FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 14/AA del 08/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da REGINATO VIELMO ROCHA ASD TEAM GIORGIONE C5 ASD FUTSAL INFINITY GODEGO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 776 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea REGINATO, Stefano VIELMO, Josè Vagner ROCHA e delle società ASD TEAM GIORGIONE C5 e ASD FUTSAL INFINITY GODEGO avente ad oggetto la seguente condotta:
Andrea REGINATO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Giorgione C5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 2, delle N.O.I.F. e agli artt. 35, comma 1, 36, comma 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Giorgione C5, consentito e comunque non impedito al sig. Josè Vagner Rocha, di essere tesserato dal 13 dicembre 2024 in qualità di allenatore di Calcio a 5 per la società A.S.D. Team Giorgione C5 e svolgendo per tale società l’attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Serie B Calcio a 5, nonostante il sig. Josè Vagner Rocha fosse tesserato dal 13 settembre 2021 con vincolo definitivo in qualità di calciatore per la società A.S.D. Futsal Giorgione;
Stefano VIELMO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futsal Infinity Godego, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 2, delle N.O.I.F. e agli artt. 35, comma 1, 36, comma 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futsal Infinity Godego, consentito e comunque non impedito al sig. Josè Vagner Rocha, di essere tesserato dal 9 settembre 2024 al 12 dicembre 2024 in qualità di allenatore di Calcio a 5 per la società A.S.D. Futsal Infinity Godego e svolgendo per tale società l’attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Serie C1 Calcio a 5, nonostante il sig. Josè Vagner Rocha fosse tesserato dal 13 settembre 2021 con vincolo definitivo in qualità di calciatore per la società A.S.D. Futsal Giorgione; Josè Vagner ROCHA, allenatore tesserato sino al 12 dicembre 2024 per la società A.S.D. Futsal Infinity Godego e dal 13 dicembre 2024 per la società A.S.D. Team Giorgione C5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 2, delle N.O.I.F. e agli artt. 35, comma 1, 36, comma 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere stato tesserato dal 9 settembre 2024 al 12 dicembre 2024 per la società A.S.D. Futsal Infinity Godego in qualità di allenatore di Calcio a 5 e svolgendo l’attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Serie C1 Calcio a 5 e per essere stato tesserato dal 13 dicembre 2024 per la società A.S.D. Team Giorgione C5 in qualità di allenatore di Calcio a 5 e svolgendo l’attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Serie B Calcio a 5, benché lo stesso fosse tesserato dal 13 settembre 2021 con vincolo definitivo in qualità di calciatore per la società A.S.D. Futsal Giorgione;
ASD TEAM GIORGIONE C5, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Andrea Reginato e Josè Vagner Rocha;
ASD FUTSAL INFINITY GODEGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Stefano Vielmo e Josè Vagner Rocha;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Andrea REGINATO,
Sig. Stefano VIELMO,
Sig. Josè Vagner ROCHA,
Società ASD TEAM GIORGIONE C5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Reginato,
Società ASD FUTSAL INFINITY GODEGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Vielmo;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea REGINATO,
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano VIELMO,
2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Josè Vagner ROCHA,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD TEAM GIORGIONE C5,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL INFINITY GODEGO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.