FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 2/AA del 03/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BACCHI PAGLIACCI ASD VIRTUS C. ACQUAPENDENTE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 804 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Bruno BACCHI, Angelo PAGLIACCI e della società A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Bruno BACCHI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus C. Acquapendente, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. E), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 a decorrere dal 19.12.2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 19.12.2024 al 29.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Angelo Pagliacci, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Angelo PAGLIACCI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Virtus C. Acquapendente, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 19.12.2024 al 29.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società della società A.S.D. Virtus C. Acquapendente militante nel campionato di Seconda Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati il sig. Bruno Bacchi ed il sig. Angelo Pagliacci all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Bruno BACCHI,

Sig. Angelo PAGLIACCI,

Società A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bruno BACCHI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Bruno BACCHI,

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo PAGLIACCI,

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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