FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 17/AA del 09/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RINALDI A.S.D. VIRTUS FAIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 905 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Pier Donato RINALDI, e della società A.S.D. VIRTUS FAIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pier Donato RINALDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Faiano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 17.2.2025, materialmente apposto la sottoscrizione non veridica del sig. Gaeta Matteo sul modulo di richiesta di svincolo di tale calciatore dalla società ASD San Valentino 1975 per inattività; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 3.3.2025, inviato una segnalazione alla Procura Federale a nome del Sig. Gaeta Matteo avente ad oggetto la posizione di tesseramento di quest’ultimo, senza autorizzazione e all’insaputa dello stesso utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata a tale calciatore di cui conosceva le credenziali di accesso;

A.S.D. VIRTUS FAIANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Pier Donato Rinaldi all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Pier Donato RINALDI,

Società A.S.D. VIRTUS FAIANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pier Donato RINALDI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pier Donato RINALDI,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS FAIANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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