senza intervenire in alcun modo. Lo stesso, dava tre cazzotti alla porta dicendo: se non vi comportate bene io vi sparo alle gambe. Durante il 2’ tempo proferiva offese razziste verso di me, e verso i calciatori ospiti n. 7 Dioh Mouna e n. 9 Dioh Ekwalla. A fine gara, rimaneva nel gabbiotto al di sopra degli spogliatoi ed insieme ad altri colleghi, sputando ai calciatori che sotto si accingevano negli spogliatoi, colpendo calciatori avversari. A fine gara, derideva i giocatori di colore, facendo così scoppiare una lite violenta di poco fuori dallo spogliatoio, ma comunque fuori dal recinto di gioco. Nella confusione, i Carabinieri accorrevano, lo stesso OMISSIS portava il pollice al collo facendo a gesto intimidatorio di tagliarmi la gola. Noi ci chiudevamo nello spogliatoio dopo aver visto dirigenti di casa colpire ospiti, senza identificare chi. Lo stesso si avvicinava a noi a fine gara, minacciandoci e continuandomi a dare del negro e del figlio di puttana e proferire che: sono libero di fare quello che voglio perché con il patrimonio che ho sono riuscito a comparare anche la coscienza di chi giudicherà il tuo referto”.
- Relazione Assistente dell'Arbitro n°1: Giovanni D'amico: “Durante tutto lo svolgimento della partita io e IAE abbiamo ricevuto continuamente insulti soprattutto razziali da parte di una persona non in distinta che si presenta con il nome di OMISSIS scendendo in campo alla fine del primo tempo”.
- Relazione Assistente dell'Arbitro n°2: Dario Gherardini: “al 36' del 2 tempo, al momento della sostituzione di Dioh M. n.7 del Club Milano, e pochi istanti dopo durante l'espulsione di quest’ultimo, un nutrito gruppo di tifosi, quantificabili in un centinaio, della Folgore Caratese, riconoscibili per via di sciarpe e bandiere della squadra di casa faceva cori razzisti verso il sostituto/espulso per un minuto circa riproducendo ' il verso scimmiesco U - U - U - U – U”.
- Integrazione da parte dell’Arbitro con mail del 02.12.2025: “Per tutta la durata della gara, nel gabbiotto sopra gli spogliatoi, dirigenti riconducibili alla società di casa FOLGORE CARATESE proferivano offese razziste nei miei confronti come: sei un marocchino di merda, viscido, devi tornare al paese tuo a mangiare le banane. Insultavano anche l'assistente numero 1 proferendo offese di ogn tipo,su di lu e la suafamiglia. Un sogg tto non dentificato chesipresentava come "OMISSIS" entrava nel TDG a fine primo tempo dicendo " SEI UN NEGRO DI MERDA, sono in grado di farti scomparire dalla faccia della terra a te e tua madre", accorrevano in campo tutta una serie di dirigenti non identificati. OMISSIS stesso mi seguiva fin davanti gli spogliatoi, provando a farmi uno sgambetto. I dirigenti della società di casa assistevano alla scena senza intervenire in alcun modo. Inoltre, OMISSIS, dava 3 cazzotti alla porta dicendo "se non vi comportate bene io vi sparo alle gambe". Preciso che, indipendentemente dal titolo che lui stesso si sia presentato come OMISSIS, nota la notorietà televisiva, riconoscevo l'individuo come tale, identificandolo per conoscenza personale.
Durante il 2t OMISSIS proferiva offese razziste verso di me, e verso i calciatori ospiti n. 7 DIOH MOUNA e n.9 DIOH EKWALLA.
A fine gara, ancora OMISSIS nel gabbiotto al di sopra degli spogliatoi ed insieme ad altri colleghi sputando ai calciatori che sotto si accingevano negli spogliatoi, colpendo calciatori avversari. A fine gara, ancora OMISSIS derideva i giocatori di colore, proferendo "Negri!! tornatevene a casa vostra, continuando a sputare e dicendo che valessero meno del suo sputo" e riproponeva il verso della scimmia, facendo così scoppiare una lite violenta di poco fuori dallo spogliatoio, ma comunque fuori dal recinto di gioco, nella confusione, i carabinieri accorrevano, e lo stesso OMISSIS portava il pollice al collo facendo a gesto intimidatorio di "tagliarmi la gola". Noi ci chiudevamo nello spogliatoio dopo aver visto dirigenti di casa colpire con calci e pugni dirigenti e giocatori ospiti. Non avevamo modo di identificare chiaramente i dirigenti che colpivano i dirigenti e calciatori ospiti.
OMISSIS si avvicinava a noi a fine gara, minacciandoci e continuandomi a dare del negro e del figlio di puttana e profer che "sono libero di fare quello che voglio perchè con il patrimonio che ho sono riuscito a comparare anche la coscienza di chi giudicherà il tuo referto" riferendosi a Voi.”
4. Il reclamo alla Corte Sportiva di Appello Nazionale.
La società U.S. Folgore Caratese ASD premetteva di aver trasmesso un esposto alla Procura Federale, denunciando la falsità e contraddittorietà di quanto riferito nel rapporto di gara dall’arbitro Wael Abu Ruqa, negando ogni addebito, formulando istanza di sospensione del procedimento per il tempo necessario ad accertare i fatti contestati e, all’esito, chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ovvero, in subordine, la loro riduzione.
5. Il giudizio celebrato dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale.
All’esito dell’udienza del 13 dicembre 2024, la Sezione III della Corte Sportiva di Appello Nazionale, con ordinanza n.003/CSA/2024-2025, accoglieva l’istanza cautelare formulata dalla società reclamante e sospendeva gli effetti delle sanzioni, demandando alla Procura Federale l’espletamento delle indagini sui fatti controversi.
La relazione definitiva della Procura veniva trasmessa alla Sezione III CSA in data 31 gennaio 2025. La reclamante depositava nuovi documenti e memorie difensive in vista dell’udienza del 3 marzo 2025, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione.
All’esito, la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, Sezione III, valutava gli accertamenti della Procura Federale, motivava le proprie conclusioni sugli accertamenti probatori e, con decisione n.0156/CSA-2024-2025, accoglieva parzialmente il reclamo interposto e, per l’effetto, rideterminava la sanzione infitta alla società U.S. Folgore Caratese ASD nell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse e nell'ammenda di € 5.000,00.
6. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.
La società U.S. Folgore Caratese ASD interponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in data 19.03.2025 (procedimento R.G. ricorsi n. 20/2025), avverso la sopra riportata decisione resa dalla Corte Sportiva di Appello azionale, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
I “Eccesso di potere per travisamento dei fatti – violazione di legge per erronea applicazione delle disposizioni FIFA – erroneità della motivazione sulla figura dell’amministratore di fatto”.
Le argomentazioni offerte dalla CSA non sarebbero state in grado di provare che il Sig. OMISSIS fosse un amministratore di fatto del club, e quindi assoggettabile alle norme dell’ordinamento sportivo ed alle conseguenti sanzioni disciplinari, quale dirigente della società Folgore Caratese (anch’essa quindi sanzionabile per le condotte del proprio dirigente), in quanto tale ruolo deve essere dimostrato sulla scorta di elementi concreti, che comprovino la sua sostituzione di fatto agli amministratori formalmente investiti di tale incarico e di elementi di peso volti a provare una sua effettiva ingerenza gestionale nella vita della società, per di più con carattere di continuità. Secondo la società Caratese, pertanto, in assenza di un vincolo anche di fatto che legasse a qualsiasi titolo il sig. OMISSIS alla società, la stessa non potrebbe esser tenuta a rispondere del suo operato e quindi i comportamenti allo stesso addebitati non potrebbero comportare la responsabilità oggettiva e/o diretta del club e l’applicazione delle conseguenti sanzioni.
II “Violazione e falsa applicazione art. 28 comma iv CGS in relazione all’art. 8 CGS. Travisamento dei fatti”.
La CSA avrebbe commesso un errore nell’applicazione dell’art. 28, c. 4, CGS FIGC, poiché era stata applicata alla società la sanzione di cui all’art. 8, lett. e) ed f) – ovvero la squalifica del campo di giuoco e disputa di una gara a porte chiuse – anziché la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), ovvero l’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori.
III “Travisamento dei fatti – Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 59 CGS FIGC”.
La società non sarebbe potuta intervenire, per tramite dei suoi dirigenti, per impedire o far cessare le condotte ascritte al OMISSIS e per prevenire o dissuadere, ai sensi dell’art. 29 CGS FIGC, i comportamenti discriminatori dei propri tifosi, in quanto la medesima società non avrebbe mai avuto contezza di quanto stesse accadendo.
La Caratese concludeva chiedendo al Collegio di Garanzia: « ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettera d) CGS CONI, di sospendere inaudita altera parte il provvedimento impugnato e le sanzioni ivi previste per le ragioni di periculum esposte in ricorso; al Collegio di Garanzia adito, in accoglimento del presente ricorso di annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC pubblicata con CU n. 156/CSA e motivazioni del 18 marzo 2025 e per l’effetto annullare le sanzioni comminate; in subordine, annullare la decisione impugnata e applicare la sanzione di cui all’art. 28 comma 4 CGS FIGC e all’art. 8 comma 1 lettera d) CGS FIGC, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 62 CGS CONI; in estremo subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare alla Corte Sportiva d’Appello perché in applicazione del principio di diritto enunciato da questo Collegio voglia rivalutare i fatti e applicare la conseguente adeguata sanzione».
Con decreto Prot. n. 00283/2025, il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia accoglieva l’istanza cautelare proposta, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato.
La FIGC non si costituiva nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
All’udienza del 9 aprile 2025, la difesa della società Caratese insisteva per l’accoglimento del proprio ricorso; la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, concludeva per il rigetto del ricorso medesimo.
7. La decisione pronunciata dal Collegio di Garanzia.
Con decisione n. 25, resa in data 14 aprile 2025 nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2025 (U.S. Folgore Caratese ASD), il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha statuito, tra l’altro:
- che, l’accertamento circa l’assoggettabilità o meno di un soggetto alla giurisdizione disciplinare sportiva implica un’analisi del rapporto sussistente tra il medesimo e il sodalizio ricorrente;
- che in forza del vincolo di giustizia, sono soggetti alla amministrazione degli organi di giustizia sportiva, i tesserati e gli affiliati laddove, in relazione al OMISSIS, viene individuata solo la asserita qualifica di amministratore di fatto;
- che la responsabilità oggettiva ascritta alla Caratese per il comportamento del sig. OMISSIS, nei termini di cui sopra e non del “tesserato” OMISSIS, non appare configurabile:
- che la Corte Sportiva di Appello ha fatto mal governo di un principio di diritto che il Collegio ha l’onere di (ri)affermare, secondo cui (cfr., decisione n. 19/2018, Prima Sezione) il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma non consente di poter allargare o restringere la portata e il novero delle sanzioni, che, peraltro, possono incidere sui campionati, i cui esiti devono essere il frutto del merito sportivo; che pertanto in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista, né tanto meno si può ricorrere all’analogia, che sconta un divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo ne è l’equivalente), in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall’art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”, né, vieppiù, ci si può sostituire al legislatore creando fattispecie ad hoc basate, peraltro, su ipotesi non assistite da certezza e la certezza, laddove si invoca la sussistenza dell’amministrazione di fatto ai sensi dell’art. 2639 c.c., proprio per le caratteristiche estrinseche della fattispecie, non può essere obliata né creata sulla base di indizi di tipo congetturale;
- che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la qualifica di amministratore di fatto di una società si desume dal concreto esercizio, in modo cont nuativo e s gnificativo, di poteri tipici in rent alla qualifica o all funzione (Cassazione penale, sentenza n. 34381/2022), affermando il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, deve essere valorizzato l'esercizio in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi e in tale ultimo caso spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati, come validamente individuabili in elementi sintomatici di gestione o cogestione della società - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda;
- che, esaminando le motivazioni che conducono il Giudice del gravame alla comminatoria della sanzione nei confronti della Caratese per responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al OMISSIS (individuato come amministratore di fatto), non si rinvengono tali argomentazioni, ma altre che la giurisprudenza di legittimità mai ha menzionato e che, pertanto, non risultano idonee alla qualificazione giuridica del citato soggetto come amministratore di fatto;
- che, secondo Cass. Pen., Sez. V, n. 16414 del 28 febbraio 2024, “la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”; e tale accertamento risulta “insindacabile in sede di legittimità[…] solo se sostenuto da motivazione congrua e logica[…] in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito”;
- che la CSA non ha correttamente applicato i principi di diritto utili alla configurazione dell’amministratore di fatto e che, come tale, non può essere ritenuto il presupposto della sanzione inflitta alla società ricorrente per responsabilità oggettiva;
- che, quanto ai comportamenti del OMISSIS, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché il Collegio non ha alcun potere di riesame dei fatti che attengono a profili di merito sottratti ex lege al proprio scrutinio;
- che la prima parte del secondo motivo di gravame è meritevole di accoglimento, in quanto la responsabilità delle società per manifestazioni contrarie ai principi di non discriminazione è prevista dall’art. 28, c. 4, CGS FIGC, a mente del quale: “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”.
- che il conseguente regime sanzionatorio è così strutturato:
--- In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) [i.e. “obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”].
--- Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti (art.28, comma 4, CGS), possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m) [i.e. “e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;….. ”].
--- In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m).
--Ai sensi del comma 5 della medesima disposizione “Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia. La responsabilità della società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4”;
- che nel caso di specie, la Caratese è stata sanzionata con «la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una gara effettiva a porte chiuse e dell’ammenda di € 5.000,00»;
- che la differenza tra la prima fattispecie, quella più lieve, della disputa di una o più gare con uno o più settori privi di spettatori, e quella più grave, della perdita della gara e l’applicazione congiunta o disgiunta delle sanzioni di cui all’art, 8 comma 1, lettere e), f), g), i), m), ris ede nella class ficazione dei fatti come “particolarmente gravi e rilevanti”, ovvero che si concretizzino in una condotta particolarmente deplorevole e vergognosa e che allo stesso tempo siano “rilevanti”;
- che i fatti imputabili ai sostenitori della Caratese sono stati refertati solo dall’assistente n. 2, che ha parlato di cori che si sarebbero protratti per circa un minuto provenienti dalla tribuna alle sue spalle; tali espressioni non sono state refertate né dall’arbitro né dall’assistente n. 1, che stazionava sul lato opposto del campo in prossimità delle panchine, il quale, evidentemente, non ha udito le predette urla (Rapporto assistente arbitrale n. 2: “tifosi, quantificabili in un centinaio, della Folgore Caratese, riconducibili per via di sciarpe e bandiere della squadra di casa faceva cori razzisti verso il sostituto/espulso per un minuto circa riproducendo il verso scimmiesco U-U-U-U”);
- che condivisibile si appalesa la censura della Caratese in ordine al vizio motivazionale della CSA, che si era limitata ad assumere i fatti occorsi come “particolarmente gravi e rilevanti”, senza tuttavia dare contezza di alcun percorso logico argomentativo che potesse portare alla suddetta conclusione; in altri termini, la decisione impugnata è stata ritenuta lacunosa nella motivazione circa la “dimensione e percezione reale del fenomeno” e nella conseguente sanzione in concreto irrogata, giacché non è dato scorgere quale iter argomentativo abbia compiuto la CSA per giungere alla conclusione circa la particolare gravità e rilevanza dei fatti occorsi e, dunque, di ritenere “recessiva” l’ipotesi contemplata dal terzo capoverso dell’art. 28, c. 4 (“In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d)”);
- che chiarisce bene tale concetto la giurisprudenza di legittimità (già fatta propria da Questa Sezione, con decisione n. 23/2021), allorquando afferma: «secondo la previsione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere connotata, in primo luogo, dal requisito, non espressamente richiamato ma fondante, della "certezza", che implica la verifica processuale della sua sussistenza (Cass., sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008). L'indicato requisito non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico, partecipando, invece, di quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio (Cass., sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008); esso tuttavia conduce ad evitare che la prova critica (indiretta) possa fondarsi su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente o mere congetture (Cass., sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015). La caratterizzazione di ogni indizio passa, in secondo luogo, attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro. Il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio implica come operazione propedeutica quella di valutare ogni elemento indiziario singolarmente, ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarlo, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo» (Cass. Pen., Sez. V, sent. 15 settembre - 28 ottobre 2020, n. 29877);
- che nella vicenda in esame, a fronte di un referto arbitrale in cui nulla si dice in merito ad eventi che sarebbero accaduti all’interno del rettangolo di gioco, con margini di assoluta incertezza, rectius non conoscenza, sugli autori delle condotte, la Corte è pervenuta ad ipotesi di gravità e rilevanza in relazione al margine di certezza della commissione del fatto senza considerare il principio di diritto affermato dal Collegio (decisione 23/2021), secondo cui il giudizio di colpevolezza nell’ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza nel senso descritto innanzi, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo.
8. I principi di diritto stabiliti dal Collegio di Garanzia.
Di conseguenza, il Collegio di Garanzia ha stabilito che i vizi motivazionali avrebbero dovuto essere colmati dalla Corte Sportiva di Appello FIGC in sede di rinvio, <<affinché la medesima inquadri l’assetto sanzionatorio a carico della Folgore Caratese alla stregua dei seguenti principi di diritto a cui la Corte dovrà uniformarsi per arrivare alla corretta individuazione della sanzione e della sua misura>>:
1) La qualificazione di amministratore di fatto di una società deve essere affermata in applicazione del dettato dell’art. 2639 c.c. alla presenza di oggettivi elementi sintomatici di gestione o cogestione della società - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda.
2) Il giudizio di colpevolezza nell’ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio “al di làdi ogni ragonevole dubbo”, ma deve esserecomunqu assistt dai dizi cheabbino le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza nel senso sopra descritto, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo, intendendosi per gravità la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa ossia la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione, altrettanto o più verosimile; per concordanza i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno e non porsi in contraddizione tra loro.
Per l’effetto, il Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, ha così disposto: Accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, e rinvia alla Corte Sportiva di Appello FIGC perché, in diversa composizione, rinnovi la valutazione applicando i principi di diritto descritti in parte motiva ai fini del proprio scrutinio sull’assetto sanzionatorio applicabile. Le spese saranno liquidate dalla Corte Sportiva di Appello FIGC in sede di rinvio come indicato in motivazione.
9. L’udienza celebrata dinanzi alla CSA a Sezioni Unite.
Incardinato d’ufficio il giudizio di rinvio, alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 luglio 2025 è comparsa, per la U.S. Folgore Caratese ASD, l'Avv. Federica Ferrari, che, preliminarmente, ha eccepito l’intervenuta estinzione del procedimento per violazione del termine di sessanta giorni, fissato dall’art. 54, comma 2, del CGS FIGC, per la definizione del giudizio di rinvio, deducendo che nel caso di specie non troverebbero applicazione i termini previsti dall’art.110 del CGS FIGC e/o all’art.38 del CGS CONI, in quanto afferenti il giudizio disciplinare.
Inoltre, a detta della società Caratese, il predetto termine decorrerebbe dal giorno di deposito del dispositivo a cura del Collegio di Garanzia, in ossequio al principio sancito dall’art.58, comma 3, del CGS CONI, secondo cui “Il procedimento (dinanzi al Collegio di Garanzia) si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei 5 giorni successivi all’udienza”, precisando altresì di non avere contezza di quando il fascicolo sia stato restituito alla Corte Sportiva di Appello.
Di conseguenza, tra la data del 9 aprile 2025, di deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia e quella del 25 luglio 2025, di celebrazione dell’udienza del giudizio di rinvio dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale, risulterebbe essere abbondantemente decorso il termine di sessanta giorni applicabile in base ai criteri sopra delineati.
Nel merito la U.S. Folgore Caratese ASD, riportandosi alle argomentazioni e motivazioni contenute nella decisione resa dal Collegio di Garanzia, ha sostenuto non essere irrogabile alla società alcuna sanzione per il comportamento addebitato al Sig. OMISSIS, posto che lo stesso non potrebbe essere qualificato come amministratore di fatto della società stessa, non sussistendo, di conseguenza, la giurisdizione della giustizia sportiva a suo carico e, per l’effetto, a carico della società. In ogni caso, la CSA non avrebbe fornito idonee motivazioni circa l’avvenuta applicazione di sanzioni che, in caso di prima violazione, possono essere inflitte solo qualora si verifichino “fatti particolarmente gravi e rilevanti” ai sensi dell’art.28, comma 4, del CGS FIGC.
La difesa della società Caratese ha insistito, pertanto, per l’annullamento delle sanzioni inflitte, o, in subordine, per l’applicazione della sanzione prevista per la prima violazione e, in tale ultima ipotesi, per l’assoggettamento della società ad un periodo di prova come previsto dall’art.28, comma 7, del CGS FIGC.
Il procedimento è stato quindi ritenuto in decisione.
10. Il dispositivo reso dalla Corte Sportiva d’Appello in sede di rinvio.
Con Dispositivo n. 005/CSA-2025-2026 pubblicato in data 25 luglio 2025 si è statuito quanto segue: “La Corte, in sede di rinvio, dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla per le spese. Dispone, ove non già effettuata, la restituzione del contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte con Pec”.
Il tutto per i seguenti motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
11. Accoglimento dell’eccezione preliminare.
Questa Corte ritiene di accogliere l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa della società Caratese all’udienza del 25 luglio 2025 e, quindi, dichiarare l’estinzione del presente giudizio, pur con le precisazioni che seguono in ordine alle deduzioni formulate dalla parte reclamante.
Le norme che regolano la durata dei giudizi sportivi sono le seguenti.
Art. 54 del CGS FIGC - Termini di durata del giudizio: 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, tutte le controversie sono decise dagli ogani d giustizia sportiva entro novantagiorni dalla prop sizio e del ricorso di primo gradoed entro sessantagiorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo di secondo grado. 2. I termini di cui al comma 1 operano anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente.
Art. 110 del CGS FIGC - Termini di estinzione del giudizio disciplinare: 1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all'atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121. 2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. 3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo all'organo giudicante di secondo grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento all'organo giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio.
Art. 38 del CGS CONI - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi: 1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare. 2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. 3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport. 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
Art. 58 del CGS CONI - Disposizioni generali: 1. La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura. 2. Il regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 bis dello Statuto del Coni determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio. 3. Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Il procedimento si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei 5 giorni successivi all’udienza. La motivazione è depositata nel termine ulteriore di 30 giorni.
Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate emerge come il termine di durata del procedimento di rinvio celebrato dinanzi alla Corte Sportiva di Appello sia di sessanta giorni (Art. 54 del CGS FIGC, secondo il cui comma 1 le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro sessanta giorni dalla proposizione del reclamo di secondo grado, termine che, per effetto del comma 2, opera anche in caso di annullamento con rinvio o comunque in caso di regressione alla fase procedimentale precedente. Art. 110 del CGS FIGC, secondo il cui comma 3, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni. Art. 38 del CGS CONI, secondo il cui comma 3, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni).
Tale termine non decorre dal giorno del deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, come, in via prioritaria, ha sostenuto la società Caratese, la quale ha invocato, in particolare, l’applicabilità al caso di specie del principio sancito dall’art.58, comma 3, del CGS CONI - secondo cui “Il procedimento si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei 5 giorni successivi all’udienza” –, deducendo, altresì, il mancato di rinvenimento, nel fascicolo di causa, di un’eventuale comunicazione formale da parte del Collegio di Garanzia alla CSA di trasmissione del fascicolo per il seguito di competenza.
In realtà, il Collegio ha provveduto a restituire formalmente gli atti alla Corte Sportiva, con apposita e specifica comunicazione trasmessa in data 14.04.2025 a mezzo di Posta Elettronica Certificata, dall’indirizzo collegiogaranziasport@cert.coni.it all’indirizzo cortesportiva.appello@pec.figc.it.
Detta missiva non è rinvenibile nel fascicolo di causa visibile alle parti in quanto concernente rapporti diretti tra i due Organi di giustizia sportiva (Collegio e CSA), ma in ogni caso la sua mancata conoscenza in capo alla parte non inficia in alcun modo il proprio diritto di difesa, in quanto la data della predetta comunicazione coincide con quella del deposito delle motivazioni della decisione del Collegio.
È, quindi, dal 14.04.2025 e non dalla data del deposito del dispositivo che inizia a decorrere il termine di sessanta giorni per la pronuncia; e ciò per due ordini di ragioni.
La prima è che sia l’art. 38 del CGS CONI che l’art. 110 del CGS FIGC prevedono espressamente che nei procedimenti di natura disciplinare detto termine decorra dalla data in cui vengono restituiti gli atti del giudizio dal Collegio di garanzia dello sport all'organo giudicante che deve pronunciarsi in sede di rinvio.
A quest’ultimo riguardo giova chiarire che il presente giudizio non è qualificabile alla stregua di un procedimento c.d. “disciplinare” (che, a norma di quanto previsto nei Regolamenti sopra richiamati, si identifica con i giudizi che trovano impulso nell’atto di deferimento ad istanza della Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale competente), bensì quale procedimento appartenente alla c.d. giustizia “tecnica” (che mira a garantire il corretto svolgimento delle competizioni ed il rispetto delle relative disposizioni e che si attiva d’ufficio a seguito dei rilievi che il Giudice Sportivo opera sulla base del referto steso dal Direttore di Gara o di impulso di parte nelle ipotesi previste dal CGS).
Tuttavia, non risultano essere vigenti disposizioni codicistiche, afferenti la c.d. giustizia “tecnica”, che prevedano specificatamente il dies a quo di decorrenza del predetto termine (a titolo esemplificativo, tra le Norme generali sul procedimento, l’art.54, comma 2, del CGS FIGC, si limita a prevedere che “I termini di cui al comma 1 operano anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente”, mentre l’art.62, comma 2, del CGS CONI, sui Procedimenti, dispone che “In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi”).
Ne consegue che, anche in assenza di disposizioni che prevedano un termine di decorrenza diverso da quello indicato per il procedimento “disciplinare”, quest’ultimo deve trovare applicazione, in via analogica, alla presente fattispecie, in ossequio al dovere generale dell’interprete di colmare quella che, in caso contrario, risulterebbe essere una lacuna dell’ordinamento, conseguendone l’applicabilità al caso di specie degli artt. 38 del CGS CONI e 110 del CGS FIGC, i quali regolano e disciplinano un procedimento (disciplinare) diverso da quello in delibazione, ma rispondono evidentemente alla medesima ratio, precisandosi che tale inferenza logico-giuridica non si scontra con il generale divieto di applicazione analogica previsto dall’art.14 delle Disposizioni sulla Legge in generale.
In secondo luogo, a rafforzare la conclusione testé raggiunta rileva la circostanza che, a seguire la tesi sostenuta da parte reclamante - secondo cui, come detto, il predetto termine decorrerebbe dal deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia dello Sport sulla scorta del disposto dell’art. 58 del CGS CONI, in base al quale il procedimento davanti al Collegio si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione – si finirebbe con l’impedire l’osservanza del dovere che incombe sulla Corte Sportiva d’Appello di uniformarsi al principio di diritto fissato dal Collegio, il quale risulta espressamente indicato nella motivazione della decisione di quest’ultimo e, appunto, non nel dispositivo.
A conferma, la stessa comunicazione del Collegio di restituzione degli atti alla Corte Sportiva è stata inoltrata con la seguente dicitura: “…si trasmette il fascicolo del procedimento di cui all’oggetto, per il seguito di competenza”, dovendosi intendere a tale titolo l’instaurazione e celebrazione del giudizio di rinvio.
In conseguenza di quanto sopra, dalla data del 14.04.2025, di restituzione degli atti del procedimento R.G. ricorsi n. 20/2025 instaurato su ricorso della U.S. Folgore Caratese ASD e conclusosi con decisione munita di motivazioni del 14 aprile 2025, alla data di celebrazione dell’udienza del 25 luglio 2025 dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale della Figc, risultano essere decorsi 102 giorni, termine superiore a quello di sessanta giorni previsto dalle norme sopra richiamate, conseguendone l’estinzione del presente giudizio.
12. Assorbimento delle questioni di merito.
Per effetto della statuizione che precede, resta assorbita ogni altra valutazione nel merito della controversia.
13. Le spese del giudizio.
Il Collegio remittente ha demandato a questa Corte sportiva in sede di rinvio il regolamento delle spese anche per il giudizio svolto dinanzi a sé.
Va evidenziato che la pronunzia sulle spese è richiesta dall’art. 62 CGS – CONI nella sola ipotesi prevista dal comma 3, secondo cui “Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti”.
Nella specie, stante l’esito favorevole alle ragioni del signor OMISSIS del ricorso al Collegio di Garanzia, non occorre assumere alcuna decisione in ordine al regolamento delle spese anzidette.
Neppure ricorrono le condizioni richieste dall’art. 55 del Codice di Giustizia sportiva per condannare la parte soccombente al pagamento, in favore dell’altra parte, delle spese riguardanti la presente fase di giudizio, in considerazione della particolare complessità della questione controversa.
P.Q.M.
La Cor e, in sede di rinvio, dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
Dispone, ove non già effettuata, la restituzione del contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Antonino SAVO AMODIO
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce