FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 15/AA del 08/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PARADISI DI FELICE MARTIN PLAZA RASTELLI ASD CITTA’ DI FIANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 824 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio PARADISI, Giorgia DI FELICE, Beatriz MARTIN PLAZA, Mauro RASTELLI e della società ASD CITTA' DI FIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Fabio PARADISI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Città Di Fiano, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dall’art. 39, comma 1, lett Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso nella stagione sportiva 2024-2025 omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentate militanti nelle categorie attività di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dall’art. 39, comma 1, lett Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso nella stagione sportiva 2024-2025 affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie attività di base alle sig.re Giorgia Di Felice e Martin Plaza Beatriz nonostante queste ultime fossero sprovviste della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso acconsentito e comunque non impedito che le sig.re Giorgia Di Felice e Martin Plaza Beatris nella stagione sportiva 2024-2025 venissero tesserate per la società dallo stesso rappresentata con la qualifica di dirigente, nonostante le stesse fossero tesserate nella stagione sportiva 2024-2025 con la qualifica di calciatrici per la società ASD Women Roma Calcio A5; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver lo stesso nella stagione sportiva 2024-2025 omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Rastelli Mauro nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie Primi Calci 2017;
Giorgia DI FELICE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Città Di Fiano, nonchè calciatrice tesserata per la società ASD Women Roma Calcio A5, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dall’art. 39, comma 1, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere la stessa da luglio 2024 almeno fino a fine ottobre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società ASD Città di Fiano militanti nelle categorie attività di base pur essendo sprovvista della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere la stessa nella stagione sportiva 2024-2025 assunto i compiti e il ruolo di dirigente della società ASD Città di Fiano nonostante fosse tesserata nella stagione sportiva 2024-2025 come calciatrice per la società ASD Women Roma Calcio A5;
Beatriz MARTIN PLAZA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Città Di Fiano, nonchè calciatrice tesserata per la società ASD Women Roma Calcio A5: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dall’art. 39, comma 1, lett Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere la stessa nella stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società ASD Città di Fiano militanti nelle categorie attività di Base pur essendo sprovvista della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere la stessa nella stagione sportiva 2024-2025 assunto i compiti e il ruolo di dirigente della società ASD Città di Fiano nonostante fosse tesserata nella stagione sportiva 2024-2025 come calciatrice per la società ASD Women Roma Calcio A5;
Mauro RASTELLI, all’epoca dei fatti tecnico non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Città Di Fiano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F e agli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso nella stagione sportiva 2024-2025 svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società ASD Città di Fiano militanti nelle categorie Primi Calci (fascia di età 2017) senza averne titolo perché non tesserato;
ASD CITTA' DI FIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. Paradisi Fabio, Giorgia Di Felice e Martin Plaza Beatriz ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Rastelli Mauro ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Fabio PARADISI,
Sig.ra Giorgia DI FELICE,
Sig.ra Beatriz MARTIN PLAZA,
Sig. Mauro RASTELLI,
Società ASD CITTA' DI FIANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio Paradisi; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio PARADISI,
45 (quarantacinque) giorni di squalifica per la Sig.ra Giorgia DI FELICE,
2 (due) mesi di squalifica per la Sig.ra Beatriz MARTIN PLAZA,
2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mauro RASTELLI,
€ 450,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD CITTA' DI FIANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.