FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 1/AA del 03/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD BOVINO CALCIO E Altri

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Genuino DOTA, Raffaele MARSEGLIA, Giuseppe CANGIO, Roccandrea DIPINTO, Mauro CIPOLLINO, Precious OSAKUE, Luca DE NINNO, Michele PANARELLI, Gerardo William VALENTINO, Luigi STUFANO, Ebrima DARBOE, Antonio Donato DICORATO, Rezart TAFLAJ, Marco STRIPPOLI, Gerardo MANFREDI, Francesco PALMIERI, Matteo BISCARI e della società A.S.D. BOVINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Genuino DOTA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi nonostante il fatto che, benché svincolati per inattività della società di appartenenza A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la A.S.D. Bovino Calcio in quanto hanno precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Raffaele MARSEGLIA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025 valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadre schierata dalla società A.S.D. Bovino Calcio nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi nonostante il fatto che, benché svincolati per inattività della società di appartenenza A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la A.S.D. Bovino Calcio in quanto hanno precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria;

Giuseppe CANGIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Roccandrea DIPINTO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Mauro CIPOLLINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Precious OSAKUE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Luca DE NINNO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Michele PANARELLI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Gerardo William VALENTINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Luigi STUFANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Ebrima DARBOE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Antonio Donato DICORATO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Rezart TAFLAJ, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Marco STRIPPOLI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Gerardo MANFREDI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Francesco PALMIERI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Matteo BISCARI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bovino Calcio, consentito e non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, alle gare di seguito indicate - tutte valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria - dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi sebbene gli stessi, benché svincolati per inattività dalla società A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la società dallo stesso rappresentata per avere precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria, e nello specifico: i calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Francesco Palmieri, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato e Rezart Taflaj alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025, Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Gerardo William Valentino alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Marco Strippoli alle gare Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Luca De Ninno alle gare A.S.D. Bovino Calcio- A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Gerardo Manfredi alle gare A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Michele Panarelli alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

A.S.D. BOVINO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Matteo Biscari, Genuino Dota, Raffaele Marseglia, Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Genuino DOTA,

Sig. Raffaele MARSEGLIA,

Sig. Giuseppe CANGIO,

Sig. Roccandrea DIPINTO,

Sig. Mauro CIPOLLINO,

Sig. Precious OSAKUE,

Sig. Luca DE NINNO,

Sig. Michele PANARELLI,

Sig. Gerardo William VALENTINO,

Sig. Luigi STUFANO,

Sig. Ebrima DARBOE,

Sig. Antonio Donato DICORATO,

Sig. Rezart TAFLAJ

Sig. Marco STRIPPOLI

Sig. Gerardo MANFREDI

Sig. Francesco PALMIERI

Sig. Matteo BISCARI

Società A.S.D. BOVINO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo BISCARI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Genuino DOTA,

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele MARSEGLIA,

6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Giuseppe CANGIO,

6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Roccandrea DIPINTO,

6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Mauro CIPOLLINO,

6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Precious OSAKUE,

5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Luca DE NINNO,

5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Michele PANARELLI,

5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Gerardo William VALENTINO,

6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Luigi STUFANO,

6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Ebrima DARBOE,

6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Antonio Donato DICORATO,

6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Rezart TAFLAJ,

5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Marco STRIPPOLI,

5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Gerardo MANFREDI,

6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Francesco PALMIERI,

5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo BISCARI,

€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda e 9 (nove) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Seconda Categoria della s.s. 2025/2026 per la società A.S.D. BOVINO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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