F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0008/CSA pubblicata del 6 Agosto 2025 – Collegio di Garanzia dello Sport C.O.N.I. – Omissis
Decisione/0008/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0002/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Antonino Savo Amodio – Presidente
Paolo Tartaglia – Componente
Lorenzo Attolico – Componente
Andrea Lepore - Componente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I., disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Prima Sezione - con la decisione n.54/2025 depositata in data 24 giugno 2025 (ricorso proposto da OMISSIS in data 01.04.2025), concernente la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale della FIGC, Sezione III, n. 0155/CSA-2024-2025 depositata in data 18.03.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Vista la decisione resa dalla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale della FIGC, Sezione III, n.0155/CSA-2024-2025, resa nel proc. n. RG 0128/CSA/2024-2025, con la quale, in riforma della decisione resa a mezzo del Comunicato Ufficiale n.62 del 03.12.2024 dal Giudice Sportivo Lnd Figc, veniva parzialmente accolto il reclamo proposto dal Sig. OMISSIS;
Vista altresì la decisione resa dal Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, n.54/2025, con la quale è stato disposto l’accoglimento del ricorso R.G. n. 32/2025 presentato dal Sig. OMISSIS, con rinvio a questa Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, in diversa composizione;
Posta pertanto la necessità di procedere, come statuito dal Collegio di Garanzia, ad una nuova decisione sul reclamo interposto dal Sig. OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in modalità mista il giorno 25 luglio 2025, l’Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. OMISSIS per il Sig. OMISSIS;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La vicenda in fatto, in sintesi, può essere così riassunta.
1. Premessa.
Con reclamo n. 0128/CSA/2024-2025, proposto in data 09.12.2024 alla Corte Sportiva di Appello Nazionale FIGC, il Sig. OMISSIS chiedeva l’annullamento della sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2026 e del divieto di accedere ad impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche fino al 30 giugno 2025, inflitta dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 62 del 3 dicembre 2024, in relazione alla gara Folgore Caratese - Club Milano disputata in data 1 dicembre 2024 allo stadio comunale di Verano Brianza (16° giornata del Campionato di Serie D).
2. Il Comunicato Ufficiale n.62 del 03.12.2024 del Giudice Sportivo Lnd Figc.
Il Giudice Sportivo aveva così motivato la decisione impugnata:
Posizione Sig. OMISSIS: “Per avere: - al termine del primo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco rivolgendo al Direttore di gara espressione offensiva ed implicante denigrazione e discriminazione per motivi di razza. Il medesimo inseguiva l'ufficiale di gara fino all'ingresso nello spogliatoio arbitrale cercando di farlo cadere e rivolgendogli espressioni e gesti (3 pugni sulla porta) intimidatori; - nel corso del secondo tempo, reiterato a più riprese le espressioni implicanti discriminazione razziale nei confronti dell'arbitro e di due calciatori avversari; - al termine della gara, attinto con sputi alcuni calciatori avversari mentre abbandonavano il terreno di gioco ed in seguito rivolto espressioni offensive e discriminatorie nei confronti dei medesimi calciatori, innescando una violenta rissa tra i tesserati delle due società, durante la quale il medesimo rivolgeva gesto intimidatorio all'indirizzo del Direttore di gara. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine. Infine, reiterava ulteriormente la condotta minacciosa, offensiva e discriminatoria nei confronti dell'arbitro per di più millantando indebite influenze e corruttela degli organi di giustizia sportiva. Sanzione così determinata anche in ragione della pervicace e manifesta violazione dei principi fondamentali dello Statuto FIGC come determinati ai sensi dell'art. 2”.
Posizione U.S. Folgore Caratese ASD: “Per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società rivolto espressioni offensive ed implicanti discriminazione per motivi di razza nei confronti del Direttore di gara. Inoltre, propri dirigenti tolleravano ripetuti atteggiamenti intimidatori nei confronti degli ufficiali di gara ed insieme ad altre persone prendevano parte ad una violenta rissa nel corso della quale venivano sferrati calci e pugni all'indirizzo di tesserati avversari. Inoltre, propri sostenitori rivolgevano grida ed espressioni implicanti discriminazione razziale all'indirizzo di un calciatore avversario. Infine, per mancanza di acqua calda, volontariamente tolta, dallo spogliatoio arbitrale”.
3. Gli atti ufficiali di gara.
Dagli Atti Ufficiali di gara emergeva quanto segue.
- Referto di gara a firma del Sig. Wael Abu Ruqa (estratto): “…dirigenti riconducibili alla società di casa Folgore Caratese proferivano offese razziste nei miei confronti come: sei un marocchino di merda, viscido, devi tornare al paese tuo a mangiare le banane. Insultavano anche l'assistente numero 1…OMISSIS entrava nel TDG a fine primo tempo dicendo: sei un negro di merda, sono in grado di farti scomparire dalla faccia della terra a te e tua madre…Lo stesso, dava tre cazzotti alla porta dicendo: se non vi comportate bene io vi sparo alle gambe. Durante il 2’ tempo proferiva offese razziste verso di me, e verso i calciatori ospiti n. 7 Dioh Mouna e n. 9 Dioh Ekwalla. A fine gara…derideva i giocatori di colore…OMISSIS portava il pollice al collo facendo a gesto intimidatorio di tagliarmi la gola. Noi ci chiudevamo nello spogliatoio …Lo stesso si avvicinava a noi a fine gara, minacciandoci e continuandomi a dare del negro e del figlio di puttana e proferire che: sono libero di fare quello che voglio perché con il patrimonio che ho sono riuscito a comparare anche la coscienza di chi giudicherà il tuo referto”.
- Relazione Assistente dell'Arbitro n°1, Sig. Giovanni D'amico: “Durante tutto lo svolgimento della partita io e IAE abbiamo ricevuto continuamente insulti soprattutto razziali da parte di una persona non in distinta che si presenta con il nome di OMISSIS scendendo in campo alla fine del primo tempo”.
- Relazione Assistente dell'Arbitro n°2, Sig. Dario Gherardini: “al 36' del 2 tempo…un nutrito gruppo di tifosi, quantificabili in un centinaio, della Folgore Caratese, riconoscibili per via di sciarpe e bandiere della squadra di casa faceva cori razzisti verso il sostituto/espulso per un minuto circa riproducendo ' il verso scimmiesco U - U - U - U – U”.
- Integrazione da parte dell’Arbitro con mail del 02.12.2025 (estratto): “Per tutta la durata della gara, nel gabbiotto sopra gli spogliatoi, dirigenti riconducibili alla società di casa FOLGORE CARATESE proferivano offese razziste nei miei confronti come: sei un marocchino di merda, viscido, devi tornare al paese tuo a mangiare le banane. Insultavano anche l'assistente numero 1…, su di lui e la sua famiglia. …"OMISSIS" entrava nel TDG a fine primo tempo dicendo " SEI UN NEGRO DI MERDA, sono in grado di farti scomparire dalla faccia della terra a te e tua madre"…OMISSIS, dava 3 cazzotti alla porta dicendo "se non vi comportate bene io vi sparo alle gambe"…. Durante il 2t OMISSIS proferiva offese razziste verso di me, e verso i calciatori ospiti n. 7 DIOH MOUNA e n.9 DIOH EKWALLA…A fine gara, ancora OMISSIS derideva i giocatori di colore, proferendo "Negri!! tornatevene a casa vostra…e riproponeva il verso della scimmia…OMISSIS portava il pollice al collo facendo a gesto intimidatorio di "tagliarmi la gola"… OMISSIS si avvicinava a noi a fine gara, minacciandoci e continuandomi a dare del negro e del figlio di puttana e profer che "sono libero di fare quello che voglio perchè con il patrimonio che ho sono riuscito a comparare anche la coscienza di chi giudicherà il tuo referto" riferendosi a Voi.”
4. Il reclamo alla Corte Sportiva di Appello Nazionale.
In via pregiudiziale, il Sig. OMISSIS chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Sportivo; egli non sarebbe stato (più) un tesserato della Federazione, risultando dal sistema dell’anagrafe federale FIGC della società Folgore Caratese che il OMISSIS avesse ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore fino al 7 ottobre 2024.
Nel merito premetteva di aver trasmesso un esposto alla Procura Federale, denunciando la falsità e contraddittorietà di quanto riferito nel rapporto di gara dall’arbitro Wael Abu Ruqa, negando ogni addebito, formulando istanza di sospensione del procedimento per il tempo necessario ad accertare i fatti contestati e, all’esito, chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ovvero, in subordine, la loro riduzione.
5. Il giudizio celebrato dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale.
All’esito dell’udienza del 13 dicembre 2024, la Sezione III della Corte Sportiva di Appello Nazionale, con ordinanza n.002/CSA/2024-2025, accoglieva l’istanza cautelare formulata dal reclamante e sospendeva gli effetti delle sanzioni, demandando alla Procura Federale l’espletamento delle indagini sui fatti controversi.
La relazione definitiva della Procura Federale veniva trasmessa alla Sezione III della CSA in data 31 gennaio 2025. Il reclamante depositava nuovi documenti e memorie difensive in vista dell’udienza del 3 marzo 2025, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione.
All’esito, la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, Sezione III, rigettava l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata nei propri confronti, valutava gli accertamenti della Procura Federale, motivava le proprie conclusioni sugli accertamenti probatori e, con decisione n.0155/CSA-2024-2025, accoglieva parzialmente il reclamo interposto e, per l’effetto, riduceva le sanzioni: - dell'inibizione, fino al 28.02.2026; - del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito F.I.G.C., fino al 31.05.2025.
6. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.
Il Sig. OMISSIS interponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, in data 01.04.2025, avverso la sopra riportata decisione resa dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale (procedimento R.G. ricorsi n. 32/2025), affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
I “Violazione di legge - Difetto di giurisdizione sportiva - Travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria”.
Il richiamo fatto dalla Corte al Regulations on the Status and Transfers of Players si tradurrebbe in una erronea e falsa applicazione del medesimo, atteso che le norme internazionali in parola si riferiscono esclusivamente agli atleti e non anche ai dirigenti e non possono trovare applicazione analogica. Parimenti erronei sarebbero i richiami agli artt. 1 e 2 del CGS FIGC, e le argomentazioni spese dalla CSA non sarebbero state, a detta del Sig. OMISSIS, in grado di provare che lo stesso fosse un amministratore di fatto del club, ruolo che deve essere dimostrato sulla scorta di elementi concreti che comprovino la sua sostituzione di fatto agli amministratori formalmente investiti di tale incarico e di elementi di peso volti a provare una sua effettiva ingerenza gestionale nella vita della società, per di più con carattere di continuità.
II “Difetto di motivazione per illogicità e travisamento dei fatti - Difetto dei presupposti di istruttoria - Motivazione apparente”.
Il Sig. OMISSIS contestava la veridicità e il difetto di motivazione in ordine agli elementi di fatto presi in considerazione dalla CSA.
III “Erronea applicazione della sanzione per violazione dei presupposti di fatto o di diritto nonché per sua manifesta irragionevolezza - Travisamento dei fatti”.
La CSA avrebbe commesso un grave errore nella determinazione della sanzione, allorché, in applicazione dell’art. 28 CGS FIGC, non avrebbe individuato la sanzione base partendo dai presupposti di fatto e di diritto della fattispecie e avrebbe illegittimamente riconosciuto, senza motivare sul punto, l’aggravante di cui all’art. 9, c. 1, lett. h), prevista solo in casi particolarmente “gravi”, congiuntamente con quella prevista all’art. 14, lett. a) del CGS FIGC. Ciò non consentirebbe, secondo la prospettazione del Sig. OMISSIS, di operare alcun controllo sull’operato della Corte, che sarebbe quindi giunta alla determinazione della pena finale in modo apodittico e irragionevole.
Il Sig. OMISSIS concludeva chiedendo al Collegio di Garanzia: «[…] - in accoglimento del presente ricorso di annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC pubblicata con CU n. 155/CSA e motivazioni del 18 marzo 2025 e per l’effetto annullare le sanzioni comminate o, in subordine, rideterminare la sanzione nei termini indicati in ricorso non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 62 CGS CONI o, in estremo subordine, disporre il rinvio alla Corte Sportiva d’Appello perché si pronunci in conformità al principio di diritto che verrà espresso».
Con decreto Prot. n. 00336/2025, il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia disponeva l’abbreviazione alla metà dei termini di cui all’art. 60, commi 1 e 4, CGS CONI.
La FIGC non si costituiva nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
All’udienza del 16 aprile 2025, la difesa del Sig. OMISSIS insisteva nell’accoglimento del proprio ricorso; la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, concludeva per il rigetto del ricorso medesimo.
7. La decisione pronunciata dal Collegio di Garanzia.
Con decisione n.54 depositata in data 24 giugno 2025, nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2025 (OMISSIS), il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha statuito, tra l’altro:
- che il motivo di ricorso in cui il Sig. OMISSIS sosteneva l’inapplicabilità ai dirigenti del paragrafo 4 “Terminal of activity” del F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfers of Players, nonché l’insussistenza dei presupposti perché il sig. OMISSIS potesse considerarsi amministratore di fatto e, quindi, soggetto alla giurisdizione sportiva, era fondato e andava accolto;
- che il paragrafo 4 del Regulations è riferito esclusivamente agli atleti ed è stato introdotto dalla F.I.F.A. a tutela degli atleti stessi ovvero per favorire la ripresa dell’attività agonistica sia in ambito professionistico che amatoriale;
- che estendere i suoi effetti anche ai dirigenti contrasta con il dato letterale della disposizione e, in ogni caso, significherebbe, paradossalmente, penalizzare piuttosto che favorire la categoria dei dirigenti, i quali rimarrebbero assoggettati alla giustizia sportiva pur in assenza di tesseramento;
- che, pertanto, considerata la specialità della norma in commento, la stessa, anche in ragione della sua natura sostanzialmente afflittiva perché, appunto, estenderebbe il regime sanzionatorio, non è suscettibile di applicazione analogica e tanto in ossequio al principio di tassatività nelle norme incriminatrici codificato nell’art. 14 delle Disposizioni sulla Legge in generale;
- che, per quanto concerne il dedotto ruolo di amministratore di fatto ascritto al sig. OMISSIS, ribadito che, in forza del vincolo di giustizia, sono soggetti alla amministrazione degli organi di giustizia sportiva, i tesserati e gli affiliati, affinché possa invocarsi il vincolo, laddove si invoca la sussistenza dell’amministrazione di fatto ex art. 2639 c.c., è necessario che il giudice del merito accerti in maniera incontrovertibile e non concettuale e deduttiva la sussistenza dei presupposti oggettivi;
- che, la qualifica di amministratore di fatto di una società si desume dal concreto esercizio, in modo continuativo e significativo, di poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Cassazione penale, sentenza n. 34381/2022), richiamando il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, deve essere valorizzato l'esercizio in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi e in tale ultimo caso spetta ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati, come validamente individuabili in elementi sintomatici di gestione o cogestione della società - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda;
- che, in pratica, il ruolo di amministratore di fatto si configura quando un soggetto partecipa attivamente alla gestione aziendale, ovvero assume decisioni rilevanti in materia di strategia o operazioni, ovvero controlla la contabilità e le finanze dell’impresa (Cass. Civ., n. 34381/2022, n. 1546/2022, n. 27163/2018, Trib. Venezia, 21 settembre 2024, Trib. Milano, 28 maggio 2017, n. 8336);
- che la Corte Sportiva d’Appello ha utilizzato argomentazioni, mai valorizzate dalla giurisprudenza di legittimità, che non possono ritenersi idonee per la qualificazione giuridica del sig. OMISSIS come amministratore di fatto;
- che, inoltre, la Suprema Corte, con un recente arresto (Cass. Pen., Sez. V, n. 16414 del 28 febbraio 2024), ha ribadito in modo inequivoco l’ambito dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto di una società, rilevando che “la
prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”; e tale accertamento risulta “insindacabile in sede di legittimità[…] solo se sostenuto da motivazione congrua e logica[…] in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito”;
- che, di conseguenza, il motivo di ricorso andava accolto in parte qua, ma riqualificato, secondo il principio iura novit curia, nel senso che la Corte Sportiva d’Appello non ha correttamente applicato i principi di diritto utili alla configurazione dell’amministratore di fatto e che, come tale, non può essere ritenuto il presupposto delle sanzioni inflitte al ricorrente;
- che tali considerazioni prescindono dal dato fattuale, che sfugge allo scrutinio del Collegio, attesane la funzione di legittimità e non di merito, sicché, quale Giudice dell’atto e non del fatto, il Collegio rilevava che la responsabilità ascritta al ricorrente per il suo comportamento non appariva configurabile in quanto non correttamente profilato come amministratore di fatto;
- che i motivi di ricorso II) e III) rimanevano assorbiti.
8. Il principio di diritto stabilito dal Collegio di Garanzia.
Di conseguenza, il Collegio di Garanzia ha stabilito che i vizi motivazionali rilevati avrebbero dovuto essere colmati dalla Corte Sportiva di Appello FIGC in sede di rinvio, <<affinché la medesima accerti la sussistenza dei presupposti per la qualificazione del sig. OMISSIS quale amministratore di fatto alla stregua del seguente principio di diritto a cui la Corte dovrà uniformarsi>>: “La qualificazione di amministratore di fatto di una società deve essere affermata in applicazione del dettato dell’art. 2639 c.c. alla presenza di oggettivi elementi sintomatici di gestione o cogestione della società - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda”.
Per l’effetto, il Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, ha così disposto: “Accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, e rinvia alla Corte Sportiva di Appello FIGC perché, in diversa composizione, rinnovi la valutazione applicando il principio di diritto descritto in parte motiva ai fini del proprio scrutinio sull’assetto sanzionatorio applicabile. Le spese saranno liquidate dalla Corte Sportiva di Appello FIGC in sede di rinvio come indicato in motivazione”.
9. L’udienza celebrata dinanzi alla CSA a Sezioni Unite.
Incardinato d’ufficio il giudizio di rinvio, alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 luglio 2025 è comparso, per il Sig. OMISSIS, l'Avv. Cesare Di Cintio, che, preliminarmente, ha eccepito l’intervenuta estinzione del procedimento per violazione del termine di sessanta giorni, fissato dall’art. 54, comma 2, del CGS FIGC, per la definizione del giudizio di rinvio, deducendo che nel caso di specie non troverebbero applicazione i diversi termini previsti dall’art.110 del CGS FIGC e/o all’art.38 del CGS CONI, in quanto afferenti il giudizio disciplinare. Inoltre, a detta del Sig. OMISSIS, il predetto termine decorrerebbe dal giorno di deposito del dispositivo a cura del Collegio di Garanzia, in ossequio al principio sancito dall’art.58, comma 3, del CGS CONI, secondo cui “Il procedimento (dinanzi al Collegio di Garanzia) si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei 5 giorni successivi all’udienza”. Di conseguenza, tra la data del 16 aprile 2025, di deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia e quella del 25 luglio 2025, di celebrazione dell’udienza del giudizio di rinvio dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale, risulterebbe essere abbondantemente decorso il termine di sessanta giorni applicabile in base ai criteri sopra delineati.
Nel merito, l’Avv. Di Cintio, riportandosi alle argomentazioni e motivazioni contenute nella decisione resa dal Collegio di Garanzia, ha sostenuto non essere irrogabile al Sig. OMISSIS alcuna sanzione per il comportamento a lui addebitato, posto che lo stesso non potrebbe essere qualificato come amministratore di fatto della società U.S. Folgore Caratese ASD, richiamando anche l’inapplicabilità, al caso di specie, del Paragrafo 4 “Terminal of activity” del F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfers of Players. In subordine, nel caso in cui la Corte dovesse ritenere sussistente la giurisdizione della giustizia sportiva, ha dedotto che i fatti emersi dalle indagini della Procura Federale avrebbero ridimensionato notevolmente la versione iniziale dell’Arbitro e pertanto la gravità della condotta ascrivibile al Sig. OMISSIS, invocando, al riguardo, l’applicabilità del minimo edittale previsto dall’art.28, comma 3, del CGS FIGC, di 4 mesi di inibizione/squalifica, che risultano essere già “scontati” alla data dell’udienza del 25 luglio 2025.
La difesa del Sig. OMISSIS ha insistito, pertanto, per l’annullamento delle sanzioni inflitte, o, in subordine, per l’applicazione del minimo edittale previsto dall’art.28, comma 3, del CGS FIGC, di 4 mesi di inibizione/squalifica.
Il procedimento è stato quindi ritenuto in decisione.
10. Il dispositivo reso dalla Corte Sportiva d’Appello in sede di rinvio.
Con Dispositivo n. 004/CSA-2025-2026 pubblicato in data 25 luglio 2025 si è statuito quanto segue: “La Corte, in sede di rinvio, accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce le sanzioni: - dell'inibizione, fino al 28 febbraio 2026; - del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito F.I.G.C., fino al 31 maggio 2025. Nulla per le spese. Dispone, ove non già effettuata, la restituzione del contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec”.
Il tutto per i seguenti motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
11. Il presente giudizio di rinvio.
Torna all’esame della Corte sportiva di appello, a seguito del rinvio disposto dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, la vicenda riguardante il Sig. OMISSIS, in ordine ai fatti a lui addebitati e come sopra descritti.
Il rinvio è stato disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport affinché questa Corte faccia applicazione, nel giudicare la vicenda de qua, del principio di diritto innanzi riportato quale parametro valutativo della qualificazione del soggetto incolpato e già destinatario delle sanzioni come inflitte prima dal Giudice Sportivo e poi dalla Corte sportiva di appello Nazionale.
12. Rigetto dell’eccezione preliminare.
Questa Corte ritiene di dover rigettare l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Sig. OMISSIS all’udienza del 25 luglio 2025 e, quindi, di non dichiarare l’estinzione del presente giudizio, per i seguenti motivi.
Le norme che regolano la durata dei giudizi sportivi sono gli artt. 54 e 110 del CGS FIGC e gli artt.38 e 58 del CGS CONI.
Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate emerge come il termine di durata del procedimento di rinvio celebrato dinanzi alla Corte sportiva di appello sia di sessanta giorni (art. 54 del CGS FIGC, secondo il cui comma 1 le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro sessanta giorni dalla proposizione del reclamo di secondo grado, termine che, per effetto del comma 2, opera anche in caso di annullamento con rinvio o comunque in caso di regressione alla fase procedimentale precedente; art. 110 del CGS FIGC, secondo il cui comma 3, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni; art. 38 del CGS CONI, secondo il cui comma 3, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni).
Tale termine, tuttavia, non decorre dal giorno del deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, come in via prioritaria ha sostenuto il Sig. OMISSIS, il quale ha invocato, in particolare, l’applicabilità al caso di specie del principio sancito dall’art. 58, comma 3, del CGS CONI - secondo cui “Il procedimento si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei 5 giorni successivi all’udienza” –, deducendo, altresì, il mancato di rinvenimento, nel fascicolo di causa, di una eventuale comunicazione formale da parte del Collegio di Garanzia alla CSA di trasmissione del fascicolo per il seguito di competenza.
In realtà, il Collegio ha provveduto a restituire formalmente gli atti alla CSA con apposita comunicazione, trasmessa in data 24.06.2025, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, dall’indirizzocollegioGaranziasport@cert.coni.it all’indirizzo cortesportiva.appello@pec.figc.it. Detta missiva non è rinvenibile nel fascicolo di causa visibile alle parti in quanto concernente rapporti diretti tra i due Organi di giustizia sportiva (Collegio e CSA), ma in ogni caso la sua mancata conoscenza in capo alla parte non inficia in alcun modo il proprio diritto di difesa in quanto la data della predetta comunicazione coincide con quella del deposito delle motivazioni della decisione del Collegio.
È, quindi, dal 24.06.2025 e non dalla data del deposito del dispositivo, che inizia a decorrere il termine di sessanta giorni per la pronuncia; e ciò per due ordini di ragioni. La prima è che sia l’art. 38 del CGS CONI che l’art. 110 del CGS FIGC prevedono espressamente che nei procedimenti di natura disciplinare detto termine decorra dalla data in cui vengono restituiti gli atti del giudizio dal Collegio di Garanzia dello sport all'organo giudicante che deve pronunciarsi in sede di rinvio.
A quest’ultimo riguardo giova chiarire che il presente giudizio non è qualificabile alla stregua di un procedimento c.d. “disciplinare” (che, a norma di quanto previsto nei Regolamenti sopra richiamati, si identifica con i giudizi che trovano impulso nell’atto di deferimento ad istanza della Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale competente), bensì quale procedimento appartenente alla c.d. giustizia “tecnica” (che mira a garantire il corretto svolgimento delle competizioni e il rispetto delle relative disposizioni e che si attiva d’ufficio a seguito dei rilievi che il Giudice sportivo opera sulla base del referto steso dal Direttore di Gara o di impulso di parte nelle ipotesi previste dal CGS); tuttavia, non risultano essere vigenti disposizioni codicistiche, afferenti la c.d. giustizia “tecnica”, che prevedano specificatamente il dies a quo di decorrenza del predetto termine (a titolo esemplificativo, tra le Norme generali sul procedimento, l’art. 54, comma 2, del CGS FIGC si limita a prevedere che “I termini di cui al comma 1
operano anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente”, mentre l’art.62, comma 2, del CGS CONI, sui Procedimenti, dispone che “In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi”).
Ne consegue che, anche in assenza di disposizioni che stabiliscano un termine di decorrenza diverso da quello indicato per il procedimento “disciplinare”, quest’ultimo deve trovare applicazione, in via analogica, alla presente fattispecie, in ossequio al dovere generale dell’interprete di colmare quella che, in caso contrario, risulterebbe essere una lacuna dell’ordinamento, conseguendone l’applicabilità al caso di specie degli artt. 38 del CGS CONI e 110 del CGS FIGC, i quali regolano e disciplinano un procedimento (disciplinare) diverso da quello in delibazione, ma rispondono evidentemente alla medesima ratio, precisandosi che tale inferenza logico-giuridica non si scontra con il generale divieto di applicazione analogica previsto dall’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale.
In secondo luogo, a rafforzare la conclusione testé raggiunta rileva la circostanza che, a seguire la tesi sostenuta da parte reclamante - secondo cui, come detto, il predetto termine decorrerebbe dal deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia dello Sport sulla scorta del disposto dell’art. 58 del CGS CONI, in base al quale il procedimento davanti al Collegio si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione – si finirebbe con l’impedire l’osservanza del dovere che incombe sulla Corte Sportiva d’Appello di uniformarsi al principio di rinvio fissato dal Collegio di Garanzia nella motivazione della sua decisione e non già nel dispositivo.
A conferma di quanto detto, la stessa comunicazione del Collegio di restituzione degli atti alla Corte sportiva è stata inoltrata con la seguente dicitura: “…si trasmette il fascicolo del procedimento di cui all’oggetto, per il seguito di competenza”, dovendosi intendere a tale titolo l’instaurazione e celebrazione del giudizio di rinvio.
In conseguenza di quanto sopra, dalla data del 24.06.2025 di restituzione degli atti del procedimento R.G. ricorsi n. 32/2025, instaurato su ricorso del Sig. OMISSIS e conclusosi con decisione munita di motivazioni depositata il 24 giugno 2025, alla data di celebrazione dell’udienza del 25 luglio 2025 dinanzi alla Corte sportiva di Appello Nazionale della Figc, risultano essere decorsi 31 giorni, termine inferiore a quello di 60 giorni previsto dalle norme sopra richiamate, conseguendone il rigetto dell’eccezione di intervenuta estinzione del presente giudizio sollevata da parte reclamane.
13. I principi di diritto cui deve uniformarsi la CSA.
In punto di merito deve osservarsi come sia noto che, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, “il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento” (Cass. civ., sez. II, 02/02/2024, n. 3150; conforme Cass. civ. sez. III, 15/06/2023, n.17240).
Alla luce delle pronunce qui richiamate, risulta indubitabile che questa Corte è chiamata a decidere un giudizio di rinvio per vizio motivazionale, come emerge espressamente dalla decisione remittente e, pertanto, in ossequio alla regula iuris enucleata dal Collegio di Garanzia dello Sport, si renderà necessario accertare e valutare se la figura del Sig. OMISSIS risulti qualificabile alla stregua della carica di amministratore di fatto della società Caratese in base ai criteri indicati nel principio di diritto offerto in sede di rinvio, ovvero risulti comunque sanzionabile, sotto diverso profilo, mediante nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria, in relazione alla condotta da lui posta in essere in occasione della gara Folgore Caratese - Club Milano, disputata in data 1 dicembre 2024 allo stadio comunale di Verano Brianza.
14. La condotta posta in essere dal sig. OMISSIS.
Al fine di condurre un’idonea e adeguata valutazione di tutti i fatti, elementi e circostanze, in fatto e in diritto, giova ricordare come risulti dimostrato che il Sig. OMISSIS abbia posto in essere, in occasione della gara de qua, una serie di condotte estremamente gravi nel loro contenuto e nella loro qualificazione.
La decisione resa dalla CSA in diversa composizione, infatti, ha statuito che “b) è provato che il OMISSIS ha ripetutamente pronunciato frasi ed espressioni razziste e discriminatorie nei confronti dell’arbitro Wael Abu Ruqa e di alcuni calciatori del Club Milano, è provato che il OMISSIS ha pronunciato frasi minacciose ed ingiuriose e compiuto atti violenti (colpi violenti sulla porta dello spogliatoio) nei confronti dell’arbitro Wael Abu Ruqa e degli assistenti di gara D’Amico e Gherardini, è provato che un centinaio di tifosi della Folgore Caratese hanno urlato cori e versi razzisti nei confronti di alcuni atleti del Club Milano.”, motivazione che, peraltro, non è stata oggetto di censura da parte del Collegio di Garanzia.
A conferma si osserva che tutti gli Ufficiali di gara hanno refertato e riferito, anche dinanzi alla Procura Federale, gravissimi episodi di stampo razziale e discriminatorio, nonché di minacce e ingiurie, poste in essere da parte del Sig. OMISSIS. Le testimonianze dell’Arbitro e dell’Assistente hanno trovato coerente riscontro anche nella registrazione video-audio acquisita dalla Procura federale, nella quale si percepiscono frasi (provenienti dal gabbiotto ove si trovava il OMISSIS) del tutto coincidenti con quelle riferite dai testimoni, che perciò possono essere verosimilmente a lui attribuite.
Le suddette dichiarazioni hanno trovato, inoltre, riscontro nelle audizioni dei dirigenti e dei tesserati del Club Milano, ciascuno per i momenti e per gli episodi sui quali sono stati in grado di testimoniare.
Senza necessità di riproporre il contenuto degli Atti Ufficiali di gara, sopra riportato e al quale si rimanda, giova rammentare che anche dinanzi alla Procura federale l’Arbitro ha sostanzialmente confermato quanto riportato nel proprio referto, che, si ricorda, ai sensi dell’art. 61 del CGS FIGC, costituisce fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, aggiungendo, peraltro, alcuni dettagli, di cui si riportano i passaggi più rilevanti: “(…) Sin dal secondo minuto di gioco più o meno ho udito una persona che era posizionata di fianco alla tribuna stampa all’interno di un gabbiotto, mentre si rivolgeva nei miei confronti e nei confronti dell’assistente numero uno D’Amico con frasi molto offensive e di stampo razziale, ho guardato subito in direzione dei gabbiotti da dove provenivano queste frasi ed ho notato chiaramente la presenza di una persona che indossava gli occhiali con dei capelli molto corti ed una giacca, che urlava verso di me, ho capito subito che si trattava del noto conduttore televisivo OMISSIS, perché seguendo occasionalmente il canale televisivo Sportitalia che lui conduce sapevo che avesse implicazioni con la squadra di calcio Folgore Caratese. (…) Al termine del primo tempo invece è sceso sul terreno di gioco, mentre io mi dirigevo verso gli spogliatoi mi ha intercettato vicino il cancello che consente di accedere nella zona spogliatoi. Si è frapposto di fronte a me dicendomi a bassa voce ‘negro di merda’ ma io ho sentito nitidamente per la distanza ravvicinata. A quel punto ho richiamato l’attenzione del dirigente accompagnatore della squadra ospitante che si trovava a pochi metri di distanza da me e l’ho invitato ad allontanare la persona che si era posizionata di fronte a me. A quel punto il signor OMISSIS si è rivolto nei miei confronti dicendomi ‘piacere sono OMISSIS’. In quel momento il dirigente accompagnatore non ha detto e fatto nulla per allontanare il OMISSIS. (…) È in questo momento che, una volta uscito dal terreno di gioco, OMISSIS ha continuato a seguirmi fino agli spogliatoi, posizionandosi di fianco a me e dicendomi ‘non hai capito il contesto in cui ti trovi è casa nostra quindi devi fischiare per noi’. Mentre mi diceva queste frasi ha frapposto una gamba sul mio cammino, tentando di farmi uno sgambetto. Io non ho mai risposto e ho tirato dritto verso gli spogliatoi. Preciso che il contatto tra il mio e il suo piede è stato molto lieve e non gli ho dato eccessivo peso, tanto che ho potuto riprendere la gara regolarmente senza conseguenze. Una volta entrato negli spogliatoi ho sentito OMISSIS dire ‘se non fischiate anche per noi vi sparo alle gambe’. Preciso che non ho potuto vedere direttamente chi ha dato i pugni alla porta durante l’intervallo, l’assistente numero uno D’Amico mi ha detto di aver sentito tutte le offese subite da entrambi nel primo tempo da parte di OMISSIS”.
Richiamando la registrazione video-audio della gara cui si è sopra accennato, acquisita dalla Procura e tratta dal portale “Wyscout”, la stessa è stata corredata da una memoria integrativa dell’arbitro Wael Abu Ruqa, nella quale sono appuntati i minuti in cui si odono le ingiurie provenienti, a suo dire, dal OMISSIS (tra cui): 01:44 "non iniziare a fare il fenomeno, testa di cazzo", poi rivolgendosi all’assistente posizionato sotto la tribuna da cui provenivano gli insulti: "aiutalo coglione"; 03:02 "giallo coglione, sei un marocchino, marocchino di merda, testa di cazzo, marocchino di merda"; 03:44 il telecronista presente in loco diceva testualmente "scaturisce l'ira del presidente OMISSIS che di certo non gliele manda a dire"; 04:40 "non iniziare a fare il fenomeno, sei un pezzo di merda marocchino, non sei neanche italiano, merda"; 17:00 "ma che cazzo stai facendo negro?"; 17:05 una diversa voce maschile in sottofondo dice testualmente: “Miche’ lascialo stare” presumibilmente per calmare il OMISSIS; 17:45 "… tunisino di merda, che cazzo stai facendo"; 20:04 "cretino, pensa ad arbitrare fatti i cazzi tuoi coglione"; 20:32 "marocchino di merda, fenomeno, stai facendo il cazzo che vuoi"; 25:00 "guardalinee…cosa cazzo guardi?"; 25:28 "testa di cazzo, ma che cazzo stai a fa’?...; 37:03 "...sei in malafede!"; 01:25:39 "negro di merda".
Tale condotta è proseguita anche all’interno dello spogliatoio a fine gara, secondo quanto dichiarato dall’arbitro alla Procura: “… OMISSIS stazionava di fronte il mio spogliatoio e mi diceva ‘che negro, che negro, pure i figli di puttana ci mandano ad arbitrare qui’, a quel puntoho deciso dirientrarenello spogliatoio”.
Infine, l’arbitro ha confermato di aver udito, durante la gara, il OMISSIS offendere, con il verso della scimmia, anche i calciatori avversari di colore.
La Procura, in seguito, ha chiamato a testimoniare i due assistenti dell’arbitro.
Il Sig. Dario Gherardini, assistente n. 2, che presidiava la linea laterale opposta alle tribune e al gabbiotto nel quale stazionava il OMISSIS, ha riferito, proprio per la distanza da quest’ultimo, di non essere stato in grado di udire parole offensive ma di aver notato all’interno del gabbiotto la presenza di tre persone, una delle quali con certezza il OMISSIS che si sporgeva al finestrone del gabbiotto e inveiva gesticolando contro il direttore di gara.
Il Sig. Giovanni D’Amico, assistente n. 1, ha dichiarato espressamente che “sin dal primo fischio da parte dell'arbitro, il sig. OMISSIS…ha iniziato ad insultare l'arbitro con frasi del tipo: ‘tornatene a casa, marocchino di merda, hai solo sei gare in serie D’(…) Rivolgendosi nei miei confronti, mentre si lamentava con l'arbitro, mi diceva: ‘aiutalo coglione!’ Anche a me diceva che avevo solo poche partite in serie D e che me ne sarei dovuto tornare a casa. (…) Alla fine del primo tempo il sig. OMISSIS, dopo essere sceso dalla sua postazione ed aver oltrepassato un cancello di ferro che porta prima agli spogliatoi e dopo sul terreno di gioco, ci è venuto incontro e rivolgendosi all'arbitro lo insultava dicendogli ‘negro di merda’. (…) Ricordo che il sig. OMISSIS ha continuato con gli insulti ed in particolare ricordo che è stato espulso un calciatore di colore del Calcio Club Milano; mentre abbandonava il terreno di gioco ha dato un pugno sulla sua panchina e ciò ha determinato la reazione del Sig. OMISSIS che gli ha urlato: ‘la panchina costa più di te e di tutta la tua squadra’ ”.
La Procura ha poi chiamato a testimoniare, tra gli altri, due tesserati della società Club Milano presenti alla partita. Così il sig. Enrico Mascia, dirigente accompagnatore: “(…) Dal gabbiotto sopra gli spogliatoi inveiva e preferiva offese nei confronti sia dei giocatori del club Milano che dell’arbitro (…) Dopo l’espulsione del calciatore numero 7 del Club Milano mi sono premurato di accompagnare il ragazzo di colore nello spogliatoio. Quando stavamo per raggiungere gli spogliatoi, il signor OMISSIS si è affacciato dalla finestra del suo gabbiotto e ha lanciato cori del tipo ‘buh buh buh’ nei confronti dell’atleta di colore”.
Il sig. Matteo Annoni, preparatore dei portieri, ha confermato che il OMISSIS si trovava nel gabbiotto sopra gli spogliatoi e, fin dall’inizio della gara, assumeva un contegno intimidatorio ed offensivo nei confronti dell'arbitro. Inoltre, alcuni giocatori della sua squadra gli avrebbero riferito di essere stati vittime di frasi razziste e di offese volgari da parte del OMISSIS, in quella gara i calciatori di colore in squadra erano tre e tutti particolarmente arrabbiati con il OMISSIS perché vittime di frasi razziste, durante e dopo la gara (per tale parte, si tratterebbe di circostanze riferite, in quanto egli a fine gara aveva abbandonato velocemente il terreno di gioco).
15. Qualificazione della posizione del signor OMISSIS alla stregua del principio di diritto dettato dal Collegio di Garanzia.
Posto che il Collegio di Garanzia ha affermato l’applicabilità del paragrafo 4 del Regulations ai soli atleti e non anche ai dirigenti delle società sportive, questa Corte è chiamata, quindi, ad accertare se il Sig. OMISSIS possa essere qualificato quale amministratore di fatto della Caratese, in applicazione del dettato dell’art. 2639 c.c., qualora siano presenti i seguenti elementi, puntualmente enucleati dal Collegio di Garanzia nella sua decisione:
1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa;
2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria;
3. la costante assenza dell'amministratore di diritto;
4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda.
Dall’attenta disamina del suddetto principio di diritto, emerge che il Collegio di Garanzia ha offerto dei criteri rigorosamente uniformati alla disciplina codicistica propria dell’ordinamento statale afferente la figura dell’amministratore di fatto, che, indubbiamente, risponde alle caratteristiche specifiche delineate dalla normativa di riferimento, in particolare l’art. 2639 c.c.
Ad avviso di questa Corte, tuttavia, il corretto criterio di interpretazione e applicazione della normativa sportiva, con specifico riferimento alla presente controversia, deve trovare un irrinunciabile e non ignorabile punto di partenza nella Legge n. 280/2003, in forza della quale, ai sensi dell’art.1, comma 2, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. In particolare, tale ultima disposizione implica l’intervento dell’ordinamento giuridico statale solo nelle ipotesi in cui si concretizzino situazioni di rilevanza esterna all’ordinamento sportivo, evidenziandosi che la presente controversia è indubbiamente assoggettata alla disciplina in materia di irrogazione e applicazione delle sanzioni sportive, specificatamente prevista dalla medesima L. n. 280/2003, il cui ambito di operatività, interpretazione, applicazione e sanzionatorio, è espressamente riservato all’ordinamento sportivo.
Fatta questa doverosa premessa, risulta innegabile come il Sig. OMISSIS, in base alle emergenze documentali in atti, non possa essere inquadrato nella figura dell’amministratore di fatto della società Caratese in base ai rigidi principi indicati dal Collegio di Garanzia nella propria decisione. Occorre, tuttavia, evidenziare anche che, se la giustizia sportiva si dovesse attenere a questa specifica formalizzazione di requisiti in ogni occasione in cui un soggetto comunque chiaramente “collegato” o “riconducibile” ad una società ponga in essere atti o fatti che si concretizzino in condotte particolarmente gravi, come nel caso di specie, diverrebbe oggettivamente quasi impossibile attuare le prescrizioni disciplinari contenute nei regolamenti sportivi nei confronti di tali soggetti, i quali potrebbero quindi proseguire e reiterare le proprie condotte, nella consapevolezza di rimanere immuni da una giustizia, appunto quella sportiva, che, al contrario, intende contrastare ogni forma di minaccia, violenza, razzismo e discriminazione.
L’iter argomentativo che questa Corte è chiamata a condurre deve, pertanto, operare, pur nel rispetto del principio fissato dal Collegio, secondo i canoni e i criteri delineati e stabiliti per il giudizio di rinvio per vizio motivazionale, come richiamati al par. 13 che precede.
Invero, giova ricordare come la decisione della CSA annullata dal Collegio aveva puntualmente statuito che la sussistenza della giurisdizione sportiva nella presente controversia è confermata e discende dall’interpretazione del vigente Codice, il quale definisce il proprio ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, che comprende, al tempo stesso, l’individuazione del perimetro di operatività sostanziale delle regole e, sul piano processuale, la determinazione delle controversie conoscibili dal giudice sportivo. In particolare, in forza dell’art. 1 C.G.S.: “1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata Federazione”.
Inoltre, in base all’art. 2 C.G.S., riferito all’ambito di applicazione soggettivo:
“1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”.
Per altro verso, anche il successivo art. 4 C.G.S. rafforza e specifica il preciso collegamento tra l’ambito di applicazione del Codice e l’assoggettamento alle disposizioni federali generali (non riferite, quindi, a particolari settori o a determinate categorie di soggetti), che impongono obblighi di comportamento, compresi quelli relativi all’osservanza dei principi deontologici generali, dei principi dello Statuto, dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Proprio il richiamo al comma 2, dell’art.2, del CGS FIGC, già contenuto nella precedente decisione della CSA, risulta determinante al fine di inquadrare e definire correttamente i margini di interpretazione e di operatività delle vigenti disposizioni dettate dai regolamenti sportivi in relazione alle condotte realizzate dal Sig. OMISSIS, posto che i soggetti tenuti ad osservare le norme generali di comportamento sono sottoposti all’applicazione delle sanzioni ed alla giurisdizione sportiva.
In tale ottica appare corretto richiamare nuovamente la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “(…) la previsione normativa generale, nella parte in cui menziona ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, intende delineare i confini applicativi del Codice in modo razionale, sotto l’aspetto soggettivo, superando la rigida limitazione incentrata sul mero dato formale dell’appartenenza all’ordinamento sportivo in virtù del conseguito tesseramento. In questo senso, la formula non prevede un’elencazione analitica e nominativa dei soggetti estranei attirati nell’orbita di applicazione del Codice, ma richiede un’attenta operazione interpretativa. A tal fine, peraltro, si impone una lettura rigorosa e puntuale della disposizione, anche alla luce dei principi di tipicità e legalità che informano il sistema della giustizia sportiva, adeguati alla finalità di prevenzione e tutela generale che le regole sanzionatorie impongono. In detta cornice di riferimento è indispensabile qualificare la singola vicenda in giudizio, vagliando accuratamente ogni elemento fattuale e giuridico idoneo a determinare, con assoluta certezza, la sussistenza di un rapporto qualificato tra il soggetto non tesserato e l’ordinamento sportivo” (così Corte Fed. App., Sez. Un., 18 ottobre 2019 n. 13/2019).
Ne consegue che, sotto l'aspetto sistematico, il Codice di Giustizia Sportiva, all’art.2, comma 2, prende espressamente in considerazione anche la posizione dei soggetti che, pur non essendo tesserati, abbiano un nesso di collegamento oggettivo e/o soggettivo "qualificato" con la società sportiva, senza essere, per questo, inquadrati obbligatoriamente nella qualifica di amministratori di fatto della società stessa.
Detta prescrizione, infatti, è stata formulata in modo volutamente ampio dal legislatore sportivo - comprendendo, da un lato, “i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società”, e, dall'altro, anche le “persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale” - proprio al fine di estendere in maniera quanto più trasversalmente possibile l'applicazione dei precetti e delle sanzioni sportive a tutti coloro che comunque svolgano o esercitino attività di natura e contenuto tali da poter essere considerati titolari di un rapporto definibile “qualificato" in seno all'ordinamento sportivo.
Deve rilevarsi, per completezza di trattazione, che, oltre a configurare il signor OMISSIS come amministratore di fatto della Caratese, la decisione della CSA annullata dal Collegio di Garanzia aveva comunque già affermato in linea generale che allo stesso "è riconducibile il controllo di fatto della società Folgore Caratese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 II° comma C.G.S." .
È proprio sotto tale profilo che questa Corte intende valutare la figura del Sig. OMISSIS, disancorandosi dalla qualificazione dell’incolpato quale amministratore di fatto della società, non ricorrendone i requisiti delineati dal Collegio in sede di rinvio, e verificare se sussistano sufficienti indici sintomatici che consentano di configurare una posizione di controllo, sotto molteplici forme, della società calcistica da parte dello stesso Sig. OMISSIS.
Anticipando l’esito della suddetta valutazione, può affermarsi che gli indizi valorizzati dalla CSA nella decisione annullata dal Collegio di Garanzia e quelli ulteriori, raccolti nella presente fase di giudizio, portano fondatamente a ritenere sussistente nella specie il rapporto “qualificato” richiesto dall’art. 2, comma 2, C.G.S. quale presupposto per l’applicazione delle norme del Codice di giustizia sportiva.
Depongono in tal senso:
16. I rapporti esistenti tra il Sig. OMISSIS e la società Caratese.
In primo luogo, la posizione dello stesso di Amministratore Unico della Società Sportitalia che, come emerge direttamente dal sito internet ufficiale della Folgore Caratese, risulta avere il controllo della stessa (v. infra).
In secondo luogo, va evidenziato che le notizie e le informazioni facilmente reperibili nel web offrono ai terzi la raffigurazione di una posizione apicale o comunque di poteri riconosciuti, in via di fatto, al OMISSIS, sia all’interno della compagine societaria, che all’esterno della stessa, nonché nell’ambito della tifoseria e dei media.
Sotto questi aspetti, egli risulta rientrare indubbiamente nel novero di quelle "persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”, fattispecie delineata dalla seconda parte del comma 2 dell’art. 2.
Tanto già emerge, come si è detto in precedenza, dalla ricostruzione operata nella pronuncia della CSA annullata dal Collegio di Garanzia, in cui si era evidenziato che:
- egli è stato presidente della Folgore Caratese nel recente passato e, proprio in tale veste, ha già subito la sanzione dell’inibizione per un anno e due mesi, (cfr. Corte Sport. App., Sez. III, 1 aprile 2021 n. 137/2021, confermata dal Coll. Garanzia CONI, 6 settembre 2021 n. 73/2021);
- egli è stato dirigente delle Folgore Caratese fino al 7.10.2024, cumulando la posizione di tesserato e quella di sponsor della società, attraverso la Italia Sport Communication s.r.l. di cui è amministratore unico;
- in occasione delle gare interne della Caratese, egli pubblicamente agisce uti dominus, ben oltre il contegno ed i limiti che si addicono ai giornalisti accreditati, disponendo in esclusiva del gabbiotto (cosiddetto “sky box”) ed accedendo liberamente, in pratica in occasione di tutte le gare interne, al terreno di gioco, agli spogliatoi, anche nell’intervallo della partita, interloquendo con gli ufficiali di gara ed i calciatori avversari;
- in atti vi è il contratto di sponsorizzazione tra la Italia Sport Communication s.r.l., di cui OMISSIS è amministratore unico, e la Folgore Caratese, per la quale è intervenuta alla stipula la signora Paola Picariello, madre del Sig. OMISSIS;
- in data 10 dicembre 2024 il dott. Lorenzo Agostino Motta, qualificatosi in sede di audizione come “medico sportivo presso la società Folgore Caratese” ha dichiarato testualmente: “(…) in occasione della partita disputata contro il Club Milano il 1/12/2024 ero presente in panchina ed ho assistito direttamente agli eventi che hanno portato alla squalifica del nostro presidente, OMISSIS”.
A quanto sopra si aggiunga che, a tutt’oggi, nello stesso sito internet ufficiale della società Caratese, risultano essere presenti notizie del seguente tenore:
--Dalla stagione 2016/17 il presidente è OMISSIS, voglioso di riportare il nostro club nel calcio professionistico https://www.folgorecaratese.it/storia/
--10 luglio 2023: TITOLO: Sportitalia socio di maggioranza dell’US Folgore Caratese – FOTOGRAFIA DEL SIG. OMISSIS IN PRIMO PIANO - La US Folgore Caratese ha una nuova proprietà: si tratta di Sportitalia…sarà anche il main sponsor della Folgore Caratese…Il proprietario di Sportitalia, OMISSIS, tornerà dunque alla guida del club ma questa volta occupandosi di tutta la società e delle strutture. - https://www.folgorecaratese.it/prima-squadra/sportitalia-socio-dimaggioranza-dellus-folgore-caratese/
In numerosissimi siti internet, inoltre, si rinvengono notizie di vario tenore, tutte confermanti la sussistenza di un ruolo di sostanziale controllo da parte del Sig. OMISSIS sulla società Caratese:
--24 febbraio 2025: TITOLO - Il presidente della Folgore Caratese, OMISSIS, è intervenuto a “91°minuto” ed ha parlato della sua Folgore Caratese…: “…Ai ragazzi avevo detto di farmi divertire e lo stanno facendo.” …Il presidente biancoazzurro ha anche evidenziato l’importanza di aver scelto giovani di valore: “Credo che siamo l’unica società senza direttore sportivo e generale. Non c’è una catena: presidente, proprietà e poi c’è subito l’allenatore... Dopo la partita di andata con il Desenzano, ho cambiato parte dello staff tecnico ed ho messo Daniele Daino come vice allenatore…ho un grande portiere over. Ho cambiato strategia affidandomi a gente che lotta…Se avessi fatto spese folli, ti direi che dovrei provarci. Non posso pretendere chissà cosa. Stiamo rifacendo lo stadio…”- https://www.bepitv.it/OMISSIS-e-i-playoff-folgore-serie-d-risultati-squadra-divertimento/
--12 marzo 2025: TITOLO Folgore Caratese, il pres. OMISSIS: “Giochiamo sempre 11 vs 12: se continuiamo così userò la mia arma: l’importanza mediatica” - OMISSIS, presidente del club brianzolo: “...A Roma credono che io sia un presidente dall’aplomb brianzolo e si sbagliano di grosso, perché devo tutelare i miei ragazzi…io userò le mie armi la mia importanza mediatica…Io lunedì avevo già avvisato i vertici dell’Aia…” – https://www.trivenetogoal.it/2025/03/12/folgore-caratese-il-pres-OMISSIS-OMISSISgiochiamo-sempre-11-vs-12-se-continuiamo-cosi-usero-la-mia-arma-limportanza-mediatica/231197/
In tutti i suesposti stralci di notizie, il Sig. OMISSIS viene indicato e qualificato espressamente come Presidente della società Caratese, carica che egli stesso si attribuisce nelle notizie da ultimo riportate, così come in quelle di seguito trascritte.
--29 maggio 2025: TITOLO Folgore Caratese – OMISSIS: “In 35 si sono offerti per la panchina!... In esclusiva il presidente della Folgore Caratese ha iniziato a fare il punto in vista della prossima stagione…- https://www.bepitv.it/folgore-caratese-OMISSISofferti-panchina/#google_vignette
--18 novembre 2024: TITOLO Lo Sportitalia Village diventa centro CONI: firmata la convenzione - …La firma della convenzione è stata fortemente voluta da OMISSIS, patron della Folgore Caratese…
Occorre evidenziare che tale notizia risulta riportata direttamente sul sito internet di SportItalia, di cui OMISSIS è Amministratore Unico, e definisce il OMISSIS come patron della Caratese, che risulterebbe essere ospitata per le proprie attività sportive proprio presso il predetto centro sportivo - https://www.sportitalia.it/2024/11/18/lo-sportitalia-village-diventa-centro-coni-firmata-laconvenzione/
--2 luglio 2025: Proseguono giorno e notte i lavori a Carate Brianza per la realizzazione del nuovo campo della Folgore Caratese… la presenza del presidente OMISSIS…Primo sopralluogo del Pres. Il pres pres @OMISSIS OMISSIS al termine della sua trasmissione televisiva delle 23.00, passa a controllare …Ancora una volta, il presidente, sarà in prima fila e lo dimostra con i fatti https://paolozerbi.com/folgore-caratese-avanzano-i-lavori-per-il-nuovo-campo/ - https://www.instagram.com/p/DLlWhLstEQ_/? img_index=1
--31 agosto 2024: @OMISSIS (il quale scrive personalmente il post) - Inizia la stagione @folgorecaratese Per la prima volta nella storia arriva anche il calcio femminile. I bambini, in un anno, passano da 330 a 600. Bentornati ai “vecchi” e benvenuti ai nuovi nella famiglia Folgore Caratese – https://www.instagram.com/p/C_V15kBNgyT/?img_index=1
--10 marzo 2025 Intervista di OMISSIS: Io quest’anno per la prima volta ho una squadra di uomini una squadra di gente con le palle ho dei ragazzi eccezionali…e la faccia ce la metto io…perché se qualcuno sta sfidando la Folgore Caratese sta sfidando il sottoscritto…se la prendessero col sottoscritto…se volete fare del male alla Folgore Caratese fate del male al sottoscritto…i miei ragazzi sono i più forti di tutti – https://www.instagram.com/p/DHCMGMOty7h/
Occorre evidenziare che le notizie da ultimo riportate, risultano pubblicate sia sulla pagina ufficiale personale del social media Instagram del Sig. OMISSIS che in quella ufficiale della società Folgore Caratese.
In definitiva, i fatti e le circostanze sopra enucleati concorrono univocamente a dimostrare che esiste una diffusa percezione, sia all’interno della compagine societaria, che all’esterno della stessa, nonché nell’ambito della tifoseria e dei media, di una posizione di controllo sulla Società da parte dell’inquisito.
Di conseguenza, non può revocarsi in dubbio che tra il OMISSIS e la Folgore Caratese esista un chiaro ed evidente nesso di collegamento oggettivo “qualificato” che rientra nel novero delle fattispecie previste e delineate dal comma 2 dell’art.2 del CGS FIGC.
17. La determinazione della sanzione.
Alla luce delle prove raccolte, come emergenti dagli atti ufficiali di gara, nonché dalle indagini della Procura Federale, risulta dimostrato che il Sig. OMISSIS abbia ripetutamente pronunciato frasi ed espressioni razziste e discriminatorie nei confronti dell’arbitro Wael Abu Ruqa e di alcuni calciatori del Club Milano, nonché frasi minacciose ed ingiuriose e compiuto atti violenti (colpi violenti sulla porta dello spogliatoio) nei confronti dell’arbitro Wael Abu Ruqa e degli Assistenti di gara D’Amico e Gherardini, ponendo in essere delle condotte particolarmente gravi, tali da giustificare ampiamente l’irrogazione della sanzione di cui al dispositivo.
In ordine alle norme applicabili, come già dedotto nella precedente decisione della CSA, viene in rilievo l’art. 28, terzo comma, C.G.S., che prevede la sanzione minima della inibizione per quattro mesi e, nei casi più gravi, la sanzione del divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi di cui all’art. 9, primo comma - lett. g), a carico dei responsabili di comportamento discriminatorio, definito quale condotta che direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Tale è da considerarsi quella addebitata al OMISSIS, connotata da oggettiva gravità e plurioffensività (siccome rivolta, nel contesto del medesimo evento sportivo, ad arbitro e calciatori del Club Milano), tenuto conto della descrizione dei fatti desumibile dagli atti ufficiali di gara e dalla relazione d’indagine trasmessa dalla Procura Federale.
Viene, altresì, in rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36, secondo comma - lett. a), C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023), che prevede la sanzione minima della inibizione per due mesi, a carico dei responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, senza dubbio, quella addebitata al OMISSIS, che nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, pur non considerando provato e quindi sanzionabile il tentativo di sgambetto refertato in prossimità dell’accesso agli spogliatoi, si è comunque portato a brevissima distanza dall’arbitro, insultandolo, ed ha poi inseguito la terna arbitrale fino allo spogliatoio, colpendone violentemente la porta con intento intimidatorio, stando alla ricostruzione desumibile dalla relazione della Procura Federale ed alle dichiarazioni testimoniali dei presenti.
Peraltro, la sanzione risulta ancor più giustificata in ragione della peculiare posizione ricoperta dal OMISSIS, il quale, come detto, agisce pubblicamente uti dominus nella qualità sopra descritta, e che quindi è chiamato a osservare canoni di correttezza, lealtà e probità e di rispetto delle norme in forma estremamente rigida e rigorosa, dovendo mantenere sempre un contegno decoroso ed osservare una condotta leale ed esemplare nei confronti degli ufficiali di gara. Al OMISSIS è, pertanto, applicabile, ai fini della commisurazione della sanzione, anche la circostanza aggravante prevista dall’art. 14, primo comma - lett. a), C.G.S., per aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla sua posizione nella società Folgore Caratese.
Infine, il Collegio ravvisa i presupposti per l’applicazione della continuazione tra tutte le descritte condotte discriminatorie, ingiuriose e violente imputabili al OMISSIS, nell’unitario e prolungato contesto temporale entro il quale si sono verificate.
18. Le spese del giudizio.
Il Collegio remittente ha demandato a questa Corte sportiva in sede di rinvio il regolamento delle spese anche per il giudizio svolto dinanzi a sé.
Va evidenziato che la pronunzia sulle spese è richiesta dall’art. 62 CGS – CONI nella sola ipotesi prevista dal comma 3, secondo cui “Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti”.
Nella specie, stante l’esito favorevole alle ragioni del signor OMISSIS del ricorso al Collegio di Garanzia, non occorre assumere alcuna decisione in ordine al regolamento delle spese anzidette.
Neppure ricorrono le condizioni richieste dall’art. 55 del Codice di Giustizia sportiva per condannare la parte soccombente al pagamento, in favore dell’altra parte, delle spese riguardanti la presente fase di giudizio, in considerazione della particolare complessità della questione controversa.
P.Q.M.
La Corte, in sede di rinvio, accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce le sanzioni:
- dell'inibizione, fino al 28 febbraio 2026;
- del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito F.I.G.C., fino al 31 maggio 2025.
Nulla per le spese.
Dispone, ove non già effettuata, la restituzione del contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Antonino Savo Amodio
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce